Sentenza 13 maggio 2020
Massime • 1
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2020, n. 14840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14840 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2020 |
Testo completo
SAD 1 4 84 0-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Adriano Iasillo - Presidente - Sent. n. sez. 204/20 Monica Boni CC 22/1/2020 Gaetano Di Giuro Alessandro Centonze R.G.N. 43360/19 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE DO, nato a San Giovanni in [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia in data 20/9/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona in data 8/5/2019, DO VE era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere applicata nel procedimento che lo vedeva indagato per il delitto di cui agli artt. 56, 575, 577, comma primo, n. 1), cod. pen. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della moglie, colpendola con un'arma da taglio, verosimilmente un coltello a serramanico, senza riuscirvi a causa dell'intervento di un passante, tale AR ES, e del figlio della coppia, UC (capo A), del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 582, 583, comma primo, n. 1), e 585, anche in relazione all'art. 576, n. 1, e all'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse al fine di eseguire il reato di cui al capo A), aveva colpito alla schiena il figlio con la predetta arma, cagionando un pericolo per la vita del congiunto (capo B), nonché del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 582 e 585, anche in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo la prima aggressione aveva colpito, sempre con la stessa arma, il già citato MI ES, al torace e all'addome (capo C); fatti commessi in San Bonifacio il 5/5/2019. Con lo stesso provvedimento, il Giudice procedente aveva rinvenuto le esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen... 1.1. Successivamente, la Difesa dell'indagato aveva chiesto l'applicazione degli arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio Stefano, in Montebello Vicentino (VI), sita in contesto territoriale distante da quello in cui erano maturati i fatti e in cui si trovava la moglie. Tuttavia, con provvedimento del 21/6/2019, il Giudice per le indagini preliminari di Verona rigettò l'istanza ritenendo di non poter fare affidamento sulle capacità autocustodiali dell'indagato, considerato soggetto privo di autocontrollo e incapace di contenere i propri impulsi aggressivi, tanto nei confronti della moglie quanto di terze persone.
1.2. Con ordinanza in data 20/9/2019, il Tribunale del riesame di Venezia respinse l'appello, proposto nell'interesse di DO VE ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., confermando l'attuale sussistenza delle esigenze cautelari già ritenute in sede genetica.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione lo stesso VE, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Longhi, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo di essi, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.. Il Tribunale del riesame, dopo avere dato atto della confessione dell'indagato e del pentimento dallo stesso palesato in sede di udienza di convalida per un episodio certo grave, ma comunque isolato nel corso della sua vita (essendo i precedenti penali non specifici e comunque lontani nel tempo), ne avrebbe contraddittoriamente sminuito i cennati indizi di resipiscenza, ritenuti strumentali, attribuendo a VE una personalità fredda e calcolatrice, da esperto criminale, smentita dai modesti precedenti penali e, in ogni caso, in contrasto con la rappresentazione, compiuta dal Collegio veneziano, di persona facile all'ira e ела 2 incapace di autocontrollo, non confermata dal certificato penale, essendo i fatti oggettivamente isolati nei 53 anni di vita dell'indagato, privo di precedenti specifici e di violenza contro le persone, le cui condanne risalgono indietro nel tempo» ed essendo il ferimento del passante e del figlio del tutto accidentali. Inverosimile sarebbe, poi, il prospettato pericolo che l'indagato, per un impeto di rabbia, potesse abbandonare gli arresti domiciliari nel cosentino al fine di percorrere più di un migliaio di chilometri e di raggiungere la moglie nel veronese, considerato che nel tragitto egli verrebbe sicuramente intercettato e arrestato. Quanto, poi, alla ritenuta preordinazione, le modalità del fatto sarebbero in realtà indicative di una reazione emotiva nel mezzo di un'animata discussione con la moglie, colpita con un piccolo coltello costituente arnese da lavoro;
e anche il successivo allontanamento dell'indagato dal luogo dei fatti, per circa due ore, non potrebbe essere enfatizzato, dato lo stato di sconforto, pentimento e apprensione per la salute dei familiari dimostrato dal suo tentativo di contattarli telefonicamente, più volte, immediatamente dopo l'accaduto, per giungere poi a costituirsi spontaneamente, da solo, in caserma. Inoltre, la rappresentazione della personalità di VE quale soggetto iroso e incapace di autogestione sarebbe smentita dal fatto che in carcere egli abbia mantenuto una buona condotta inframuraria. Quanto alla non immediata disponibilità del cd. braccialetto elettronico, tale situazione non potrebbe essere valutata a sfavore dell'interessato. VE, vista la severa analisi sulla propria personalità, sembrerebbe non poter nutrire speranze di una futura attenuazione della misura, dato che qualsiasi sua condotta positiva (quand'anche riparatoria) verrebbe interpretata come "strategia processuale" e non genuina resipiscenza. Il giudizio di pericolosità, ancora, non sarebbe conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pericolo di altri delitti debba essere «concreto e attuale≫ nel senso che debba prevedersi un'occasione prossima favorevole alla commissione di nuovi reati, nella specie mancante, avendo il Tribunale del riesame illogicamente ipotizzato che VE, per reiterare il delitto, possa percorrere oltre mille chilometri per recarsi in provincia di Verona per aggredire la moglie.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la omessa motivazione in punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato e di previsione che si presenti l'occasione per compiere ulteriori delitti, avendo la Difesa di VE richiamato la ricordata giurisprudenza di legittimità in punto di attualità del pericolo di reiterazione del reato, senza che il Tribunale del riesame affrontasse la questione. 3 ём 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla violazione del principio di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, essendo stata la prognosi di pericolosità dell'indagato fondata su mere congetture basate sulla gravità del singolo accadimento e su una pregiudizievole valutazione sulla personalità di VE, non suffragata da comportamenti concreti o dai precedenti penali, tenuto conto della occasionalità dei fatti criminosi contestati, tutti commessi nel medesimo contesto spazio-temporale, in assenza dei caratteri di durata e persistenza, essendo stati UC VE e AR ES attinti solo perché frappostisi, con violenza fisica, tra l'indagato e la moglie. Né sarebbero configurabili collegamenti con ambienti criminali, che potrebbero aiutare l'indagato anche in un'eventuale tentativo di fuga. Dunque, la gravità del fatto contestato sarebbe stata ritenuta, erroneamente, come elemento da solo sufficiente a dipingere negativamente la personalità del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura coercitiva, che sarebbero state apoditticamente motivate. La misura massima potrebbe essere applicata e mantenuta solo quando risulti essere l'unica idonea a tutelare la collettività; requisito che non potrebbe ritenersi soddisfatto con un astratto richiamo alla gravità del reato, dalla quale, del tutto ipoteticamente, si farebbe discendere un giudizio di pericolosità tale da rendere inadeguata ogni altra misura diversa dalla custodia inframuraria. Nello specifico, sarebbero, infatti, assenti dal curriculum vitae di VE, elementi - quali condanne o denunce per evasione o inosservanza degli obblighi prescritti dall'autorità giudiziaria, etc. - che possano lasciar presumere l'inosservanza dell'eventuale permanenza domiciliare in San Giovanni in Fiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il provvedimento impugnato ha ben motivato, con cadenze logiche immuni da censure, innanzitutto in relazione alle ragioni della permanenza delle esigenze cautelari. сел 4 Il Tribunale del riesame ha, infatti, sottolineato che VE risultava gravato da diversi precedenti penali (quali: sottrazione consensuale di minorenni, commesso nel 1987, furto in concorso, del 1987, ricettazione in concorso, nel 1987 e 1988) e soprattutto che, considerate le particolari circostanze e modalità del fatto e la sua personalità, caratterizzata assai negativamente dall'episodio di violenza indiscriminata di cui si era reso responsabile, doveva ritenersi pericoloso. E ciò non soltanto rispetto alla moglie, ma nei confronti di chiunque, tenuto conto del fatto che VE aveva accoltellato anche un passante e il figlio, frappostisi tra lui e la donna, con ciò palesando un'assoluta mancanza di autocontrollo anche nei confronti di terzi soggetti. Una pericolosità attuale e concreta, non attenuata dall'esiguo tempo trascorso dai fatti, né dalla breve esperienza carceraria, e confermata dai precedenti penali, pur non specifici, ma comunque indicativi di una generale incapacità dell'indagato ad attenersi ai precetti dell'ordinamento e di una propensione alla violazione degli stessi. Né, secondo il Tribunale, l'ammissione di responsabilità da parte dell'indagato poteva essere considerata espressione di autentica resipiscenza, indicativa di un'attenuata pericolosità sociale, essendo la stessa dettata dall'impossibilità di negare l'evidenza più che da un'autentica rivisitazione critica dei propri agiti delittuosi. Quanto alla scelta della misura cautelare applicabile, il Tribunale del riesame ha sottolineato come la restrizione carceraria fosse l'unica in grado di contenere l'indole particolarmente violenta dell'indagato e la sua totale incapacità di autocontrollo, ammessa persino dall'interessato, il quale aveva riferito di essersi trovato, al momento dell'aggressione alla moglie, in uno stato d'ira così profondo da non riuscire più a contenersi;
e come essa misura fosse perfettamente proporzionata alla estrema gravità dei fatti. Inoltre, non essendo egli in grado di esercitare la necessaria autodisciplina, doveva ritenersi probabile che potesse allontanarsi dal luogo di privata dimora, in preda a un impeto d'ira, per commettere nuovi gesti violenti, tanto nei confronti della moglie, raggiungendola anche a molti chilometri di distanza, quanto nei confronti di altri soggetti. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto che la misura degli arresti domiciliari, pur assistita dalle procedure di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. non fosse idonea a garantire l'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., non essendo il c.d. braccialetto elettronico in grado di garantire l'immediata reperibilità del sottoposto, il quale avrebbe potuto sfruttare i momenti immediatamente successivi all'evasione per dare sfogo alle proprie pulsioni criminali. 5 ел 3. Alla luce di quanto riassunto, deve, dunque, ritenersi che il Tribunale del riesame, nel valutare l'appello proposto nell'interesse dell'indagato, non abbia ecceduto i limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento di merito, esplicitando, in maniera congrua e logica, le ragioni poste a fondamento di tale giudizio, in punto sia di persistenza delle già ritenute esigenze cautelari, sia di inidoneità delle misure non carcerarie a contenere il pericolo di reiterazione. In proposito, va, peraltro, ricordato, tenuto conto delle censure difensive mosse con i primi due motivi di ricorso, che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pone a carico del giudice l'onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione o il mantenimento di una misura (Sez. 3, n. 12921 del 17/2/2016, Mazzilli, Rv. 266425; Sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, Rv. 265395). Nondimeno, diversamente da quanto opinato dalla Difesa dell'odierno indagato, il requisito della attualità non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 18745 del 14/4/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, Rv. 265618; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, Rv. 266988). Dunque, non è necessario, da parte del giudice, verificare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e, quindi, del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 1, n. 54163 del 21/9/2018, Foniqi, non massimata;
Sez. 4, n. 27420 del 3/5/2018, M., in motivazione;
Sez. 5, n. 49038 del 14/6/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 5, n. 31676 del 4/4/2017, Lonardoni, Rv. 270634). Un giudizio predittivo che, nel caso di specie, è stato formulato a partire da solide massime tratte dall'esperienza giudiziaria, applicate alla stregua di criteri di inferenza logica correttamente applicati, sia per quanto concerne il pericolo di reiterazione dei reati, sia per quanto attiene il pericolo di fuga, più 6 propriamente ricostruito, dai Giudici di merito, nei termini di una qualificata probabilità, in ragione del deficit di autocontrollo palesato in occasione del gravissimo episodio per cui si procede, che l'uomo si sottraesse alla eventuale misura al fine di ripetere le condotte di rilevanza penale. A fronte di tale apprezzamento, che, si ribadisce, non appare inficiato da alcun profilo di illogicità manifesta, l'odierno ricorso si è limitato sostanzialmente a riproporre le ragioni già evidenziate con l'originario appello - connotandosi, dunque, in termini di sostanziale aspecificità - nel tentativo di sollecitare una mera rivalutazione, pacificamente preclusa in sede di legittimità, degli elementi fattuali posti fondamento della prognosi sfavorevole articolata in sede di merito, donde il giudizio conclusivo di inammissibilità delle censure dedotte.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in data 22/1/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Reholdi Adriano Iasillo Savills DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAG 2020 IL CANCELLIERE IE pi Meg O I N E T