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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria
UDIENZA DEL 9 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 814 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, la parte ha depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sig. , nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente, alla via Fonte Galliano n. 14, domiciliato in Giulianova alla Via Cerulli n°1/a presso lo studio dell'Avv. Angelo Palermo (c.f. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE
ATTRICE
E
Sig.ra , nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliata in Teramo al Viale F. Crispi n° 18/A, presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Moretti (C.F.: ), che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_4 giusta procura allegata agli atti del giudizio;
PARTE
CONVENUTA
Oggetto: contratto di mutuo e obbligazione naturale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Con atto di citazione del 25 febbraio 2023, notificato a mezzo pec in data 27 febbraio 2023, il sig. conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale Civile di Teramo, la sig.ra Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare Controparte_1 che il sig. aveva effettuato versamenti, a titolo di mutuo, in favore della Parte_1 convenuta per un totale di € 29.950,00; condannare pertanto la sig.ra alla CP_1 restituzione del predetto importo, oltre interessi decorrenti dalla erogazione delle somme al saldo effettivo. Oltre spese e competenze di giudizio.
Nel merito, l'attore riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la CP_1 per circa un quinquennio e, segnatamente, dall'anno 2014 all'anno 2019.
Precisava che, nel 2015, la convenuta avesse deciso di acquistare un immobile in Alba
Adriatica sicché, non avendo le necessarie disponibilità economiche, la stessa chiedeva alla controparte dei prestiti per concludere la compravendita.
Spiegava quindi che un primo finanziamento fosse stato effettivamente da lui concesso, a mezzo bonifico bancario di euro 10.000,00 in data 19 gennaio 2015. Ancora, in data 22 gennaio 2015, il Core effettuava un secondo versamento di ulteriori 19.000,00 euro, a mezzo assegno circolare, intestato direttamente alla promittente venditrice del suindicato cespite, sig.ra Nel successivo mese di luglio, avendo esaurito Controparte_2 tutti i suoi fondi, in occasione della scadenza fiscale del pagamento dell'Irpef, la CP_1 chiedeva all'attore una ulteriore somma di 950,00 euro, che pure veniva effettivamente inviato alla convenuta, a mezzo bonifico bancario, in data 14 luglio 2015. Il totale delle elargizioni concesse alla ex convivente ammontava, pertanto, a complessivi euro 29.950,00.
A questo punto l'attore spiegava che, una volta cessata la detta relazione affettiva, la avesse venduto l'immobile di sua proprietà per acquistarne un altro in CP_1
Giulianova.
L'istante, frattanto, vista la mancata spontanea restituzione della somma, nonostante i ripetuti e reiterati solleciti, decideva di richiederne giudizialmente il rimborso.
Si costitutiva la convenuta facendo istanza in via preliminare affinchè le parti fossero rimesse in termini per l'espletamento della necessaria fase di mediazione prevista.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, rilevando come le somme versate dal in costanza di rapporto affettivo tra le parti, avessero una diversa finalità rispetto a Pt_1 quella di mutuo.
Pag. 3 di 10 Ovvero, quella di compensare le ingenti spese quotidiane di vita sostenute in via esclusiva, per entrambi, dalla Proprio in virtù di detto rapporto, non avendo il in CP_1 Pt_1 costanza dello stesso, contribuito al sostentamento del nucleo familiare di fatto, lo stesso, aveva corrisposto volontariamente le somme, oggi richieste illegittimamente in restituzione.
Ed, anzi, come ulteriormente precisato nelle memorie 183 VI comma cpc, la convenuta rilevava pure di aver affrontato ingenti esborsi. Ed, in particolare, quelli afferenti la ristrutturazione dell'immobile di Alba Adriatica, in cui la coppia ebbe a trasferirsi durante la convivenza (per la quale veniva acceso un finanziamento presso la BNL di Giulianova dalla sola di ben 14.698,00 euro). Nonché ulteriori pagamenti, parimenti sostenuti in CP_1 via esclusiva dalla donna, per l'arredo.
Il tutto per un importo complessivo parziale di € 21.605,19. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva volersi disporre la compensazione tra quanto richiesto dal Core, rispetto a quanto versato durante il periodo di coabitazione, o con quella somma maggiore o minore di Giustizia.
Iscritta la causa al ruolo, perveniva alla trattazione della Gop Dott.ssa la quale, Per_1 all'udienza del 9 giugno 2023, nell'ambito delle verifiche preliminari, onerava parte attrice di rinnovare la procedura di negoziazione assistita. Concedeva pure i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., rinviando la causa per ogni ulteriore provvedimento al 10.1.2024.
Verificata l'effettuazione del tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda ed il deposito delle memorie, il (in sostituzione della dimissionaria , CP_3 Per_1 ammesse le prove testimoniali richieste, differiva per l'espletamento all' 11 giugno 2024.
Seguiva, quindi, un ulteriore rinvio per consentire l'escussione degli ultimi due testi ammessi.
All'esito, in data 22 ottobre 2024, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pag. 4 di 10 Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata direttamente, con termini per note conclusionali, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Secondo la giurisprudenza: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo
2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).” Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16332 del
2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16332CIV)
Pertanto, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desumibile solo dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, ben potendo avvenire tale dazione per svariate ragioni, sicchè la consegna di somme non può valere di per sé a fondare una richiesta di restituzione.
E ciò, in particolare, allorquando l'accipiens, ammessane la ricezione, non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ed addirittura ne contesti la legittimità. L'attore, come detto, è tenuto a quel punto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Un onere probatorio, quindi, che si estende alla prova dell'esistenza di un titolo giuridico che implichi, appunto, l'obbligo della restituzione e, quindi, nel caso prospettato, la consegna delle somme per causa di mutuo. Elementi, questi, non provati in giudizio da parte attrice.
Infatti, dalla mera dizione “prestito per acquisto casa”, presente tra l'altro sul solo bonifico della somma di Euro 10.000,00, (accreditato dall'istante alla in data 20 gennaio CP_1
2015), non si può certo far derivare, in mancanza di altri elementi, una indiscussa forma di
Pag. 5 di 10 impegno o accordo sulla restituzione, stante la formazione unilaterale di tale attestazione che nulla può dire su di una effettiva volontà, comune ad entrambe parti, di qualificare la dazione come un prestito da rendere. Tanto più che appare rilevante a questo Giudice come la prima richiesta, certa e formale, di ripetizione della somma sia stata avanzata dal solo dopo qualche anno dalla fine della convivenza. Con ciò denotando più una Pt_1 volontà di riottenere quanto volontariamente versato, a titolo di contribuzione nel menage familiare, dopo la fine conflittuale dell'unione, piuttosto che una coerente richiesta di quanto effettivamente dato in prestito.
E d'altronde, pure le generiche ed incongruenti dichiarazioni dei testi ammessi non hanno permesso di comprendere, in modo circostanziato, come sarebbe stato assunto l'impegno di mutuo e, anche, le modalità e tempistiche della restituzione del dovuto.
Il teste dopo aver dichiarato che le parti erano state insieme circa 10 anni (tra Tes_1
l'altro senza riuscire neppure a specificare con precisione il periodo), in relazione al
“prestito” riusciva a riferire solo che “se ne parlava” anche in sua presenza e che “il Pt_1 diceva che avrebbe contribuito all'acquisto della casa… a volte si parlava di cifre che adesso io non ricordo.” Quindi, a parte la genericità della fonte delle informazioni (“se ne parlava”, senza indicare neppure da parte di chi provenisse l'informazione), il teste narra esclusivamente di una volontà da parte del Core di contribuire, senza alcuna effettiva utile menzione da cui poter desumere se tale intenzione fosse eseguita in virtù di un dovere morale e sociale determinato dalla convivenza more uxorio con la ovvero, se CP_1 intendesse anticipare il denaro a titolo di prestito.
Ricorda anche che il Core “pagava spesso qualsiasi cosa ci fosse da pagare”. Anche in questo caso, però, senza precisare alcunchè, né in merito all'oggetto degli acquisti, né agli importi. E, d'altronde, agli atti non è presente alcun riscontro di pagamenti ulteriori effettuati dall'attore, oltre a quelli di cui si chiede la restituzione.
Proseguendo, la teste cugina della specifica che la fonte delle Testimone_2 CP_1 sue informazioni è la convenuta. Con ciò rendendo, di per sé, inservibili le sue propalazioni. Ricordiamo come per la Cassazione: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul
Pag. 6 di 10 fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 (Rv. 673858 - 01).
La medesima qualifica di teste de relato actoris va riconosciuta al , il quale, a Testimone_3 proposito del presunto rapporto di mutuo, riferisce: “è vera la circostanza, che conosco per essermi stata riferita dal il quale mi ha detto che avrebbe fatto un prestito alla Pt_1 per l'acquisto della casa…non conosco i dettagli del prestito, né l'ammontare…” CP_1
Ed ancora, a conclusione della irrilevante prova: “so che il ha contribuito anche Pt_1 all'acquisto dei mobili, perché me ne ha parlato il ma non conosco i dettagli.”. Pt_1
Il Sig. , agente immobiliare che ha intermediato l'acquisto e poi anche la Testimone_4 vendita dell'immobile sito in Alba Adriatica afferma, invece, che le parti: “Erano sempre insieme…In ordine alla ristrutturazione e ai mobili parlavano sempre al plurale.” In concreto, dall'unico teste di fatto indifferente alle parti, sembra emergere non l'evidenza di un mutuante che “presta” all'accipiens l'importo di cui ha necessità per svolgere i lavori ma, al contrario, l'immagine di una coppia che investe, di comune intento e volontà, perché intende ristrutturare la dimora in cui poi andrà ad abitare.
Orbene, ciò posto, deve considerarsi come la prova della pattuizione di un obbligo di restituzione, come richiesta dal Core in questo giudizio, debba essere particolarmente rigorosa quando la dazione di denaro si inserisca nell'ambito di rapporti familiari. O di convivenza more uxorio, nei quali è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione. Tanto più quando la domanda di rimborso venga formulata solo dopo la separazione tra coniugi (o, nella specie, dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio) e, quindi, in situazioni presumibilmente conflittuali
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014 (Rv. 632574 - 01). La Corte di Cassazione ha chiarito che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità' e di adeguatezza, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del
Pag. 7 di 10 25/01/2016 (Rv. 638320 - 01); Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023 (Rv.
668005 - 01); Cass. 11337/2025).
Ancora, agli atti è presente documentazione dalla quale si può rilevare come, nel periodo di coabitazione, la convenuta abbia versato somme per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile di Alba Adriatica, in cui la coppia ebbe a trasferirsi nel tempo. Circostanza, quest'ultima, non smentita dall'attore e quindi da ritenersi non contestata, ai sensi dell'art. 115 cpc.
E' possibile quindi dire che tra le parti, come emerge dagli atti, vi sia stato, allora, un vicendevole scambio di somme di denaro, nell'ambito di una comune contribuzione ai doveri familiari in un rapporto di fatto.
Per quanto attiene, ancora, all'assegno direttamente intestato dall'attore alla venditrice dell'immobile, anche in tal caso, non è presente al fascicolo alcun elemento da cui desumere una espressa volontà di restituzione da parte del presunto mutuatario. Ed anzi, appare francamente incompatibile con lo stesso istituto previsto dagli artt. 1813 e ss., il fatto che la somma di danaro sia stata, in questo caso, corrisposta direttamente in favore della venditrice. Gesto con il quale sembra proprio volersi adempiere al dovere di contribuire all'acquisto di un immobile che si occuperà come coppia piuttosto che ad effettuare un mero prestito.
Allo stesso modo è da dirsi che non è presente agli atti alcuna prova dirimente del sorgere di un rapporto di mutuo tra le parti, neppure in relazione alla somma di euro 950,00, (per
“pagamento irpef”), bonificata in data 14 luglio 2015 dall'attore alla CP_1
Continuando in diritto è da rilevare che pur in mancanza di una espressa richiesta di indennizzo avanzata dall'attore ex art. 2041 cc, secondo la Cassazione (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 (Rv. 674667 - 01) l'azione generale di arricchimento abbia: “come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
b) la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in
Pag. 8 di 10 attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito; c) l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso). Orbene - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale. Nel solco del principio che precede, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass.
n. 14732/2018, n. 11303/2020) che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.”. Orbene, nel caso di specie, pur volendo diversamente riqualificare e ricostruire la fattispecie, neppure è stata allegata la situazione reddituale dell'attore nel periodo di convivenza. Pertanto nulla potrebbe desumersi sulla eventuale sproporzione dell'obbligo economico assunto dal rispetto ad uno Pt_1 spontaneo adempimento di una obbligazione naturale.
D'altronde le somme, di cui si chiede la restituzione, in mancanza di allegazione su ulteriori spese affrontate durante il periodo di convivenza, non possono palesare, ex se, una sproporzione rispetto ai doveri morali e sociali di contribuzione derivanti dal rapporto more uxorio, tenendo conto di un periodo decennale di relazione (a dire dei testi intervenuti). O comunque, per quanto emerso, sicuramente superiore al quinquennio.
La mancanza di prova della sussistenza del mutuo, insieme all'insieme dei rapporti patrimoniali tra le parti, escludono pertanto la fondatezza della domanda attorea e ne determinano il rigetto.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidale come da dispositivo. Nel caso di specie, tenuto conto del valore determinabile dal decisum; della minima complessità della controversia, dello scarso numero ed importanza delle questioni trattate, nonché dei
Pag. 9 di 10 complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi introdotti dal DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...] avente ad oggetto la restituzione della somma di € 29.950,00; CP_1
2) Condanna il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e
Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso, in Teramo, il 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
Pag. 10 di 10
Sezione ordinaria
UDIENZA DEL 9 DICEMBRE 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 814 DELL'ANNO 2023
Il Giudice, preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, la parte ha depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice dott.ssa Elvira Terranova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
Sig. , nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente, alla via Fonte Galliano n. 14, domiciliato in Giulianova alla Via Cerulli n°1/a presso lo studio dell'Avv. Angelo Palermo (c.f. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE
ATTRICE
E
Sig.ra , nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], C.F. , CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliata in Teramo al Viale F. Crispi n° 18/A, presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni Moretti (C.F.: ), che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_4 giusta procura allegata agli atti del giudizio;
PARTE
CONVENUTA
Oggetto: contratto di mutuo e obbligazione naturale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 10 Con atto di citazione del 25 febbraio 2023, notificato a mezzo pec in data 27 febbraio 2023, il sig. conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale Civile di Teramo, la sig.ra Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare Controparte_1 che il sig. aveva effettuato versamenti, a titolo di mutuo, in favore della Parte_1 convenuta per un totale di € 29.950,00; condannare pertanto la sig.ra alla CP_1 restituzione del predetto importo, oltre interessi decorrenti dalla erogazione delle somme al saldo effettivo. Oltre spese e competenze di giudizio.
Nel merito, l'attore riferiva di aver intrattenuto una relazione sentimentale con la CP_1 per circa un quinquennio e, segnatamente, dall'anno 2014 all'anno 2019.
Precisava che, nel 2015, la convenuta avesse deciso di acquistare un immobile in Alba
Adriatica sicché, non avendo le necessarie disponibilità economiche, la stessa chiedeva alla controparte dei prestiti per concludere la compravendita.
Spiegava quindi che un primo finanziamento fosse stato effettivamente da lui concesso, a mezzo bonifico bancario di euro 10.000,00 in data 19 gennaio 2015. Ancora, in data 22 gennaio 2015, il Core effettuava un secondo versamento di ulteriori 19.000,00 euro, a mezzo assegno circolare, intestato direttamente alla promittente venditrice del suindicato cespite, sig.ra Nel successivo mese di luglio, avendo esaurito Controparte_2 tutti i suoi fondi, in occasione della scadenza fiscale del pagamento dell'Irpef, la CP_1 chiedeva all'attore una ulteriore somma di 950,00 euro, che pure veniva effettivamente inviato alla convenuta, a mezzo bonifico bancario, in data 14 luglio 2015. Il totale delle elargizioni concesse alla ex convivente ammontava, pertanto, a complessivi euro 29.950,00.
A questo punto l'attore spiegava che, una volta cessata la detta relazione affettiva, la avesse venduto l'immobile di sua proprietà per acquistarne un altro in CP_1
Giulianova.
L'istante, frattanto, vista la mancata spontanea restituzione della somma, nonostante i ripetuti e reiterati solleciti, decideva di richiederne giudizialmente il rimborso.
Si costitutiva la convenuta facendo istanza in via preliminare affinchè le parti fossero rimesse in termini per l'espletamento della necessaria fase di mediazione prevista.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, rilevando come le somme versate dal in costanza di rapporto affettivo tra le parti, avessero una diversa finalità rispetto a Pt_1 quella di mutuo.
Pag. 3 di 10 Ovvero, quella di compensare le ingenti spese quotidiane di vita sostenute in via esclusiva, per entrambi, dalla Proprio in virtù di detto rapporto, non avendo il in CP_1 Pt_1 costanza dello stesso, contribuito al sostentamento del nucleo familiare di fatto, lo stesso, aveva corrisposto volontariamente le somme, oggi richieste illegittimamente in restituzione.
Ed, anzi, come ulteriormente precisato nelle memorie 183 VI comma cpc, la convenuta rilevava pure di aver affrontato ingenti esborsi. Ed, in particolare, quelli afferenti la ristrutturazione dell'immobile di Alba Adriatica, in cui la coppia ebbe a trasferirsi durante la convivenza (per la quale veniva acceso un finanziamento presso la BNL di Giulianova dalla sola di ben 14.698,00 euro). Nonché ulteriori pagamenti, parimenti sostenuti in CP_1 via esclusiva dalla donna, per l'arredo.
Il tutto per un importo complessivo parziale di € 21.605,19. Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva volersi disporre la compensazione tra quanto richiesto dal Core, rispetto a quanto versato durante il periodo di coabitazione, o con quella somma maggiore o minore di Giustizia.
Iscritta la causa al ruolo, perveniva alla trattazione della Gop Dott.ssa la quale, Per_1 all'udienza del 9 giugno 2023, nell'ambito delle verifiche preliminari, onerava parte attrice di rinnovare la procedura di negoziazione assistita. Concedeva pure i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., rinviando la causa per ogni ulteriore provvedimento al 10.1.2024.
Verificata l'effettuazione del tentativo di definizione stragiudiziale della vicenda ed il deposito delle memorie, il (in sostituzione della dimissionaria , CP_3 Per_1 ammesse le prove testimoniali richieste, differiva per l'espletamento all' 11 giugno 2024.
Seguiva, quindi, un ulteriore rinvio per consentire l'escussione degli ultimi due testi ammessi.
All'esito, in data 22 ottobre 2024, il processo era aggiornato per la precisazione delle conclusioni.
Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l'“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della
Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dal 08/10/2025.
Pag. 4 di 10 Pertanto, all'esito della valutazione della documentazione in atti, la causa era rinviata direttamente, con termini per note conclusionali, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Secondo la giurisprudenza: “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo
2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).” Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16332 del
2024 (ECLI:IT:CASS:2024:16332CIV)
Pertanto, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desumibile solo dalla mera consegna di assegni bancari o di somme di denaro, ben potendo avvenire tale dazione per svariate ragioni, sicchè la consegna di somme non può valere di per sé a fondare una richiesta di restituzione.
E ciò, in particolare, allorquando l'accipiens, ammessane la ricezione, non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ed addirittura ne contesti la legittimità. L'attore, come detto, è tenuto a quel punto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa.
Un onere probatorio, quindi, che si estende alla prova dell'esistenza di un titolo giuridico che implichi, appunto, l'obbligo della restituzione e, quindi, nel caso prospettato, la consegna delle somme per causa di mutuo. Elementi, questi, non provati in giudizio da parte attrice.
Infatti, dalla mera dizione “prestito per acquisto casa”, presente tra l'altro sul solo bonifico della somma di Euro 10.000,00, (accreditato dall'istante alla in data 20 gennaio CP_1
2015), non si può certo far derivare, in mancanza di altri elementi, una indiscussa forma di
Pag. 5 di 10 impegno o accordo sulla restituzione, stante la formazione unilaterale di tale attestazione che nulla può dire su di una effettiva volontà, comune ad entrambe parti, di qualificare la dazione come un prestito da rendere. Tanto più che appare rilevante a questo Giudice come la prima richiesta, certa e formale, di ripetizione della somma sia stata avanzata dal solo dopo qualche anno dalla fine della convivenza. Con ciò denotando più una Pt_1 volontà di riottenere quanto volontariamente versato, a titolo di contribuzione nel menage familiare, dopo la fine conflittuale dell'unione, piuttosto che una coerente richiesta di quanto effettivamente dato in prestito.
E d'altronde, pure le generiche ed incongruenti dichiarazioni dei testi ammessi non hanno permesso di comprendere, in modo circostanziato, come sarebbe stato assunto l'impegno di mutuo e, anche, le modalità e tempistiche della restituzione del dovuto.
Il teste dopo aver dichiarato che le parti erano state insieme circa 10 anni (tra Tes_1
l'altro senza riuscire neppure a specificare con precisione il periodo), in relazione al
“prestito” riusciva a riferire solo che “se ne parlava” anche in sua presenza e che “il Pt_1 diceva che avrebbe contribuito all'acquisto della casa… a volte si parlava di cifre che adesso io non ricordo.” Quindi, a parte la genericità della fonte delle informazioni (“se ne parlava”, senza indicare neppure da parte di chi provenisse l'informazione), il teste narra esclusivamente di una volontà da parte del Core di contribuire, senza alcuna effettiva utile menzione da cui poter desumere se tale intenzione fosse eseguita in virtù di un dovere morale e sociale determinato dalla convivenza more uxorio con la ovvero, se CP_1 intendesse anticipare il denaro a titolo di prestito.
Ricorda anche che il Core “pagava spesso qualsiasi cosa ci fosse da pagare”. Anche in questo caso, però, senza precisare alcunchè, né in merito all'oggetto degli acquisti, né agli importi. E, d'altronde, agli atti non è presente alcun riscontro di pagamenti ulteriori effettuati dall'attore, oltre a quelli di cui si chiede la restituzione.
Proseguendo, la teste cugina della specifica che la fonte delle Testimone_2 CP_1 sue informazioni è la convenuta. Con ciò rendendo, di per sé, inservibili le sue propalazioni. Ricordiamo come per la Cassazione: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul
Pag. 6 di 10 fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa.” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025 (Rv. 673858 - 01).
La medesima qualifica di teste de relato actoris va riconosciuta al , il quale, a Testimone_3 proposito del presunto rapporto di mutuo, riferisce: “è vera la circostanza, che conosco per essermi stata riferita dal il quale mi ha detto che avrebbe fatto un prestito alla Pt_1 per l'acquisto della casa…non conosco i dettagli del prestito, né l'ammontare…” CP_1
Ed ancora, a conclusione della irrilevante prova: “so che il ha contribuito anche Pt_1 all'acquisto dei mobili, perché me ne ha parlato il ma non conosco i dettagli.”. Pt_1
Il Sig. , agente immobiliare che ha intermediato l'acquisto e poi anche la Testimone_4 vendita dell'immobile sito in Alba Adriatica afferma, invece, che le parti: “Erano sempre insieme…In ordine alla ristrutturazione e ai mobili parlavano sempre al plurale.” In concreto, dall'unico teste di fatto indifferente alle parti, sembra emergere non l'evidenza di un mutuante che “presta” all'accipiens l'importo di cui ha necessità per svolgere i lavori ma, al contrario, l'immagine di una coppia che investe, di comune intento e volontà, perché intende ristrutturare la dimora in cui poi andrà ad abitare.
Orbene, ciò posto, deve considerarsi come la prova della pattuizione di un obbligo di restituzione, come richiesta dal Core in questo giudizio, debba essere particolarmente rigorosa quando la dazione di denaro si inserisca nell'ambito di rapporti familiari. O di convivenza more uxorio, nei quali è frequente che intercorrano aiuti in denaro non subordinati a specifici doveri di restituzione. Tanto più quando la domanda di rimborso venga formulata solo dopo la separazione tra coniugi (o, nella specie, dopo la separazione di fatto tra i conviventi more uxorio) e, quindi, in situazioni presumibilmente conflittuali
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014 (Rv. 632574 - 01). La Corte di Cassazione ha chiarito che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità' e di adeguatezza, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del
Pag. 7 di 10 25/01/2016 (Rv. 638320 - 01); Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023 (Rv.
668005 - 01); Cass. 11337/2025).
Ancora, agli atti è presente documentazione dalla quale si può rilevare come, nel periodo di coabitazione, la convenuta abbia versato somme per la ristrutturazione e l'arredo dell'immobile di Alba Adriatica, in cui la coppia ebbe a trasferirsi nel tempo. Circostanza, quest'ultima, non smentita dall'attore e quindi da ritenersi non contestata, ai sensi dell'art. 115 cpc.
E' possibile quindi dire che tra le parti, come emerge dagli atti, vi sia stato, allora, un vicendevole scambio di somme di denaro, nell'ambito di una comune contribuzione ai doveri familiari in un rapporto di fatto.
Per quanto attiene, ancora, all'assegno direttamente intestato dall'attore alla venditrice dell'immobile, anche in tal caso, non è presente al fascicolo alcun elemento da cui desumere una espressa volontà di restituzione da parte del presunto mutuatario. Ed anzi, appare francamente incompatibile con lo stesso istituto previsto dagli artt. 1813 e ss., il fatto che la somma di danaro sia stata, in questo caso, corrisposta direttamente in favore della venditrice. Gesto con il quale sembra proprio volersi adempiere al dovere di contribuire all'acquisto di un immobile che si occuperà come coppia piuttosto che ad effettuare un mero prestito.
Allo stesso modo è da dirsi che non è presente agli atti alcuna prova dirimente del sorgere di un rapporto di mutuo tra le parti, neppure in relazione alla somma di euro 950,00, (per
“pagamento irpef”), bonificata in data 14 luglio 2015 dall'attore alla CP_1
Continuando in diritto è da rilevare che pur in mancanza di una espressa richiesta di indennizzo avanzata dall'attore ex art. 2041 cc, secondo la Cassazione (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 11337 del 30/04/2025 (Rv. 674667 - 01) l'azione generale di arricchimento abbia: “come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
b) la nozione di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., va intesa, indifferentemente, sia in senso qualitativo che in senso quantitativo e può consistere tanto in un incremento patrimoniale, quanto in un risparmio di spesa e, più in generale, in una mancata perdita economica;
correlativamente il depauperamento può consistere tanto in erogazioni di un'entità pecuniaria, quanto in
Pag. 8 di 10 attività o prestazioni di cui si avvantaggia l'arricchito; c) l'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c., è finalizzato a reintegrare il patrimonio del depauperato, ragion per cui esso va commisurato all'arricchimento, riconoscendo, in via sostitutiva, al depauperato un quid monetario nei limiti dello stesso arricchimento (perché, altrimenti, si verificherebbe un arricchimento nel senso inverso). Orbene - con specifico riferimento ai doveri morali e sociali, che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio - i versamenti di denaro eseguiti da un convivente a favore dell'altro durante la convivenza costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e cioè l'esecuzione di un dovere morale e sociale, con conseguente impossibilità di chiederne la restituzione. Tali dazioni vanno generalmente intese come adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell'ambito di un consolidato rapporto affettivo, che non può non implicare forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di assistenza morale e materiale. Nel solco del principio che precede, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass.
n. 14732/2018, n. 11303/2020) che è configurabile l'ingiustizia dell'arricchimento di un convivente more uxorio ai danni dell'altro in presenza di prestazioni, compiute dal secondo a vantaggio del primo, che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalichino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.”. Orbene, nel caso di specie, pur volendo diversamente riqualificare e ricostruire la fattispecie, neppure è stata allegata la situazione reddituale dell'attore nel periodo di convivenza. Pertanto nulla potrebbe desumersi sulla eventuale sproporzione dell'obbligo economico assunto dal rispetto ad uno Pt_1 spontaneo adempimento di una obbligazione naturale.
D'altronde le somme, di cui si chiede la restituzione, in mancanza di allegazione su ulteriori spese affrontate durante il periodo di convivenza, non possono palesare, ex se, una sproporzione rispetto ai doveri morali e sociali di contribuzione derivanti dal rapporto more uxorio, tenendo conto di un periodo decennale di relazione (a dire dei testi intervenuti). O comunque, per quanto emerso, sicuramente superiore al quinquennio.
La mancanza di prova della sussistenza del mutuo, insieme all'insieme dei rapporti patrimoniali tra le parti, escludono pertanto la fondatezza della domanda attorea e ne determinano il rigetto.
Le spese di lite seguono quindi la soccombenza e sono liquidale come da dispositivo. Nel caso di specie, tenuto conto del valore determinabile dal decisum; della minima complessità della controversia, dello scarso numero ed importanza delle questioni trattate, nonché dei
Pag. 9 di 10 complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi introdotti dal DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...] avente ad oggetto la restituzione della somma di € 29.950,00; CP_1
2) Condanna il Sig. al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre Iva e
Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso, in Teramo, il 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Elvira Terranova
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