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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/05/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8327/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8327/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
ON PROCURATRICE SPECIALE ON CP_2 Controparte_1 L'INTERVENTO EX ART 111 CP_3 Controparte_4
OPPOSTI
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. BULDRINI RE Parte_1
Per quale procuratrice speciale di ed per l'intervenuta ex CP_2 Controparte_1 art. 111 cpc nessuno Controparte_5
Il difensore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati. Il partecipante concorda sul divieto di acquisire e divulgare immagini.
Il Giudice invita la parte a completare la discussione L'avv. Buldrini insiste per l'accoglimento delle conclusioni come da memoria n. 1 ex art 183 sesto comma cpc, riportandosi a quanto dedotto negli atti di causa
Dopo breve discussione orale il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la virtuale d'udienza ad ore 16.07
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULDRINI Parte_1 C.F._1 RE elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 8 BOLOGNApresso il difensore avv. BULDRINI RE
OPPONENTE contro
(partita IVA, in qualità di procuratrice di CP_2 P.IVA_1 [...] ed partita IVA intervenuta ex Controparte_1 Controparte_5 P.IVA_2 art. 111 cpc con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI
FARINELLI (ABOGADO) ( ) VIA VENTI SETTEMBRE N. 12 CP_6 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 12 MILANO presso il difensore avv.
DISCEPOLO DANIELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a.Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica – ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 5982/2020
– RG 15189/2020 – emesso provvisoriamente esecutivo in data 14 dicembre 2020, con il quale ngiungeva alla debitrice principale Controparte_1 Parte_2
nonchè ai fideiussori , e di pagare la somma di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 euro 12.490,60= oltre accessori e spese liquidate quale saldo debitore relativa all'escussione di una fideiussione prestata per un finanziamento di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Bologna, garantito e pagato da Controparte_7
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto, con specifico riferimento all'art. 6 contenente la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. contraria all'art. 33 del codice del Consumo, all'art. 2 e all'art. 9 della fideiussione, c.d. clausola di reviviscenza e rinuncia a proporre eccezioni, nonché della clausola pagina 2 di 5 contenuta nell'art. 7 della fideiussione che prevede il pagamento da parte del fideiussore a semplice richiesta della banca.
b. Si costituivano in giudizio procuratrice di e CP_2 Controparte_1 l'intervenuto ex art. 111 cpc chiedendo l'integrale rigetto Controparte_5 dell'opposizione costituendo così un unico centro di interesse.
c. Veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc. In assenza di istanze istruttorie veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione passiva di in qualità di procuratrice di nella CP_2 Controparte_1 considerazione che l'opposizione consumeristica ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. (opposizione tardiva) può essere proposta anche in caso di cessione del credito ed in tal caso il cessionario è il soggetto legittimato a rispondere all'opposizione. Risulta infatti che e per essa, quale CP_2 procuratrice, ha instaurato nei confronti del Sig. la Controparte_1 Parte_1 procedura esecutiva presso terzi (Trib. Bologna – R.G.E. 1973/2023). CP_ Inoltre non si può tener conto dell'intervento di ex art. 111 cpc stante la mancata istanza di estromissione del dante causa ed il consenso del successore.
Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dall' opponente .
Nel contratto di fideiussione de quo concluso in data 20 aprile 2010, il garante riveste la qualità incontestata di consumatore con conseguente applicabilità della disciplina di tutela consumeristica.
Per inciso, va rammentato che, anche se il contratto fosse qualificato come contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass., n. 5423/2022).
In qualità di consumatore va riconosciuta la tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo e dall'art. 1469 bis c.c. cui consegue la presunzione di vessatorietà delle clausole il cui effetto sia quello di una contrazione dei diritti del consumatore quale quello di rinunciare ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tale clausola derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente, si traduce infatti in una compromissione significativa dei diritti del garante, il quale resterebbe obbligato verso la società creditrice per un lasso di tempo tale da determinare un significativo squilibrio a suo danno in spregio a quanto disposto dall'art. 1496 bis c.c. L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non risulta contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel pagina 3 di 5 medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 7 del contratto viene imposto all'opponente di pagare a “semplice richiesta” e nell'art. 9 “senza opporre eccezioni”
Tali principi risultano condivisi nella recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1786 del 24 ottobre 2024 e nella giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata. (sentenza n. 27558/2023 della Corte di Cassazione Civ.) la quale ha chiarito che : “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.” e nella medesima ordinanza la Corte ha precisato che “si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore (…) spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore”
Conseguentemente a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005,
n. 13890), spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (v. Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, 24262).
Nella fattispecie, nessuna trattativa è stata dedotta dall'opposto.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. realizzi, in concreto, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali a carico del fideiussore- consumatore.
Detta clausola è, pertanto, nulla in quanto vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica e dell'art. 1469 bis cc.. . In applicazione del paradigma della nullità parziale, non risultando il vizio della singola clausola idoneo ad inficiare l'intero assetto contrattuale, la garanzia resta ferma, con applicazione della previsione di cui all'art. 1957 e quindi dell'operatività del termine semestrale di decadenza previsto entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore
Deve, al riguardo, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente un semplice atto pagina 4 di 5 stragiudiziale per assolvere il requisito di cui all'art. 1957 c.c. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice ( Cass., n. 2532/2005 , Cass.n. 25197/2023).
Nel caso di specie il termine di mesi 6 previsto dall'art. 1957 comma primo c.c. non risulta rispettato nella considerazione che in qualità di cessionaria di a fronte del grave Controparte_8 CP_7 inadempimento della debitrice principale ha proposto le proprie istanze anche contro i fideiussori mediante il decreto ingiuntivo emesso in data 16 dicembre 2022 a fronte di una morosità risalente al
2014.
La raccomanda del 2 dicembre 2014 con la quale comunicava al debitore principale ed ai CP_7 garanti (doc. n. 8 del fascicolo monitorio) di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 12.527,37 a titolo d'escussione della fideiussione prestata in relazione al finanziamento concesso dalla banca, invitando a prendere contatti al fine di concordare la restituzione dell'importo escusso e la successiva lettera del legale dell'opposta del 19/09/2019 difettano di prova di avvenuta consegna e a fronte delle contestazioni dell'opponente, l'opposto non ha fornito alcuna prova contraria.
Risultano quindi fondate sia l'eccezione di nullità della clausola 6 nonché l'eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc sollevate tempestivamente dall'opponente nell'atto di citazione .
In definitiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposto è decaduto dalla garanzia nei confronti di
[...]
[...]
, per quanto alle clausole di rinuncia o limitazione alla facoltà di opporre eccezioni Parte_5 (n.9), reviviscenza ( n.2) e pagamento a semplice richiesta ( n.7)”sono sottoposte al controllo di abusività ai sensi dell'art. 33 e ss del codice del consumo e sono da considerarsi vessatorie perché ingenerano uno squilibrio significativo tra diritti ed obblighi privo di giustificazione.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022 secondo lo scaglione da
5200,00 ad euro 26.001,00 (valore medio prime due fasi e minimo per la fase istruttoria limitata e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. RG 15189/2020;
2. condanna la parte opposta procuratrice di alla CP_2 Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 3387,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro
145,50 per esborsi relativi alla fase giudiziale
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c allegata al verbale d'udienza
Bologna, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8327/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
ON PROCURATRICE SPECIALE ON CP_2 Controparte_1 L'INTERVENTO EX ART 111 CP_3 Controparte_4
OPPOSTI
Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per 'avv. BULDRINI RE Parte_1
Per quale procuratrice speciale di ed per l'intervenuta ex CP_2 Controparte_1 art. 111 cpc nessuno Controparte_5
Il difensore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che nel luogo di collegamento non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati. Il partecipante concorda sul divieto di acquisire e divulgare immagini.
Il Giudice invita la parte a completare la discussione L'avv. Buldrini insiste per l'accoglimento delle conclusioni come da memoria n. 1 ex art 183 sesto comma cpc, riportandosi a quanto dedotto negli atti di causa
Dopo breve discussione orale il Giudice provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza delle parti autorizzate ad abbandonare la virtuale d'udienza ad ore 16.07
dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULDRINI Parte_1 C.F._1 RE elettivamente domiciliato in VIA DE' POETI 8 BOLOGNApresso il difensore avv. BULDRINI RE
OPPONENTE contro
(partita IVA, in qualità di procuratrice di CP_2 P.IVA_1 [...] ed partita IVA intervenuta ex Controparte_1 Controparte_5 P.IVA_2 art. 111 cpc con il patrocinio dell'avv. DISCEPOLO DANIELE e dell'avv. PRAVETTONI
FARINELLI (ABOGADO) ( ) VIA VENTI SETTEMBRE N. 12 CP_6 C.F._2
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 12 MILANO presso il difensore avv.
DISCEPOLO DANIELE
OPPOSTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
a.Con atto di citazione ritualmente notificato, - previa rimessione in termini, a mezzo Parte_1 provvedimento del G.E., in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali, nazionali ed europei, resi in materia consumeristica – ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 5982/2020
– RG 15189/2020 – emesso provvisoriamente esecutivo in data 14 dicembre 2020, con il quale ngiungeva alla debitrice principale Controparte_1 Parte_2
nonchè ai fideiussori , e di pagare la somma di
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_4 euro 12.490,60= oltre accessori e spese liquidate quale saldo debitore relativa all'escussione di una fideiussione prestata per un finanziamento di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Bologna, garantito e pagato da Controparte_7
A fondamento della promossa opposizione, l'opponente ha dedotto la propria qualifica di consumatore all'epoca dell'erogazione del finanziamento e, per l'effetto, l'abusività e/o vessatorietà delle clausole di cui al contratto sottoscritto, con specifico riferimento all'art. 6 contenente la deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. contraria all'art. 33 del codice del Consumo, all'art. 2 e all'art. 9 della fideiussione, c.d. clausola di reviviscenza e rinuncia a proporre eccezioni, nonché della clausola pagina 2 di 5 contenuta nell'art. 7 della fideiussione che prevede il pagamento da parte del fideiussore a semplice richiesta della banca.
b. Si costituivano in giudizio procuratrice di e CP_2 Controparte_1 l'intervenuto ex art. 111 cpc chiedendo l'integrale rigetto Controparte_5 dell'opposizione costituendo così un unico centro di interesse.
c. Veniva disposta la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc. In assenza di istanze istruttorie veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc
2. L'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione passiva di in qualità di procuratrice di nella CP_2 Controparte_1 considerazione che l'opposizione consumeristica ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. (opposizione tardiva) può essere proposta anche in caso di cessione del credito ed in tal caso il cessionario è il soggetto legittimato a rispondere all'opposizione. Risulta infatti che e per essa, quale CP_2 procuratrice, ha instaurato nei confronti del Sig. la Controparte_1 Parte_1 procedura esecutiva presso terzi (Trib. Bologna – R.G.E. 1973/2023). CP_ Inoltre non si può tener conto dell'intervento di ex art. 111 cpc stante la mancata istanza di estromissione del dante causa ed il consenso del successore.
Carattere assorbente riveste l'esame dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., sollevata dall' opponente .
Nel contratto di fideiussione de quo concluso in data 20 aprile 2010, il garante riveste la qualità incontestata di consumatore con conseguente applicabilità della disciplina di tutela consumeristica.
Per inciso, va rammentato che, anche se il contratto fosse qualificato come contratto autonomo di garanzia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “La disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell'art. 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l'accertamento dell'eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli artt. 33, 34, 35 e 36 del codice del consumo ed in particolare la previsione dell'art. 33, lett. t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all'esclusione della proponibilità di eccezioni relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del comma 1 del citato art. 36 ed il garante potrà opporre dette eccezioni” (Cass., n. 5423/2022).
In qualità di consumatore va riconosciuta la tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo e dall'art. 1469 bis c.c. cui consegue la presunzione di vessatorietà delle clausole il cui effetto sia quello di una contrazione dei diritti del consumatore quale quello di rinunciare ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Tale clausola derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c., predisposta unilateralmente, si traduce infatti in una compromissione significativa dei diritti del garante, il quale resterebbe obbligato verso la società creditrice per un lasso di tempo tale da determinare un significativo squilibrio a suo danno in spregio a quanto disposto dall'art. 1496 bis c.c. L'effetto squilibrante a carico del consumatore della suddetta clausola non risulta contemperato dall'inserimento di una clausola allo stesso favorevole nel pagina 3 di 5 medesimo contratto di fideiussione, se si considera che al successivo punto 7 del contratto viene imposto all'opponente di pagare a “semplice richiesta” e nell'art. 9 “senza opporre eccezioni”
Tali principi risultano condivisi nella recente sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1786 del 24 ottobre 2024 e nella giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata. (sentenza n. 27558/2023 della Corte di Cassazione Civ.) la quale ha chiarito che : “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.” e nella medesima ordinanza la Corte ha precisato che “si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del Consumatore (…) spettando al giudice di merito di verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa. La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 – c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, 2° co., 1342 c.c.) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore”
Conseguentemente a precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore in argomento è necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, (v. Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262).
Trattativa la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (v. Cass.,
8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005,
n. 13890), spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (v. Cass., 20/8/2010, n. 18785; Cass., 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, 24262).
Nella fattispecie, nessuna trattativa è stata dedotta dall'opposto.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. realizzi, in concreto, un significativo squilibrio di diritti ed obblighi contrattuali a carico del fideiussore- consumatore.
Detta clausola è, pertanto, nulla in quanto vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica e dell'art. 1469 bis cc.. . In applicazione del paradigma della nullità parziale, non risultando il vizio della singola clausola idoneo ad inficiare l'intero assetto contrattuale, la garanzia resta ferma, con applicazione della previsione di cui all'art. 1957 e quindi dell'operatività del termine semestrale di decadenza previsto entro il quale il creditore è tenuto a proporre le sue istanze contro il debitore
Deve, al riguardo, rammentarsi che, per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente un semplice atto pagina 4 di 5 stragiudiziale per assolvere il requisito di cui all'art. 1957 c.c. Occorre, invece, un'istanza giudiziale, vale a dire un concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, secondo le forme e nei modi previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice ( Cass., n. 2532/2005 , Cass.n. 25197/2023).
Nel caso di specie il termine di mesi 6 previsto dall'art. 1957 comma primo c.c. non risulta rispettato nella considerazione che in qualità di cessionaria di a fronte del grave Controparte_8 CP_7 inadempimento della debitrice principale ha proposto le proprie istanze anche contro i fideiussori mediante il decreto ingiuntivo emesso in data 16 dicembre 2022 a fronte di una morosità risalente al
2014.
La raccomanda del 2 dicembre 2014 con la quale comunicava al debitore principale ed ai CP_7 garanti (doc. n. 8 del fascicolo monitorio) di aver provveduto al pagamento dell'importo di euro 12.527,37 a titolo d'escussione della fideiussione prestata in relazione al finanziamento concesso dalla banca, invitando a prendere contatti al fine di concordare la restituzione dell'importo escusso e la successiva lettera del legale dell'opposta del 19/09/2019 difettano di prova di avvenuta consegna e a fronte delle contestazioni dell'opponente, l'opposto non ha fornito alcuna prova contraria.
Risultano quindi fondate sia l'eccezione di nullità della clausola 6 nonché l'eccezione di mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc sollevate tempestivamente dall'opponente nell'atto di citazione .
In definitiva, ai sensi dell'art. 1957 c.c., l'opposto è decaduto dalla garanzia nei confronti di
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, per quanto alle clausole di rinuncia o limitazione alla facoltà di opporre eccezioni Parte_5 (n.9), reviviscenza ( n.2) e pagamento a semplice richiesta ( n.7)”sono sottoposte al controllo di abusività ai sensi dell'art. 33 e ss del codice del consumo e sono da considerarsi vessatorie perché ingenerano uno squilibrio significativo tra diritti ed obblighi privo di giustificazione.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022 secondo lo scaglione da
5200,00 ad euro 26.001,00 (valore medio prime due fasi e minimo per la fase istruttoria limitata e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1.accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. RG 15189/2020;
2. condanna la parte opposta procuratrice di alla CP_2 Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 3387,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro
145,50 per esborsi relativi alla fase giudiziale
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c allegata al verbale d'udienza
Bologna, 27 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Bellettati
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