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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 6633/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Professione che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 29.12.2023 notificato il
18.3.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14.4.2024 il sig. nato a [...] Parte_1
(IA) il 2.2.1993, impugnato il decreto del Questore di Torino datato 29.12.2023 C.F._2 e notificato il 18.3.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in IA. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 4.2.2025. Il si è costituito in data 4.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 4.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito dei documenti lavorativi evidenziando che il ricorrente lavora autonomamente dal 2023 e vive in un centro di accoglienza a Milano insistendo nell'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020,
1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo.
Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (la domanda di riconoscimento della protezione richiesta è antecedente alla data di entrata in vigore della modifica legislativa in parola). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al IA Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel Dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Parte_2 Persona_1
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Pt_2 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il
Paese. (v. Al Jazeera, BIs YA declares state of emergency, 17 gennaio 2017, Pt_2 https://www.aljazeera./N 170117165356768.html; Al Jazeera, Thousands flee The IA as crisis deepens, 19 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-
170118182836499.html; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), The IA, maggio
2018, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-
%20Figure%20Analysis%20-%20GAMBIA.pdf). La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi Pt_2 in esilio in Guinea equatoriale, il 26 gennaio BA ha potuto fare ritorno in IA quale legittimamente eletto presidente del Paese. (UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 Gennaio 2017, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2337; EUAA,
EASO Informazioni sui Paesi di origine IA Notizie sul Paese, dicembre 2017, pp. 14-15, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf).
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_1 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_2 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di Jammeh. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il IA ai giorni bui della repressione”. (Al Jazeera, 'Three years is enough': Why are IAns protesting?, 16 dicembre 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/12/years-gambians-protesting-191216134431488.html; The
Guardian, Outcry over crackdown in the IA as president refuses to quit, 28 gennaio 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/outcry-over-crackdown-in-the-gambia-as- president-adama-barrow-refuses-to-quit; IA: Mass arrests risk fuelling Controparte_2 tensions, 27 gennaio 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/gambia-mass-arrests- risk-fuelling-tensions/). Secondo i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, aggiornati al 2 dicembre 2022, a partire dal 2 dicembre 2021, in IA si sono verificati solamente
9 eventi di rilievo, che hanno causato 4 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 2 battaglie, 1 esplosione, 5 sommosse/disordini ed un episodio di violenza contro i civili (ACLED, Dashboard, 2 dicembre 2021 – 2 dicembre 2022, consultato il 12 dicembre 2022, https://acleddata.com/dashboard#/dashboard/CE763CFDBB60CEAED2B1720A5DBF6776). Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Pt_2 Per_1 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_2 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_3 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di (BBC New, IA elections: BA declared presidential Pt_2 Per_1 election winner, 5 dicembre 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-59542813; Reuters,
IAn President BA wins re-election; opposition cries foul, 6 dicembre 2021, https://www.reuters.com/world/africa/president-barrow-holds-early-lead-gambias-election-2021-12-
05/; Jeune Afrique, Présidentielle en Gambie : ses adversaires Persona_3 contestent, 6 dicembre 2021, https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en- gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur-ses-adversaires-contestent/.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: documentazione lavorativa, tra cui alcune fatture degli anni 2022-2023-2024 e visura Camera di Commercio (doc. 3); dichiarazione dei redditi 2024 e pagamenti tasse e alcune fatture 2024 (doc. allegati a deposito del 3.2.2024). Non vi è alcun aggiornamento riguardo all'attuale situazione del ricorrente e al suo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia;
a ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha riportato alcune condanne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). La scarsa produzione documentale a sostegno della domanda azionata e la mancanza di allegazioni e documenti che attestino alla attualità il percorso di integrazione socio- lavorativa del ricorrente in Italia determinano il rigetto della domanda di protezione speciale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- condanna nato a [...] il [...], CUI Parte_1 Co alla rifusione in favore della resistente delle spese del presente giudizio C.F._1 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 6633/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Andrea Professione che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 29.12.2023 notificato il
18.3.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 14.4.2024 il sig. nato a [...] Parte_1
(IA) il 2.2.1993, impugnato il decreto del Questore di Torino datato 29.12.2023 C.F._2 e notificato il 18.3.2024 con cui la PA ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine e la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in IA. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 4.2.2025. Il si è costituito in data 4.2.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione
(v. comparsa di costituzione e allegato A). All'udienza del 4.2.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha richiamato il deposito dei documenti lavorativi evidenziando che il ricorrente lavora autonomamente dal 2023 e vive in un centro di accoglienza a Milano insistendo nell'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020,
1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo.
Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Occorre preliminarmente evidenziare che oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (la domanda di riconoscimento della protezione richiesta è antecedente alla data di entrata in vigore della modifica legislativa in parola). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al IA Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel Dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Parte_2 Persona_1
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Pt_2 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il
Paese. (v. Al Jazeera, BIs YA declares state of emergency, 17 gennaio 2017, Pt_2 https://www.aljazeera./N 170117165356768.html; Al Jazeera, Thousands flee The IA as crisis deepens, 19 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-
170118182836499.html; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), The IA, maggio
2018, https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-
%20Figure%20Analysis%20-%20GAMBIA.pdf). La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi Pt_2 in esilio in Guinea equatoriale, il 26 gennaio BA ha potuto fare ritorno in IA quale legittimamente eletto presidente del Paese. (UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 Gennaio 2017, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2337; EUAA,
EASO Informazioni sui Paesi di origine IA Notizie sul Paese, dicembre 2017, pp. 14-15, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf).
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_1 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_2 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di Jammeh. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il IA ai giorni bui della repressione”. (Al Jazeera, 'Three years is enough': Why are IAns protesting?, 16 dicembre 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/12/years-gambians-protesting-191216134431488.html; The
Guardian, Outcry over crackdown in the IA as president refuses to quit, 28 gennaio 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/outcry-over-crackdown-in-the-gambia-as- president-adama-barrow-refuses-to-quit; IA: Mass arrests risk fuelling Controparte_2 tensions, 27 gennaio 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/gambia-mass-arrests- risk-fuelling-tensions/). Secondo i dati pubblicati da ACLED nella dashboard disponibile sul sito, aggiornati al 2 dicembre 2022, a partire dal 2 dicembre 2021, in IA si sono verificati solamente
9 eventi di rilievo, che hanno causato 4 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 2 battaglie, 1 esplosione, 5 sommosse/disordini ed un episodio di violenza contro i civili (ACLED, Dashboard, 2 dicembre 2021 – 2 dicembre 2022, consultato il 12 dicembre 2022, https://acleddata.com/dashboard#/dashboard/CE763CFDBB60CEAED2B1720A5DBF6776). Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Pt_2 Per_1 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_2 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_3 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di (BBC New, IA elections: BA declared presidential Pt_2 Per_1 election winner, 5 dicembre 2021, https://www.bbc.com/news/world-africa-59542813; Reuters,
IAn President BA wins re-election; opposition cries foul, 6 dicembre 2021, https://www.reuters.com/world/africa/president-barrow-holds-early-lead-gambias-election-2021-12-
05/; Jeune Afrique, Présidentielle en Gambie : ses adversaires Persona_3 contestent, 6 dicembre 2021, https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en- gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur-ses-adversaires-contestent/.
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia: documentazione lavorativa, tra cui alcune fatture degli anni 2022-2023-2024 e visura Camera di Commercio (doc. 3); dichiarazione dei redditi 2024 e pagamenti tasse e alcune fatture 2024 (doc. allegati a deposito del 3.2.2024). Non vi è alcun aggiornamento riguardo all'attuale situazione del ricorrente e al suo percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia;
a ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha riportato alcune condanne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). La scarsa produzione documentale a sostegno della domanda azionata e la mancanza di allegazioni e documenti che attestino alla attualità il percorso di integrazione socio- lavorativa del ricorrente in Italia determinano il rigetto della domanda di protezione speciale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- condanna nato a [...] il [...], CUI Parte_1 Co alla rifusione in favore della resistente delle spese del presente giudizio C.F._1 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta