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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2136/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1505/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 11.11.2024 l'Ente Creditore notificava a l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa rifiuti anno 2018 -2022 n. 112401550800; in data 25.11.2024 il ricorrente depositava istanza in autotutela per l'annullamento e la rettifica dell'atto ma ad oggi nessuna risposta perveniva dall'Ente sebbene l'accertamento faccia riferimento a tributi ampiamente prescritti: Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente così come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato propone ricorso al suddetto avviso di accertamento n.112401550800 per i seguenti motivi: prescrizione del credito ed errato calcolo della sanzione amministrativa.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va osservato che per gli anni 2018 e 2019 la notifica è avvenuta in data
11/11/2024; è vero che la prescrizione della TARI inizia a decorrere a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di imposta e deve essere notificata entro e non oltre il 1° gennaio del quinto anno successivo di imposta. Tuttavia Il legislatore ha disposto una sospensione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione nel periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.8.2021 , stante l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n.
73/2021). Pertanto non risulta intervenuta alcuna prescrizione per le annualità 2018 e
2019 e tantomeno per quelle successive. Deve quindi essere respinto il ricorso con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio che si liquidano in euro
500,00 complessivamente.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR NI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 552/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401550800 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1505/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 11.11.2024 l'Ente Creditore notificava a l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa rifiuti anno 2018 -2022 n. 112401550800; in data 25.11.2024 il ricorrente depositava istanza in autotutela per l'annullamento e la rettifica dell'atto ma ad oggi nessuna risposta perveniva dall'Ente sebbene l'accertamento faccia riferimento a tributi ampiamente prescritti: Tutto ciò premesso, l'odierno ricorrente così come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato propone ricorso al suddetto avviso di accertamento n.112401550800 per i seguenti motivi: prescrizione del credito ed errato calcolo della sanzione amministrativa.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va osservato che per gli anni 2018 e 2019 la notifica è avvenuta in data
11/11/2024; è vero che la prescrizione della TARI inizia a decorrere a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di imposta e deve essere notificata entro e non oltre il 1° gennaio del quinto anno successivo di imposta. Tuttavia Il legislatore ha disposto una sospensione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione nel periodo compreso tra l'08.03.2020 ed il 31.8.2021 , stante l'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 (nel testo risultante dalle numerose modifiche apportate nel tempo, da ultimo con l'art. 9, comma 1, del D.L. n.
73/2021). Pertanto non risulta intervenuta alcuna prescrizione per le annualità 2018 e
2019 e tantomeno per quelle successive. Deve quindi essere respinto il ricorso con condanna alle spese di giudizio di parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio che si liquidano in euro
500,00 complessivamente.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR NI