Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1469
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Sentenza 10 dicembre 2025

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Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha esaminato la controversia promossa dal Sig. Parte_1 contro la Sig.ra Controparte_1, avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma di € 29.950,00, asseritamente erogata a titolo di mutuo. L'attore ha dedotto di aver concesso alla convenuta, con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale, tre versamenti nel corso del 2015: un bonifico di € 10.000,00, un assegno circolare di € 19.000,00 intestato alla promittente venditrice di un immobile acquistato dalla convenuta, e un bonifico di € 950,00 per il pagamento dell'IRPEF. La convenuta si è costituita chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini per esperire la mediazione obbligatoria e, nel merito, il rigetto della domanda. Ha sostenuto che le somme ricevute non costituissero mutuo, bensì un contributo volontario alle spese di vita comuni, dato che l'attore non aveva contribuito al sostentamento del nucleo familiare di fatto. Ha altresì allegato di aver sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile di Alba Adriatica, chiedendo in subordine la compensazione.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non provata l'esistenza di un contratto di mutuo. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare non solo la consegna, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione. Nel caso di specie, la dicitura "prestito per acquisto casa" presente su un solo bonifico è stata ritenuta insufficiente a dimostrare un accordo comune sulla restituzione, soprattutto considerando la tardività della richiesta di rimborso dopo la cessazione della convivenza. Le dichiarazioni testimoniali sono state giudicate generiche e, in parte, de relato actoris, non fornendo elementi circostanziati sull'assunzione dell'impegno di mutuo. Il Giudice ha altresì considerato che le attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in assenza di prova contraria e nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, configurano l'adempimento di obbligazioni naturali, espressione della solidarietà nel rapporto affettivo. La documentazione in atti ha inoltre confermato che la convenuta ha sostenuto spese per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile, suggerendo un comune intento di investimento della coppia. Pertanto, la domanda è stata rigettata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1469
    Giurisdizione : Trib. Teramo
    Numero : 1469
    Data del deposito : 10 dicembre 2025

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