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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 1109 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Ronchini n.9 presso e nello studio dell' avv.
Irene Lo Bue che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Walter Miceli,
Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci , Nicola Zampieri come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: indennità sostitutiva per ferie non godute e carta docente e differenze retributive
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza dell'11 aprile 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il affinchè previa eventuale disapplicazione Controparte_1
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE accertasse e dichiarasse il diritto della stessa ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e, conseguentemente condannasse il Controparte_1
ad accreditare su detta carta l'importo nominale di €. 3000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della stessa.
Domandava, in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della stessa alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i medesimi anni scolastici che il tribunale condannasse il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1
forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Domandava altresì che il tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto della stessa a percepire euro 2932,96 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo di indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020,
2 2020/2021, 2022/2023.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Parte resistente nonostante la ritualità della notifica rimaneva contumace.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429
c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.
Occorre esaminare, innanzitutto, la domanda relativa alle ferie.
Occorre richiamare la normativa che disciplina tale fattispecie.
L'art.5 comma 8 del dl n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 prevede che: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ( ) ai sensi dell'articolo 1, Org_1
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di
3 ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012, poi, prevede che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Nel caso di specie parte ricorrente sulla scorta della previsione dell'art. 5 comma 8 del dl n. 95/2012 come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n.228/2012 chiede l'indennità sostitutiva per ferie non godute calcolata per differenza tra il numero complessivo di ferie maturate da una parte e il numero di giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art.1 comma 54 della legge n. 228/2012 nel corso della sospensione delle lezioni e il numero dei giorni di ferie fruiti a domanda, dall'altra.
Parte resistente che è rimasta contumace non ha poi provato di aver formalmente invitato parte ricorrente a fruire delle ferie.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 14268/2022) “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in
4 senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE EZ (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Parte ricorrente ha, poi, effettuato un conteggio analitico dei giorni di ferie spettanti e di quelli fruiti che tenuto conto della documentazione può essere posto alla base dell'odierna decisione
Ne consegue, quindi, che tale domanda è fondata e il deve Controparte_1
essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di euro
2932,96 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Occorre, quindi, esaminare la domanda relativa alla carta docente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola tale fattispecie.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
5 accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
L'art. 1 ai commi 122, 123 e 124, poi, prevede che: “ 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123,
tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
6 Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 poi stabilisce che: “ Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".
Art. 2 Destinatari 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile…”
Analogamente il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce all'art. 3 “ Beneficiari della
Carta 1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identita' dei docenti e' verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da
. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi CP_4
7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.”
Parte ricorrente censura la suddetta normativa nella parte in cui indica come destinatari della carta unicamente i docenti di ruolo a tempo indeterminato e non anche i docenti a tempo determinato sostenendo che anche gli stessi abbiano obbligo di formazione in base alle disposizioni del CCNL e che l'esclusione dei docenti a contratto determinato sarebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Si rileva, innanzitutto, che, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.1842/2022, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere la carta anche al personale assunto a tempo determinato.
Altrimenti vi sarebbe la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost considerato che anche i docenti a tempo determinato hanno obbligo formativo e che opinare diversamente inciderebbe negativamente anche sulla posizione dei discenti di docenti a tempo determinato.
Si rileva, inoltre, che è, comunque, intervenuta a dirimere la questione la con Org_2
ordinanza del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 che ha statuito che:
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , CP_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
8 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Nelle more è intervenuta anche la pronuncia n. 29961/2023 della Suprema Corte che in dispositivo ha così disposto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Stante quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta da cui risulta che la parte ricorrente ha lavorato negli anni in relazione ai quali chiede la carta docente con contratti al 30 giugno e al 31 agosto ed è ancora alle dipendenze del deve dichiararsi il suo diritto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a usufruire della carta docente dell'importo nominale di euro 500 annui per i suddetti anni scolastici alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e il deve essere CP_1
condannato a consentirle la fruizione della suddetta carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1109/2023 R.G. così provvede :
1) Condanna il in persona del ministro pro Controparte_1
tempore a corrispondere a la somma lorda di euro 2932,96 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva di ferie non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo
2) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle CP_3
medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici
3) Condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore a rifondere a le spese giudiziali che liquida nella somma di Parte_1
euro 1700,00 per compensi ed euro 118,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Reggio Emilia, 11 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott. MARIA RITA
SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 1109 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 da
Parte_1
elettivamente domiciliata a Parma Borgo Ronchini n.9 presso e nello studio dell' avv.
Irene Lo Bue che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Walter Miceli,
Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci , Nicola Zampieri come da procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
In punto a: indennità sostitutiva per ferie non godute e carta docente e differenze retributive
CONCLUSIONI:
Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:
Come da verbale d'udienza dell'11 aprile 2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 23 novembre 2023 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi a Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro il affinchè previa eventuale disapplicazione Controparte_1
dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della
CDFUE accertasse e dichiarasse il diritto della stessa ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e, conseguentemente condannasse il Controparte_1
ad accreditare su detta carta l'importo nominale di €. 3000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della stessa.
Domandava, in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della stessa alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per i medesimi anni scolastici che il tribunale condannasse il al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in CP_1
forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Domandava altresì che il tribunale adito accertasse e dichiarasse il diritto della stessa a percepire euro 2932,96 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo a titolo di indennità per ferie non godute negli anni scolastici 2016/2017, 2019/2020,
2 2020/2021, 2022/2023.
Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.
Parte resistente nonostante la ritualità della notifica rimaneva contumace.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa ex art. 429
c.p.c. all'odierna udienza dando lettura della sentenza.
Occorre esaminare, innanzitutto, la domanda relativa alle ferie.
Occorre richiamare la normativa che disciplina tale fattispecie.
L'art.5 comma 8 del dl n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 prevede che: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ( ) ai sensi dell'articolo 1, Org_1
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di
3 ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012, poi, prevede che: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Nel caso di specie parte ricorrente sulla scorta della previsione dell'art. 5 comma 8 del dl n. 95/2012 come modificato dall'art. 1 comma 55 della legge n.228/2012 chiede l'indennità sostitutiva per ferie non godute calcolata per differenza tra il numero complessivo di ferie maturate da una parte e il numero di giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art.1 comma 54 della legge n. 228/2012 nel corso della sospensione delle lezioni e il numero dei giorni di ferie fruiti a domanda, dall'altra.
Parte resistente che è rimasta contumace non ha poi provato di aver formalmente invitato parte ricorrente a fruire delle ferie.
Orbene come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. lav n. 14268/2022) “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in
4 senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE EZ (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Parte ricorrente ha, poi, effettuato un conteggio analitico dei giorni di ferie spettanti e di quelli fruiti che tenuto conto della documentazione può essere posto alla base dell'odierna decisione
Ne consegue, quindi, che tale domanda è fondata e il deve Controparte_1
essere condannato a corrispondere alla parte ricorrente la somma lorda di euro
2932,96 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Occorre, quindi, esaminare la domanda relativa alla carta docente.
Occorre, innanzitutto, richiamare la normativa che regola tale fattispecie.
L'art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 stabilisce che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
5 accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
L'art. 1 ai commi 122, 123 e 124, poi, prevede che: “ 122. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123,
tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137
milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel
6 Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”
Il DPCM del 23 settembre 2015 poi stabilisce che: “ Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".
Art. 2 Destinatari 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile…”
Analogamente il DPCM del 28 novembre 2016 stabilisce all'art. 3 “ Beneficiari della
Carta 1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non e' piu' fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
3. L'identita' dei docenti e' verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da
. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi CP_4
7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.”
Parte ricorrente censura la suddetta normativa nella parte in cui indica come destinatari della carta unicamente i docenti di ruolo a tempo indeterminato e non anche i docenti a tempo determinato sostenendo che anche gli stessi abbiano obbligo di formazione in base alle disposizioni del CCNL e che l'esclusione dei docenti a contratto determinato sarebbe in contrasto sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Si rileva, innanzitutto, che, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato con sentenza n.1842/2022, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere la carta anche al personale assunto a tempo determinato.
Altrimenti vi sarebbe la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost considerato che anche i docenti a tempo determinato hanno obbligo formativo e che opinare diversamente inciderebbe negativamente anche sulla posizione dei discenti di docenti a tempo determinato.
Si rileva, inoltre, che è, comunque, intervenuta a dirimere la questione la con Org_2
ordinanza del 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 che ha statuito che:
“Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , CP_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
8 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Nelle more è intervenuta anche la pronuncia n. 29961/2023 della Suprema Corte che in dispositivo ha così disposto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Stante quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta da cui risulta che la parte ricorrente ha lavorato negli anni in relazione ai quali chiede la carta docente con contratti al 30 giugno e al 31 agosto ed è ancora alle dipendenze del deve dichiararsi il suo diritto per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 a usufruire della carta docente dell'importo nominale di euro 500 annui per i suddetti anni scolastici alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e il deve essere CP_1
condannato a consentirle la fruizione della suddetta carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1109/2023 R.G. così provvede :
1) Condanna il in persona del ministro pro Controparte_1
tempore a corrispondere a la somma lorda di euro 2932,96 a titolo di Parte_1
indennità sostitutiva di ferie non godute oltre interessi legali dal dovuto al saldo
2) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e per l'effetto condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore a consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle CP_3
medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici
3) Condanna il in persona del pro Controparte_1 CP_3
tempore a rifondere a le spese giudiziali che liquida nella somma di Parte_1
euro 1700,00 per compensi ed euro 118,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie a 15 % iva e cpa come per legge da distrarsi a favore dei procuratori antistatari
Reggio Emilia, 11 aprile 2024
Il Giudice
Dott. Maria Rita Serri
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