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Sentenza 3 agosto 2024
Sentenza 3 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/08/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE ORDINARIA R.g. n. 549 / 2013
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 549 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 tra
) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 C.F._1
( ) Parte_3 C.F._2
( ) Parte_4 C.F._3
( ) Parte_5 C.F._4 tutti in giudizio con l'avv. SORGENTONE ANDREA e con l'avv. SATTA
CARLO GIUSEPPE
-parti attrici-
e
), in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCIOTTI LOREDANA
-parte convenuta-
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“1) essendo applicato ai c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello
1 soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatociscmo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall' e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia vigente CP_2
tempo per tempo;
2) essendo il contratto mancante o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
3) essendo il contratto mancante o la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'istituto;
4) essendo il contratto mancante o le sue clausole illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per disponibilità fondi, per la mancanza fondi, per
l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.c. giorni valuta, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'Istituto;
5) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei c/c
1000/429 e 1000/106 rispettivamente alle date del 31/7/2008 e del 31/1/2011 (azione di accertamento negativo) nonché (azione di accertamento positivo) il saldo reale degli stessi in tali date e/o le somme indebitamente pagate dal correntista in tali rapporti, calcolate in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie di e/c fino alla domanda, con condanna della convenuta al loro pagamento e/o del saldo positivo del c/c;
6) in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento positivo al N. che precede si chiede venga accertato e dichiarato non determinabile il saldo del c/c per cui è causa ordinando alla convenuta la rettifica in tal senso di tale dato nelle proprie scritture contabili e registri informatici e la conseguente chiusura del rapporto a decorrere dalla domanda non permettendo più l'accertamento del saldo ex art. 1852
c.c.;
2 7) con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e non derivanti dalla mancata disponibilità delle somme risultanti dalla differenza tra gli e/c scalari apparenti e quelle accertati nel precedente giudizio e/o le somme indebitamente richieste dalla convenuta nonché dalla illegittima segnalazione in banche dati creditizie o nella Centrale Rischi;
8) in ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.
- per parte convenuta:
“In via pregiudiziale
1. Dichiarare la nullità della notificazione della citazione introduttiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
In via preliminare
2. Dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi del disposto degli artt.
163, comma 3, n.3 e/o n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., assegnando i termini di legge per l'integrazione.
3. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti Parte_2
e , nonché il difetto di legittimazione attiva
[...] Parte_3
e di interesse ad agire di con contestuale declaratoria di Parte_4
improponibilità e inammissibilità delle domande da questi proposte.
In via principale e nel merito
4. Dichiarare la contrarietà ai canoni generali di correttezza e buona fede ex art.
1375 c.c. delle pretese avversarie, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree.
5. Dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori con riferimento a tutte le operazioni annotate nei conti correnti per cui è causa nel periodo antecedente la data del 26 febbraio 2008.
6. Dichiarare la prescrizione decennale in relazione a tutte le operazioni annotate nei medesimi conti correnti anteriormente al 26 febbraio 2003.
7. Dichiarare la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite sui conti correnti in questione antecedentemente alla predetta data del 26 febbraio
2003.
8. Per l'effetto, rigettarsi le avverse domande in ragione della intervenuta e dichiarata prescrizione
In via principale
9. Dichiararsi l'infondatezza delle domande attrici, assolvendosi la CP_1
3 convenuta da ogni avversa pretesa.
In via del tutto subordinata e senza rinuncia al gravame
10. Nell'ipotesi di cui dalle dinamiche contrattuali dovessero emergere condizioni in concreto praticate non coerenti colle vigenti norme o colla prevalente giurisprudenza, applicabili “ratione temporis” ai rapporti per cui è causa, che avessero prodotto addebiti o riscossioni ritenuti eccessivi – e sempre nel rispetto dell'onere probatorio incombente sugli attori – disporne il rimborso alla debitrice principale.
In vi riconvenzionale principale
11. Accertare le somme dovute dalla debitrice principale in forza dei rapporti obbligatoti “inter partes” e per l'effetto condannare e i Parte_1
garanti e a pagare Parte_3 Parte_2
a favore della la somma di € 140.462,29, di cui € Controparte_1
136.730,23 per capitale e € 3.732,06 per interessi alla data del 09.10.2012 maggiorata di interessi nel frattempo maturati e di quelli maturandi, o quella somma veriore, maggiore o minore, accertanda
In via riconvenzionale subordinata
12. Nella non creduta ipotesi in cui il tribunale dovesse accogliere le doglianze degli attori relativamente all'invalidità per difetto di causa di clausole contenenti CMS, si propone fin da ora espressa domanda subordinata riconvenzionale per arricchimento senza causa ex art. 20141 c.c. e si chiede la condanna della debitrice principale e dei garanti Parte_1 [...]
e ad indennizzare Parte_3 Parte_2
l'opposta per la diminuzione patrimoniale subita in ragione della messa a disposizione delle somme affidate, secondo le risultanze di apposita CTU che fin da adesso si chiede che il Tribunale disponga.
In tutti i casi
13. Col favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La s.n.c. nonché , Parte_3 Parte_2 [...]
, e hanno citato in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5
4 esponendo: Controparte_1
che la era titolare almeno dal 29.3.1991 del conto corrente Parte_1
ordinario n. 1000/429 (ex 27/5814) e del conto corrente n. 1000/106 (ex 6029724/30) accesi presso Agenzia di Olbia, mentre i rimanenti attori Controparte_1
erano fideiussori della predetta società; che i saldi debitori dei detti correnti erano lievitati a causa dell'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, di commissione di massimo scoperto, di giorni valuta e di altre voci non dovute;
che, in mancanza di tutti gli estratti conto dei detti conti correnti, il saldo di partenza del c/c 1000/429 doveva considerarsi “zero” anzichè “ – 169.753.784 lire”, e quello del c/c 1000/106 doveva considerarsi “zero” anziché “-99.739,57”; che i correntisti non avevano stipulato alcun contratto per il c/c per cui è causa e che, laddove fosse stato stipulato un contratto orale, lo stesso sarebbe stato nullo ex artt. 3 legge n. 154/92 e 117, comma 3, TUB, con conseguente inapplicabilità del tasso sostitutivo di cui al comma 7 della medesima ultima norma e applicazione del tasso legale per interessi attivi e passivi;
che il contratto conteneva clausole nulle tali da inficiare le risultanze contabili della banca e segnatamente l'applicazione di interessi anatocistici in violazione di legge, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa antiusura di cui alla l.
108/1996.
Gli attori hanno, pertanto, domandato l'accertamento della nullità delle clausole che hanno comportato le varie illegittimità sopra indicate ed il ricalcolo del saldo una volta espunte le risultanze conseguenza dell'applicazione delle clausole nulle o dell'illegittima applicazione di commissioni non previste contrattualmente, nonché la condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento del saldo nell'eventualità che lo stesso, all'esito del ricalcolo, risultasse a credito per la correntista.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l'istituto di credito che si è opposto all'accoglimento delle avverse domande sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed eccependo, tra l'altro, la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.c., il difetto di legittimazione attiva dei garanti
, e Parte_2 Parte_3 Persona_1
prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.
[...]
Alla prima udienza del 5.6.2013 il Giudice procedente ha dichiarato la nullità
5 dell'atto di citazione “nella parte in cui: - non viene specificata la data di stipulazione dei singoli contratti di conto corrente e delle fideiussioni oggetto del giudizio;
- non vengono specificati i periodi oggetto di contestazione in relazione a ciascun rapporto contrattuale;
- non viene chiaramente allegato se detti contratti sono stati poi seguiti da aperture di credito (né viene indicata la data di pattuizione delle stesse”, assegnando a parte termine perentorio sino al 20.7.2013 per integrare la domanda.
Con memoria depositata in data 18.7.2013 parte attrice ha integrato la domanda.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini per la redazione di scritti difensivi finali.
***
Ritiene questo che, prima di accedere al merito della presente vicenda, debba essere affrontata la questione pregiudiziale afferente alla incontestata cancellazione della dal registro delle imprese avvenuta in data 3.5.2017, Parte_1
trattandosi di questione astrattamente idonea a definire il giudizio.
Dalla visura camerale prodotta da parte convenuta in data 17.4.2019 emerge che la società ebbe a chiedere anticipatamente lo scioglimento e senza liquidazione e che, in quel momento, gli unici soci in carica erano e Parte_2
. Parte_3
Orbene, sul tema della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche qualora avvenuta in corso di causa, la Suprema Corte è intervenuta numerose volte, anche a Sezioni Unite, distinguendo tra obbligazioni, diritti e beni (rapporti giuridici definiti) non compresi nel bilancio, da un lato, e mere pretese (rapporti giuridici non definiti), ancorchè azionate o azionabili in giudizio, dall'altro.
In particolare, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 6070 del 12.3.2013, seguita poi da Cass. Civ., Sez. L, Ordin. n. 1392 del 2020 e Ordin. n. 8291 del 2020, la
Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”
6 fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Tuttavia, in relazione ai rapporti giuridici “non definiti” e non puntualmente evidenziati nel bilancio, la Suprema Corte ha precisato che devono essere esclusi dal fenomeno successorio rapporti che abbiano ad oggetto “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e altresì i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), poiché il mancato espletamento da parte del liquidatore deve far ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
In altre chiare parole, secondo la Cassazione la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza rappresenta una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa.
Sulla scorta di ciò, si è pervenuti alla conclusione che la cancellazione della società dal registro delle imprese risulta incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci, i quali, perciò, non possono qualificarsi come successori della società nella titolarità di un credito incerto ed illiquido cui la società medesima ha rinunciato.
In particolar modo, ciò può intendersi quando si tratti di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità
d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un titolo, un diritto o un bene definito.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nel caso in cui un diritto di credito, oltre che più o meno controverso, non sia neppure liquido, e che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore avrebbe potuto condurre a renderlo liquido.
In questo caso, la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società senza svolgere alcuna attività per accertare il credito o farlo liquidare, può essere interpretata come una manifestazione di volontà di rinunciare al credito, decidendo per la estinzione della società.
Con sentenze n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013, la S.C. ha ribadito detti principi, i quali, dunque, possono ritenersi definitivamente consolidati.
7 Principi ripresi, applicati e ribaditi dalla Corte di Cassazione anche con successiva sentenza n. 25974 del 24.12.2015 e con ordinanze. n. 16322 del 2018 e n. 24400 del
2018, in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse verificato alcun fenomeno successorio in capo al socio che rivendicava il diritto di subentrare nei rapporti sociali, poiché nella fattispecie si trattava di una richiesta di risarcimento del danno relativa non già a diritti e beni compresi nel bilancio di liquidazione, bensì a mere pretese, quantunque azionate in giudizio, ovvero a diritti ancora illiquidi ed incerti che necessitavano di un accertamento giudiziale che non era stato concluso.
Principi ulteriormente e di recente ribaditi – con effetto tacitante di altro minoritario orientamento – Sez. 3 – sempre dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
11411 del 29/04/2024 nella quale è stato ribadito il postulato dell'esclusione delle
“mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi” dal fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, trattandosi di “poste” la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Principi che trovano esatta collocazione ed applicazione anche nella vicenda oggetto del presente processo, nella quale la è stata cancellata dal Parte_1
registro delle imprese in data 3.5.2017 in assenza di liquidazione e senza che nel relativo bilancio fossero indicate le “pretese” giudizialmente azionate nel presente procedimento.
Laddove si consideri, infine, che “i rimanenti attori” si sono costituiti in giudizio non nella loro qualità di “soci”, bensì come meri “fideiussori” della società poi cancellata (v. pag. 1 dell'atto di citazione) e che la successiva (da parte attrice asserita) costituzione in giudizio in data 18.4.2019, non riscontrata in atti, non avrebbe comunque posseduto effetto reviviscente dei diritti litigiosi, incerti e/o illiquidi considerati rinunciati per effetto della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, l'unica soluzione giuridicamente percorribile in questa sede è quella di ritenere cessata la materia del contendere per sopravvenuta rinuncia tacita alle pretese giudizialmente azionate nel presente giudizio. Si è in presenza, infatti, di circostanza sopravvenuta (cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa) che inesorabilmente incide sulla posizione sostanziale dedotta in causa e, conseguentemente, sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti
8 e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta.
In considerazione della sopravvenienza dell'evento estintivo di cui si è detto nonchè dell'orientamento giurisprudenziale più volte richiamato che nel corso degli anni ha subìto (seppur leggeri) cambiamenti, si ritengono sussistenti concreti e sufficienti motivi per pervenire alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si ritiene, da ultimo, di porre definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla
[...]
nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
ogni altra domanda, anche riconvenzionale, respinta:
[...]
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, il 3.8.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE ORDINARIA R.g. n. 549 / 2013
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott. Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 549 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2013 tra
) Parte_1 P.IVA_1
( ) Parte_2 C.F._1
( ) Parte_3 C.F._2
( ) Parte_4 C.F._3
( ) Parte_5 C.F._4 tutti in giudizio con l'avv. SORGENTONE ANDREA e con l'avv. SATTA
CARLO GIUSEPPE
-parti attrici-
e
), in giudizio con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
RICCIOTTI LOREDANA
-parte convenuta-
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“1) essendo applicato ai c/c per cui è causa un tasso di interesse superiore a quello
1 soglia ex legge 108/96 (considerando quali interessi tutte le voci di costo collegate alla utilizzazione del credito nonché la maggiorazione del tasso globale per effetto dell'anatociscmo) accertare e dichiarare non dovute tali somme addebitate dall' e, in subordine, dichiararle dovute solo nei limiti del tasso soglia vigente CP_2
tempo per tempo;
2) essendo il contratto mancante o la clausola sulla applicazione di interessi ultralegali illegittima per indeterminatezza, per mancata informazione o nulla, accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicabile è quello legale o quello che risulterà di giustizia e quindi accertare e dichiarare non dovute le somme versate in eccesso;
3) essendo il contratto mancante o la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi mancante o illegittima, anche per mancata informazione oppure nulla, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate per anatocismo, sia trimestrale che annuale, dall'istituto;
4) essendo il contratto mancante o le sue clausole illegittime o nulle, anche per mancata informazione come dovuta, la clausola sulla CMS, sulla commissione di affidamento, sulla commissione per disponibilità fondi, per la mancanza fondi, per
l'istruttoria della pratica di fido, per la maggiorazione extra fido, per i c.c. giorni valuta, per i diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto e le singole operazioni, accertare e dichiarare non dovute le somme addebitate a tali titoli dall'Istituto;
5) per effetto di quanto sopra accertare e dichiarare l'erroneità dei saldi dei c/c
1000/429 e 1000/106 rispettivamente alle date del 31/7/2008 e del 31/1/2011 (azione di accertamento negativo) nonché (azione di accertamento positivo) il saldo reale degli stessi in tali date e/o le somme indebitamente pagate dal correntista in tali rapporti, calcolate in base ai numeri che precedono, ricalcolando l'e/c partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie di e/c fino alla domanda, con condanna della convenuta al loro pagamento e/o del saldo positivo del c/c;
6) in caso di mancato accoglimento della domanda di accertamento positivo al N. che precede si chiede venga accertato e dichiarato non determinabile il saldo del c/c per cui è causa ordinando alla convenuta la rettifica in tal senso di tale dato nelle proprie scritture contabili e registri informatici e la conseguente chiusura del rapporto a decorrere dalla domanda non permettendo più l'accertamento del saldo ex art. 1852
c.c.;
2 7) con riserva di chiedere in separato giudizio i danni patrimoniali e non derivanti dalla mancata disponibilità delle somme risultanti dalla differenza tra gli e/c scalari apparenti e quelle accertati nel precedente giudizio e/o le somme indebitamente richieste dalla convenuta nonché dalla illegittima segnalazione in banche dati creditizie o nella Centrale Rischi;
8) in ogni caso condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite”.
- per parte convenuta:
“In via pregiudiziale
1. Dichiarare la nullità della notificazione della citazione introduttiva, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 gennaio 1994 n. 53.
In via preliminare
2. Dichiarare la nullità della citazione introduttiva ai sensi del disposto degli artt.
163, comma 3, n.3 e/o n. 4, e 164, comma 4, c.p.c., assegnando i termini di legge per l'integrazione.
3. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti Parte_2
e , nonché il difetto di legittimazione attiva
[...] Parte_3
e di interesse ad agire di con contestuale declaratoria di Parte_4
improponibilità e inammissibilità delle domande da questi proposte.
In via principale e nel merito
4. Dichiarare la contrarietà ai canoni generali di correttezza e buona fede ex art.
1375 c.c. delle pretese avversarie, con conseguente reiezione integrale delle domande attoree.
5. Dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dagli attori con riferimento a tutte le operazioni annotate nei conti correnti per cui è causa nel periodo antecedente la data del 26 febbraio 2008.
6. Dichiarare la prescrizione decennale in relazione a tutte le operazioni annotate nei medesimi conti correnti anteriormente al 26 febbraio 2003.
7. Dichiarare la prescrizione decennale di tutte le rimesse solutorie affluite sui conti correnti in questione antecedentemente alla predetta data del 26 febbraio
2003.
8. Per l'effetto, rigettarsi le avverse domande in ragione della intervenuta e dichiarata prescrizione
In via principale
9. Dichiararsi l'infondatezza delle domande attrici, assolvendosi la CP_1
3 convenuta da ogni avversa pretesa.
In via del tutto subordinata e senza rinuncia al gravame
10. Nell'ipotesi di cui dalle dinamiche contrattuali dovessero emergere condizioni in concreto praticate non coerenti colle vigenti norme o colla prevalente giurisprudenza, applicabili “ratione temporis” ai rapporti per cui è causa, che avessero prodotto addebiti o riscossioni ritenuti eccessivi – e sempre nel rispetto dell'onere probatorio incombente sugli attori – disporne il rimborso alla debitrice principale.
In vi riconvenzionale principale
11. Accertare le somme dovute dalla debitrice principale in forza dei rapporti obbligatoti “inter partes” e per l'effetto condannare e i Parte_1
garanti e a pagare Parte_3 Parte_2
a favore della la somma di € 140.462,29, di cui € Controparte_1
136.730,23 per capitale e € 3.732,06 per interessi alla data del 09.10.2012 maggiorata di interessi nel frattempo maturati e di quelli maturandi, o quella somma veriore, maggiore o minore, accertanda
In via riconvenzionale subordinata
12. Nella non creduta ipotesi in cui il tribunale dovesse accogliere le doglianze degli attori relativamente all'invalidità per difetto di causa di clausole contenenti CMS, si propone fin da ora espressa domanda subordinata riconvenzionale per arricchimento senza causa ex art. 20141 c.c. e si chiede la condanna della debitrice principale e dei garanti Parte_1 [...]
e ad indennizzare Parte_3 Parte_2
l'opposta per la diminuzione patrimoniale subita in ragione della messa a disposizione delle somme affidate, secondo le risultanze di apposita CTU che fin da adesso si chiede che il Tribunale disponga.
In tutti i casi
13. Col favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La s.n.c. nonché , Parte_3 Parte_2 [...]
, e hanno citato in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5
4 esponendo: Controparte_1
che la era titolare almeno dal 29.3.1991 del conto corrente Parte_1
ordinario n. 1000/429 (ex 27/5814) e del conto corrente n. 1000/106 (ex 6029724/30) accesi presso Agenzia di Olbia, mentre i rimanenti attori Controparte_1
erano fideiussori della predetta società; che i saldi debitori dei detti correnti erano lievitati a causa dell'applicazione di interessi ultralegali ed usurari, di commissione di massimo scoperto, di giorni valuta e di altre voci non dovute;
che, in mancanza di tutti gli estratti conto dei detti conti correnti, il saldo di partenza del c/c 1000/429 doveva considerarsi “zero” anzichè “ – 169.753.784 lire”, e quello del c/c 1000/106 doveva considerarsi “zero” anziché “-99.739,57”; che i correntisti non avevano stipulato alcun contratto per il c/c per cui è causa e che, laddove fosse stato stipulato un contratto orale, lo stesso sarebbe stato nullo ex artt. 3 legge n. 154/92 e 117, comma 3, TUB, con conseguente inapplicabilità del tasso sostitutivo di cui al comma 7 della medesima ultima norma e applicazione del tasso legale per interessi attivi e passivi;
che il contratto conteneva clausole nulle tali da inficiare le risultanze contabili della banca e segnatamente l'applicazione di interessi anatocistici in violazione di legge, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa antiusura di cui alla l.
108/1996.
Gli attori hanno, pertanto, domandato l'accertamento della nullità delle clausole che hanno comportato le varie illegittimità sopra indicate ed il ricalcolo del saldo una volta espunte le risultanze conseguenza dell'applicazione delle clausole nulle o dell'illegittima applicazione di commissioni non previste contrattualmente, nonché la condanna dell'istituto di credito convenuto al pagamento del saldo nell'eventualità che lo stesso, all'esito del ricalcolo, risultasse a credito per la correntista.
Si è tempestivamente costituito in giudizio l'istituto di credito che si è opposto all'accoglimento delle avverse domande sostenendone l'infondatezza in fatto ed in diritto ed eccependo, tra l'altro, la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.c., il difetto di legittimazione attiva dei garanti
, e Parte_2 Parte_3 Persona_1
prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista.
[...]
Alla prima udienza del 5.6.2013 il Giudice procedente ha dichiarato la nullità
5 dell'atto di citazione “nella parte in cui: - non viene specificata la data di stipulazione dei singoli contratti di conto corrente e delle fideiussioni oggetto del giudizio;
- non vengono specificati i periodi oggetto di contestazione in relazione a ciascun rapporto contrattuale;
- non viene chiaramente allegato se detti contratti sono stati poi seguiti da aperture di credito (né viene indicata la data di pattuizione delle stesse”, assegnando a parte termine perentorio sino al 20.7.2013 per integrare la domanda.
Con memoria depositata in data 18.7.2013 parte attrice ha integrato la domanda.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute negli atti richiamati in premessa, previa concessione dei termini per la redazione di scritti difensivi finali.
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Ritiene questo che, prima di accedere al merito della presente vicenda, debba essere affrontata la questione pregiudiziale afferente alla incontestata cancellazione della dal registro delle imprese avvenuta in data 3.5.2017, Parte_1
trattandosi di questione astrattamente idonea a definire il giudizio.
Dalla visura camerale prodotta da parte convenuta in data 17.4.2019 emerge che la società ebbe a chiedere anticipatamente lo scioglimento e senza liquidazione e che, in quel momento, gli unici soci in carica erano e Parte_2
. Parte_3
Orbene, sul tema della cancellazione della società dal registro delle imprese, anche qualora avvenuta in corso di causa, la Suprema Corte è intervenuta numerose volte, anche a Sezioni Unite, distinguendo tra obbligazioni, diritti e beni (rapporti giuridici definiti) non compresi nel bilancio, da un lato, e mere pretese (rapporti giuridici non definiti), ancorchè azionate o azionabili in giudizio, dall'altro.
In particolare, con la sentenza resa a Sezioni Unite n. 6070 del 12.3.2013, seguita poi da Cass. Civ., Sez. L, Ordin. n. 1392 del 2020 e Ordin. n. 8291 del 2020, la
Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”
6 fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Tuttavia, in relazione ai rapporti giuridici “non definiti” e non puntualmente evidenziati nel bilancio, la Suprema Corte ha precisato che devono essere esclusi dal fenomeno successorio rapporti che abbiano ad oggetto “mere pretese”, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e altresì i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), poiché il mancato espletamento da parte del liquidatore deve far ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
In altre chiare parole, secondo la Cassazione la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza rappresenta una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa.
Sulla scorta di ciò, si è pervenuti alla conclusione che la cancellazione della società dal registro delle imprese risulta incompatibile con la volontà di pervenire al concreto accertamento ed alla liquidazione del credito stesso, per poter poi provvedere all'eventuale ripartizione del ricavato tra i soci, i quali, perciò, non possono qualificarsi come successori della società nella titolarità di un credito incerto ed illiquido cui la società medesima ha rinunciato.
In particolar modo, ciò può intendersi quando si tratti di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità
d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un titolo, un diritto o un bene definito.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nel caso in cui un diritto di credito, oltre che più o meno controverso, non sia neppure liquido, e che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore avrebbe potuto condurre a renderlo liquido.
In questo caso, la scelta del liquidatore di procedere alla cancellazione della società senza svolgere alcuna attività per accertare il credito o farlo liquidare, può essere interpretata come una manifestazione di volontà di rinunciare al credito, decidendo per la estinzione della società.
Con sentenze n. 6071 e n. 6072 del 12 marzo 2013, la S.C. ha ribadito detti principi, i quali, dunque, possono ritenersi definitivamente consolidati.
7 Principi ripresi, applicati e ribaditi dalla Corte di Cassazione anche con successiva sentenza n. 25974 del 24.12.2015 e con ordinanze. n. 16322 del 2018 e n. 24400 del
2018, in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse verificato alcun fenomeno successorio in capo al socio che rivendicava il diritto di subentrare nei rapporti sociali, poiché nella fattispecie si trattava di una richiesta di risarcimento del danno relativa non già a diritti e beni compresi nel bilancio di liquidazione, bensì a mere pretese, quantunque azionate in giudizio, ovvero a diritti ancora illiquidi ed incerti che necessitavano di un accertamento giudiziale che non era stato concluso.
Principi ulteriormente e di recente ribaditi – con effetto tacitante di altro minoritario orientamento – Sez. 3 – sempre dalla Suprema Corte con Ordinanza n.
11411 del 29/04/2024 nella quale è stato ribadito il postulato dell'esclusione delle
“mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi” dal fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, trattandosi di “poste” la cui inclusione nel bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Principi che trovano esatta collocazione ed applicazione anche nella vicenda oggetto del presente processo, nella quale la è stata cancellata dal Parte_1
registro delle imprese in data 3.5.2017 in assenza di liquidazione e senza che nel relativo bilancio fossero indicate le “pretese” giudizialmente azionate nel presente procedimento.
Laddove si consideri, infine, che “i rimanenti attori” si sono costituiti in giudizio non nella loro qualità di “soci”, bensì come meri “fideiussori” della società poi cancellata (v. pag. 1 dell'atto di citazione) e che la successiva (da parte attrice asserita) costituzione in giudizio in data 18.4.2019, non riscontrata in atti, non avrebbe comunque posseduto effetto reviviscente dei diritti litigiosi, incerti e/o illiquidi considerati rinunciati per effetto della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, l'unica soluzione giuridicamente percorribile in questa sede è quella di ritenere cessata la materia del contendere per sopravvenuta rinuncia tacita alle pretese giudizialmente azionate nel presente giudizio. Si è in presenza, infatti, di circostanza sopravvenuta (cancellazione dal registro delle imprese in corso di causa) che inesorabilmente incide sulla posizione sostanziale dedotta in causa e, conseguentemente, sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti
8 e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta.
In considerazione della sopravvenienza dell'evento estintivo di cui si è detto nonchè dell'orientamento giurisprudenziale più volte richiamato che nel corso degli anni ha subìto (seppur leggeri) cambiamenti, si ritengono sussistenti concreti e sufficienti motivi per pervenire alla compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
Si ritiene, da ultimo, di porre definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla
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nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_5 Controparte_1
ogni altra domanda, anche riconvenzionale, respinta:
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- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Tempio Pausania, il 3.8.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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