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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5575/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 5575/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 ottobre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte da parte dell'opponente, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e del mancato deposito da parte dell'opposto; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PASTI PIERCARLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASTI PIERCARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 P.IVA_1 VALENTINA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BENEDETTI VALENTINA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo R. G. Controparte_1 3872/2024 il 04/7/2024, 1537/2024 R. Ing. per l'importo di euro 22.842,62 nei confronti di
, proprietario di 5 unità immobiliari facenti parte del “Condominio Cà Parte_1 Dieci” di Corso Cavour n. 10 Verona, sul presupposto della delibera dell'assemblea condominiale pagina 2 di 4 svoltasi il 24/11/2023 di approvazione del bilancio preventivo di gestione ordinaria con il relativo piano rateale, unitamente al consuntivo di gestione ordinaria 2023; rilevato che l'opponente si costituiva in giudizio contestando il quantum Parte_1 debeatur della pretesa;
ritenuta la causa di carattere prettamente documentale, visto che la delibera condominiale da cui scaturisce il credito dell'opposto non è stata impugnata;
considerato che
secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell' art. 1137, comma 2, c.c. , nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cassazione civile , sez. un. , 14/04/2021 , n. 9839); rilevato che la predetta sentenza della S.C. di Cassazione specifica altresì quali sono i casi di nullità della delibera condominiale, che non rientrano tra le eccezioni dell'opponente: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico — dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni — e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all' art. 1137 c.c.” (Cassazione civile , sez. un. , 14/04/2021 , n. 9839); rilevato che l'opponente non ha formulato, nell'atto di citazione in opposizione, alcuna apposita domanda riconvenzionale nei termini di trenta giorni previsti dell'art. 1137 comma 2 c.c. secondo le modalità specificate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte;
considerato che
, in altre parole, con l'opposizione a decreto ingiuntivo non si può sindacare il merito della delibera condominiale, in assenza di una formale domanda riconvenzionale in cui viene dedotta la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, pertanto le eccezioni formulate dall'opponente sono inammissibili;
nel dettaglio sono inammissibili le domande dell'opponente nel merito, quanto al credito erroneamente imputato nel rendiconto dell'esercizio 2022/2023 e 2023/2024;
considerato che
la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non dipende dal titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; rilevato che l'opposizione non è fondata e non può essere accolta;
rilevato che la condanna al pagamento delle spese legali segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma Il d.i. opposto R. G. 3872/2024 il 04/7/2024, 1537/2024 R. Ing. e per l'effetto condanna (C.F. ), al pagamento Parte_2 C.F._1 di euro 22.842,62 oltre interessi, nonché al pagamento a delle spese Controparte_1 legali del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.600,00, oltre Iva, cpa e 15% spese generali. pagina 3 di 4 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 5575/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 ottobre 2025 la dott. ssa Patrizia Bertipaglia
Visto l'art. 127 ter ultimo comma, c.p.c., dato atto del deposito delle note scritte da parte dell'opponente, come indicato nell'ordinanza di fissazione del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e del mancato deposito da parte dell'opposto; letti gli atti e documenti di causa, lette le conclusioni, come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, emette sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter cpc. Si comunichi ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Patrizia Bertipaglia ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5575/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 C.F._1 patrocinio dell'avv. PASTI PIERCARLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PASTI PIERCARLO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Controparte_1 P.IVA_1 VALENTINA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BENEDETTI VALENTINA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
considerato che
otteneva dal Tribunale di Verona decreto ingiuntivo R. G. Controparte_1 3872/2024 il 04/7/2024, 1537/2024 R. Ing. per l'importo di euro 22.842,62 nei confronti di
, proprietario di 5 unità immobiliari facenti parte del “Condominio Cà Parte_1 Dieci” di Corso Cavour n. 10 Verona, sul presupposto della delibera dell'assemblea condominiale pagina 2 di 4 svoltasi il 24/11/2023 di approvazione del bilancio preventivo di gestione ordinaria con il relativo piano rateale, unitamente al consuntivo di gestione ordinaria 2023; rilevato che l'opponente si costituiva in giudizio contestando il quantum Parte_1 debeatur della pretesa;
ritenuta la causa di carattere prettamente documentale, visto che la delibera condominiale da cui scaturisce il credito dell'opposto non è stata impugnata;
considerato che
secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell' art. 1137, comma 2, c.c. , nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento” (Cassazione civile , sez. un. , 14/04/2021 , n. 9839); rilevato che la predetta sentenza della S.C. di Cassazione specifica altresì quali sono i casi di nullità della delibera condominiale, che non rientrano tra le eccezioni dell'opponente: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico — dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni — e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all' art. 1137 c.c.” (Cassazione civile , sez. un. , 14/04/2021 , n. 9839); rilevato che l'opponente non ha formulato, nell'atto di citazione in opposizione, alcuna apposita domanda riconvenzionale nei termini di trenta giorni previsti dell'art. 1137 comma 2 c.c. secondo le modalità specificate dalle Sezioni Unite della Suprema Corte;
considerato che
, in altre parole, con l'opposizione a decreto ingiuntivo non si può sindacare il merito della delibera condominiale, in assenza di una formale domanda riconvenzionale in cui viene dedotta la nullità o l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, pertanto le eccezioni formulate dall'opponente sono inammissibili;
nel dettaglio sono inammissibili le domande dell'opponente nel merito, quanto al credito erroneamente imputato nel rendiconto dell'esercizio 2022/2023 e 2023/2024;
considerato che
la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non dipende dal titolo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 36 c.p.c.; rilevato che l'opposizione non è fondata e non può essere accolta;
rilevato che la condanna al pagamento delle spese legali segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni altra e diversa eccezione, istanza e domanda conferma Il d.i. opposto R. G. 3872/2024 il 04/7/2024, 1537/2024 R. Ing. e per l'effetto condanna (C.F. ), al pagamento Parte_2 C.F._1 di euro 22.842,62 oltre interessi, nonché al pagamento a delle spese Controparte_1 legali del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.600,00, oltre Iva, cpa e 15% spese generali. pagina 3 di 4 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4