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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 02.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo D'Aloisio del foro di Chieti, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Quadri (CH), Via Marconi n.29/C, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Franca Rossetti del Controparte_1 foro di Chieti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casoli (CH), Via Selva Piana
n. 99, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLATA
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Lanciano pubblicata il
17.01.2025, non notificata – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1. Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 14/2025 del 17.01.2025 del
Tribunale di Lanciano;
3. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare, in conseguenza, la nullità di tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la Sentenza impugnata;
4. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenga di accogliere la domanda di nullità, rimettere la causa al giudice di primo grado, affinché provveda a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo e a proseguire il giudizio nel rispetto delle norme processuali;
5. In via ulteriormente subordinata disporre la rinnovazione degli atti nulli, consentendo alla parte appellante - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere innanzi a Codesta Ill.ma Corte di Appello quelle attività anche istruttorie che le sono state precluse innanzi al Tribunale di Lanciano.
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata
“voglia l'On. Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
A) nel merito, ritenere l'appello totalmente infondato, per le motivazioni sopra richiamate;
B) confermare la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 14/2025 depositata il 17 gennaio
2025;
C) condannare l'appellante al pagamento delle competenze del giudizio.”
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. cron. 14/2025 pubbl. 17/01/2025 emessa dal Tribunale di Lanciano) che appare correttamente motivata e priva di profili di criticità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 642/2024 R.G.C. promosso da contro (con formulazione delle Controparte_1 Parte_1 seguenti richieste: pronuncia della separazione personale;
assegnazione della casa coniugale condotta in affitto e sita in Lanciano alla ricorrente;
affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
assegno di mantenimento in favore dei due figli minori nella misura di € 400,00 ciascuno;
diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per entrambi i figli;
diritto ad utilizzare in via esclusiva l'automobile Megan) giudizio nell'ambito del quale il resistente non si era costituito- il Tribunale di Lanciano così statuiva:
“- Dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 del matrimonio contratto in Quadri (CH) il 10.7.2004 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2004 n.
5 - Parte II Serie A); - Assegna la casa coniugale, sita in Lanciano alla C.da
Serre n. 44, piano primo condotta in affitto, alla IG , che Controparte_1 vi coabiterà unitamente ai figli e;
- I figli minori sono affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti parentali;
- I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
- Il padre eserciterà il diritto/dovere di visita secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne: una settimana dal venerdì alle ore 16, in cui preleverà i minori dalla casa materna e fino alla domenica;
- l'altra settimana il venerdì alle ore 16 in cui li preleverà dalla casa materna e fino alla sera dopo l'orario di cena, quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni dei ragazzi e con gli orari di lavoro dei genitori;
- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; - durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi per iscritto entro il mese di maggio di ogni anno; - Il verserà alla , tramite accredito in c/c a lui già noto, entro e Pt_1 CP_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, il datore di lavoro dovrà versare direttamente alla parte la detta somma;
- le spese straordinarie, nell'interesse della prole, stante le differenze reddituali, sono poste a carico della nella misura CP_1 del 30% e del in quella del 70 % e saranno quelle indicate nelle linee guida Pt_1 del CNF del novembre 2017; le stesse dovranno essere documentate e restituite al genitore anticipatario nelle forme e tempi dalle stesse previste e, comunque secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e dell'arredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche con coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla CP_1 per entrambi i figli, a tal fine il dovrà impegnarsi a fornire ogni Pt_1 documentazione che si riterrà necessaria, nonché sottoscrivere le necessarie autorizzazioni; - Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento. ”
1.1. Il Tribunale dava unicamente atto che le richieste formulate non erano contrarie alla legge, ad eccezione dell'istanza relativa all'utilizzo esclusivo dell'automobile di proprietà del da avanzarsi in apposito e separato giudizio, e compensava le spese in ragione Pt_1 della mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. chiedendo la riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Nullità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione e conseguente nullità della sentenza;
violazione art. 139 c.p.c.; 2. Erroneo riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento;
violazione artt.li 139 c.p.c.
e 143 e 315 c.c. 3. Erronea quantificazione delle spese straordinarie;
violazione artt.li 139
c.p.c. e 143 e 315 c.c. 3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. La prima udienza fissata per il giorno 02.12.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 4.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta di non essere stato posto nella condizione di costituirsi nel giudizio di primo grado, per essere stato il ricorso introduttivo notificato presso la residenza anagrafica sita in Quadri, alla via Santa Maria n. 48, anziché presso la residenza effettiva sita nella causa coniugale in Lanciano, C. da Serre, in cui l'appellante ha stabilmente vissuto, unitamente alla coniuge ed ai figli, dall'anno 2015 al 4.07.2025.
Evidenzia la casualità della conoscenza acquisita in ordine al procedimento di separazione
(aveva notato l'assenza degli assegni familiari in busta paga successivamente alla pubblicazione della sentenza) e censura la condotta della controparte, la quale, pur consapevole dell'effettivo domicilio del destinatario, in violazione dell'obbligo dell'ordinaria diligenza, ha comunque proceduto ad una notifica la cui nullità è destinata a riverberarsi sull'intero giudizio e, dunque, anche sulla sentenza impugnata.
5.2. Rileva il Collegio che dai documenti prodotti in giudizio risulta che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado l'intero nucleo familiare aveva la residenza anagrafica in Quadri (CH) alla Via S. Maria n. 48 (stato di famiglia - allegato n. 2 al ricorso per separazione giudiziale).
Dal contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evince (pag. 1): - che dal
2015 i coniugi si sono trasferiti a Lanciano, alla C. da Serre n. 44, in un immobile condotto in locazione, che è divenuto, a tutti gli effetti, la casa familiare;
- che tale trasferimento è derivato dall'impossibilità di utilizzare l'abitazione di proprietà sita in Quadri in ragione di
“cause ereditarie”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado peraltro non risulta in alcun modo allegata la cessazione della convivenza coniugale, risultando, al contrario, espressa la volontà della ricorrente “a separarsi” con conseguente richiesta di autorizzazione ai coniugi “a vivere separatamente”.
Solo nel presente grado di giudizio parte appellata (originaria ricorrente) ha allegato un'asserita separazione di fatto intervenuta a far data dall'anno 2022, a suo dire documentata dall'avvenuta stipula del contratto di locazione esclusivamente da parte di essa esponente, elemento quest'ultimo che non può tuttavia considerarsi decisivo, sia in quanto in contrasto con la richiesta formulata dalla stessa ricorrente dell'assegnazione a sé dell'abitazione espressamente indicata come familiare, sia in quanto non risulta dimostrato che in precedenza il contratto di locazione fosse stato stipulato a nome di entrambi.
5.3. In siffatta situazione, ove la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente (cartoline allegate al deposito del 13.01.2025) è stata effettuata presso la residenza anagrafica dell'appellante, in Quadri, via Santa Maria n. 48 (con perfezionamento avvenuto, in ragione della “temporanea assenza del destinatario”, decorsi
10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito) pur essendo la parte ricorrente consapevole che dell'immobile (presso il quale risultava ancora anagraficamente residente l'intero nucleo familiare) avevano perso l'utilizzo dal 2015, tanto da doversi trasferire in altra abitazione, e pur essendosi ancora in costanza di vincolo matrimoniale, senza dimostrazione (ma neanche allegazione) di una già intervenuta cessazione alla cessazione della convivenza, la notifica deve ritenersi nulla.
5.4. Invero, ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c., per residenza s'intende il “(...) luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, con la logica conseguenza che “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale
è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (Cass. n. 8463/2023; Cass. n. 9049/2020; Cass. n. 19387/2017).
Non può, pertanto, considerarsi valida e produttiva di effetti la notifica per compiuta giacenza
(dunque, senza le garanzie previste dalle modalità ex art. 143 c.p.c.) presso un luogo che il mittente sapeva con certezza non essere più la dimora abituale del destinatario;
di tal guisa che ne risulterebbe frustrato il fine stesso delle notificazioni, ossia lo scopo di mettere il destinatario nell'effettiva conoscenza dell'atto. La giurisprudenza di legittimità, se da un lato ritiene che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando debba essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art. 1147 c.c. e che non possa tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile (Cass. 31722/2023), dall'altro lato conferisce rilevanza dirimente allo stato soggettivo del mittente, specificando che solo nel caso in cui il mittente ignori, senza colpa, che il luogo dell'effettiva dimora abituale non coincide con quello in cui risulta anagraficamente residente, la notifica può considerarsi valida (Cass. n. 4274/2019; Cass.
n. 30952/2017; Cass. n. 3590/2015).
Se è vero che, secondo quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte “la notificazione va eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, in quella effettiva, a meno che il notificante non conosca quest'ultima ovvero sia in grado di conoscerla usando l'ordinaria diligenza, senza a tal fine soggiacere ad un dovere di compiere indagini al riguardo, cioè di verificare se il luogo di residenza anagrafica coincida con quello di residenza effettiva.” (Cass n. 8993/2025), non v'è dubbio che nella specie la ricorrente fosse, per un verso, consapevole che il coniuge non viveva dal 2015 nel luogo di residenza anagrafica sì che mai avrebbe potuto ricevere la notifica presso questo indirizzo, data l'impossibilità di utilizzare l'immobile, così come dichiarato dalla stessa nell'atto introduttivo, e, per altro verso, non ha mai rappresentato in primo grado la cessazione della convivenza.
L'acclarata nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, dinanzi al quale il procedimento andrà riassunto.
5.5. Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
6. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate come da dispositivo (ex D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, RIMETTE la causa al Tribunale di Lanciano ai sensi dell'articolo 354 comma 1 cpc;
2) AN l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.12.2025.
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 681/2025 R.G.C., passata in decisione ex art 473bis.34 cpc all'udienza del 02.12.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art
127 ter cpc, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo D'Aloisio del foro di Chieti, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Quadri (CH), Via Marconi n.29/C, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Franca Rossetti del Controparte_1 foro di Chieti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casoli (CH), Via Selva Piana
n. 99, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLATA
E
, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di Controparte_2
Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Lanciano pubblicata il
17.01.2025, non notificata – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
1. Accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza n. 14/2025 del 17.01.2025 del
Tribunale di Lanciano;
3. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare, in conseguenza, la nullità di tutti gli atti processuali successivi, ivi compresa la Sentenza impugnata;
4. In via subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenga di accogliere la domanda di nullità, rimettere la causa al giudice di primo grado, affinché provveda a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo e a proseguire il giudizio nel rispetto delle norme processuali;
5. In via ulteriormente subordinata disporre la rinnovazione degli atti nulli, consentendo alla parte appellante - rimasta senza sua colpa contumace nel giudizio di primo grado - di svolgere innanzi a Codesta Ill.ma Corte di Appello quelle attività anche istruttorie che le sono state precluse innanzi al Tribunale di Lanciano.
6. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”
Per l'appellata
“voglia l'On. Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
A) nel merito, ritenere l'appello totalmente infondato, per le motivazioni sopra richiamate;
B) confermare la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 14/2025 depositata il 17 gennaio
2025;
C) condannare l'appellante al pagamento delle competenze del giudizio.”
Per il P.M.:
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n. cron. 14/2025 pubbl. 17/01/2025 emessa dal Tribunale di Lanciano) che appare correttamente motivata e priva di profili di criticità”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza –resa all'esito del giudizio di primo grado n. 642/2024 R.G.C. promosso da contro (con formulazione delle Controparte_1 Parte_1 seguenti richieste: pronuncia della separazione personale;
assegnazione della casa coniugale condotta in affitto e sita in Lanciano alla ricorrente;
affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre;
assegno di mantenimento in favore dei due figli minori nella misura di € 400,00 ciascuno;
diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per entrambi i figli;
diritto ad utilizzare in via esclusiva l'automobile Megan) giudizio nell'ambito del quale il resistente non si era costituito- il Tribunale di Lanciano così statuiva:
“- Dichiara la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 del matrimonio contratto in Quadri (CH) il 10.7.2004 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno
2004 n.
5 - Parte II Serie A); - Assegna la casa coniugale, sita in Lanciano alla C.da
Serre n. 44, piano primo condotta in affitto, alla IG , che Controparte_1 vi coabiterà unitamente ai figli e;
- I figli minori sono affidati ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico – fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti parentali;
- I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
- Il padre eserciterà il diritto/dovere di visita secondo le seguenti modalità: - a settimane alterne: una settimana dal venerdì alle ore 16, in cui preleverà i minori dalla casa materna e fino alla domenica;
- l'altra settimana il venerdì alle ore 16 in cui li preleverà dalla casa materna e fino alla sera dopo l'orario di cena, quando li riaccompagnerà presso la residenza della madre, il tutto compatibilmente con gli impegni dei ragazzi e con gli orari di lavoro dei genitori;
- Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza; - durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi per iscritto entro il mese di maggio di ogni anno; - Il verserà alla , tramite accredito in c/c a lui già noto, entro e Pt_1 CP_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, il datore di lavoro dovrà versare direttamente alla parte la detta somma;
- le spese straordinarie, nell'interesse della prole, stante le differenze reddituali, sono poste a carico della nella misura CP_1 del 30% e del in quella del 70 % e saranno quelle indicate nelle linee guida Pt_1 del CNF del novembre 2017; le stesse dovranno essere documentate e restituite al genitore anticipatario nelle forme e tempi dalle stesse previste e, comunque secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e dell'arredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche con coperte dal S.S.N, quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla CP_1 per entrambi i figli, a tal fine il dovrà impegnarsi a fornire ogni Pt_1 documentazione che si riterrà necessaria, nonché sottoscrivere le necessarie autorizzazioni; - Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento. ”
1.1. Il Tribunale dava unicamente atto che le richieste formulate non erano contrarie alla legge, ad eccezione dell'istanza relativa all'utilizzo esclusivo dell'automobile di proprietà del da avanzarsi in apposito e separato giudizio, e compensava le spese in ragione Pt_1 della mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. chiedendo la riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1. Nullità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione e conseguente nullità della sentenza;
violazione art. 139 c.p.c.; 2. Erroneo riconoscimento e quantificazione dell'assegno di mantenimento;
violazione artt.li 139 c.p.c.
e 143 e 315 c.c. 3. Erronea quantificazione delle spese straordinarie;
violazione artt.li 139
c.p.c. e 143 e 315 c.c. 3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha contestato il gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. La prima udienza fissata per il giorno 02.12.2025, da intendersi quale udienza di discussione ex art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 4.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito rilevata la fondatezza del primo motivo di gravame.
5.1. Con tale motivo l'appellante lamenta di non essere stato posto nella condizione di costituirsi nel giudizio di primo grado, per essere stato il ricorso introduttivo notificato presso la residenza anagrafica sita in Quadri, alla via Santa Maria n. 48, anziché presso la residenza effettiva sita nella causa coniugale in Lanciano, C. da Serre, in cui l'appellante ha stabilmente vissuto, unitamente alla coniuge ed ai figli, dall'anno 2015 al 4.07.2025.
Evidenzia la casualità della conoscenza acquisita in ordine al procedimento di separazione
(aveva notato l'assenza degli assegni familiari in busta paga successivamente alla pubblicazione della sentenza) e censura la condotta della controparte, la quale, pur consapevole dell'effettivo domicilio del destinatario, in violazione dell'obbligo dell'ordinaria diligenza, ha comunque proceduto ad una notifica la cui nullità è destinata a riverberarsi sull'intero giudizio e, dunque, anche sulla sentenza impugnata.
5.2. Rileva il Collegio che dai documenti prodotti in giudizio risulta che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado l'intero nucleo familiare aveva la residenza anagrafica in Quadri (CH) alla Via S. Maria n. 48 (stato di famiglia - allegato n. 2 al ricorso per separazione giudiziale).
Dal contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si evince (pag. 1): - che dal
2015 i coniugi si sono trasferiti a Lanciano, alla C. da Serre n. 44, in un immobile condotto in locazione, che è divenuto, a tutti gli effetti, la casa familiare;
- che tale trasferimento è derivato dall'impossibilità di utilizzare l'abitazione di proprietà sita in Quadri in ragione di
“cause ereditarie”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado peraltro non risulta in alcun modo allegata la cessazione della convivenza coniugale, risultando, al contrario, espressa la volontà della ricorrente “a separarsi” con conseguente richiesta di autorizzazione ai coniugi “a vivere separatamente”.
Solo nel presente grado di giudizio parte appellata (originaria ricorrente) ha allegato un'asserita separazione di fatto intervenuta a far data dall'anno 2022, a suo dire documentata dall'avvenuta stipula del contratto di locazione esclusivamente da parte di essa esponente, elemento quest'ultimo che non può tuttavia considerarsi decisivo, sia in quanto in contrasto con la richiesta formulata dalla stessa ricorrente dell'assegnazione a sé dell'abitazione espressamente indicata come familiare, sia in quanto non risulta dimostrato che in precedenza il contratto di locazione fosse stato stipulato a nome di entrambi.
5.3. In siffatta situazione, ove la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente (cartoline allegate al deposito del 13.01.2025) è stata effettuata presso la residenza anagrafica dell'appellante, in Quadri, via Santa Maria n. 48 (con perfezionamento avvenuto, in ragione della “temporanea assenza del destinatario”, decorsi
10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito) pur essendo la parte ricorrente consapevole che dell'immobile (presso il quale risultava ancora anagraficamente residente l'intero nucleo familiare) avevano perso l'utilizzo dal 2015, tanto da doversi trasferire in altra abitazione, e pur essendosi ancora in costanza di vincolo matrimoniale, senza dimostrazione (ma neanche allegazione) di una già intervenuta cessazione alla cessazione della convivenza, la notifica deve ritenersi nulla.
5.4. Invero, ai sensi dell'art. 43, co. 2 c.c., per residenza s'intende il “(...) luogo in cui la persona ha la dimora abituale”, con la logica conseguenza che “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, il quale
è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (Cass. n. 8463/2023; Cass. n. 9049/2020; Cass. n. 19387/2017).
Non può, pertanto, considerarsi valida e produttiva di effetti la notifica per compiuta giacenza
(dunque, senza le garanzie previste dalle modalità ex art. 143 c.p.c.) presso un luogo che il mittente sapeva con certezza non essere più la dimora abituale del destinatario;
di tal guisa che ne risulterebbe frustrato il fine stesso delle notificazioni, ossia lo scopo di mettere il destinatario nell'effettiva conoscenza dell'atto. La giurisprudenza di legittimità, se da un lato ritiene che l'ordinaria diligenza cui è chiamato il notificante per vincere l'ignoranza della residenza, del domicilio o della dimora del notificando debba essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede previsti dall'art. 1147 c.c. e che non possa tradursi nel dovere di compiere ogni tipo di indagine possibile (Cass. 31722/2023), dall'altro lato conferisce rilevanza dirimente allo stato soggettivo del mittente, specificando che solo nel caso in cui il mittente ignori, senza colpa, che il luogo dell'effettiva dimora abituale non coincide con quello in cui risulta anagraficamente residente, la notifica può considerarsi valida (Cass. n. 4274/2019; Cass.
n. 30952/2017; Cass. n. 3590/2015).
Se è vero che, secondo quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte “la notificazione va eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario e non, ove diversa, in quella effettiva, a meno che il notificante non conosca quest'ultima ovvero sia in grado di conoscerla usando l'ordinaria diligenza, senza a tal fine soggiacere ad un dovere di compiere indagini al riguardo, cioè di verificare se il luogo di residenza anagrafica coincida con quello di residenza effettiva.” (Cass n. 8993/2025), non v'è dubbio che nella specie la ricorrente fosse, per un verso, consapevole che il coniuge non viveva dal 2015 nel luogo di residenza anagrafica sì che mai avrebbe potuto ricevere la notifica presso questo indirizzo, data l'impossibilità di utilizzare l'immobile, così come dichiarato dalla stessa nell'atto introduttivo, e, per altro verso, non ha mai rappresentato in primo grado la cessazione della convivenza.
L'acclarata nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice, dinanzi al quale il procedimento andrà riassunto.
5.5. Resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione.
6. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidate come da dispositivo (ex D.M. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate) dello scaglione di riferimento (indeterminabile-complessità bassa) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, RIMETTE la causa al Tribunale di Lanciano ai sensi dell'articolo 354 comma 1 cpc;
2) AN l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.473,00 per competenze, oltre ad accessori come per legge.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 4.12.2025.
La Consigliera est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)