Articolo 1 della Legge 4 novembre 1949, n. 829
Articolo 2
Versione
26 novembre 1949
Art. 1.
Il penultimo comma dell' art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , e' modificato come segue:
"Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942 n. 1175 , e di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido" .
Entrata in vigore il 26 novembre 1949