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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/11/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa TO CI AR EN, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 776/2021 vertente tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Balsima n. 98 C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
FA IC, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2021, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa, nell'anno 2019, alle dipendenze della ditta Cusmà
CC RI per 102 giornate annue;
di, avere appreso che l'Istituto previdenziale aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che, per tale ragione, aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso.
Che non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposta avverso il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, per CP_2 ottenere la condanna alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2019 e per giorni 102 giornate annue.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti.
Dall'escussione del teste, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendolo sentito questo Giudice che l'ha attentamente osservato durante l'esame, si è rilevato chiaramente che il ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Cusmà CC
RI, per 102 giornate per l'anno 2019, eseguendo le direttive del datore di lavoro o suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, della fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Cusmà CC Parte_2
RI, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
1) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. FA IC.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 26.11.2025
il giudice del lavoro
DR. TO CI AR EN
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa TO CI AR EN, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 776/2021 vertente tra:
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Balsima n. 98 C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo, via Ferrara n. 99, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
FA IC, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.03.2021, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricolo e di avere svolto attività lavorativa, nell'anno 2019, alle dipendenze della ditta Cusmà
CC RI per 102 giornate annue;
di, avere appreso che l'Istituto previdenziale aveva disposto la sua cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza e che, per tale ragione, aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso.
Che non avendo avuto esito la impugnazione amministrativa proposta avverso il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, per CP_2 ottenere la condanna alla reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza per l'anno 2019 e per giorni 102 giornate annue.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Il ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
CP_ L' di contro, non ha prodotto documentazione idonea a provare la data effettiva della cancellazione dagli elenchi anagrafici non potendosi considerare prova idonea la documentazione versata in atti.
Dall'escussione del teste, sulla cui attendibilità non sorge alcun dubbio, avendolo sentito questo Giudice che l'ha attentamente osservato durante l'esame, si è rilevato chiaramente che il ricorrente nell'anno in questione ha lavorato regolarmente come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Cusmà CC
RI, per 102 giornate per l'anno 2019, eseguendo le direttive del datore di lavoro o suo delegato e che sempre lo stesso provvedeva a corrispondere la retribuzione.
Ne consegue che il provvedimento di cancellazione, ove sussistente, impugnato risulta erroneo e deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici del comune di residenza per l'anno in questione e per le giornate come sopra indicate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, della fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di Cusmà CC Parte_2
RI, per l'anno 2019, per 102 giornate lavorative annue e per l'effetto ordina all' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore dello stesso;
1) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00 oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. FA IC.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 26.11.2025
il giudice del lavoro
DR. TO CI AR EN