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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conSIlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 757 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'Avv. Schiavo Alfredo, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2 anche da loro sottoscritto, in data 20/03/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 25/06/2005, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di LN di AP (NA) (al N. 53, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, nato a [...] il Persona_1
23/06/2006 e nata a [...] il [...], le parti hanno indicato CP_1 compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 28/03/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
b) Dichiarare la separazione dei coniugi SI. e la SI.ra Parte_1 Parte_2
, matrimonio contratto in data 25.06.2005 in LN di AP annotazione
[...]
Numero 53 Parte II Serie A Ufficio 1 Anno 2005;
c) Affidare la figlia minore in modo condiviso per entrambi i genitori i CP_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
La minore avrà residenza presso la casa materna sita in LN di AP in Via Giovanni Verga n.21, con collocamento prevalente con la madre SI.ra . Le decisioni di Parte_2 maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
e) Assegnare la casa familiare, sita LN di AP (NA) alla via San Giuliano n.6 int.1, al SI. con ogni arredo e pertinenza, mentre la SI.ra , insieme Pt_1 Parte_2 ai due figli e si obbliga a trasferire la residenza altrove, con Per_1 CP_1 obbligo a portar via i propri effetti personali;
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia, come a seguire: Il SI. terrà con sé la minore Pt_1 il lunedì, mercoledì e venerdì senza pernottamento e compatibilmente con i turni lavorativi del SI. la minore resterà con il padre dalle ore 16.00 alle 20.00, Pt_1 mentre quando è la settimana del pernottamento, il SI. terrà con se la minore il Pt_1 sabato e la domenica dalle ore 19.00 al lunedì mattina;
Per le festività natalizie: il 24 e il 25 con un genitore e il 31 e 01.01 con l'altro genitore ad anni alterni, Il primo anno con la SInora trascorrerà il 24 et 25, con il SInor il 31.12 e 01.01; Parte_2 Pt_1
Per le festività pasquali: pasqua e lunedì in Albis con i genitori ad anni alterni come anche il giorno della befana. nno con il SInor trascorrerà il giorno Pt_1 della Befana e con la SInora , Pasqua e lunedì in Albis;
Per le vacanze estive Parte_2 sono previste 2 settimane, an nsecutive da comunicare entro il 15 giugno di ogni anno al genitore non collocatario con l'obbligo di entrambi di comunicare le località
e di far sentire telefonicamente la minore almeno due volte al giorno. Il compleanno della minore sarà diviso in mezze giornate ovvero dalla mattina fino alle 16.00 con un genitore e dalle 16.00 alle 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni. Per i compleanni dei genitori nonché la Festa del Papà e la Festa della Mamma, a prescindere dalla regolamentazione dei giorni, la minore resterà con il genitore per i festeggiamenti. Il figlio Persona_1
è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. g) Il SI. verserà a titolo di mantenimento per i figli ed Pt_1 CP_1 Per_1 l'importo di € 700,00 (350,00 mensile cadauno), entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese sull'Iban: [...] e detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat;
h) Il SI. provvederà al pagamento per il 50 % per le spese mediche non coperte Pt_1 dal SNN, spese dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative ed ogni spesa straordinaria sostenute nell'interesse della minore, preventivamente concordate e successivamente documentate e comunque secondo il protocollo D'intesa del Tribunale di Nola;
i) L'assegno unico come per legge, pertanto nella misura del 50% a ciascun genitore;
l) la minore frequenta il liceo artistico di AP alla Via Largo Santi apostoli CP_1
8/A con ingresso alle ore 8:30 ed uscita alle ore 14:20; La minore viene accompagnata e prelevata dai genitori secondo le proprie disponibilità, ed in caso di impossibilità lavorativa, dai nonni o dagli zii (fratello/sorella di ciascun genitore); 2) la minore CP_1 fa ginnastica posturale presso Postulamed sito in LN di AP al viale degli Oleandri 10/12 il mercoledì dalle 17:45 alle 18:30, e verrà accompagnata a settimane alterne da ogni genitore;
3) La minore non presenta alcuna patologia;
CP_1 m) il SI. verserà a titolo di mantenimento per la moglie la somma di € 300,00 Pt_1 entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese;
n) Le parti autorizzano al reciproco rilascio e al rinnovo del passaporto e di tutti i documenti equipollenti validi per l'espatrio. o) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del comune di LN di AP (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”. L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione, salvo che per l'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge, il quale deve intendersi assoggettato alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di riferimento annuali.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 757 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LN di AP (NA) (al N.
53, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2005) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LN di AP (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice