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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4774/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4774/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 13 gennaio 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcantonio Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Vitaliano (NA), alla Via T. Tasso, 43 il tutto come da procura allegata all'atto di citazione in appello depositata telematicamente in data 04.07.2018;
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 P.IVA_1
a margine dell'atto di primo grado, dagli avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto, tutti elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano, alla Piazza Garibaldi n. 27
-APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 3478/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3478/2017, depositata il 20.12.2017, con la quale il Giudice di Pace di
Marigliano, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e valore in favore del
Tribunale di Nola.
P a g . 1 | 9 A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva premesso di aver Parte_1 stipulato con la società in prosieguo “ ) un contratto di fornitura di CP_2 CP_1
acqua - avente codice cliente 6216787 - per l'immobile sito in San Vitaliano, alla via
Francesco Petrarca, n. 43; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la ha dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe CP_3 relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando l'erronea dichiarazione Pt_1
di incompetenza del Giudice di prime cure atteso che la domanda aveva ad oggetto la dichiarazione di nullità della fattura n. 2014/01607575 recante la dicitura “partite pregresse ante 2012” e la ripetizione di quanto pagato indebitamente per un servizio di cui non aveva usufruito, non riguardava invece, come affermato dal giudice di prime cure, l'accertamento di un valore indeterminabile, riguardante le prestazioni tutte di carattere continuative e periodiche. Egli ha insisto per le richieste già formulate in primo grado.
2. Si è costituita l'appellante resistendo alla avversa impugnazione. CP_1
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00
(importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme
P a g . 2 | 9 determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di
Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1. L'impugnazione è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
1.2. Appare, inoltre, meritevole di accoglimento il motivo di gravame relativo all'errata declinatoria di competenza da parte del giudice di pace atteso che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice a quo, nel caso di specie, il valore della controversia è precisamente determinato nella somma di euro 267,08. Invero, la Suprema Corte con numerosi interventi ha sancito il principio di diritto secondo cui una controversia si qualifica
“di valore indeterminato” solo laddove l'istante non offra al giudice alcun elemento idoneo a determinarne il valore (Cass. civ. n. 19606/2019). Ciò detto in diritto, emerge icto oculi la natura determinata del valore della controversia atteso che l'istante ha circoscritto la propria pretesa ai canoni di depurazione pagati con riferimento al periodo gennaio 2011 fino a febbraio 2015, per un totale di euro 267,08.
2. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, questo giudice -non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.- è tenuto a decidere anche nel merito la controversia. Invero, “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.”(Cass. civ. n. 33456/2019).
P a g . 3 | 9 2.1. In via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.2. Priva di fondamento è la domanda relativa dichiarazione di nullità della fattura n.
2014/01607575 recante la voce “partite pregresse ante 2012” atteso che la ha CP_1
proceduto allo storno della fattura di tutti gli importi relativi alla suddetta voce, dandone prova attraverso il depositato agli atti della fattura di storno relativa alle REPP n.
2015/01281489 del 17.07.2015.
2.3. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione
P a g . 4 | 9 commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole
l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante
l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023;
Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2008-2018, ferma, in ogni caso, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n.
8334).
2.4. Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda promossa da sulla restituzione delle tariffe pagate per il servizio di depurazione sia da Parte_1
accogliere.
L'appellata, ha eccepito l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
P a g . 5 | 9 Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno
2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellata, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di San Vitaliano rinviando, poi, a fini probatori, alla depositata relazione tecnico – descrittiva effettuata Geometra CP_4
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Bosco Fangone”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Per le medesime ragioni non può costituire prova la planimetria del CP_5
in cui è indicata la rete fognaria.
[...]
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del CP_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le ragioni di parte appellata non possono essere accolte.
2.5. Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità
P a g . 6 | 9 nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, documentazione che, non aveva costituito oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta odierna CP_1
appellata.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
2.6. Analogamente non può accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
In definitiva, deve essere condannata a restituire in favore di CP_2 Parte_1
l'importo di euro 267,08, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado (non essendosi prova della mala fede in capo all'accipiens) fino all'effettivo soddisfo.
2.7. Resta assorbita ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
3. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3. Il residuo 2/3 va posto a carico della occombente CP_1
(art. 91 c.p.c.) e viene nella misura di cui al dispositivo. Per entrambi i gradi di giudizio le
P a g . 7 | 9 spese di giustizia vengono liquidate secondo i parametri minimi avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale concretamente svolta ed alla non complessità delle questioni giuridiche sottese. Nello specifico, per il giudizio di primo grado, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00, esclusi gli esborsi siccome non documentati. Invece, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, per il medesimo scaglione di valore, in entrambi i giudizi è esclusa la non espletata fase istruttoria.
3.1. Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Marcantonio Ferrara il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2 In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da : Parte_1
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di nullità della fattura n. 2014/01607575 promossa da
[...]
Pt_1
- accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da e Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione sella CP_2 somma di euro 267,08, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t.,a pagare in favore del procuratore antistatario dell'appellante, Avv. Marcantonio Ferrara, i residui 2/3, liquidati quanto al primo grado in euro 89,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 61,00
P a g . 8 | 9 per esborsi ed euro 155,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
Nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4774/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con assegnazione di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il 13 gennaio 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcantonio Ferrara, presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Vitaliano (NA), alla Via T. Tasso, 43 il tutto come da procura allegata all'atto di citazione in appello depositata telematicamente in data 04.07.2018;
-APPELLANTE-
CONTRO
P.I.: ), in persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 P.IVA_1
a margine dell'atto di primo grado, dagli avv.ti Renato Buonajuto e Paola Buonajuto, tutti elettivamente domiciliati in San Giuseppe Vesuviano, alla Piazza Garibaldi n. 27
-APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 3478/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 3478/2017, depositata il 20.12.2017, con la quale il Giudice di Pace di
Marigliano, ha dichiarato la propria incompetenza per materia e valore in favore del
Tribunale di Nola.
P a g . 1 | 9 A sostegno della domanda proposta in primo grado aveva premesso di aver Parte_1 stipulato con la società in prosieguo “ ) un contratto di fornitura di CP_2 CP_1
acqua - avente codice cliente 6216787 - per l'immobile sito in San Vitaliano, alla via
Francesco Petrarca, n. 43; di aver corrisposto alla menzionata società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di avere, pertanto, diritto alla restituzione della quota corrisposta per il servizio di depurazione, non erogato, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte Costituzionale, con la quale la ha dichiarato la incostituzionalità del pagamento della quota di tariffe CP_3 relative al servizio di depurazione, ove l' utente non ne usufruisca.
L'appellante ha impugnato la predetta sentenza lamentando l'erronea dichiarazione Pt_1
di incompetenza del Giudice di prime cure atteso che la domanda aveva ad oggetto la dichiarazione di nullità della fattura n. 2014/01607575 recante la dicitura “partite pregresse ante 2012” e la ripetizione di quanto pagato indebitamente per un servizio di cui non aveva usufruito, non riguardava invece, come affermato dal giudice di prime cure, l'accertamento di un valore indeterminabile, riguardante le prestazioni tutte di carattere continuative e periodiche. Egli ha insisto per le richieste già formulate in primo grado.
2. Si è costituita l'appellante resistendo alla avversa impugnazione. CP_1
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2024, con l'assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113 c.p.c.
Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00
(importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme
P a g . 2 | 9 determinati rapporti contrattuali (in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di
Cass., ord. n. 37471 del 2021).
1.1. L'impugnazione è, poi, ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che appaiono rispettati i dettami di legge in ordine alla specificità del motivo di impugnazione e alla individuazione del capo della sentenza impugnato e della parte da censurare, avendo parte appellante esplicitato con sufficiente determinatezza i profili di censura in ordine alla valutazione effettuata dal giudice di pace.
1.2. Appare, inoltre, meritevole di accoglimento il motivo di gravame relativo all'errata declinatoria di competenza da parte del giudice di pace atteso che, differentemente da quanto sostenuto dal giudice a quo, nel caso di specie, il valore della controversia è precisamente determinato nella somma di euro 267,08. Invero, la Suprema Corte con numerosi interventi ha sancito il principio di diritto secondo cui una controversia si qualifica
“di valore indeterminato” solo laddove l'istante non offra al giudice alcun elemento idoneo a determinarne il valore (Cass. civ. n. 19606/2019). Ciò detto in diritto, emerge icto oculi la natura determinata del valore della controversia atteso che l'istante ha circoscritto la propria pretesa ai canoni di depurazione pagati con riferimento al periodo gennaio 2011 fino a febbraio 2015, per un totale di euro 267,08.
2. Per effetto dell'accoglimento dell'appello, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, questo giudice -non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.- è tenuto a decidere anche nel merito la controversia. Invero, “l'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria
"potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.”(Cass. civ. n. 33456/2019).
P a g . 3 | 9 2.1. In via preliminare si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
2.2. Priva di fondamento è la domanda relativa dichiarazione di nullità della fattura n.
2014/01607575 recante la voce “partite pregresse ante 2012” atteso che la ha CP_1
proceduto allo storno della fattura di tutti gli importi relativi alla suddetta voce, dandone prova attraverso il depositato agli atti della fattura di storno relativa alle REPP n.
2015/01281489 del 17.07.2015.
2.3. Quanto all'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre rilevare che con sentenza n. 335 del 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (che ha sostituito, con decorrenza dal 29 aprile 2006, l'art. 14, comma 1, l. 5 gennaio 1994 n. 36), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta agli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. Proprio al fine di disciplinare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità, l'art. 8 sexies, comma 2, D.L. 30.12.2008, n. 208, convertito con legge n. 27.02.2009, n. 13, espressamente ha previsto che “In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di 5 anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito”.
Tale previsione normativa risponde al rilievo secondo il quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione
P a g . 4 | 9 commerciale complessa, che, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza, difatti, “la connessione di tali componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni consistenti, sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. E poiché la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (L. n. 36 del 1994, n. 13), è irragionevole
l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante
l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo” (si cfr., Cons. Stato, sent. 30 giugno 2011, n. 3920; idem, Cass., sez. VI, sent. 14 dicembre 2015, n. 25112).
Ciò evidenziato, lo scrivente magistrato, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce di questo Tribunale, (si cfr., ex plurimis: Trib. Nola, sent. 298/2023;
Trib. Nola, sent. 972/2023; Trib. Nola, sent. 1231/2023; Trib. Nola, sent. n. 1464/2023;
Trib. Nola, sent. n. 2042/2019; Trib. Nola, sent. 1006/2017), ritiene pacificamente applicabile la disposizione in esame anche alla fattispecie concreta oggetto di questo giudizio, sviluppatasi nell'arco temporale 2008-2018, ferma, in ogni caso, l'applicabilità retroattiva della norma in esame, tale da assicurare l'uniformità di trattamento a tutti i giudizi instaurati ai sensi della citata disciplina (si cfr., Cass., sez. III, 31 marzo 2017, n.
8334).
2.4. Premessi i richiamati principi di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda promossa da sulla restituzione delle tariffe pagate per il servizio di depurazione sia da Parte_1
accogliere.
L'appellata, ha eccepito l'insussistenza di adeguata prova dell'an e del quantum della pretesa restitutoria e censura il potere giurisdizionale di determinare la misura della restituzione della tariffa giacché, in aderenza alla normativa del 2009, l'individuazione del predetto importo spetterebbe invece all'autorità d'ambito, sulla base di parametri ministeriali.
P a g . 5 | 9 Ebbene, quanto all'an, la Suprema Corte ha chiarito che “nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8 sexies, d.l. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, co. 2 c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria” (si cfr., Cass, sez. III, 12 giugno
2020, n. 11270).
Nella fattispecie, è da rilevare che parte appellata, convenuta in primo grado, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, sub specie di corretto funzionamento del depuratore, essendosi limitata ad allegare l'esistenza dell'impianto di depurazione nella zona di San Vitaliano rinviando, poi, a fini probatori, alla depositata relazione tecnico – descrittiva effettuata Geometra CP_4
Ebbene, tale relazione tecnica, da cui l'appellante vorrebbe desumere la prova della presenza della rete fognaria innestantesi nell'impianto di depurazione “Bosco Fangone”, non offre alcuna prova del funzionamento del servizio di depurazione, difatti, come autorevolmente precisato dalla Giurisprudenza di legittimità il documento “proveniente dalla parte che vuole giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio” (si cfr., Cass., sez. VI, 27 aprile 2016, n. 8290).
Per le medesime ragioni non può costituire prova la planimetria del CP_5
in cui è indicata la rete fognaria.
[...]
Mancando, dunque, la prova, il cui onere – lo si ribadisce – incombeva sulla del CP_1 corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, le ragioni di parte appellata non possono essere accolte.
2.5. Quanto, poi, alla quantificazione della pretesa, è da rilevare che alcun rilievo esimente può assumere la circostanza che sia rimessa all'ente di ambito, in virtù di parametri ministeriali, la quantificazione del credito restitutorio: ed infatti, l'indiscussa attribuzione del predetto compito all'autorità d'ambito non può far ricadere sull'utente le conseguenze negative - sotto forma di mancato accoglimento della domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dall'utente - delle inerzie della predetta autorità
P a g . 6 | 9 nell'individuazione dell'importo da restituire (in questo senso, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.
25112 del 14/12/2015).
Da ciò consegue che parte attrice aveva fornito adeguata prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei pagamenti effettuati in favore della convenuta, documentazione che, non aveva costituito oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta odierna CP_1
appellata.
Sul punto, si precisa che il D.l. n. 208 del 2008, nel prevedere che “sono i gestori che provvedono alla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta”, impone agli Enti di Gestione di individuare esattamente le componenti della tariffa relative ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione e completamento degli impianti di depurazione a servizio di ciascun utente.
2.6. Analogamente non può accogliersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellata, considerato che l'art. 8 sexies co. 2 l. 13/2009 prevede che “i gestori del servizio idrico integrato provvedono alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”. Tale disposizione, quindi, radica la legittimazione passiva in capo al gestore e non all'Autorità d'ambito, come invece sostenuto dall'appellante.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito dalla già richiamata sentenza della consulta, per la restituzione delle somme indebitamente erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contratto di utenza (si cfr., Cass., sez. III, sent. 12 giugno 2020, n. 11270).
In definitiva, deve essere condannata a restituire in favore di CP_2 Parte_1
l'importo di euro 267,08, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado (non essendosi prova della mala fede in capo all'accipiens) fino all'effettivo soddisfo.
2.7. Resta assorbita ogni ulteriore questione dibattuta tra le parti.
3. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio nella misura di 1/3. Il residuo 2/3 va posto a carico della occombente CP_1
(art. 91 c.p.c.) e viene nella misura di cui al dispositivo. Per entrambi i gradi di giudizio le
P a g . 7 | 9 spese di giustizia vengono liquidate secondo i parametri minimi avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività processuale concretamente svolta ed alla non complessità delle questioni giuridiche sottese. Nello specifico, per il giudizio di primo grado, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/14 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace di valore fino ad euro 1.100,00, esclusi gli esborsi siccome non documentati. Invece, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in applicazione dei parametri minimi previsti dal
D.M. 55/2014, come aggiornato con il successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, per il medesimo scaglione di valore, in entrambi i giudizi è esclusa la non espletata fase istruttoria.
3.1. Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'Avv.to Marcantonio Ferrara il quale dichiarandosi antistatario ex art. 93 c.p.c. ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.2 In dipendenza del buon esito del gravame non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da : Parte_1
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda di nullità della fattura n. 2014/01607575 promossa da
[...]
Pt_1
- accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito promossa da e Parte_1
condanna la in persona del legale rappresentante p.t. alla restituzione sella CP_2 somma di euro 267,08, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado fino all'effettivo soddisfo;
b) compensa per 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna la in CP_2
persona del legale rappresentante p.t.,a pagare in favore del procuratore antistatario dell'appellante, Avv. Marcantonio Ferrara, i residui 2/3, liquidati quanto al primo grado in euro 89,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 61,00
P a g . 8 | 9 per esborsi ed euro 155,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Nola, 14 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
P a g . 9 | 9