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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/09/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico, SA NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2369/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. CIMETTI MAURIZIO, con elezione di domicilio in VIA RIPETTA
142 ROMA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CANDIDA CP_1 P.IVA_2
PAOLO MARIA FEDERICO, con elezione di domicilio in VIA EMILIA N. 102
TORTONA, presso e nello studio dell'avv. CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO;
CONVENUTO
C.F. , P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. CP_3 C.F._1
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
CONVENUTI- CONTUMACI
CONCLUSIONI
Precisate a verbale del 24.9.2025;
pagina 1 di 7 IN FATTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dalla società debitrice CP_1
In particolare, risultavano notificati atti di pignoramento ai terzi pignorati
[...]
, , e . CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Avverso gli atti di pignoramento la società debitrice proponeva opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
introduceva la fase di merito presso il Tribunale, Parte_1 contestando i motivi di opposizione svolti dalla società debitrice, affermando:
- l'inammissibilità dell'opposizione sulla mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento essendo tale questione già sub iudice, avendo controparte proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento davanti al giudice tributario;
- violazione del principio del ne bis in idem in quanto alcune cartelle esattoriali sottese ai pignoramenti erano già state oggetto di giudizi tributari e di querela di falso, tutti con esiti sfavorevoli alla società;
- insussistenza della dedotta incompetenza per territorio dell Parte_1
di Alessandria, stante la competenza sull'intero territorio;
[...]
- Irrilevanza dell'impugnazione delle intimazioni di pagamento ai fini della validità dei pignoramenti, essendo gli stessi notificati prima delle impugnazioni e non essendo in ogni caso stata disposta la sospensione dell'intimazione, sospensione anzi respinta dal giudice tributario;
- infondatezza del vizio dedotto sulla notifica delle cartelle esattoriali, con riserva di chiedere la chiamata in causa di laddove controparte intendesse CP_6 proporre in via incidentale la querela di falso sull'avviso di ricevimento;
- infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, stante la presenza di atti interruttivi;
- legittimità dell'atto di pignoramento.
ha quindi chiesto di dichiararsi l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, il suo rigetto.
Si è costituita la società debitrice insistendo per l'accoglimento CP_1 dell'opposizione, richiamando i motivi già dedotti nella fase cautelare.
pagina 2 di 7 In particolare, dava atto che davanti al giudice dell'esecuzione il difensore, in virtù di procura speciale, aveva formalmente disconosciuto le firme apposte sulle relate di notifica e sugli avvisi di ricevimento, proponendo querela di falso.
Dava inoltre atto di aver introdotto il medesimo giudizio di merito davanti alla Corte di giustizia tributaria in data 30 ottobre 2024 avente RG numero 368/2024.
Il giudice, nel provvedimento ai sensi dell'articolo 171 bis, sottoponeva alle parti le questioni della pendenza del giudizio tributario, vista la natura dei crediti, e della tempestiva introduzione del giudizio di merito.
Le parti depositavano le memorie istruttorie, , ritenuta Parte_1 tempestiva l'introduzione dell'opposizione in quanto le notifiche erano state effettuate
(inviate) nel termine perentorio, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ai sensi dell'articolo 269 cpc di . CP_6
La società debitrice ha invece ritenuto non tempestiva l'introduzione del giudizio di merito in quanto le notifiche a mezzo posta si erano perfezionate successivamente allo scadere del termine perentorio del 31 ottobre 2024.
Alla prima udienza del 14 maggio 2025 il giudice invitava le parti a prendere posizione sulla questione della giurisdizione tributaria, vertendo l'opposizione su crediti tributari, chiedendo chiarimenti sull'avvenuta introduzione del medesimo giudizio di merito introdotto davanti al Tribunale anche davanti alla Corte di giustizia tributaria. Le parti confermavano che identico giudizio era stato introdotto su impulso di CP_1 davanti alla Corte di giustizia tributaria, come risultava dai documenti allegati alla comparsa di risposta. Parte convenuta evidenziava, infatti, di aver introdotto la fase di merito dell'opposizione davanti al giudice tributario vista la natura tributaria dei crediti, riteneva tuttavia che residuasse un margine di competenza del Tribunale ordinario rispetto alla querela di falso proposta.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 9 giugno 2025, preso atto che era pacifica tra le parti la natura tributaria dei crediti alla base dell'opposizione, richiamava la sentenza della Cassazione numero 7174 del 2025 ai sensi della quale spettava comunque al giudice tributario effettuare le valutazioni preliminari sulla rilevanza della querela di falso proposta, come nel caso di specie, in via incidentale. In conseguenza di tali rilievi fissava udienza per sentire le parti, evidenziando che le stesse avrebbero potuto abbandonare il giudizio ai sensi dell'articolo 309 cpc dovendo diversamente precisare da conclusioni sulla questione della giurisdizione.
All'udienza parte attrice si rimetteva sulla questione della giurisdizione, chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese e per il resto precisava le conclusioni come in atti;
parte convenuta chiedeva un rinvio dell'udienza a data successiva a quella prevista pagina 3 di 7 nel giudizio tributario, in subordine precisava le conclusioni come in atti insistendo per la querela di falso e rimettendosi al giudice sulla eventuale concessione di termini finali.
Il giudice, ritenendo non necessario concedere il rinvio richiesto solo da parte convenuta, tenuto conto della precisazione delle conclusioni a verbale e considerato che le parti avevano di fatto rinunciato ai termini finali, tratteneva la causa in decisione.
Non risultano costituiti nel giudizio gli altri convenuti , , Controparte_2 CP_3
e , di cui si dichiara, quindi, la contumacia. Controparte_4 Controparte_5
IN DIRITTO
Dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti a verbale risulta tra loro pacifico che i crediti alla base dell'opposizione abbiano tutti natura tributaria. Dalle allegazioni nonché dall'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, come i crediti alla base degli atti di pignoramento oggetto di opposizione siano tutti relativi a Iva, imposta di registro, Ires, Irap, diritti annuali della Camera di commercio, Contributo unificato e spese a favore dell'ente impositore. Nello stesso senso è pacifico tra le parti che siano stati introdotti due identici giudizi di merito della medesima opposizione: uno davanti a questo Tribunale e l'altro davanti alla Corte di giustizia tributaria, come risulta anche dal ricorso prodotto dalla convenuta.
Sul primo rilievo, avente ad oggetto la natura tributaria dei crediti oggetto di opposizione, si ritiene che sussista la giurisdizione del giudice tributario in base ai criteri del riparto delineati dalla Suprema Corte di Cassazione. In base a tali criteri sussiste la giurisdizione tributaria laddove si contesti, anche avverso il pignoramento, la debenza dei crediti tributari alla base degli atti impositivi, deducendone la prescrizione e lamentando l'inesistenza o la nullità delle notifiche degli altri prodromici, vizi dedotti nel caso di specie. In questo senso:
Cassazione civile sez. un., 8465/2022:
"queste SU (Cass. 7822/2020) hanno affermato il seguente principio di diritto:
Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si pagina 4 di 7 assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa".
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deriva che, come correttamente sostenuto da parte convenuta, spetta al giudice tributario la giurisdizione sulla fase di merito della presente opposizione.
Considerato che tale giudizio è stato introdotto anche davanti al giudice munito di giurisdizione non è necessario quindi assegnare un termine alle parti per la riassunzione davanti al giudice tributario.
L'ulteriore questione, sollevata da parte convenuta a verbale, in base alla quale residuerebbe un ambito di competenza del Tribunale per la querela di falso non pare cogliere nel segno.
La Suprema Corte si è infatti espressa anche su tale ulteriore profilo, evidenziando come laddove sussista la giurisdizione del giudice tributario sulla causa, ancorché per la querela di falso vi sia la competenza del tribunale ordinario, è comunque il giudice tributario che deve effettuare le valutazioni preliminari sulla stessa ammissibilità e rilevanza della querela proposta, con la conseguenza che solo ove ritenga che sussistano pagina 5 di 7 i presupposti per esperire la querela di falso, sospenderà il giudizio al fine di permettere di esplicare unicamente tale incombente davanti al Tribunale.
Detto in altri termini: il fatto che siano stati introdotti due identici giudizi di merito dell'opposizione non consente a questo giudice di effettuare neppure la sola valutazione sulla querela di falso, sussistendo anche su tale valutazione la giurisdizione del giudice tributario.
In questo senso:
Cassazione civile , sez. trib. , 18/03/2025 , n. 7174 La presentazione in via incidentale della querela di falso dinanzi al giudice tributario è ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c. , perché spetta a detto giudice il potere di valutare previamente la rilevanza ai fini della decisione del documento denunciato di falso e di assegnare un termine per la proposizione della querela davanti al giudice competente, sospendendo il processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992 . (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata che aveva erroneamente rigettato la richiesta di sospensione del giudizio tributario nel quale era stata dedotta la falsità della firma di ricezione della notifica dell'atto interruttivo con conseguente prescrizione del debito tributario, mediante deposito della querela presso la cancelleria della stessa commissione, sulla base dell'assunto che detto atto era stato irritualmente proposto avanti al giudice tributario in via incidentale e non nei modi previsti dall' art. 221 c.p.c. ).
Avendo la società proposto la querela di falso anche davanti al giudice tributario, il quale, avendo giurisdizione sull'intera causa, è l'unico legittimato ad effettuare la valutazione preliminare di rilevanza, non sussiste quindi nessun residuo margine di giurisdizione o di competenza, allo stato, di questo giudice sulla causa.
Resta impregiudicato il fatto che, alla luce della sentenza sopra citata, laddove il giudice tributario riterrà sussistenti i presupposti per la querela di falso potrà sospendere, assegnando apposito termine affinché venga svolto solo tale incombente davanti al
Tribunale, ipotesi che, tuttavia, allo stato non si è ancora verificata e che, quindi, non giustifica la pendenza ulteriore di due giudizi identici vertenti sull'intera controversia, stante il difetto di giurisdizione di questo giudice sulla controversia, anche nell'ottica dei principi di economia processuale.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario rispetto alla causa in oggetto, non residuando nessun margine per valutazioni ulteriori.
pagina 6 di 7 Si ritiene che nel caso di specie sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della particolare complessità del riparto di giurisdizione anche alla luce della questione trattata sulla querela di falso.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, così decide:
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- Compensa le spese tra le parti;
- Dichiara la contumacia di , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
; Controparte_5
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, anche per le comunicazioni di rito.
Alessandria, 26.9.2025
Il Giudice
SA NC
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Alessandria
sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico, SA NC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2369/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. CIMETTI MAURIZIO, con elezione di domicilio in VIA RIPETTA
142 ROMA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CANDIDA CP_1 P.IVA_2
PAOLO MARIA FEDERICO, con elezione di domicilio in VIA EMILIA N. 102
TORTONA, presso e nello studio dell'avv. CANDIDA PAOLO MARIA FEDERICO;
CONVENUTO
C.F. , P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. CP_3 C.F._1
(C.F. ) Controparte_4 C.F._2
(C.F. ) Controparte_5 C.F._3
CONVENUTI- CONTUMACI
CONCLUSIONI
Precisate a verbale del 24.9.2025;
pagina 1 di 7 IN FATTO
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dalla società debitrice CP_1
In particolare, risultavano notificati atti di pignoramento ai terzi pignorati
[...]
, , e . CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Avverso gli atti di pignoramento la società debitrice proponeva opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura e assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
introduceva la fase di merito presso il Tribunale, Parte_1 contestando i motivi di opposizione svolti dalla società debitrice, affermando:
- l'inammissibilità dell'opposizione sulla mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento essendo tale questione già sub iudice, avendo controparte proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento davanti al giudice tributario;
- violazione del principio del ne bis in idem in quanto alcune cartelle esattoriali sottese ai pignoramenti erano già state oggetto di giudizi tributari e di querela di falso, tutti con esiti sfavorevoli alla società;
- insussistenza della dedotta incompetenza per territorio dell Parte_1
di Alessandria, stante la competenza sull'intero territorio;
[...]
- Irrilevanza dell'impugnazione delle intimazioni di pagamento ai fini della validità dei pignoramenti, essendo gli stessi notificati prima delle impugnazioni e non essendo in ogni caso stata disposta la sospensione dell'intimazione, sospensione anzi respinta dal giudice tributario;
- infondatezza del vizio dedotto sulla notifica delle cartelle esattoriali, con riserva di chiedere la chiamata in causa di laddove controparte intendesse CP_6 proporre in via incidentale la querela di falso sull'avviso di ricevimento;
- infondatezza della dedotta prescrizione dei crediti, stante la presenza di atti interruttivi;
- legittimità dell'atto di pignoramento.
ha quindi chiesto di dichiararsi l'inammissibilità Parte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, il suo rigetto.
Si è costituita la società debitrice insistendo per l'accoglimento CP_1 dell'opposizione, richiamando i motivi già dedotti nella fase cautelare.
pagina 2 di 7 In particolare, dava atto che davanti al giudice dell'esecuzione il difensore, in virtù di procura speciale, aveva formalmente disconosciuto le firme apposte sulle relate di notifica e sugli avvisi di ricevimento, proponendo querela di falso.
Dava inoltre atto di aver introdotto il medesimo giudizio di merito davanti alla Corte di giustizia tributaria in data 30 ottobre 2024 avente RG numero 368/2024.
Il giudice, nel provvedimento ai sensi dell'articolo 171 bis, sottoponeva alle parti le questioni della pendenza del giudizio tributario, vista la natura dei crediti, e della tempestiva introduzione del giudizio di merito.
Le parti depositavano le memorie istruttorie, , ritenuta Parte_1 tempestiva l'introduzione dell'opposizione in quanto le notifiche erano state effettuate
(inviate) nel termine perentorio, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ai sensi dell'articolo 269 cpc di . CP_6
La società debitrice ha invece ritenuto non tempestiva l'introduzione del giudizio di merito in quanto le notifiche a mezzo posta si erano perfezionate successivamente allo scadere del termine perentorio del 31 ottobre 2024.
Alla prima udienza del 14 maggio 2025 il giudice invitava le parti a prendere posizione sulla questione della giurisdizione tributaria, vertendo l'opposizione su crediti tributari, chiedendo chiarimenti sull'avvenuta introduzione del medesimo giudizio di merito introdotto davanti al Tribunale anche davanti alla Corte di giustizia tributaria. Le parti confermavano che identico giudizio era stato introdotto su impulso di CP_1 davanti alla Corte di giustizia tributaria, come risultava dai documenti allegati alla comparsa di risposta. Parte convenuta evidenziava, infatti, di aver introdotto la fase di merito dell'opposizione davanti al giudice tributario vista la natura tributaria dei crediti, riteneva tuttavia che residuasse un margine di competenza del Tribunale ordinario rispetto alla querela di falso proposta.
Il giudice, a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 9 giugno 2025, preso atto che era pacifica tra le parti la natura tributaria dei crediti alla base dell'opposizione, richiamava la sentenza della Cassazione numero 7174 del 2025 ai sensi della quale spettava comunque al giudice tributario effettuare le valutazioni preliminari sulla rilevanza della querela di falso proposta, come nel caso di specie, in via incidentale. In conseguenza di tali rilievi fissava udienza per sentire le parti, evidenziando che le stesse avrebbero potuto abbandonare il giudizio ai sensi dell'articolo 309 cpc dovendo diversamente precisare da conclusioni sulla questione della giurisdizione.
All'udienza parte attrice si rimetteva sulla questione della giurisdizione, chiedendo in ogni caso la compensazione delle spese e per il resto precisava le conclusioni come in atti;
parte convenuta chiedeva un rinvio dell'udienza a data successiva a quella prevista pagina 3 di 7 nel giudizio tributario, in subordine precisava le conclusioni come in atti insistendo per la querela di falso e rimettendosi al giudice sulla eventuale concessione di termini finali.
Il giudice, ritenendo non necessario concedere il rinvio richiesto solo da parte convenuta, tenuto conto della precisazione delle conclusioni a verbale e considerato che le parti avevano di fatto rinunciato ai termini finali, tratteneva la causa in decisione.
Non risultano costituiti nel giudizio gli altri convenuti , , Controparte_2 CP_3
e , di cui si dichiara, quindi, la contumacia. Controparte_4 Controparte_5
IN DIRITTO
Dagli atti di causa e dalle deduzioni delle parti a verbale risulta tra loro pacifico che i crediti alla base dell'opposizione abbiano tutti natura tributaria. Dalle allegazioni nonché dall'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, come i crediti alla base degli atti di pignoramento oggetto di opposizione siano tutti relativi a Iva, imposta di registro, Ires, Irap, diritti annuali della Camera di commercio, Contributo unificato e spese a favore dell'ente impositore. Nello stesso senso è pacifico tra le parti che siano stati introdotti due identici giudizi di merito della medesima opposizione: uno davanti a questo Tribunale e l'altro davanti alla Corte di giustizia tributaria, come risulta anche dal ricorso prodotto dalla convenuta.
Sul primo rilievo, avente ad oggetto la natura tributaria dei crediti oggetto di opposizione, si ritiene che sussista la giurisdizione del giudice tributario in base ai criteri del riparto delineati dalla Suprema Corte di Cassazione. In base a tali criteri sussiste la giurisdizione tributaria laddove si contesti, anche avverso il pignoramento, la debenza dei crediti tributari alla base degli atti impositivi, deducendone la prescrizione e lamentando l'inesistenza o la nullità delle notifiche degli altri prodromici, vizi dedotti nel caso di specie. In questo senso:
Cassazione civile sez. un., 8465/2022:
"queste SU (Cass. 7822/2020) hanno affermato il seguente principio di diritto:
Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n.
602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si pagina 4 di 7 assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa".
Sulla base delle considerazioni sopra svolte deriva che, come correttamente sostenuto da parte convenuta, spetta al giudice tributario la giurisdizione sulla fase di merito della presente opposizione.
Considerato che tale giudizio è stato introdotto anche davanti al giudice munito di giurisdizione non è necessario quindi assegnare un termine alle parti per la riassunzione davanti al giudice tributario.
L'ulteriore questione, sollevata da parte convenuta a verbale, in base alla quale residuerebbe un ambito di competenza del Tribunale per la querela di falso non pare cogliere nel segno.
La Suprema Corte si è infatti espressa anche su tale ulteriore profilo, evidenziando come laddove sussista la giurisdizione del giudice tributario sulla causa, ancorché per la querela di falso vi sia la competenza del tribunale ordinario, è comunque il giudice tributario che deve effettuare le valutazioni preliminari sulla stessa ammissibilità e rilevanza della querela proposta, con la conseguenza che solo ove ritenga che sussistano pagina 5 di 7 i presupposti per esperire la querela di falso, sospenderà il giudizio al fine di permettere di esplicare unicamente tale incombente davanti al Tribunale.
Detto in altri termini: il fatto che siano stati introdotti due identici giudizi di merito dell'opposizione non consente a questo giudice di effettuare neppure la sola valutazione sulla querela di falso, sussistendo anche su tale valutazione la giurisdizione del giudice tributario.
In questo senso:
Cassazione civile , sez. trib. , 18/03/2025 , n. 7174 La presentazione in via incidentale della querela di falso dinanzi al giudice tributario è ammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c. , perché spetta a detto giudice il potere di valutare previamente la rilevanza ai fini della decisione del documento denunciato di falso e di assegnare un termine per la proposizione della querela davanti al giudice competente, sospendendo il processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992 . (In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata che aveva erroneamente rigettato la richiesta di sospensione del giudizio tributario nel quale era stata dedotta la falsità della firma di ricezione della notifica dell'atto interruttivo con conseguente prescrizione del debito tributario, mediante deposito della querela presso la cancelleria della stessa commissione, sulla base dell'assunto che detto atto era stato irritualmente proposto avanti al giudice tributario in via incidentale e non nei modi previsti dall' art. 221 c.p.c. ).
Avendo la società proposto la querela di falso anche davanti al giudice tributario, il quale, avendo giurisdizione sull'intera causa, è l'unico legittimato ad effettuare la valutazione preliminare di rilevanza, non sussiste quindi nessun residuo margine di giurisdizione o di competenza, allo stato, di questo giudice sulla causa.
Resta impregiudicato il fatto che, alla luce della sentenza sopra citata, laddove il giudice tributario riterrà sussistenti i presupposti per la querela di falso potrà sospendere, assegnando apposito termine affinché venga svolto solo tale incombente davanti al
Tribunale, ipotesi che, tuttavia, allo stato non si è ancora verificata e che, quindi, non giustifica la pendenza ulteriore di due giudizi identici vertenti sull'intera controversia, stante il difetto di giurisdizione di questo giudice sulla controversia, anche nell'ottica dei principi di economia processuale.
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario rispetto alla causa in oggetto, non residuando nessun margine per valutazioni ulteriori.
pagina 6 di 7 Si ritiene che nel caso di specie sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti in ragione della particolare complessità del riparto di giurisdizione anche alla luce della questione trattata sulla querela di falso.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, così decide:
- Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- Compensa le spese tra le parti;
- Dichiara la contumacia di , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
; Controparte_5
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, anche per le comunicazioni di rito.
Alessandria, 26.9.2025
Il Giudice
SA NC
pagina 7 di 7