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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 883/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Sebastiano Da Po
elettivamente domiciliato presso Email_2
STEP S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2410081800523467 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso nei confronti del Comune di San Sebastiano da Po e di STEP S.R.L, concessionaria del comune, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2024, n. 2410081800523467 – 2023-07-01, notificato in data 03.07.24. La presente causa viene riassunta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La Ricorrente_1 S.r.l. opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti siano essi di servizio, cartelli, insegne, reinsegna o impianti di arredo urbano. Si tratta di attività che sino alla L. 160/2019 era soggetta a Imposta
Comunale sulla Pubblicità, ora sostituito dal Canone Unico. Ha sostenuto la ricorrente che il Comune di San
AS Po, nel cui interesse la STEP ha emesso l'accertamento, nulla può richiedere essendo il canone di competenza della Città Metropolitana di Torino ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti e che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada. Si è costituita la STEP che ha contestato la tesi della ricorrente affermando che la riscossione del canone con riferimento all'occupazione del suolo pubblico è strettamente legata ad un diritto reale di proprietà della strada mentre per la componente pubblicitaria, il canone è legato alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ed in quanto tale risulta sempre di esclusiva competenza del
Comune, in questo caso quello di San Sebastiano da Po.
All'udienza del 27.01.2026, il giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la legge 27.12.2019, n. 160, il legislatore ha introdotto il Canone Unico in sostituzione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità – disciplinata dal D.l.gvo n.507/97 – e altre imposte. Con l'avviso qui impugnato
è stato richiesto il canone unico per il 2024 con riferimento a due impianti presenti lungo una strada provinciale fuori dal centro abitato (S.P. 590). Nel proporre ricorso, la ricorrente ha sostenuto che il canone per detti impianti è di competenza della Città Metropolitana di Torino, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti e che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada e nulla sarebbe dovuto al Comune di San Sebastiano PO. La tesi della ricorrente non coglie nel segno e non è condivisibile.
Come già chiarito dalle prime numerose sentenze del giudice amministrativo, siamo innanzi a una entrata patrimoniale nuova. Non può, pertanto, estendersi il campo di azione dell'entrata a favore dei Comuni applicando principi elaborati sotto la vigenza della vecchia TOSAP e della abrogata ICP. Ed invero, mentre la riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico è legata alla proprietà della strada, per la componente pubblicitaria, il canone è legato alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e, quindi, risulta sempre di competenza del Comune, in questo caso quello di San Sebastiano da Po. Prima dell'entrata in vigore della L. n. 160/2019, comma
816 e seguenti, per le diffusioni pubblicitarie effettuate lungo le strade, era previsto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
Se gli impianti rientravano all'interno del centro abitato, l'ente proprietario, nel caso di strada statale, regionale o provinciale, rilasciava solo il nulla osta, in quanto il rilascio del provvedimento di autorizzazione era sempre in capo al Comune. Prima dell'introduzione del Canone Unico, pertanto, la riscossione era solo a favore del
Comune, individuato dal Legislatore come unico soggetto attivo su tutto il territorio comunale, strade provinciali, regionali e statali comprese. Agli enti proprietari delle strade non rimaneva altro che richiedere, se dai loro regolamenti previsto, il pagamento del Canone ex articolo 27, comma 7 C.d.S a fronte del rilascio dell'autorizzazione, e in certi casi anche per il solo rilascio del nulla osta ad installare un impianto pubblicitario lungo la loro strada o in vista di essa.L'entrata in vigore della Legge 160/2019 ha determinato alcuni contrasti interpretativi, in particolare sul disposto del comma 819, in merito ai due presupposti e alle relative competenze, con particolare riferimento al successivo comma 820, che prevede: «L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma». Questo Giudice condivide l'interpretazione – peraltro, maggioritaria secondo la quale - il nuovo prelievo – CUP - ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro e prevista dall'art.1 D.Lhs.n.507/1993. In altre parole, la nuova normativa deve essere interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del Comune, unico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere l'imposta per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta Comunale sulla
Pubblicità) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n. 160/2019 che mantiene distinti i presupposti impositivi del canone, quello dell'occupazione e quello pubblicitario.
Pertanto, avendo il legislatore riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP e dell'ICP, si deve ritenere che anche il Canone Unico abbia una doppia natura e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.
Per i suddetti motivi, il ricorso viene respinto. La complessità della materia ed il contrasto giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COLLU LUISELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 883/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Sebastiano Da Po
elettivamente domiciliato presso Email_2
STEP S.r.l. - 02104860909
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2410081800523467 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso nei confronti del Comune di San Sebastiano da Po e di STEP S.R.L, concessionaria del comune, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo per il Canone Unico anno 2024, n. 2410081800523467 – 2023-07-01, notificato in data 03.07.24. La presente causa viene riassunta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria a seguito della sentenza del Giudice di Pace di Ivrea che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. La Ricorrente_1 S.r.l. opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti siano essi di servizio, cartelli, insegne, reinsegna o impianti di arredo urbano. Si tratta di attività che sino alla L. 160/2019 era soggetta a Imposta
Comunale sulla Pubblicità, ora sostituito dal Canone Unico. Ha sostenuto la ricorrente che il Comune di San
AS Po, nel cui interesse la STEP ha emesso l'accertamento, nulla può richiedere essendo il canone di competenza della Città Metropolitana di Torino ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti e che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada. Si è costituita la STEP che ha contestato la tesi della ricorrente affermando che la riscossione del canone con riferimento all'occupazione del suolo pubblico è strettamente legata ad un diritto reale di proprietà della strada mentre per la componente pubblicitaria, il canone è legato alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ed in quanto tale risulta sempre di esclusiva competenza del
Comune, in questo caso quello di San Sebastiano da Po.
All'udienza del 27.01.2026, il giudice monocratico ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la legge 27.12.2019, n. 160, il legislatore ha introdotto il Canone Unico in sostituzione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità – disciplinata dal D.l.gvo n.507/97 – e altre imposte. Con l'avviso qui impugnato
è stato richiesto il canone unico per il 2024 con riferimento a due impianti presenti lungo una strada provinciale fuori dal centro abitato (S.P. 590). Nel proporre ricorso, la ricorrente ha sostenuto che il canone per detti impianti è di competenza della Città Metropolitana di Torino, ex art. 1, c. 835 L. 160/2019, nel cui territorio si trovano gli impianti e che ha rilasciato l'autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada e nulla sarebbe dovuto al Comune di San Sebastiano PO. La tesi della ricorrente non coglie nel segno e non è condivisibile.
Come già chiarito dalle prime numerose sentenze del giudice amministrativo, siamo innanzi a una entrata patrimoniale nuova. Non può, pertanto, estendersi il campo di azione dell'entrata a favore dei Comuni applicando principi elaborati sotto la vigenza della vecchia TOSAP e della abrogata ICP. Ed invero, mentre la riscossione del canone per l'occupazione del suolo pubblico è legata alla proprietà della strada, per la componente pubblicitaria, il canone è legato alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e, quindi, risulta sempre di competenza del Comune, in questo caso quello di San Sebastiano da Po. Prima dell'entrata in vigore della L. n. 160/2019, comma
816 e seguenti, per le diffusioni pubblicitarie effettuate lungo le strade, era previsto, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada, il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
Se gli impianti rientravano all'interno del centro abitato, l'ente proprietario, nel caso di strada statale, regionale o provinciale, rilasciava solo il nulla osta, in quanto il rilascio del provvedimento di autorizzazione era sempre in capo al Comune. Prima dell'introduzione del Canone Unico, pertanto, la riscossione era solo a favore del
Comune, individuato dal Legislatore come unico soggetto attivo su tutto il territorio comunale, strade provinciali, regionali e statali comprese. Agli enti proprietari delle strade non rimaneva altro che richiedere, se dai loro regolamenti previsto, il pagamento del Canone ex articolo 27, comma 7 C.d.S a fronte del rilascio dell'autorizzazione, e in certi casi anche per il solo rilascio del nulla osta ad installare un impianto pubblicitario lungo la loro strada o in vista di essa.L'entrata in vigore della Legge 160/2019 ha determinato alcuni contrasti interpretativi, in particolare sul disposto del comma 819, in merito ai due presupposti e alle relative competenze, con particolare riferimento al successivo comma 820, che prevede: «L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma». Questo Giudice condivide l'interpretazione – peraltro, maggioritaria secondo la quale - il nuovo prelievo – CUP - ha sostituito i previgenti, senza però spostare la soggettività attiva da un ente all'altro e prevista dall'art.1 D.Lhs.n.507/1993. In altre parole, la nuova normativa deve essere interpretata a favore del mantenimento del precedente assetto normativo - con riguardo alla soggettività tributaria del Comune, unico attivamente legittimato a pretendere e riscuotere l'imposta per i messaggi pubblicitari diffusi sul territorio comunale (l'ex Imposta Comunale sulla
Pubblicità) e ciò proprio facendo riferimento a quanto disposto al comma 819 dell'art. 1 della Lg. n. 160/2019 che mantiene distinti i presupposti impositivi del canone, quello dell'occupazione e quello pubblicitario.
Pertanto, avendo il legislatore riprodotto, nella loro ontologica diversità, i presupposti impositivi del canone, così come esistenti nella vigenza dei due diversi tributi della TOSAP e dell'ICP, si deve ritenere che anche il Canone Unico abbia una doppia natura e ciò anche in considerazione del fatto che, con il comma 820, il legislatore ha inteso impedire la duplicazione d'imposta disponendo che, allorquando sia prevista l'applicazione del canone per l'installazione di messaggi pubblicitari non si faccia luogo anche all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico su cui insistono gli impianti. Trattasi di ipotesi che - ricorrendo solo quando la legittimazione ad imporre entrambi i tributi, per l'occupazione del suolo e per i messaggi pubblicitari dovesse concentrarsi in capo a un unico ente - consente di confermare la duplicità dei presupposti impositivi che la L. n. 160/2019 ha inteso mantenere.
Per i suddetti motivi, il ricorso viene respinto. La complessità della materia ed il contrasto giurisprudenziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese di lite compensate.