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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1633/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Caruso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
- Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. funzionario del , Controparte_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5 Controparte_6
- resistenti –
Oggetto: congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.02.2024 , docente Parte_1 di scuola dell'infanzia alle dipendenze del convenuto, premesso di essere stato CP_1
ammesso, a tempo pieno e senza borsa di studio, ad un corso di dottorato estero presso l'Università Statale di Castiglia La Mancha, ha chiesto riconoscersi il diritto a fruire del
1 congedo straordinario retribuito per la partecipazione al suddetto corso e per tutta la durata dello stesso.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto:
- di avere presentato in data 17.2.2023 istanza di collocamento in congedo straordinario retribuito ex art. 2 della legge n. 476 del 1984 per frequentare il corso di dottorato;
- che la suddetta istanza era stata rigettata con provvedimento del 15.03.2023 dal
Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo “Antonio Bruno”, il quale, richiamato il parere reso dal per la valutazione di equipollenza del titolo conseguibile all'esito del CP_1
dottorato rispetto ad analogo titolo di dottorato italiano, aveva negato la fruizione del congedo stante l'impossibilità di una valutazione di equipollenza ex ante e considerato che il congedo avrebbe comportato “oneri straordinari” per la pubblica amministrazione;
- di trovarsi nelle condizioni legittimanti la fruizione del congedo straordinario retribuito, per non avere in precedenza conseguito ulteriore titolo dottorale e per non essere stato iscritto ad altri corsi di dottorato;
- che il diniego di congedo non poteva ritenersi giustificato dagli oneri straordinari che graverebbero in capo all'Amministrazione per essere questa costretta a mantenere il trattamento economico e giuridico del docente, motivazione ritenuta incongruente perché escluderebbe in radice l'accoglimento di qualsiasi istanza di congedo straordinario retribuito;
- che erronea doveva altresì ritenersi l'affermata impossibilità di valutare ex ante la validità e l'equipollenza del percorso di studi intrapreso, potendo tale valutazione - rimessa al e non al Dirigente Scolastico - compiersi solo al termine del dottorato mediante CP_1
l'esame vertente sull'attività svolta durante il triennio e che il giudizio di equipollenza doveva dunque avere ad oggetto solo la regolarità formale dei corsi e l'ufficialità degli stessi;
- che nessuna motivazione era stata resa dal Dirigente Scolastico in ordine alle esigenze di servizio da tutelare tramite il diniego del congedo, le quali anzi dovevano ritenersi insussistenti atteso che al ricorrente era stato invece concesso un periodo di aspettativa non retribuita, soggetta al medesimo vaglio di compatibilità con le esigenze di servizio, che quindi non potevano considerarsi ostative alla sua temporanea assenza, peraltro non coperta mediante supplenze;
- che ad altri docenti nelle stesse condizioni del ricorrente era stato concesso il congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero con frequenza presso la medesima università, il che denotava una disparità di trattamento a suo danno;
2 - che la fruizione dell'aspettativa per un periodo limitato in luogo del congedo retribuito per l'intero periodo del corso di studi, oltre a determinare la perdita della retribuzione, avrebbe comportato il blocco dell'anzianità di servizio e delle progressioni di carriera, potendo anche comportare la necessità di interrompere il percorso di studi intrapreso.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere le richieste formulate in seno al ricorso e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del congedo straordinario per la partecipazione al corso di dottorato di ricerca
a decorrere dalla data di effettiva richiesta dal 27/02/2023 fino alla data prevista della fine dello stesso dottorato che, da come si evince dalla documentazione allegata, è fissata per il
20/10/2025 con la conservazione del trattamento economico e giuridico dovuto per tutto il periodo e l'annullamento di tutti i periodi di aspettativa e/o di altra tipologia di congedo richiesti dal ricorrente nei periodi da ricoprire con l'aspettativa, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
2) Con vittoria di spese di giustizia e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 96 cpc a favore del procuratore antistatario”.
1.1. In data 10.4.2024 è stata proposta domanda cautelare in corso di causa, rigettata con ordinanza del 14.06.2024 per inammissibilità del ricorso, avendo quest'ultimo ad oggetto le medesime circostanze già esaminate nel precedente giudizio cautelare iscritto al n. R.G.
6838/2023.
1.2. Con memoria del 6.5.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale CP_1
ha contestato la fondatezza del ricorso, richiamando, in primis, la giurisprudenza di legittimità che ritiene la valutazione ex ante di equipollenza del titolo estero una condicio si ne qua non per la fruizione del congedo straordinario;
ha quindi richiamato il contenuto del parere ministeriale che aveva escluso la possibilità di compiere tale valutazione preventiva, affermando che quindi doveva ritenersi corretto l'operato del Dirigente Scolastico che aveva rigettato l'istanza di congedo allo scopo di evitare un eventuale danno erariale derivante dall'omesso riconoscimento ex post della validità del titolo, danno non arrecato, piuttosto, mediante la concessione dell'aspettativa non retribuita.
In ragione di quanto sopra, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso formulato ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
3 - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.[…]”.
1.3. All'udienza di discussione del 22.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle note di trattazione scritta da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita, all'esito, con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La fruizione del congedo straordinario retribuito è regolata dall'art. 2 della Legge n.
476/1984 (“Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”) – modificato dall'art. 52, comma 57, L. n. 448 del 28 dicembre 2001 – il quale prevede: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. […]
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Quanto ai titoli di studio conseguiti presso le università estere, l'art. 74 del D.P.R. n.
382/1980, statuisce nei primi quattro commi: “Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Controparte_7
.
[...]
4 La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Controparte_8 su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro con suo decreto, su conforme parere del Consiglio Controparte_7 universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla
Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati”.
2.2. Secondo il condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità
e amministrativa, la norma che disciplina il congedo straordinario, laddove contempla che esso possa fruirsi per la frequenza di “corsi di dottorato di ricerca”, intende riferirsi ai soli corsi qualificabili come tali nell'ordinamento italiano Ciò comporta che per la fruizione del congedo per la frequenza di corsi di dottorato all'estero occorra una valutazione di equipollenza fra il titolo conseguibile all'esito del percorso di studi all'estero e analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, al fine di garantire un contemperamento tra l'esigenza di non limitare i benefici del congedo solo a coloro che frequentino dottorati italiani e la parimenti rilevante esigenza di evitare che il congedo retribuito sia fruito in relazione a corsi sulla cui qualificazione non via sia alcun controllo.
A riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21276/2010, richiamata dalla stessa parte ricorrente, ha affermato che “Decisiva in proposito, come chiaramente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, è la considerazione secondo cui la L. n. 382 del 1980, art. 74, disponendo che, coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al , evidenzia la necessità, per il Controparte_7 riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del , sicchè l'obbligo CP_1 dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n.
476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Infatti se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio
5 in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in
Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. La conseguenza è la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del corso e del conseguente esonero, la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale
(Cons. Stato, sez. 6^ 02-10-2007, n. 5066).
Tale soluzione d'altra parte è del tutto coerente con il quadro normativo, sopra delineato.
Da esso emerge infatti che il legislatore italiano non ha affatto ignorato il profilo della formazione scientifica compiuta all'estero, chiudendosi in una dimensione nazionale. Al contrario, non solo il ricorso a tale formazione è stato largamente previsto, ma è stata concepita la possibilità di dottorati frutto di cooperazione internazionale, la cui disciplina è stata ampiamente demandata agli accordi tra i centri di formazione interessati.
Da ciò può ulteriormente desumersi che nel far riferimento, con il cit. L. 13 agosto 1984,
n. 476, art. 2 ai "corsi di dottorato di ricerca" il legislatore abbia tenuto presente l'articolata realtà sulla quale ha ritenuto di intervenire e non abbia inteso genericamente richiamare qualsiasi corso per il quale, in qualsiasi altro paese venga utilizzata un'espressione linguistica equivalente a quella italiana di "dottorato di ricerca", al di fuori di ogni garanzia di serietà e di comparabilità con la disciplina nazionale, così come in definitiva dovrebbe ritenersi ove si accogliesse la tesi della sentenza impugnata.
D'altra parte, la procedura di riconoscimento indicata nella giurisprudenza amministrativa consente un adeguato contemperamento fra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa retribuita ai soli casi di dottorati italiani, penalizzando così la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri spesso di grande prestigio, e al tempo stesso di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche per la frequenza di corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo, situazione che non è affatto esclusa per il solo fatto che il paese dove il corso si svolge appartenga, come nella specie, all'Unione
Europea” (cfr. Cass. 21276/2010; in senso conforme, Cds. n. 1608/2013 e n. 5066/2007).
Deve pertanto essere esclusa l'operatività di un automatismo che consenta a chi frequenta un corso di dottorato all'estero di accedere al beneficio del congedo straordinario retribuito, pretermettendo del tutto la valutazione di equipollenza dei titoli conseguibili e del percorso di studio intrapreso, pur dovendo rilevarsi che, onde evitare una ingiustificata disparità di
6 trattamento, tale valutazione potrà essere compiuta anche ex ante, pur in assenza del già intervenuto conseguimento di un titolo.
La necessità di una valutazione che investa la qualità degli insegnamenti e dei percorsi di studio svolti in paesi esteri si evince chiaramente anche dalla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata in Italia dalla Legge n. 148/2002, secondo la quale il riconoscimento delle qualifiche deve avvenire “prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite” (art. III.1); “le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento” e “La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede” (art. III.3); “Ciascuna parte fornisce l'informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il riconoscimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento” (art. VIII.1).
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato istanza di congedo straordinario al proprio dirigente scolastico, allegando la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a
Madrid, prodotta anche in giudizio, dalla quale risulta l'ammissione del ricorrente nell'anno accademico 2022/2023 al programma di Dottorato di Ricerca in Umanistica, Arti e
Insegnamento presso l'Università di Castilla La Mancha, università statale spagnola i cui titoli sono riconosciuti dal locale , con durata massima di tre anni Controparte_7
accademici fatta salva la possibile proroga, percorso cui il ricorrente è stato ammesso senza borsa di studio e a tempo completo (cfr. doc. 11 e 3 – fasc. ricorrente).
Su richiesta del Dirigente scolastico, il , invitato Controparte_9
a rendere parere di equipollenza del percorso di studi intrapreso, ha osservato che “ il riconoscimento effettivo del titolo estero, con il rilascio del titolo italiano corrispondente o la sua valutazione in termini di validità per la concessione di precisi benefici collegati al pubblico impiego, richiede la presenza del titolo ed i documenti accompagnatori circa i risultati raggiunti (in termini di contributi alla ricerca), nonché la presenza di altri fattori imprescindibili quali l'effettiva durata del corso di studi, le modalità ed il genere delle attività svolte in Ateneo, le eventuali pubblicazioni effettuate, la tesi dottorale e, non ultimo, il certificato di competenza linguistica richiesta per il dottorato prescelto.
7 Ciò anche in relazione al fatto che tra Spagna e Italia non sussistono accordi per
l'automatico riconoscimento dei rispettivi dottorati e dei rispettivi metodi di ricerca, né risulta che il dottorato prescelto sia in co-tutela tra l'Università spagnola ed una italiana, con il risultato del reciproco riconoscimento ex ante. […] al fine di evitare corto circuiti con gravi danni a carico di entrambe le parti, resta precluso ogni giudizio ex ante, in quanto privo di elementi sostanziali su cui basarsi […] Pertanto, in senso conforme al parere del Consiglio
Universitario Nazionale, sussiste l'impossibilità di pronunciarsi sull'esistenza ex ante di automatica equipollenza (ed anche di automatica equivalenza) in merito al corso di studi intrapreso, tuttora privo di contenuti concreti. Detta preclusione opera al fine di scongiurare valutazioni ex ante confliggenti con valutazioni ex post, ove il titolo venga conseguito e non presenti i requisiti di sostanza e di forma di un dottorato italiano. Di contro, ove il titolo non venga conseguito ed il docente rientri dopo un periodo di iscrizione senza nulla produrre, non sarebbe nemmeno possibile una valutazione ex post del titolo conseguito, con ciò essendosi goduto di congedo o aspettativa con assegni per seguire un corso della cui natura non sarà poi possibile accertarsi.
In ogni caso, stante la normativa vigente nell'ordinamento spagnolo, i Parte_2
hanno una durata variabile da un anno e mezzo fino a un massimo di tre anni, in regime
[...]
di frequenza full time, il ché, di per sé, rende impossibile la comparabilità ed equipollenza ex ante con i Dottorati italiani, per i quali vige il principio opposto, ossia che la durata Parte_2
del in Italia ha durata di almeno tre anni” (cfr. doc. 1 – fasc. ricorrente;
Parte_3
doc. 1 fasc. resistente).
2.4. Ebbene, pur dovendosi dare atto che, secondo in principi affermati dalla Corte di
Cassazione, non è legittima una aprioristica affermazione di impossibilità di rendere valutazioni di equipollenza ex ante dei percorsi di dottorato esteri, osserva tuttavia il Tribunale che nel caso di specie, sia in sede di richiesta di congedo, sia nell'ambito del presente giudizio, parte ricorrente non ha offerto sufficienti elementi di apprezzamento per valutare le caratteristiche del corso di dottorato intrapreso e, dunque, per vagliare se esso possa essere considerato equipollente a un corso di dottorato italiano.
In punto di allegazione, il ricorrente nulla ha indicato in ordine al programma del corso di dottorato, agli insegnamenti previsti, al progetto di ricerca intrapreso, all'eventuale attività di ricerca pur parzialmente svolte, tutte circostanze che non trovano nemmeno riscontro negli atti prodotti in giudizio, il che non consente alcuna valutazione in merito alle conoscenze e alle attitudini acquisibili con il conseguimento del titolo di istruzione superiore finale estero e, di
8 conseguenza, non consentono di raffrontarlo alle conoscenze e attitudini acquisibili con analogo dottorato italiano.
Pur essendo, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona, responsabilità dell'interessato fornire le informazioni per consentire la valutazione di equivalenza, nulla il ricorrente ha indicato in merito alle attività e al piano di ricerca sviluppato, dovendosi a riguardo dare atto che, secondo quanto previsto dal documento di ammissione al corso di dottorato (cfr. doc. 18 – fasc. ricorrente), tali attività e tale piano di ricerca, ove svolte, avrebbero dovuto essere registrate via via su una apposita applicazione al fine della revisione annuale della pratica accademica, sicché il ricorrente si trovava di sicuro nelle condizioni di poter fornire le informazioni necessarie al vaglio di equipollenza.
Neanche la solo affermata durata triennale del corso di dottorato, che parte ricorrente ha assunto essere analoga a quella dei dottorati italiani, appare confermata dalla documentazione in atti, da cui si evince un termine massimo di durata del dottorato, ma non un termine minimo
(“I Dottorandi a Tempo Pieno dispongono di un termine massimo di tre anni dall'immatricolazione al programma di dottorato fino alla discussione della tesi di dottorato.
A richiesta del dottorando, la commissione accademica responsabile del programma potrà autorizzare la proroga di un ulteriore anno secondo la procedura prevista a tal fine. […]” (cfr. doc. 3, 7, nonché doc. 17 – fasc. ricorrente), laddove invece la normativa italiana prevede, all'art. 6 (“Durata dei corsi e conseguimento del titolo”) del D.M. n. 224/1999 che la durata del corso di dottorato sia“non inferiore a tre anni” presso le Università italiane.
In conclusione, non sono stati offerti da parte ricorrente concreti elementi per apprezzare se il diniego di valutazione ex ante di equipollenza del corso di dottorato sia stato illegittimamente opposto dall'Amministrazione, e per essa dal Dirigente Scolastico, il che esclude che possa dirsi sussistente il presupposto costitutivo necessario alla fruizione del congedo straordinario per la frequenza di un dottorato all'estero.
Tale rilievo assorbe ogni ulteriore profilo di censura sollevato dal ricorrente, sia in ordine alla illegittimità formale del provvedimento di diniego del dirigente (che comunque è atto di gestione del rapporto privatistico e al quale dunque non posso applicarsi le categorie di legittimità del provvedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990) sia in ordine alla lamentata insussistenza di esigenze organizzative di servizio ostative alla concessione del congedo.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
9 3. Le spese di lite devono essere liquidate tenuto conto della fase cautelare e della fase di merito.
Per quanto attiene alla fase cautelare esse vanno poste a carico di parte ricorrente, in ragione della inammissibilità della relativa domanda proposta in corso di causa. Esse sono liquidate in rapporto al valore indeterminabile della causa e in rapporto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., stante l'unitarietà della difesa spiegata dal per la fase CP_1
cautelare e il merito e tenuto conto della riduzione del 20% di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Quanto alla fase di merito, le spese possono essere compensate in ragione della complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore di parte resistente delle spese relative Parte_1
alla fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.291,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite della fase di merito.
Catania, 24/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1633/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Cinzia Caruso, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del , Controparte_1 Controparte_2
- Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. funzionario del , Controparte_4 Controparte_1 [...]
; Controparte_5 Controparte_6
- resistenti –
Oggetto: congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.02.2024 , docente Parte_1 di scuola dell'infanzia alle dipendenze del convenuto, premesso di essere stato CP_1
ammesso, a tempo pieno e senza borsa di studio, ad un corso di dottorato estero presso l'Università Statale di Castiglia La Mancha, ha chiesto riconoscersi il diritto a fruire del
1 congedo straordinario retribuito per la partecipazione al suddetto corso e per tutta la durata dello stesso.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto:
- di avere presentato in data 17.2.2023 istanza di collocamento in congedo straordinario retribuito ex art. 2 della legge n. 476 del 1984 per frequentare il corso di dottorato;
- che la suddetta istanza era stata rigettata con provvedimento del 15.03.2023 dal
Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo “Antonio Bruno”, il quale, richiamato il parere reso dal per la valutazione di equipollenza del titolo conseguibile all'esito del CP_1
dottorato rispetto ad analogo titolo di dottorato italiano, aveva negato la fruizione del congedo stante l'impossibilità di una valutazione di equipollenza ex ante e considerato che il congedo avrebbe comportato “oneri straordinari” per la pubblica amministrazione;
- di trovarsi nelle condizioni legittimanti la fruizione del congedo straordinario retribuito, per non avere in precedenza conseguito ulteriore titolo dottorale e per non essere stato iscritto ad altri corsi di dottorato;
- che il diniego di congedo non poteva ritenersi giustificato dagli oneri straordinari che graverebbero in capo all'Amministrazione per essere questa costretta a mantenere il trattamento economico e giuridico del docente, motivazione ritenuta incongruente perché escluderebbe in radice l'accoglimento di qualsiasi istanza di congedo straordinario retribuito;
- che erronea doveva altresì ritenersi l'affermata impossibilità di valutare ex ante la validità e l'equipollenza del percorso di studi intrapreso, potendo tale valutazione - rimessa al e non al Dirigente Scolastico - compiersi solo al termine del dottorato mediante CP_1
l'esame vertente sull'attività svolta durante il triennio e che il giudizio di equipollenza doveva dunque avere ad oggetto solo la regolarità formale dei corsi e l'ufficialità degli stessi;
- che nessuna motivazione era stata resa dal Dirigente Scolastico in ordine alle esigenze di servizio da tutelare tramite il diniego del congedo, le quali anzi dovevano ritenersi insussistenti atteso che al ricorrente era stato invece concesso un periodo di aspettativa non retribuita, soggetta al medesimo vaglio di compatibilità con le esigenze di servizio, che quindi non potevano considerarsi ostative alla sua temporanea assenza, peraltro non coperta mediante supplenze;
- che ad altri docenti nelle stesse condizioni del ricorrente era stato concesso il congedo straordinario per dottorato di ricerca all'estero con frequenza presso la medesima università, il che denotava una disparità di trattamento a suo danno;
2 - che la fruizione dell'aspettativa per un periodo limitato in luogo del congedo retribuito per l'intero periodo del corso di studi, oltre a determinare la perdita della retribuzione, avrebbe comportato il blocco dell'anzianità di servizio e delle progressioni di carriera, potendo anche comportare la necessità di interrompere il percorso di studi intrapreso.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere le richieste formulate in seno al ricorso e quindi accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del congedo straordinario per la partecipazione al corso di dottorato di ricerca
a decorrere dalla data di effettiva richiesta dal 27/02/2023 fino alla data prevista della fine dello stesso dottorato che, da come si evince dalla documentazione allegata, è fissata per il
20/10/2025 con la conservazione del trattamento economico e giuridico dovuto per tutto il periodo e l'annullamento di tutti i periodi di aspettativa e/o di altra tipologia di congedo richiesti dal ricorrente nei periodi da ricoprire con l'aspettativa, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto;
2) Con vittoria di spese di giustizia e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 96 cpc a favore del procuratore antistatario”.
1.1. In data 10.4.2024 è stata proposta domanda cautelare in corso di causa, rigettata con ordinanza del 14.06.2024 per inammissibilità del ricorso, avendo quest'ultimo ad oggetto le medesime circostanze già esaminate nel precedente giudizio cautelare iscritto al n. R.G.
6838/2023.
1.2. Con memoria del 6.5.2024 si è costituito in giudizio il convenuto il quale CP_1
ha contestato la fondatezza del ricorso, richiamando, in primis, la giurisprudenza di legittimità che ritiene la valutazione ex ante di equipollenza del titolo estero una condicio si ne qua non per la fruizione del congedo straordinario;
ha quindi richiamato il contenuto del parere ministeriale che aveva escluso la possibilità di compiere tale valutazione preventiva, affermando che quindi doveva ritenersi corretto l'operato del Dirigente Scolastico che aveva rigettato l'istanza di congedo allo scopo di evitare un eventuale danno erariale derivante dall'omesso riconoscimento ex post della validità del titolo, danno non arrecato, piuttosto, mediante la concessione dell'aspettativa non retribuita.
In ragione di quanto sopra, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “- Rigettare il ricorso formulato ex art. 414 c.p.c. in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché perché carente di prova;
3 - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis disp. att. c.p.c.[…]”.
1.3. All'udienza di discussione del 22.5.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. senza opposizione delle parti, verificato il deposito delle note di trattazione scritta da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita, all'esito, con la presente sentenza.
2. Ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e vada rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. La fruizione del congedo straordinario retribuito è regolata dall'art. 2 della Legge n.
476/1984 (“Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”) – modificato dall'art. 52, comma 57, L. n. 448 del 28 dicembre 2001 – il quale prevede: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti. […]
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Quanto ai titoli di studio conseguiti presso le università estere, l'art. 74 del D.P.R. n.
382/1980, statuisce nei primi quattro commi: “Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Controparte_7
.
[...]
4 La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Controparte_8 su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro con suo decreto, su conforme parere del Consiglio Controparte_7 universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla
Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati”.
2.2. Secondo il condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità
e amministrativa, la norma che disciplina il congedo straordinario, laddove contempla che esso possa fruirsi per la frequenza di “corsi di dottorato di ricerca”, intende riferirsi ai soli corsi qualificabili come tali nell'ordinamento italiano Ciò comporta che per la fruizione del congedo per la frequenza di corsi di dottorato all'estero occorra una valutazione di equipollenza fra il titolo conseguibile all'esito del percorso di studi all'estero e analogo titolo conseguibile presso le Università italiane, al fine di garantire un contemperamento tra l'esigenza di non limitare i benefici del congedo solo a coloro che frequentino dottorati italiani e la parimenti rilevante esigenza di evitare che il congedo retribuito sia fruito in relazione a corsi sulla cui qualificazione non via sia alcun controllo.
A riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 21276/2010, richiamata dalla stessa parte ricorrente, ha affermato che “Decisiva in proposito, come chiaramente messo in luce dalla giurisprudenza amministrativa, è la considerazione secondo cui la L. n. 382 del 1980, art. 74, disponendo che, coloro che abbiano conseguito presso università straniere titoli di dottore in ricerca o analoga qualificazione accademica, possono richiederne il riconoscimento con domanda diretta al , evidenzia la necessità, per il Controparte_7 riconoscimento del titolo, dell'intermediazione del , sicchè l'obbligo CP_1 dell'Amministrazione scolastica di procedere al collocamento in congedo straordinario del docente che si sia iscritto ad un corso di dottorato, secondo quanto dispone l'art. 2 della L. n.
476/1984, si deve ritenere operare, in via primaria, per i corsi di dottorato istituiti presso le università italiane. Infatti se tale intermediazione viene richiesta ex post, ove il titolo di studio
5 in argomento sia stato conseguito presso l'università estera, ai fini degli effetti abilitanti in
Italia, a maggior ragione si imporrà ex ante la valutazione di equipollenza, ove dalla partecipazione al corso presso Università non italiana si intenda trarre il beneficio dell'esonero dalla prestazione lavorativa in relazione a rapporto di pubblico impiego in atto. La conseguenza è la necessità di richiedere, ai fini del riconoscimento del corso e del conseguente esonero, la valutazione (che deve essere favorevole) della competente Autorità ministeriale
(Cons. Stato, sez. 6^ 02-10-2007, n. 5066).
Tale soluzione d'altra parte è del tutto coerente con il quadro normativo, sopra delineato.
Da esso emerge infatti che il legislatore italiano non ha affatto ignorato il profilo della formazione scientifica compiuta all'estero, chiudendosi in una dimensione nazionale. Al contrario, non solo il ricorso a tale formazione è stato largamente previsto, ma è stata concepita la possibilità di dottorati frutto di cooperazione internazionale, la cui disciplina è stata ampiamente demandata agli accordi tra i centri di formazione interessati.
Da ciò può ulteriormente desumersi che nel far riferimento, con il cit. L. 13 agosto 1984,
n. 476, art. 2 ai "corsi di dottorato di ricerca" il legislatore abbia tenuto presente l'articolata realtà sulla quale ha ritenuto di intervenire e non abbia inteso genericamente richiamare qualsiasi corso per il quale, in qualsiasi altro paese venga utilizzata un'espressione linguistica equivalente a quella italiana di "dottorato di ricerca", al di fuori di ogni garanzia di serietà e di comparabilità con la disciplina nazionale, così come in definitiva dovrebbe ritenersi ove si accogliesse la tesi della sentenza impugnata.
D'altra parte, la procedura di riconoscimento indicata nella giurisprudenza amministrativa consente un adeguato contemperamento fra l'esigenza di non limitare i benefici dell'aspettativa retribuita ai soli casi di dottorati italiani, penalizzando così la frequenza di centri ed istituzioni di ricerca stranieri spesso di grande prestigio, e al tempo stesso di non consentire al dipendente di fruire di rilevanti benefici anche per la frequenza di corsi sulla cui qualificazione non vi è alcuna possibilità di controllo, situazione che non è affatto esclusa per il solo fatto che il paese dove il corso si svolge appartenga, come nella specie, all'Unione
Europea” (cfr. Cass. 21276/2010; in senso conforme, Cds. n. 1608/2013 e n. 5066/2007).
Deve pertanto essere esclusa l'operatività di un automatismo che consenta a chi frequenta un corso di dottorato all'estero di accedere al beneficio del congedo straordinario retribuito, pretermettendo del tutto la valutazione di equipollenza dei titoli conseguibili e del percorso di studio intrapreso, pur dovendo rilevarsi che, onde evitare una ingiustificata disparità di
6 trattamento, tale valutazione potrà essere compiuta anche ex ante, pur in assenza del già intervenuto conseguimento di un titolo.
La necessità di una valutazione che investa la qualità degli insegnamenti e dei percorsi di studio svolti in paesi esteri si evince chiaramente anche dalla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, ratificata in Italia dalla Legge n. 148/2002, secondo la quale il riconoscimento delle qualifiche deve avvenire “prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite” (art. III.1); “le decisioni di riconoscimento sono adottate sulla base di informazioni pertinenti relative alle qualifiche di cui viene chiesto il riconoscimento” e “La responsabilità di fornire le informazioni necessarie incombe, in primo luogo, al postulante che deve fornirle in buona fede” (art. III.3); “Ciascuna parte fornisce l'informazione necessaria per ciascun istituto appartenente al proprio sistema di insegnamento superiore e su ciascun programma organizzato da detto istituto, al fine di permettere alle autorità competenti delle altre Parti di verificare se la qualità delle qualifiche rilasciate da questi istituti giustifica il riconoscimento nella Parte in cui viene domandato detto riconoscimento” (art. VIII.1).
2.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha presentato istanza di congedo straordinario al proprio dirigente scolastico, allegando la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a
Madrid, prodotta anche in giudizio, dalla quale risulta l'ammissione del ricorrente nell'anno accademico 2022/2023 al programma di Dottorato di Ricerca in Umanistica, Arti e
Insegnamento presso l'Università di Castilla La Mancha, università statale spagnola i cui titoli sono riconosciuti dal locale , con durata massima di tre anni Controparte_7
accademici fatta salva la possibile proroga, percorso cui il ricorrente è stato ammesso senza borsa di studio e a tempo completo (cfr. doc. 11 e 3 – fasc. ricorrente).
Su richiesta del Dirigente scolastico, il , invitato Controparte_9
a rendere parere di equipollenza del percorso di studi intrapreso, ha osservato che “ il riconoscimento effettivo del titolo estero, con il rilascio del titolo italiano corrispondente o la sua valutazione in termini di validità per la concessione di precisi benefici collegati al pubblico impiego, richiede la presenza del titolo ed i documenti accompagnatori circa i risultati raggiunti (in termini di contributi alla ricerca), nonché la presenza di altri fattori imprescindibili quali l'effettiva durata del corso di studi, le modalità ed il genere delle attività svolte in Ateneo, le eventuali pubblicazioni effettuate, la tesi dottorale e, non ultimo, il certificato di competenza linguistica richiesta per il dottorato prescelto.
7 Ciò anche in relazione al fatto che tra Spagna e Italia non sussistono accordi per
l'automatico riconoscimento dei rispettivi dottorati e dei rispettivi metodi di ricerca, né risulta che il dottorato prescelto sia in co-tutela tra l'Università spagnola ed una italiana, con il risultato del reciproco riconoscimento ex ante. […] al fine di evitare corto circuiti con gravi danni a carico di entrambe le parti, resta precluso ogni giudizio ex ante, in quanto privo di elementi sostanziali su cui basarsi […] Pertanto, in senso conforme al parere del Consiglio
Universitario Nazionale, sussiste l'impossibilità di pronunciarsi sull'esistenza ex ante di automatica equipollenza (ed anche di automatica equivalenza) in merito al corso di studi intrapreso, tuttora privo di contenuti concreti. Detta preclusione opera al fine di scongiurare valutazioni ex ante confliggenti con valutazioni ex post, ove il titolo venga conseguito e non presenti i requisiti di sostanza e di forma di un dottorato italiano. Di contro, ove il titolo non venga conseguito ed il docente rientri dopo un periodo di iscrizione senza nulla produrre, non sarebbe nemmeno possibile una valutazione ex post del titolo conseguito, con ciò essendosi goduto di congedo o aspettativa con assegni per seguire un corso della cui natura non sarà poi possibile accertarsi.
In ogni caso, stante la normativa vigente nell'ordinamento spagnolo, i Parte_2
hanno una durata variabile da un anno e mezzo fino a un massimo di tre anni, in regime
[...]
di frequenza full time, il ché, di per sé, rende impossibile la comparabilità ed equipollenza ex ante con i Dottorati italiani, per i quali vige il principio opposto, ossia che la durata Parte_2
del in Italia ha durata di almeno tre anni” (cfr. doc. 1 – fasc. ricorrente;
Parte_3
doc. 1 fasc. resistente).
2.4. Ebbene, pur dovendosi dare atto che, secondo in principi affermati dalla Corte di
Cassazione, non è legittima una aprioristica affermazione di impossibilità di rendere valutazioni di equipollenza ex ante dei percorsi di dottorato esteri, osserva tuttavia il Tribunale che nel caso di specie, sia in sede di richiesta di congedo, sia nell'ambito del presente giudizio, parte ricorrente non ha offerto sufficienti elementi di apprezzamento per valutare le caratteristiche del corso di dottorato intrapreso e, dunque, per vagliare se esso possa essere considerato equipollente a un corso di dottorato italiano.
In punto di allegazione, il ricorrente nulla ha indicato in ordine al programma del corso di dottorato, agli insegnamenti previsti, al progetto di ricerca intrapreso, all'eventuale attività di ricerca pur parzialmente svolte, tutte circostanze che non trovano nemmeno riscontro negli atti prodotti in giudizio, il che non consente alcuna valutazione in merito alle conoscenze e alle attitudini acquisibili con il conseguimento del titolo di istruzione superiore finale estero e, di
8 conseguenza, non consentono di raffrontarlo alle conoscenze e attitudini acquisibili con analogo dottorato italiano.
Pur essendo, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona, responsabilità dell'interessato fornire le informazioni per consentire la valutazione di equivalenza, nulla il ricorrente ha indicato in merito alle attività e al piano di ricerca sviluppato, dovendosi a riguardo dare atto che, secondo quanto previsto dal documento di ammissione al corso di dottorato (cfr. doc. 18 – fasc. ricorrente), tali attività e tale piano di ricerca, ove svolte, avrebbero dovuto essere registrate via via su una apposita applicazione al fine della revisione annuale della pratica accademica, sicché il ricorrente si trovava di sicuro nelle condizioni di poter fornire le informazioni necessarie al vaglio di equipollenza.
Neanche la solo affermata durata triennale del corso di dottorato, che parte ricorrente ha assunto essere analoga a quella dei dottorati italiani, appare confermata dalla documentazione in atti, da cui si evince un termine massimo di durata del dottorato, ma non un termine minimo
(“I Dottorandi a Tempo Pieno dispongono di un termine massimo di tre anni dall'immatricolazione al programma di dottorato fino alla discussione della tesi di dottorato.
A richiesta del dottorando, la commissione accademica responsabile del programma potrà autorizzare la proroga di un ulteriore anno secondo la procedura prevista a tal fine. […]” (cfr. doc. 3, 7, nonché doc. 17 – fasc. ricorrente), laddove invece la normativa italiana prevede, all'art. 6 (“Durata dei corsi e conseguimento del titolo”) del D.M. n. 224/1999 che la durata del corso di dottorato sia“non inferiore a tre anni” presso le Università italiane.
In conclusione, non sono stati offerti da parte ricorrente concreti elementi per apprezzare se il diniego di valutazione ex ante di equipollenza del corso di dottorato sia stato illegittimamente opposto dall'Amministrazione, e per essa dal Dirigente Scolastico, il che esclude che possa dirsi sussistente il presupposto costitutivo necessario alla fruizione del congedo straordinario per la frequenza di un dottorato all'estero.
Tale rilievo assorbe ogni ulteriore profilo di censura sollevato dal ricorrente, sia in ordine alla illegittimità formale del provvedimento di diniego del dirigente (che comunque è atto di gestione del rapporto privatistico e al quale dunque non posso applicarsi le categorie di legittimità del provvedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990) sia in ordine alla lamentata insussistenza di esigenze organizzative di servizio ostative alla concessione del congedo.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
9 3. Le spese di lite devono essere liquidate tenuto conto della fase cautelare e della fase di merito.
Per quanto attiene alla fase cautelare esse vanno poste a carico di parte ricorrente, in ragione della inammissibilità della relativa domanda proposta in corso di causa. Esse sono liquidate in rapporto al valore indeterminabile della causa e in rapporto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., stante l'unitarietà della difesa spiegata dal per la fase CP_1
cautelare e il merito e tenuto conto della riduzione del 20% di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Quanto alla fase di merito, le spese possono essere compensate in ragione della complessità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione in favore di parte resistente delle spese relative Parte_1
alla fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.291,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di lite della fase di merito.
Catania, 24/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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