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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 428/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 428/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Emiliano Gargini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Controparte_1
Lorenzo Rossi)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 30.4.2025, alle ore
13.00, la seguente
SENTENZA
a convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, l' per sentire accogliere, nei confronti della società Controparte_1
convenuta, le seguenti domande “in tesi: dichiarare il licenziamento intimato con lettera datata 19/05/2023
da al sig. illegittimo e conseguentemente condannare Controparte_1 Pt_1
, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al Controparte_1
ricorrente tutte le spettanze che lo stesso ha maturato ed avrebbe maturato dal 01/04/2023 fino alla prevista
scadenza del contratto (15/04/2023), pari ad euro 7.384,81 (di cui euro 691,41 a titolo di TFR), o la somma
diversa di giustizia;
2. in ipotesi, e con riserva di appello, in caso di reiezione della domanda di accertamento
dell'illegittimità del licenziamento del ricorrente, condannare , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.515,11, o quella diversa
di giustizia, a titolo di retribuzioni di Aprile e Maggio 2023 (fino al 18/05), ratei finali e TFR (euro 441,37);
pagina 1 di 9 Ha esposto che è stato assunto dalla parte resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza 15/07/2023) ed inquadrato al livello C1 (operaio) del CCNL Cooperative Sociali
come mediatore culturale;
che ha “ricevuto da L'Aurora soc. coop. una stanza dove vivere e lavorare tra le
camere dell'albergo Jolanda di Firenzuola, adibito a centro di accoglienza straordinaria dei migranti (c.d. CAS) e
l'attività era gestita dalla cooperativa”; che, a seguito di una duplice contestazione disciplinare ricevuta in data 21.4.2023, è stato licenziato per giusta causa in relazione ai seguenti addebiti “Siamo venuti a
Pt_ conoscenza che in data 15/04/2023 (Sabato) non si è presentato alla visita medica che la scrivente
Cooperativa aveva richiesto (…) e fissato alle ore 10.00 in Città di Castello presso studio medico dott.sa
[...]
Nonostante Le fosse stato data notizia con ampio anticipo LL soltanto alle ore 11.30 di Sabato Per_1
15/04/2023, dunque dopo l'orario fissato per la visita, ha comunicato a mezzo whatsapp sull'utenza telefonica del
gruppo di lavoro whatsapp di Firenze di vedersi impossibilitato a raggiungere il luogo della visita a causa di un
malfunzionamento dell'autovettura a Lei concessa in uso per ragioni di lavoro…Inoltre, la scrivente ha appreso
tramite le risultanze della carta aziendale che LL in data 16/04/2023 (Domenica) ha utilizzato l'autovettura che
il giorno precedente sarebbe stata non funzionante, avendo fatto rifornimento tramite la carta aziendale, il tutto
per ragioni svincolate da qualsivoglia ragione di servizio e senza il preventivo consenso del datore di
lavoro…Risulta infine che in data 16/04/2023 LL si sarebbe rifiutato di dare assistenza logistica agli operai
della ditta Marino Fa Mercato s.p.a. che la Cooperativa aveva incaricato per installare i letti per i nuovi ospiti,
nonostante la situazione di emergenza che Le era stata palesata dai suoi superiori gerarchici (…) “Siamo venuti
Pt_ a conoscenza che in data 31/03/2023 mentre si trovava presso la struttura di accoglienza gestita dalla
scrivente seppur con comunicazione di malattia con certificato medico inviato con protocollo n. 345998258 che
annunciava il periodo di assenza lavorativa dal 30/03/2023 al 07/04/2023, risultava essere all'interno della
struttura in evidente buono stato di salute e in modo del tutto opinato aggrediva verbalmente e in maniera
violenta l'altro operatore presente in struttura, proferendo frasi inveritiere, offensive e denigratorie sull'operato
della Cooperativa e giungendo addirittura ad allertare le forze dell'ordine”; che, più nel dettaglio, il licenziamento gli è stato intimato con lettera del 19.5.2023 sia in relazione agli addebiti contestatigli con lettera del 21.4.2023 sia con riferimento ad addebiti riferiti ad un'ulteriore contestazione del
9.5.2025 che, tuttavia, ha dedotto di non avere mai ricevuto.
Si è costituita l che ha contestato la fondatezza del ricorso e sollevato, in Controparte_1
subordine, eccezione riconvenzionale di compensazione del seguente tenore “accertare e dichiarare il
diritto di credito spettante alla cooperativa nella somma di euro 9.840,00, oltre rivalutazione ed interessi dal
pagina 2 di 9 dovuto al saldo, pari alla somma dei pregiudizi dalla stessa subiti così come quantificati sub paragrafo 3) del
presente atto, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutti i titoli esposti e per l'effetto
compensare, nei limiti della concorrenza, gli eventuali crediti del lavoratore che dovessero essere accertati nel
corso del giudizio”. Ha, preliminarmente, evidenziato di avere effettuato anche la seguente terza contestazione disciplinare posta a fondamento del licenziamento e con la quale è stata disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del ricorrente con decorrenza dall'11.5.2023 “…In data
10.5.2023 siamo venuti a conoscenza, a seguito di una comunicazione pec pervenutaci dalla sig.ra CP_2
titolare di Anna s.r.l., che LL nella giornata di ieri 9.5.2023 avrebbe posto in essere i seguenti fatti che
[...]
di seguito le contestiamo riportando testualmente il contenuto della pec pervenutaci: “…durante la
somministrazione del pasto serale io, titolare dell'Anna s.r.l., e una mia dipendente, siamo state Controparte_2
aggredite verbalmente e minacciate dalla persona di cui sopra. Nel tardo pomeriggio, sempre con atteggiamenti
aggressivi, ha offeso con tono denigratorio, una delle mie dipendenti davanti agli ospiti, in quanto aveva
utilizzato un'attrezzatura di nostra proprietà senza alcuna autorizzazione. Mentre durante l'orario del pasto
serale, intorno alle 20:30, facendo anche un video con il suo cellulare, incitava i ragazzi a ribellarsi contro di noi.
Dicendo falsità e insultando me e la mia dipendente, sempre con un atteggiamento aggressivo e pericoloso. Tanto
che la mia dipendente, impaurita, ha dovuto lascare il posto di lavoro. Presente era anche un vostro dipendente
KA DO KO, che ha cercato di tranquillizzare gli ospiti e ci ha aiutato a finire il servizio serale. Abbiamo
dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri. Già da tempo vi avevamo messo al corrente degli atteggiamenti non
consoni del Vostro dipendente riguardo e nei confronti dei nostri e degli ospiti del CAS. Tanto che durante la
somministrazione dei pasti (momento abbastanza delicato all'interno del cas visto anche i nuovi arrivi e le varie
etnie presenti ed essendo overquota) non è mai stato presente per tenere la situazione sotto controllo, inoltre
molto spesso succedeva che gli ospiti si relazionavano con noi in quanto il Vs. dipendente li cacciava non
rispondendo alle esigenze e rimanendo chiuso in camera per giorni. Data l'aggressività della persona in
questione Vi chiediamo un vostro intervento per paura che la situazione possa degenerare a tutela dei miei
dipendenti e dei nostri ospiti”. Nel merito ha sostenuto che le condotte addebitate configurano giusta causa di licenziamento e che i crediti residui vantati dalla parte ricorrente devono essere considerati in ogni caso estinti in considerazione dell'esistenza di una serie di poste creditorie di natura risarcitoria vantate da essa resistente e, in particolare, quelle derivanti dal danneggiamento del mobilio, quelle derivanti dal pregiudizio di immagini e dai disagi organizzativi arrecati dall'anticipata, ma necessitata, risoluzione del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, come precisato dalla difesa della parte convenuta,
[...]
si occupa prevalentemente dell'accoglienza di migranti, compresi rifugiati Controparte_1
richiedenti asilo, nell'ambito di contratti di appalto e convenzioni stipulate con le Prefetture di
Ancona, Perugia e Prato e in collaborazione con gli Enti locali, le ASL e altre cooperative e associazioni di settore comunque impegnate sul tema.
La sede di lavoro dei dipendenti è fissata in corrispondenza della sede legale della in CP_1
Città di Castello, presso cui si trova il centro direzionale ed amministrativo della società, fermo restando la possibilità di impiego degli operatori presso i vari centri di assistenza (CAS).
In data 16.1.2023 la Cooperativa ha assunto alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e scadenza al 15.7.2023 il sig. il quale veniva Parte_1
inquadrato come operaio, qualifica di mediatore culturale, ed inserto del livello C1 del CCNL di categoria. La sede di lavoro veniva fissata dalle parti in Città di Castello ma il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto, veniva adibito al CAS di Firenzuola (FI) e impiegato come operatore e mediatore culturale per l'assistenza dei migranti ospitati nella struttura denominata “Albergo Jolanda” di proprietà della società “Anna s.r.l.” dove, all'epoca dei fatti, operavano altri due operatori della cooperativa, il sig. (operatore e responsabile dei rapporti con la ) Parte_3 CP_3
e il sig. KA DO KO (operatore semplice).
Così inquadrato il rapporto di lavoro tra le parti, si osserva, in linea preliminare, quanto all'eccezione,
sollevata dalla parte ricorrente, di non avere ricevuto la contestazione disciplinare relativa all'addebito formulato con email del 9.10.2023, che essa deve essere disattesa in quanto risulta, dal carteggio intercorso con le OO.SS. che hanno assistito il ricorrente in sede extragiudiziale (cfr. l'all.to 12 del fascicolo di parte resistente), che l'odierno ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza di tale contestazione tant'è che, in relazione ad essa, ha svolto le sue difese in sede di audizione ex art. 7 della l. n. 300 del 1970.
Ciò posto, espletata l'istruttoria, si ritiene che le aggressioni verbali nei confronti dell'altro operatore presente in struttura in data 31.3.2023 e nei confronti di del Parte_3 Controparte_2
9.5.2023 abbiano trovato ampio riscontro istruttorio e siano assolutamente gravi e tali da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti e come tali idonei a legittimare il licenziamento oggetto di impugnazione.
pagina 4 di 9 , sentito all'udienza del 28.11.2024 ha dichiarato “Posso confermare di essere Parte_3
stato aggredito verbalmente in modo violento da il giorno 31.03.2023, anzi ricordo di avere registrato Pt_1
le sue parole. In ogni caso mi ricordo che effettivamente lui disse che la cooperativa violava le convenzioni con la
Prefettura e i diritti degli ospiti. Ricordo anche che lui chiamò la polizia. Tra l'altro, ricordo che mi disse che io
ero schiavo degli italiani e che rubavamo alle spalle dei richiedenti asilo e che si trattava di una mafia, queste cose
le diceva davanti agli ospiti e alcune cose le ha ripetute anche dinanzi alla polizia quando questa è arrivata”.
, sentita all'udienza del 23.1.2025 ha dichiarato “il 9 maggio il ricorrente iniziò a Controparte_2
lamentarsi in merito alla qualità del cibo, affermando che era andato a male, questa lamentela la esprimeva in
modo alterato. Mi minacciò di farmi chiudere il ristorante e anche l'albergo. Ad che intervenne in mia Per_2
difesa, si rivolse in malo modo, con parolacce, intimandole di farsi gli affari suoi. Non ricordo esattamente le
parole utilizzate nei confronti di . a quel punto lasciò la struttura in quanto si impaurì”. Persona_3 Persona_3
ADR: “il ricorrente avrebbe dovuto aiutare nel servire il pasto agli ospiti, ma non lo faceva. In particolare,
diceva che non era compito suo e che mi dovevo arrangiare, e quel giorno, infatti, si rifiutò di farlo e fu sostituito
da KA DO KO. Per la questione del cibo, il ricorrente, in quell'occasione, incitò gli altri ospiti a
ribellarsi, mentre, sempre nella stessa occasione, il KA cercò di tranquillizzarli”. ADR: “Io avevo già segnalato
alla cooperativa, prima del 9 maggio, che il ricorrente aveva atteggiamenti aggressivi nei miei confronti e nei
confronti del personale dell'albergo”.
E', dunque, risultato provato sia il compimento di ripetuti atti di aggressione verbale da parte dell'operatore nei confronti di altri lavoratori presenti nella struttura, sia il contenuto palesemente denigratorio delle offese proferite, sia il compimento di tali atti in modo percepibile da parte degli ospiti della struttura qualificabili, in senso lato, quali clienti della società resistente.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di evidenziare che “l'esercizio da parte del lavoratore del
diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza
sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel
senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è
comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la
violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento” (cfr.
Cass. 18.9.2013 n. 21362); 13. l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è
legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità
e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio
pagina 5 di 9 per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati
i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)”.
Ancora, la S.C. ha avuto modo di evidenziare che “L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica
delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale
che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona
umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di
qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il
disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in
mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”
(Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527).
E', ad avviso di questo giudicante, di palese evidenza l'incontinenza e offensività delle affermazioni proferite ad alta voce nella giornata del 31.3.2023, nel corso del concitato alterco con l'altro operatore presente, laddove il ricorrente ha affermato, al chiaro indirizzo della società cooperativa resistente, che
“rubavamo alle spalle dei richiedenti asilo e che si trattava di una mafia”.
Già solo tali affermazioni sono di gravità tale da recidere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro senza dovere, dunque, apprezzare tali condotte e le altre, parimenti contestate e parimenti gravi, sotto il profilo della contrarietà con i doveri di cui all'art. 2104 c.c. non essendo certo ammissibile che un operatore, avente essenzialmente una funzione di assistenza, per conto del proprio datore di lavoro,
nei confronti degli ospiti della struttura, nell'ambito del contesto lavorativo, si renda protagonista di gravi e percepibili alterchi, giungendo a sollecitare reazioni ostili degli ospiti nei confronti del datore di lavoro stesso.
Sussiste, quindi, la giusta causa del licenziamento che deve dunque ritenersi legittimo.
Quanto ai residui crediti retributivi relativi alle mensilità di aprile e maggio ed al TFR, parte resistente ha, sotto il profilo contabile esclusivamente eccepito la non spettanza della retribuzione per il periodo successivo all'11 maggio del 2023 e sino alla data del licenziamento stante la sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente.
A tale riguardo, coglie in effetti nel segno la difesa di parte convenuta, in quanto, stante la legittimità
del procedimento disciplinare che ha avuto esito nel licenziamento va qualificata come legittima anche la sospensione cautelativa disposta dal datore di lavoro tenuto conto dell'indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso
sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal pagina 6 di 9 servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto,
siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva
interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento
della sospensione medesima.” (cfr. in termini Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, n.11762).
Il credito risultante dal conteggio, non essendo stato ulteriormente motivatamente e specificatamente contestato quanto al suo sviluppo, può dunque essere valorizzato al fine di determinare le pretese creditorie maturate dal ricorrente per i mesi di aprile maggio e per i ratei finali escludendo la somma di €383,67 (€54,81 paga giornaliera X 7 gg lavorativi di sospensione) così giungendo ad un credito di €
3131,44 (€3515,11 come da conteggio – 383,67).
In relazione ai crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro, parte resistente ha, però, eccepito la compensazione delle residue spettanze con una serie di pretese risarcitorie derivanti: a) dal danneggiamento del mobilio della struttura ove prestava la sua attività di lavoro;
b) dal pregiudizio d'immagine conseguente alle offese alla reputazione proferite in occasione dei diverbi oggetto di contestazione disciplinare;
c) dai disagi organizzativi conseguiti all'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento a tali pretese poste creditorie la parte resistente ha omesso di proporre una domanda riconvenzionale limitandosi a sollevare eccezione di compensazione, sino a concorrenza, con eventuali debiti che fossero accertati in giudizio.
Si rileva, però, che osta all'accoglimento dell'eccezione, la mancanza di certezza, liquidità e esigibilità
dei crediti opposti in compensazione.
A tale riguardo, secondo comune avviso (per tutte, cfr, Cass.,sez. III, 18498/2006) l'estinzione di un'obbligazione per compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss. c.c. (c.d. propria) riguarda rapporti fra poste creditorie traenti origine da diversi rapporti contrattuali e, in quanto tale, è assoggettata ad una serie di limiti, di carattere sostanziale (certezza, liquidità, esigibilità dei crediti da compensare ai sensi dell'art. 1243 c.c., esclusione dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 1246, primo comma, n. 3,
inopponibilità al cessionario del credito ai sensi dell'art. 1248 c.c.) e processuale (praticabilità
dell'operazione solo previa sollevazione di eccezione di parte), mentre per i crediti traenti origine dallo stesso rapporto contrattuale, il Giudice, in deroga ai limiti sostanziali e processuali indicati, deve provvedere anche d'ufficio all'accertamento delle partite contabili dare-avere esistenti fra le parti che emergano dagli atti di causa.
pagina 7 di 9 Per quanto attiene al tema dello statuto regolatorio della compensazione impropria in ipotesi ritenuta applicabile – il meccanismo implicherebbe l'esonero dai soli limiti processuali dell'istituto codicistico
(id est, l'operatività su eccezione di parte), ma non dei limiti sostanziali (cfr, per tutte, Cass., sez. III,
8971/2011, sez. I, 10798/2018). Anche ove si ritenesse applicabile questo orientamento (e con esso il meccanismo di compensazione impropria), dovrebbe escludersi la compensabilità dei crediti del ricorrente con quelli vantati dalla società resistente perchè non sarebbe possibile, allo stato, affermare che i secondi siano certi/liquidi o agevolmente accertabili e liquidabili ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Da ultimo, secondo ulteriore orientamento, sempre nell'ipotesi in cui si ritenga operante la compensazione atecnica, quantomeno il presupposto dell'art. 1243 c.c. di omogeneità, certezza e liquidità (o pronta liquidabilità) dei crediti – se non l'intero statuto dei limiti sostanziali dettati dagli artt. 1241 e ss. c.c. – deve comunque sussistere, giacché, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa praticabilità dell'operazione di verifica del saldo contabile dare avere esistente fra le parti di una relazione negoziale, che è per definizione aliena da complessi ed articolati accertamenti dell'esistenza dei diritti sottostanti, presupponendo crediti certi (e perciò esistenti), liquidi o di pronta liquidazione: “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la
reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale
delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di
compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo
il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente
se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.”; in motivazione si legge che “…ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai
quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi — o
di pronta e facile liquidazione — ed esigibili). D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione
propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria
possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti
procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere
l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non
si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non
certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, 2°
co. c.c. Reputa pertanto il Collegio che, indipendentemente da ogni ulteriore profilo, correttamente la Corte di
appello, in assenza di elementi che conferissero certezza al credito opposto dall'odierna ricorrente, abbia escluso pagina 8 di 9 la compensazione…” (Cass., sez. I, 7474/2017); “La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i
requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta
liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di
compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato
soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente
che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né,
comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare
ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina
codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito
del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha
escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato
giudizio ancora in corso).” (Cass., sez. lavoro, n. 1695/2015).
La domanda subordinata di parte ricorrente deve dunque essere accolta e la società cooperativa resistente deve essere condannata al pagamento della somma di €3.131,44.
Stante l'esito della lite, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge la domanda principale e in accoglimento della domanda subordinata, condanna a pagare al ricorrente la somma di €3.131,44, oltre rivalutazione e Controparte_1
interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 30.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 428/2024
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Emiliano Gargini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Controparte_1
Lorenzo Rossi)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 30.4.2025, alle ore
13.00, la seguente
SENTENZA
a convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del Parte_1
lavoro, l' per sentire accogliere, nei confronti della società Controparte_1
convenuta, le seguenti domande “in tesi: dichiarare il licenziamento intimato con lettera datata 19/05/2023
da al sig. illegittimo e conseguentemente condannare Controparte_1 Pt_1
, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al Controparte_1
ricorrente tutte le spettanze che lo stesso ha maturato ed avrebbe maturato dal 01/04/2023 fino alla prevista
scadenza del contratto (15/04/2023), pari ad euro 7.384,81 (di cui euro 691,41 a titolo di TFR), o la somma
diversa di giustizia;
2. in ipotesi, e con riserva di appello, in caso di reiezione della domanda di accertamento
dell'illegittimità del licenziamento del ricorrente, condannare , in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.515,11, o quella diversa
di giustizia, a titolo di retribuzioni di Aprile e Maggio 2023 (fino al 18/05), ratei finali e TFR (euro 441,37);
pagina 1 di 9 Ha esposto che è stato assunto dalla parte resistente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (scadenza 15/07/2023) ed inquadrato al livello C1 (operaio) del CCNL Cooperative Sociali
come mediatore culturale;
che ha “ricevuto da L'Aurora soc. coop. una stanza dove vivere e lavorare tra le
camere dell'albergo Jolanda di Firenzuola, adibito a centro di accoglienza straordinaria dei migranti (c.d. CAS) e
l'attività era gestita dalla cooperativa”; che, a seguito di una duplice contestazione disciplinare ricevuta in data 21.4.2023, è stato licenziato per giusta causa in relazione ai seguenti addebiti “Siamo venuti a
Pt_ conoscenza che in data 15/04/2023 (Sabato) non si è presentato alla visita medica che la scrivente
Cooperativa aveva richiesto (…) e fissato alle ore 10.00 in Città di Castello presso studio medico dott.sa
[...]
Nonostante Le fosse stato data notizia con ampio anticipo LL soltanto alle ore 11.30 di Sabato Per_1
15/04/2023, dunque dopo l'orario fissato per la visita, ha comunicato a mezzo whatsapp sull'utenza telefonica del
gruppo di lavoro whatsapp di Firenze di vedersi impossibilitato a raggiungere il luogo della visita a causa di un
malfunzionamento dell'autovettura a Lei concessa in uso per ragioni di lavoro…Inoltre, la scrivente ha appreso
tramite le risultanze della carta aziendale che LL in data 16/04/2023 (Domenica) ha utilizzato l'autovettura che
il giorno precedente sarebbe stata non funzionante, avendo fatto rifornimento tramite la carta aziendale, il tutto
per ragioni svincolate da qualsivoglia ragione di servizio e senza il preventivo consenso del datore di
lavoro…Risulta infine che in data 16/04/2023 LL si sarebbe rifiutato di dare assistenza logistica agli operai
della ditta Marino Fa Mercato s.p.a. che la Cooperativa aveva incaricato per installare i letti per i nuovi ospiti,
nonostante la situazione di emergenza che Le era stata palesata dai suoi superiori gerarchici (…) “Siamo venuti
Pt_ a conoscenza che in data 31/03/2023 mentre si trovava presso la struttura di accoglienza gestita dalla
scrivente seppur con comunicazione di malattia con certificato medico inviato con protocollo n. 345998258 che
annunciava il periodo di assenza lavorativa dal 30/03/2023 al 07/04/2023, risultava essere all'interno della
struttura in evidente buono stato di salute e in modo del tutto opinato aggrediva verbalmente e in maniera
violenta l'altro operatore presente in struttura, proferendo frasi inveritiere, offensive e denigratorie sull'operato
della Cooperativa e giungendo addirittura ad allertare le forze dell'ordine”; che, più nel dettaglio, il licenziamento gli è stato intimato con lettera del 19.5.2023 sia in relazione agli addebiti contestatigli con lettera del 21.4.2023 sia con riferimento ad addebiti riferiti ad un'ulteriore contestazione del
9.5.2025 che, tuttavia, ha dedotto di non avere mai ricevuto.
Si è costituita l che ha contestato la fondatezza del ricorso e sollevato, in Controparte_1
subordine, eccezione riconvenzionale di compensazione del seguente tenore “accertare e dichiarare il
diritto di credito spettante alla cooperativa nella somma di euro 9.840,00, oltre rivalutazione ed interessi dal
pagina 2 di 9 dovuto al saldo, pari alla somma dei pregiudizi dalla stessa subiti così come quantificati sub paragrafo 3) del
presente atto, ovvero nella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per tutti i titoli esposti e per l'effetto
compensare, nei limiti della concorrenza, gli eventuali crediti del lavoratore che dovessero essere accertati nel
corso del giudizio”. Ha, preliminarmente, evidenziato di avere effettuato anche la seguente terza contestazione disciplinare posta a fondamento del licenziamento e con la quale è stata disposta la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del ricorrente con decorrenza dall'11.5.2023 “…In data
10.5.2023 siamo venuti a conoscenza, a seguito di una comunicazione pec pervenutaci dalla sig.ra CP_2
titolare di Anna s.r.l., che LL nella giornata di ieri 9.5.2023 avrebbe posto in essere i seguenti fatti che
[...]
di seguito le contestiamo riportando testualmente il contenuto della pec pervenutaci: “…durante la
somministrazione del pasto serale io, titolare dell'Anna s.r.l., e una mia dipendente, siamo state Controparte_2
aggredite verbalmente e minacciate dalla persona di cui sopra. Nel tardo pomeriggio, sempre con atteggiamenti
aggressivi, ha offeso con tono denigratorio, una delle mie dipendenti davanti agli ospiti, in quanto aveva
utilizzato un'attrezzatura di nostra proprietà senza alcuna autorizzazione. Mentre durante l'orario del pasto
serale, intorno alle 20:30, facendo anche un video con il suo cellulare, incitava i ragazzi a ribellarsi contro di noi.
Dicendo falsità e insultando me e la mia dipendente, sempre con un atteggiamento aggressivo e pericoloso. Tanto
che la mia dipendente, impaurita, ha dovuto lascare il posto di lavoro. Presente era anche un vostro dipendente
KA DO KO, che ha cercato di tranquillizzare gli ospiti e ci ha aiutato a finire il servizio serale. Abbiamo
dovuto chiedere l'intervento dei Carabinieri. Già da tempo vi avevamo messo al corrente degli atteggiamenti non
consoni del Vostro dipendente riguardo e nei confronti dei nostri e degli ospiti del CAS. Tanto che durante la
somministrazione dei pasti (momento abbastanza delicato all'interno del cas visto anche i nuovi arrivi e le varie
etnie presenti ed essendo overquota) non è mai stato presente per tenere la situazione sotto controllo, inoltre
molto spesso succedeva che gli ospiti si relazionavano con noi in quanto il Vs. dipendente li cacciava non
rispondendo alle esigenze e rimanendo chiuso in camera per giorni. Data l'aggressività della persona in
questione Vi chiediamo un vostro intervento per paura che la situazione possa degenerare a tutela dei miei
dipendenti e dei nostri ospiti”. Nel merito ha sostenuto che le condotte addebitate configurano giusta causa di licenziamento e che i crediti residui vantati dalla parte ricorrente devono essere considerati in ogni caso estinti in considerazione dell'esistenza di una serie di poste creditorie di natura risarcitoria vantate da essa resistente e, in particolare, quelle derivanti dal danneggiamento del mobilio, quelle derivanti dal pregiudizio di immagini e dai disagi organizzativi arrecati dall'anticipata, ma necessitata, risoluzione del rapporto di lavoro.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, come precisato dalla difesa della parte convenuta,
[...]
si occupa prevalentemente dell'accoglienza di migranti, compresi rifugiati Controparte_1
richiedenti asilo, nell'ambito di contratti di appalto e convenzioni stipulate con le Prefetture di
Ancona, Perugia e Prato e in collaborazione con gli Enti locali, le ASL e altre cooperative e associazioni di settore comunque impegnate sul tema.
La sede di lavoro dei dipendenti è fissata in corrispondenza della sede legale della in CP_1
Città di Castello, presso cui si trova il centro direzionale ed amministrativo della società, fermo restando la possibilità di impiego degli operatori presso i vari centri di assistenza (CAS).
In data 16.1.2023 la Cooperativa ha assunto alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e scadenza al 15.7.2023 il sig. il quale veniva Parte_1
inquadrato come operaio, qualifica di mediatore culturale, ed inserto del livello C1 del CCNL di categoria. La sede di lavoro veniva fissata dalle parti in Città di Castello ma il ricorrente, sin dall'inizio del rapporto, veniva adibito al CAS di Firenzuola (FI) e impiegato come operatore e mediatore culturale per l'assistenza dei migranti ospitati nella struttura denominata “Albergo Jolanda” di proprietà della società “Anna s.r.l.” dove, all'epoca dei fatti, operavano altri due operatori della cooperativa, il sig. (operatore e responsabile dei rapporti con la ) Parte_3 CP_3
e il sig. KA DO KO (operatore semplice).
Così inquadrato il rapporto di lavoro tra le parti, si osserva, in linea preliminare, quanto all'eccezione,
sollevata dalla parte ricorrente, di non avere ricevuto la contestazione disciplinare relativa all'addebito formulato con email del 9.10.2023, che essa deve essere disattesa in quanto risulta, dal carteggio intercorso con le OO.SS. che hanno assistito il ricorrente in sede extragiudiziale (cfr. l'all.to 12 del fascicolo di parte resistente), che l'odierno ricorrente ha avuto tempestiva conoscenza di tale contestazione tant'è che, in relazione ad essa, ha svolto le sue difese in sede di audizione ex art. 7 della l. n. 300 del 1970.
Ciò posto, espletata l'istruttoria, si ritiene che le aggressioni verbali nei confronti dell'altro operatore presente in struttura in data 31.3.2023 e nei confronti di del Parte_3 Controparte_2
9.5.2023 abbiano trovato ampio riscontro istruttorio e siano assolutamente gravi e tali da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti e come tali idonei a legittimare il licenziamento oggetto di impugnazione.
pagina 4 di 9 , sentito all'udienza del 28.11.2024 ha dichiarato “Posso confermare di essere Parte_3
stato aggredito verbalmente in modo violento da il giorno 31.03.2023, anzi ricordo di avere registrato Pt_1
le sue parole. In ogni caso mi ricordo che effettivamente lui disse che la cooperativa violava le convenzioni con la
Prefettura e i diritti degli ospiti. Ricordo anche che lui chiamò la polizia. Tra l'altro, ricordo che mi disse che io
ero schiavo degli italiani e che rubavamo alle spalle dei richiedenti asilo e che si trattava di una mafia, queste cose
le diceva davanti agli ospiti e alcune cose le ha ripetute anche dinanzi alla polizia quando questa è arrivata”.
, sentita all'udienza del 23.1.2025 ha dichiarato “il 9 maggio il ricorrente iniziò a Controparte_2
lamentarsi in merito alla qualità del cibo, affermando che era andato a male, questa lamentela la esprimeva in
modo alterato. Mi minacciò di farmi chiudere il ristorante e anche l'albergo. Ad che intervenne in mia Per_2
difesa, si rivolse in malo modo, con parolacce, intimandole di farsi gli affari suoi. Non ricordo esattamente le
parole utilizzate nei confronti di . a quel punto lasciò la struttura in quanto si impaurì”. Persona_3 Persona_3
ADR: “il ricorrente avrebbe dovuto aiutare nel servire il pasto agli ospiti, ma non lo faceva. In particolare,
diceva che non era compito suo e che mi dovevo arrangiare, e quel giorno, infatti, si rifiutò di farlo e fu sostituito
da KA DO KO. Per la questione del cibo, il ricorrente, in quell'occasione, incitò gli altri ospiti a
ribellarsi, mentre, sempre nella stessa occasione, il KA cercò di tranquillizzarli”. ADR: “Io avevo già segnalato
alla cooperativa, prima del 9 maggio, che il ricorrente aveva atteggiamenti aggressivi nei miei confronti e nei
confronti del personale dell'albergo”.
E', dunque, risultato provato sia il compimento di ripetuti atti di aggressione verbale da parte dell'operatore nei confronti di altri lavoratori presenti nella struttura, sia il contenuto palesemente denigratorio delle offese proferite, sia il compimento di tali atti in modo percepibile da parte degli ospiti della struttura qualificabili, in senso lato, quali clienti della società resistente.
La Suprema Corte, sul punto, ha avuto modo di evidenziare che “l'esercizio da parte del lavoratore del
diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza
sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel
senso di misura nell'esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell'impresa datoriale, è
comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la
violazione del dovere scaturente dall'art. 2105 cod. civ., e può costituire giusta causa di licenziamento” (cfr.
Cass. 18.9.2013 n. 21362); 13. l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è
legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva, e con modalità
e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico e a determinare un pregiudizio
pagina 5 di 9 per l'impresa (cfr. Cass. 26.10.2016 n. 21649), rilevando i limiti della continenza sostanziale e formale, superati
i quali la condotta assume carattere diffamatorio (cfr. Cass. 26.9.2017 n. 22375)”.
Ancora, la S.C. ha avuto modo di evidenziare che “L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica
delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale
che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona
umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l'attribuzione all'impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di
qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il
disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in
mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione”
(Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527).
E', ad avviso di questo giudicante, di palese evidenza l'incontinenza e offensività delle affermazioni proferite ad alta voce nella giornata del 31.3.2023, nel corso del concitato alterco con l'altro operatore presente, laddove il ricorrente ha affermato, al chiaro indirizzo della società cooperativa resistente, che
“rubavamo alle spalle dei richiedenti asilo e che si trattava di una mafia”.
Già solo tali affermazioni sono di gravità tale da recidere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro senza dovere, dunque, apprezzare tali condotte e le altre, parimenti contestate e parimenti gravi, sotto il profilo della contrarietà con i doveri di cui all'art. 2104 c.c. non essendo certo ammissibile che un operatore, avente essenzialmente una funzione di assistenza, per conto del proprio datore di lavoro,
nei confronti degli ospiti della struttura, nell'ambito del contesto lavorativo, si renda protagonista di gravi e percepibili alterchi, giungendo a sollecitare reazioni ostili degli ospiti nei confronti del datore di lavoro stesso.
Sussiste, quindi, la giusta causa del licenziamento che deve dunque ritenersi legittimo.
Quanto ai residui crediti retributivi relativi alle mensilità di aprile e maggio ed al TFR, parte resistente ha, sotto il profilo contabile esclusivamente eccepito la non spettanza della retribuzione per il periodo successivo all'11 maggio del 2023 e sino alla data del licenziamento stante la sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente.
A tale riguardo, coglie in effetti nel segno la difesa di parte convenuta, in quanto, stante la legittimità
del procedimento disciplinare che ha avuto esito nel licenziamento va qualificata come legittima anche la sospensione cautelativa disposta dal datore di lavoro tenuto conto dell'indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Qualora il procedimento disciplinare si concluda, in senso
sfavorevole al dipendente, con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal pagina 6 di 9 servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto,
siccome meramente interinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva
interruzione del rapporto e legittimando la perdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento
della sospensione medesima.” (cfr. in termini Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, n.11762).
Il credito risultante dal conteggio, non essendo stato ulteriormente motivatamente e specificatamente contestato quanto al suo sviluppo, può dunque essere valorizzato al fine di determinare le pretese creditorie maturate dal ricorrente per i mesi di aprile maggio e per i ratei finali escludendo la somma di €383,67 (€54,81 paga giornaliera X 7 gg lavorativi di sospensione) così giungendo ad un credito di €
3131,44 (€3515,11 come da conteggio – 383,67).
In relazione ai crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro, parte resistente ha, però, eccepito la compensazione delle residue spettanze con una serie di pretese risarcitorie derivanti: a) dal danneggiamento del mobilio della struttura ove prestava la sua attività di lavoro;
b) dal pregiudizio d'immagine conseguente alle offese alla reputazione proferite in occasione dei diverbi oggetto di contestazione disciplinare;
c) dai disagi organizzativi conseguiti all'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento a tali pretese poste creditorie la parte resistente ha omesso di proporre una domanda riconvenzionale limitandosi a sollevare eccezione di compensazione, sino a concorrenza, con eventuali debiti che fossero accertati in giudizio.
Si rileva, però, che osta all'accoglimento dell'eccezione, la mancanza di certezza, liquidità e esigibilità
dei crediti opposti in compensazione.
A tale riguardo, secondo comune avviso (per tutte, cfr, Cass.,sez. III, 18498/2006) l'estinzione di un'obbligazione per compensazione ai sensi dell'art. 1241 e ss. c.c. (c.d. propria) riguarda rapporti fra poste creditorie traenti origine da diversi rapporti contrattuali e, in quanto tale, è assoggettata ad una serie di limiti, di carattere sostanziale (certezza, liquidità, esigibilità dei crediti da compensare ai sensi dell'art. 1243 c.c., esclusione dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 1246, primo comma, n. 3,
inopponibilità al cessionario del credito ai sensi dell'art. 1248 c.c.) e processuale (praticabilità
dell'operazione solo previa sollevazione di eccezione di parte), mentre per i crediti traenti origine dallo stesso rapporto contrattuale, il Giudice, in deroga ai limiti sostanziali e processuali indicati, deve provvedere anche d'ufficio all'accertamento delle partite contabili dare-avere esistenti fra le parti che emergano dagli atti di causa.
pagina 7 di 9 Per quanto attiene al tema dello statuto regolatorio della compensazione impropria in ipotesi ritenuta applicabile – il meccanismo implicherebbe l'esonero dai soli limiti processuali dell'istituto codicistico
(id est, l'operatività su eccezione di parte), ma non dei limiti sostanziali (cfr, per tutte, Cass., sez. III,
8971/2011, sez. I, 10798/2018). Anche ove si ritenesse applicabile questo orientamento (e con esso il meccanismo di compensazione impropria), dovrebbe escludersi la compensabilità dei crediti del ricorrente con quelli vantati dalla società resistente perchè non sarebbe possibile, allo stato, affermare che i secondi siano certi/liquidi o agevolmente accertabili e liquidabili ai sensi dell'art. 1243 c.c.
Da ultimo, secondo ulteriore orientamento, sempre nell'ipotesi in cui si ritenga operante la compensazione atecnica, quantomeno il presupposto dell'art. 1243 c.c. di omogeneità, certezza e liquidità (o pronta liquidabilità) dei crediti – se non l'intero statuto dei limiti sostanziali dettati dagli artt. 1241 e ss. c.c. – deve comunque sussistere, giacché, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa praticabilità dell'operazione di verifica del saldo contabile dare avere esistente fra le parti di una relazione negoziale, che è per definizione aliena da complessi ed articolati accertamenti dell'esistenza dei diritti sottostanti, presupponendo crediti certi (e perciò esistenti), liquidi o di pronta liquidazione: “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la
reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale
delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di
compensazione cd. propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte;
resta salvo
il fatto che, così come la compensazione propria, anche quella impropria può operare esclusivamente
se il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza.”; in motivazione si legge che “…ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell'autonomia dei rapporti ai
quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (oltre che liquidi — o
di pronta e facile liquidazione — ed esigibili). D'altro canto, affermare che ai fini della compensazione
propria il credito opposto in compensazione debba essere certo, mentre ai fini di quella impropria
possa non esserlo, porterebbe, sul piano pratico, a conseguenze inaccettabili. Verrebbe infatti
procrastinata la pronuncia sul credito azionato, imponendosi al titolare di esso di attendere
l'accertamento del controcredito opposto in compensazione impropria dalla controparte: ciò che non
si verificherebbe, invece, nel caso di compensazione propria, giacché — come si è visto — la non
certezza del controcredito osta alla compensazione, sia legale che giudiziale, in base all'art. 1243, 2°
co. c.c. Reputa pertanto il Collegio che, indipendentemente da ogni ulteriore profilo, correttamente la Corte di
appello, in assenza di elementi che conferissero certezza al credito opposto dall'odierna ricorrente, abbia escluso pagina 8 di 9 la compensazione…” (Cass., sez. I, 7474/2017); “La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i
requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta
liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di
compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato
soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata alleghi ritualmente
che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né,
comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare
ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina
codicistica. (Nella specie, la S.C., pur ritenendo astrattamente suscettibili di compensazione atecnica il credito
del dipendente bancario per t.f.r. con quello della banca per i danni conseguenti all'illecito del lavoratore, ha
escluso la compensabilità in concreto, per essere quest'ultimo non certo né liquido ma oggetto di un separato
giudizio ancora in corso).” (Cass., sez. lavoro, n. 1695/2015).
La domanda subordinata di parte ricorrente deve dunque essere accolta e la società cooperativa resistente deve essere condannata al pagamento della somma di €3.131,44.
Stante l'esito della lite, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: respinge la domanda principale e in accoglimento della domanda subordinata, condanna a pagare al ricorrente la somma di €3.131,44, oltre rivalutazione e Controparte_1
interessi dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Perugia 30.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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