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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3237 /2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
ESITO UDIENZA DEL 11/02/2025
Dinanzi al Giudice, dr. Maria Ludovica Russo, nel procedimento n. 3237/2024;
è presente l'avv. ___________ per delega dell'avv. Stefano De Rosa, che si riporta
_________________
Il G.U. decide in prosieguo del presente verbale.
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 3237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Stefano De Rosa;
- appellante -
E
; Controparte_1
- appellato contumace -
NONCHÉ in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace -
1 in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza del 11.02.2025, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 384/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in data 20.09.2022, depositata il 14.08.2023 (R.G. 694/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo Controparte_1 alla cartella di pagamento n. 07120160070640830000, ruolo n. 2016/9814, revocando la relativa statuizione di annullamento, nonché quella sulle spese di giudizio.
b) Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 nei confronti di che liquida complessivamente in € 600,00 Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
c) Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore rimasto contumace Controparte_2 in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 11.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_3
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso Parte_1 la sentenza n. 384/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona dell'avv.
Pasquale Amendola, pubblicata in data 14.08.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
694/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Controparte_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120160070640830000, ruolo n.
2016/9814, con pretesa notifica in data 17.10.2016, relativa a presunte violazioni del Codice della
Strada risalenti all'anno 2012, con ente impositore il per un importo Controparte_2 complessivo di € 350,11.
Nel giudizio di opposizione per l'accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite CP_1 assumeva di essere venuto a conoscenza del proprio debito – l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale in difetto di atti interruttivi, senza porre in discussione l'avvenuta notificazione e sollevando dubbi
2 sulla legittimità costituzionale della novella legislativa di cui all'art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con L. 17 dicembre 2021 n. 215, non applicabile al caso di specie. Concludeva affinché, accertata la sussistenza dell'interesse ad agire, il giudice adito accogliesse l'opposizione con annullamento dei titoli esecutivi dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale eccepiva preliminarmente la Parte_1 propria carenza di legittimazione passiva per le contestazioni afferenti al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione;
nel merito, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo alla luce del novellato art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. 602/1973, oltre che in ragione della rituale notifica della cartella opposta in data 17.10.2016, come riconosciuto dallo stesso opponente, evidenziando, tra l'altro, di aver provveduto a notificare in data 30.09.2019 un'intimazione di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione;
eccepiva, infine, la tardività dell'azione recuperatoria, ferma la carenza di interesse ad agire in difetto di azioni esecutive e per far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione. Concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
Non si costituiva il Controparte_2
Alla prima udienza di trattazione innanzi al Giudice di Pace di Procida l'opponente, a verbale, contestava genericamente la conformità all'originale della documentazione depositata in copia da ed eccepiva, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata CP_4 stante la contumacia dell'ente impositore.
Con sentenza n. 384/2023, pubblicata in data 14.08.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del e qualificava la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex Controparte_2 art. 615 c.p.c. riconoscendo la propria competenza territoriale.
Ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore per l'accertamento negativo del credito
“stante la persistente concreta azionabilità dell'estratto in oggetto”, il G.d.P. considerava ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo e, riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva l'opposizione in quanto né l'ente impositore, rimasto contumace, né il
Concessionario avevano fornito prova della notifica degli atti presupposti, disattendendo la sequenza procedimentale prescritta per legge;
dunque, dichiarava prescritto il diritto di credito per decorrenza del termine quinquennale ed annullava la cartella opposta ordinando la cancellazione del ruolo esattoriale. Pertanto, condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario dell'attore, avv. Paolo Bartiromo.
3 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 13.02.2024, l'
[...] ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_2 cui: 1) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 12, comma
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e di quanto successivamente chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; 2) ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito nonostante la rituale notificazione della cartella opposta e della successiva intimazione di pagamento, senza considerare le ulteriori eccezioni sollevate da . Ha concluso per CP_4
l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituiti ed il Controparte_1 Controparte_2
*******
§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di e del non Controparte_1 Controparte_2 costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
§ 2. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve Controparte_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_4
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati, questo giudice ritiene fondato il primo motivo di appello addotto dall in ordine Parte_2 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
4 § 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n.
12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
5 Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
6 Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
7 Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il Controparte_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che non essendo contestata (perché pacificamente ammessa dallo stesso opponente) la rituale notificazione della cartella di pagamento opposta, l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di Controparte_1 interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n.
19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
8
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
ESITO UDIENZA DEL 11/02/2025
Dinanzi al Giudice, dr. Maria Ludovica Russo, nel procedimento n. 3237/2024;
è presente l'avv. ___________ per delega dell'avv. Stefano De Rosa, che si riporta
_________________
Il G.U. decide in prosieguo del presente verbale.
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, nella causa civile iscritta al n. 3237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace, vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
Stefano De Rosa;
- appellante -
E
; Controparte_1
- appellato contumace -
NONCHÉ in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
- altro appellato contumace -
1 in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito dell'udienza del 11.02.2025, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
P.Q.M.
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 384/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in data 20.09.2022, depositata il 14.08.2023 (R.G. 694/2022), nel giudizio instaurato da , dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo Controparte_1 alla cartella di pagamento n. 07120160070640830000, ruolo n. 2016/9814, revocando la relativa statuizione di annullamento, nonché quella sulle spese di giudizio.
b) Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_1 nei confronti di che liquida complessivamente in € 600,00 Parte_1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo (prenotati a debito).
c) Nulla per le spese nei confronti dell'ente impositore rimasto contumace Controparte_2 in entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 11.02.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
CONTESTUALI ALLA DECISIONE X Controparte_3
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso Parte_1 la sentenza n. 384/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Procida, in persona dell'avv.
Pasquale Amendola, pubblicata in data 14.08.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G.
694/2022, instaurato da , con cui si chiedeva dichiarare l'invalidità e l'illegittimità Controparte_1 dell'iscrizione a ruolo portata dalla cartella esattoriale n. 07120160070640830000, ruolo n.
2016/9814, con pretesa notifica in data 17.10.2016, relativa a presunte violazioni del Codice della
Strada risalenti all'anno 2012, con ente impositore il per un importo Controparte_2 complessivo di € 350,11.
Nel giudizio di opposizione per l'accertamento negativo del credito portato dall'estratto di ruolo relativo alla predetta cartella – autonomamente acquisito e per il cui tramite CP_1 assumeva di essere venuto a conoscenza del proprio debito – l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto di credito maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale in difetto di atti interruttivi, senza porre in discussione l'avvenuta notificazione e sollevando dubbi
2 sulla legittimità costituzionale della novella legislativa di cui all'art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n.
146, convertito con L. 17 dicembre 2021 n. 215, non applicabile al caso di specie. Concludeva affinché, accertata la sussistenza dell'interesse ad agire, il giudice adito accogliesse l'opposizione con annullamento dei titoli esecutivi dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale eccepiva preliminarmente la Parte_1 propria carenza di legittimazione passiva per le contestazioni afferenti al rapporto sostanziale e alle attività prodromiche alla riscossione;
nel merito, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo alla luce del novellato art. 12, comma 4-bis, del
D.P.R. 602/1973, oltre che in ragione della rituale notifica della cartella opposta in data 17.10.2016, come riconosciuto dallo stesso opponente, evidenziando, tra l'altro, di aver provveduto a notificare in data 30.09.2019 un'intimazione di pagamento quale atto interruttivo della prescrizione;
eccepiva, infine, la tardività dell'azione recuperatoria, ferma la carenza di interesse ad agire in difetto di azioni esecutive e per far valere l'eccezione di prescrizione in via di azione. Concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
Non si costituiva il Controparte_2
Alla prima udienza di trattazione innanzi al Giudice di Pace di Procida l'opponente, a verbale, contestava genericamente la conformità all'originale della documentazione depositata in copia da ed eccepiva, altresì, l'omessa notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata CP_4 stante la contumacia dell'ente impositore.
Con sentenza n. 384/2023, pubblicata in data 14.08.2023, il Giudice di Pace dichiarava la contumacia del e qualificava la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex Controparte_2 art. 615 c.p.c. riconoscendo la propria competenza territoriale.
Ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'attore per l'accertamento negativo del credito
“stante la persistente concreta azionabilità dell'estratto in oggetto”, il G.d.P. considerava ammissibile l'impugnazione avverso l'estratto di ruolo e, riconosciuta la legittimazione attiva e passiva delle parti, accoglieva l'opposizione in quanto né l'ente impositore, rimasto contumace, né il
Concessionario avevano fornito prova della notifica degli atti presupposti, disattendendo la sequenza procedimentale prescritta per legge;
dunque, dichiarava prescritto il diritto di credito per decorrenza del termine quinquennale ed annullava la cartella opposta ordinando la cancellazione del ruolo esattoriale. Pertanto, condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario dell'attore, avv. Paolo Bartiromo.
3 Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo PEC del 13.02.2024, l'
[...] ha impugnato la suddetta sentenza, individuando le parti di Parte_1 motivazione ritenute erronee, e ne ha chiesto l'integrale riforma.
L' ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in Parte_2 cui: 1) non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, anche in forza di quanto espressamente stabilito dall'art. 12, comma
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e di quanto successivamente chiarito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022; 2) ha erroneamente dichiarato la prescrizione del credito nonostante la rituale notificazione della cartella opposta e della successiva intimazione di pagamento, senza considerare le ulteriori eccezioni sollevate da . Ha concluso per CP_4
l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Non si sono costituiti ed il Controparte_1 Controparte_2
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§ 1. In primis, va dichiarata la contumacia di e del non Controparte_1 Controparte_2 costituitisi nonostante la loro regolare vocatio in ius.
§ 2. Ciò premesso, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di primo grado.
Innanzitutto, giova precisare che la domanda formulata da deve Controparte_1 correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sopra indicata, deducendo l'omessa e/o invalida notificazione della stessa e degli atti presupposti al solo fine di far dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla notificazione dell'atto impositivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere da per il recupero coattivo delle somme. CP_4
In applicazione del principio della ragione più liquida, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o domande e/o eccezioni formulati, questo giudice ritiene fondato il primo motivo di appello addotto dall in ordine Parte_2 all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
4 § 3. Dopo anni di accesi dibattiti e continui revirements giurisprudenziali, la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite del 6 settembre 2022, n. 26283 si è definitivamente pronunciata sulla questione relativa all'impugnabilità dell'estratto di ruolo in materia di riscossione esattoriale, chiarendo la portata applicativa dei limiti fissati dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con Legge del 17 dicembre 2021, n. 215, argomentando sulla legittimità costituzionale della suddetta norma e sulla sua applicazione ai giudizi pendenti.
L'art. 3-bis sopra richiamato ha modificato l'art. 12 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602 – recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” – introducendo al comma 4-bis una norma (in vigore dal 21 dicembre 2021 e recentemente oggetto di una modifica ad opera dell'art. 12, comma 1, d.lgs. 110/2024) che ha fortemente inciso sulla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione degli atti di riscossione e ne scopra successivamente l'esistenza, di impugnarli immediatamente, in uno al ruolo e/o alla cartella, se non nei casi espressamente contemplati dal legislatore e previa dimostrazione del pregiudizio concretamente subito. In pratica, si è limitato l'accesso alla tutela “immediata” riconosciuta dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19704/2015 e da queste configurata come una tutela “alternativa” – rimessa alla facoltà della parte – rispetto a quella “differita” prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. n. 546/92 (cfr. Cass. n. 27799/2018, n. 22507/2019 e n.
12070/2022).
Con la pronuncia n. 26283/2022 il Supremo Consesso ha chiarito che: “il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato, come ineludibile e pronosticabile conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale, che quella giurisprudenza considerava;
non si configura quindi affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato” (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4135/19).
In linea con un pregresso orientamento già da tempo ampiamente condiviso da questo giudice (cfr. Cass. n. 20618/2016; conf. Cass. n. 22946/2016), le Sezioni Unite del 2022 hanno chiarito che, analogamente a quanto accade per il giudizio tributario – in relazione al quale, stante la sua struttura impugnatoria, si ritiene improponibile l'azione di mero accertamento negativo, da qualificarsi ogniqualvolta si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute per il tramite dell'estratto di ruolo, in quanto l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace – anche per i giudizi non tributari, per i quali l'interesse a promuovere l'azione di accertamento negativo dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato dai giudici di legittimità, si approda alla definitiva esclusione di tale possibilità in forza della previsione di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.
5 Seppur collocata sistematicamente nel testo del D.P.R. n. 602/1973 in materia di riscossione delle “imposte sul reddito” (materia tributaria), tale norma “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n.
46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)” (Cass.
S.U. n. 26283/2022).
Pertanto, tale norma è da considerarsi di “carattere generale” perché concerne tutti i crediti pubblici per i quali è prevista la riscossione mediante ruolo, compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
Con l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 - come precisato nella sentenza n.
26283/2022 – “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica [..] e può assumere una diversa configurazione [..] fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ragionevolmente, dunque, l'interesse, così come conformato dal legislatore, dovrà essere dimostrato, e tale dimostrazione è possibile anche nel corso dei giudizi pendenti, mediante il ricorso agli strumenti processuali vigenti, senza che possano dirsi lesi i diritti ovvero gli interessi delle parti processuali.
La citata norma appresta tutela al contribuente qualora ricorra lo specifico pregiudizio ivi tipizzato e concerne i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati: «i casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri», fermo il carattere facoltativo della tutela.
In conclusione, secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
6 Sebbene la sentenza in esame tracci la strada maestra per la risoluzione univoca della questione circa l'impugnabilità o meno dell'estratto di ruolo, si ritiene opportuno precisare che, in buona sostanza, l'approdo delle Sezioni Unite del 2022 rappresenta il precipitato logico di un pregresso orientamento giurisprudenziale che già escludeva la ammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. allorquando alla cartella esattoriale non avesse fatto seguito alcuna iniziativa del Concessionario per il recupero coattivo del credito sotteso.
In altri termini, in mancanza di attività esecutiva da parte dell'amministrazione non veniva ritenuta ammissibile la domanda di mero accertamento negativo del credito, attesa l'insussistenza di un “conflitto” riconoscibile come tale (cfr. Cass. nn. 20618/2016 e 22946/2016, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf. Cass. n. 6723/19, con riguardo all'estratto di ruolo contributivo); né poteva ritenersi ammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo per far valere l'intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale per decorso del tempo successivo alla (anche presunta) notifica della cartella di pagamento, qualora l'istante non avesse specificato ed allegato gli elementi dai quali emergeva quello stato d'incertezza che - sostanziando l'interesse ad agire – sorreggeva l'azione, latamente preventiva, di accertamento negativo, non ritenendo ammissibile nell'ordinamento processuale vigente un'azione di accertamento
“pura”(Cass. n. 7353/2022).
In merito alle considerazioni fin qui svolte vale la pena, infine, precisare che, allo stato, nulla
è cambiato anche alla luce della nuova disposizione legislativa.
L'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, infatti, ha novellato il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973 limitandosi esclusivamente ad ampliare le ipotesi di interesse rilevante, comunque da provarsi a cura dell'opponente. In pratica, il legislatore ha accresciuto il novero dei casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, ma sempre a condizione che il debitore dimostri il concreto pregiudizio patito: «a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472».
7 Per tutte le ragioni su esposte, alla luce della normativa attualmente vigente e del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2022, l'opposizione proposta in primo grado va dichiarata inammissibile in quanto il sig. non ha provato, né allegato, il Controparte_1 pregiudizio derivatogli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, come prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.
D'altronde, alla medesima declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse ad agire si sarebbe giunti anche conformandosi al precedente orientamento giurisprudenziale, sopra richiamato, già da tempo pienamente condiviso da questo giudicante.
§ 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa, l'attività difensionale e la condotta processuale delle parti.
Con riferimento al governo delle spese, fermi i rilievi di cui sopra, giova altresì precisare che non essendo contestata (perché pacificamente ammessa dallo stesso opponente) la rituale notificazione della cartella di pagamento opposta, l'opposizione avverso l'estratto di ruolo proposta da avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di Controparte_1 interesse ad agire già sulla scorta del principio – ormai superato – enunciato dalle Sezioni Unite n.
19704/2015, risultando ampiamente giustificata la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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