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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/09/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2513/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, docente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Crotone per le supplenze del personale docente ed educativo (codice A050) in posizione n.9, rivendica nel presente giudizio il diritto all'assegnazione, nell'anno scolastico 2023/2024, dell'incarico di supplenza annuale che le sarebbe spettato in base alla posizione occupata in graduatoria e, per l'effetto, chiede la condanna dell'amministrazione scolastica al riconoscimento in suo favore del punteggio (12 punti) previsto per l'espletamento di un incarico di supplenza annuale, oltre che al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni non percepite a causa del mancato conferimento dell'incarico. Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché l'amministrazione scolastica ha ammesso nella sua memoria difensiva di aver attribuito -seppur in seguito a rinuncia di precedenti assegnatari- , in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e alla classe di concorso A050, incarichi di supplenza annuale a tre candidati , Controparte_2
e ) collocati, rispettivamente, nelle posizioni n.11, 14 e Controparte_3 CP_4
15 della graduatoria di riferimento (e, dunque, alle spalle della parte ricorrente, che occupava la posizione n.9) e di aver conferito alla parte ricorrente, sempre con riguardo
1 all'anno scolastico 2023/2024, soltanto plurimi incarichi di supplenza non annuale fino al 10/6/2024 (vedi prospetto allegato alle note scritte depositate telematicamente dal Contr
in data 18/6/2024). Ciò basta per l'accoglimento del ricorso, essendo infatti irragionevole che un docente posizionatosi più indietro in graduatoria rispetto ad un altro risulti destinatario -seppur in seguito a rinuncia di precedenti assegnatari- di un incarico di supplenza annuale in luogo di quello che lo sopravanza in graduatoria, soltanto in quanto il turno di nomina di quest'ultimo è successivo. Tale soluzione, seppur conforme al disposto dell'art.12 (co.10) dell'ordinanza del del 6/5/2022 in atti, è in ogni caso illegittima perché lesiva Controparte_1 del principio di ragionevolezza che deve informare l'intera attività della pubblica amministrazione. Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art.24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art.5, all.e), l.2248/1865 dell'art.12 (co.10) dell'ordinanza del
[...]
del 6/5/2022 (poiché illegittimo per eccesso di potere per violazione del Controparte_1 principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa, essendo del tutto ingiustificato il mancato rispetto del principio dell'ordine della graduatoria che solo può garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ex art.97 Cost.) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento dell'anelato incarico di supplenza annuale. Ne discende il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno patito per effetto dell'illegittimo mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale, consistente nelle retribuzioni che la docente avrebbe conseguito se avesse lavorato per l'intero anno scolastico 2023/2024, importo dal quale deve tuttavia essere defalcato l'ammontare delle retribuzioni percepite dalla parte ricorrente in forza delle supplenze brevi risultanti dal prospetto allegato alle note scritte depositate telematicamente dal Contr
in data 18/6/2024. Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al chiesto riconoscimento del punteggio (12 punti) previsto per l'espletamento di un incarico di supplenza annuale, giacché dal suddetto prospetto emerge che la parte ricorrente, nell'anno scolastico 2023/2024, ha comunque lavorato -seppur in forza di supplenze brevi- per più di 166 giorni, numero di giorni lavorativi indicato in ricorso come sufficiente per ottenere i 12 punti di cui è stato chiesto il riconoscimento nel presente giudizio. Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico del
[...]
in omaggio al principio della soccombenza e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
2 1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegnazione, nell'anno scolastico 2023/2024, dell'incarico di supplenza annuale spettante in base alla posizione occupata nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Crotone per le supplenze del personale docente ed educativo (codice A050).
2) Condanna l'amministrazione scolastica al versamento, in favore della parte ricorrente, delle retribuzioni che avrebbe introitato se avesse ottenuto l'anelato incarico di supplenza annuale, dedotto quanto già percepito nel predetto anno scolastico in forza di supplenze brevi.
3) Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 18/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2513/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. NASO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, docente inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Crotone per le supplenze del personale docente ed educativo (codice A050) in posizione n.9, rivendica nel presente giudizio il diritto all'assegnazione, nell'anno scolastico 2023/2024, dell'incarico di supplenza annuale che le sarebbe spettato in base alla posizione occupata in graduatoria e, per l'effetto, chiede la condanna dell'amministrazione scolastica al riconoscimento in suo favore del punteggio (12 punti) previsto per l'espletamento di un incarico di supplenza annuale, oltre che al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni non percepite a causa del mancato conferimento dell'incarico. Il ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto Controparte_1 il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto perché l'amministrazione scolastica ha ammesso nella sua memoria difensiva di aver attribuito -seppur in seguito a rinuncia di precedenti assegnatari- , in relazione all'anno scolastico 2023/2024 e alla classe di concorso A050, incarichi di supplenza annuale a tre candidati , Controparte_2
e ) collocati, rispettivamente, nelle posizioni n.11, 14 e Controparte_3 CP_4
15 della graduatoria di riferimento (e, dunque, alle spalle della parte ricorrente, che occupava la posizione n.9) e di aver conferito alla parte ricorrente, sempre con riguardo
1 all'anno scolastico 2023/2024, soltanto plurimi incarichi di supplenza non annuale fino al 10/6/2024 (vedi prospetto allegato alle note scritte depositate telematicamente dal Contr
in data 18/6/2024). Ciò basta per l'accoglimento del ricorso, essendo infatti irragionevole che un docente posizionatosi più indietro in graduatoria rispetto ad un altro risulti destinatario -seppur in seguito a rinuncia di precedenti assegnatari- di un incarico di supplenza annuale in luogo di quello che lo sopravanza in graduatoria, soltanto in quanto il turno di nomina di quest'ultimo è successivo. Tale soluzione, seppur conforme al disposto dell'art.12 (co.10) dell'ordinanza del del 6/5/2022 in atti, è in ogni caso illegittima perché lesiva Controparte_1 del principio di ragionevolezza che deve informare l'intera attività della pubblica amministrazione. Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art.24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art.5, all.e), l.2248/1865 dell'art.12 (co.10) dell'ordinanza del
[...]
del 6/5/2022 (poiché illegittimo per eccesso di potere per violazione del Controparte_1 principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa, essendo del tutto ingiustificato il mancato rispetto del principio dell'ordine della graduatoria che solo può garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ex art.97 Cost.) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento dell'anelato incarico di supplenza annuale. Ne discende il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno patito per effetto dell'illegittimo mancato conferimento dell'incarico di supplenza annuale, consistente nelle retribuzioni che la docente avrebbe conseguito se avesse lavorato per l'intero anno scolastico 2023/2024, importo dal quale deve tuttavia essere defalcato l'ammontare delle retribuzioni percepite dalla parte ricorrente in forza delle supplenze brevi risultanti dal prospetto allegato alle note scritte depositate telematicamente dal Contr
in data 18/6/2024. Deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al chiesto riconoscimento del punteggio (12 punti) previsto per l'espletamento di un incarico di supplenza annuale, giacché dal suddetto prospetto emerge che la parte ricorrente, nell'anno scolastico 2023/2024, ha comunque lavorato -seppur in forza di supplenze brevi- per più di 166 giorni, numero di giorni lavorativi indicato in ricorso come sufficiente per ottenere i 12 punti di cui è stato chiesto il riconoscimento nel presente giudizio. Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente sono poste a carico del
[...]
in omaggio al principio della soccombenza e sono liquidate Controparte_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
2 1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegnazione, nell'anno scolastico 2023/2024, dell'incarico di supplenza annuale spettante in base alla posizione occupata nella seconda fascia delle graduatorie provinciali di Crotone per le supplenze del personale docente ed educativo (codice A050).
2) Condanna l'amministrazione scolastica al versamento, in favore della parte ricorrente, delle retribuzioni che avrebbe introitato se avesse ottenuto l'anelato incarico di supplenza annuale, dedotto quanto già percepito nel predetto anno scolastico in forza di supplenze brevi.
3) Dichiara per il resto cessata la materia del contendere.
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 sopportate dalla parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 18/09/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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