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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/10/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. 1105 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Russo
appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi
appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3057/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, CP_ pronunciando nel contraddittorio con l' dichiarava cessata la materia del contendere in
1 relazione alla domanda di volta a ottenere dal predetto il pagamento Parte_1 CP_1 dell'assegno di invalidità ordinaria a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. avente come oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione integrale fra le parti.
Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto appello con ricorso depositato il 5.12.2024, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
CP_ L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 30.9.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
******
L'appello è infondato e meritevole di rigetto, dovendosi confermare la statuizione impugnata.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Va rammentato che, con ricorso monitorio del 29.5.2019, l'odierna appellante chiedeva al Tribunale CP_ di Foggia di ingiungere all' il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno di invalidità ordinaria, maturati dal maggio 2017, oltre gli accessori di legge, in virtù del decreto di omologa del CP_ 20.12.2018, notificato all' in data 18.1.2019.
Il Tribunale di Foggia emetteva il decreto ingiuntivo n. 634/2019 del 15.7.2019, notificato all'Ente CP_ previdenziale dalla in data 19.7.2019, con cui ingiungeva all' il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 13.744,65, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. .
CP_ In data 2.8.2019, l' proponeva ricorso in opposizione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, stanti l'intervenuta liquidazione della prestazione in data 24.5.2019 e l'avvenuto accredito della stessa con la rata del 1.7.2019.
Evidenziava, nello specifico, di aver pagato la prestazione per l'importo lordo di € 15.890,48 a titolo di conguaglio per arretrati a decorrere dal mese di giugno 2017, di cui € 13,37 a titolo di interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno dalla notifica del decreto di omologa, e
2 comunque, di aver adempiuto antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice, venuto meno dell'interesse di entrambe le parti alla definizione del giudizio, in CP_ ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma ingiunta, dichiarava cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, ravvisandone le gravi ed eccezionali ragioni nella “tempistica processuale dell'azione monitoria e del pagamento dell' . CP_1
Le doglianze esposte nell'atto di gravame si sostanziano nell'osservazione che nessun atteggiamento collaborativo è stato assunto dall' nella liquidazione della prestazione, CP_1 essendo esso tenuto a osservare il termine perentorio di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c. dalla notifica del decreto di omologa, nella fattispecie disatteso, tanto da costringere l'odierno appellante alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Aggiunge l'appellante che l'adempimento gravante sull'Ente previdenziale non si esaurirebbe, anche ai fini della tempestività, con la mera liquidazione, ma con l'effettivo pagamento della prestazione.
A tal proposito, evidenzia che l'azione monitoria è stata in ogni caso introitata in data 29.5.2019 alle ore 10:08, quando erano decorsi i 120 giorni prescritti dall'art. 445 bis c.p.c., nonché anteriormente all'avviso di liquidazione ricevuto nella medesima data alle ore 11:45, con conseguente impossibilità di interrompere l'iniziativa giudiziale intrapresa.
Concludeva osservando che, ai fini della valutazione circa le tempistiche della condotta tenuta dalle parti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizione di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il momento di pendenza della lite non coincide con quello di notifica del decreto, ma retroagisce alla data di presentazione del ricorso monitorio.
Tali censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili e non consentono di sovvertire la statuizione adottata dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Occorre premettere che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
3 rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), la compensazione delle spese tra le parti è consentita solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit.,
«nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano circostanze che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della
Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della 4 pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n.
9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del
2013).
Va poi rammentato che, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23.12.2010, n. 26083; Cass. Sez.
6 - 2, 28.05.2015, n.11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20.04.2016, n. 7815).
Invero, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr. da ultimo Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
4945/1987, Cass. n. 696 del 2002 e Cass. n. 4889 del 2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire, ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130 del 21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con l. n. 69 del 2009; v. altresì Cass. n. 7815 del 2016).
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza qui impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo all'esistenza, nel caso di specie, di ragioni connotate da caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal legislatore con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Infatti, risulta che:
I) l'odierna appellante ha ottenuto in data 20.12.2018 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinaria;
5 II) detto decreto è stato notificato all' – Direzione provinciale di Foggia il 18.1.2019 e CP_1 all' – Direzione Generale in data 21.1.2019; CP_1
III) il Modello Te08 e la comunicazione di liquidazione sono stati emessi il 24.5.2019;
IV) la presente controversia è stata introdotta dinanzi al Tribunale con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29.5.2019, dopo 131 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
V) il pagamento delle prestazioni è stato ricevuto dalla parte in data 1.7.2019;
VI) il decreto ingiuntivo n. 634/2019 è stato emesso in data 15.7.2019 e notificato all'Ente
in data 18.7.2019. Parte_2
Dalla suesposta scansione temporale si evince che il provvedimento di liquidazione, in CP_ adempimento del decreto di omologa, è stato adottato dall' il 24.5.2019, vale a dire appena 6 giorni dopo del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica di detto decreto – ritardo per cui l'Ente aveva comunque riconosciuto gli interessi legali -, ma in ogni caso prima del deposito del ricorso monitorio e, soprattutto, dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo.
Il fatto che il materiale pagamento sia stato eseguito il 1.7.2019 non toglie rilevanza all'emissione della liquidazione sin dal 24.5.2019.
CP_ Invero, nel caso in esame risulta che l' ha condotto secondo legge l'iter liquidatorio tipico del comparto previdenziale/assistenziale, in quanto emerge con evidenza che l'ente gestore ha liquidato la prestazione spettante all'odierno appellante, comprensiva degli arretrati, con provvedimento del
24.5.2019, comunicando contestualmente che “gli arretrati sono disponibili unitamente alla prima rata di pensione, presso l'ufficio pagatore prescelto, con data valuta 01/07/2019”, provvedendo inoltre alla liquidazione gli interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno successivo alla notifica del decreto di omologa sino al pagamento della prestazione.
Dunque, a fronte della notifica del decreto di omologa in data 18.1.2019, la liquidazione a opera CP_ dell' è intervenuta il 24.5.2019, appena 6 giorni dopo il decorso del termine di 120 giorni e, in ogni caso, prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 29.5.2019 e la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18.7.2019.
Deve in ogni caso osservarsi la scarsa rilevanza della circostanza per cui la comunicazione al difensore dell'avviso di liquidazione sia avvenuta in data 29.5.2019 alle ore 11:45, quando l'azione monitoria era stata già introitata alle ore 10:08 della medesima giornata. 6 Infatti, l'eventuale mancata conoscenza del provvedimento non impedisce di valorizzare CP_ l'adempimento da parte dell' che ha comunque provveduto a liquidare la prestazione il
24.5.2019, con disponibilità materiale delle somme al 1.7.2019, comprensive, come più volte ricordato, degli interessi, dovendosi considerare la condotta tenuta dall'Ente un motivo conforme alle “gravi ed eccezionali ragioni” ai fini della compensazione delle spese di lite.
D'altro canto, anche a voler tener conto del superamento dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e ad ammettere che la ricorrente non fosse edotta della liquidazione del 24.5.2019, resta il fatto che, una volta conseguite le somme spettanti, con valuta del 1.7.2019, ella ha comunque CP_ coltivato il giudizio, provvedendo alla notifica del decreto ingiuntivo all' in data 19.7.2019.
La circostanza, opportunamente rimarcata dal primo giudice, che il pagamento della prestazione assistenziale è stato ricevuto dalla parte sì dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma CP_ comunque prima della notifica di quest'ultimo all' non può essere trascurata.
In proposito, in fattispecie assimilabile alla presente (in cui il Tribunale, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. attivato per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite, in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari comunicati in data anteriore alla notifica del ricorso), la Suprema Corte (Cass., ordinanza n. 803 del
19.01.2021) ha affermato che <le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata hanno, a giudizio del Collegio, caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale;
non vi è dubbio che la lita sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente, avuto riguardo, in modo specifico, alla data di presentazione della domanda amministrativa ed al momento di riconoscimento, sempre in sede amministrativa, del requisito sanitario;
tuttavia, benché l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio (avvenuto con il CP_1 deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il
7 giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale
(con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)>>.
Le argomentazioni sinora esposte conducono a ritenere sussistenti, nel caso esaminato dal
Tribunale, motivi di compensazione che presentano quanto meno la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5.12.2024 avverso la sentenza n. 3057/2024 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 13.11.2024, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall'
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 30.9.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Giovanni Russo
appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Contursi
appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3057/2024 del 13.11.2024 il Tribunale di Foggia in funzione di giudice del lavoro, CP_ pronunciando nel contraddittorio con l' dichiarava cessata la materia del contendere in
1 relazione alla domanda di volta a ottenere dal predetto il pagamento Parte_1 CP_1 dell'assegno di invalidità ordinaria a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. avente come oggetto il requisito sanitario di tale prestazione;
quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione integrale fra le parti.
Avverso detta sentenza la parte privata ha proposto appello con ricorso depositato il 5.12.2024, chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese processuali.
CP_ L' ha resistito al gravame, depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'esito dell'udienza del 30.9.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
******
L'appello è infondato e meritevole di rigetto, dovendosi confermare la statuizione impugnata.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Va rammentato che, con ricorso monitorio del 29.5.2019, l'odierna appellante chiedeva al Tribunale CP_ di Foggia di ingiungere all' il pagamento degli arretrati dovuti a titolo di assegno di invalidità ordinaria, maturati dal maggio 2017, oltre gli accessori di legge, in virtù del decreto di omologa del CP_ 20.12.2018, notificato all' in data 18.1.2019.
Il Tribunale di Foggia emetteva il decreto ingiuntivo n. 634/2019 del 15.7.2019, notificato all'Ente CP_ previdenziale dalla in data 19.7.2019, con cui ingiungeva all' il pagamento della Pt_1 complessiva somma di € 13.744,65, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge. .
CP_ In data 2.8.2019, l' proponeva ricorso in opposizione, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, stanti l'intervenuta liquidazione della prestazione in data 24.5.2019 e l'avvenuto accredito della stessa con la rata del 1.7.2019.
Evidenziava, nello specifico, di aver pagato la prestazione per l'importo lordo di € 15.890,48 a titolo di conguaglio per arretrati a decorrere dal mese di giugno 2017, di cui € 13,37 a titolo di interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno dalla notifica del decreto di omologa, e
2 comunque, di aver adempiuto antecedentemente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il primo giudice, venuto meno dell'interesse di entrambe le parti alla definizione del giudizio, in CP_ ragione dell'avvenuto pagamento da parte dell' della somma ingiunta, dichiarava cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali, ravvisandone le gravi ed eccezionali ragioni nella “tempistica processuale dell'azione monitoria e del pagamento dell' . CP_1
Le doglianze esposte nell'atto di gravame si sostanziano nell'osservazione che nessun atteggiamento collaborativo è stato assunto dall' nella liquidazione della prestazione, CP_1 essendo esso tenuto a osservare il termine perentorio di 120 giorni ex art. 445 bis c.p.c. dalla notifica del decreto di omologa, nella fattispecie disatteso, tanto da costringere l'odierno appellante alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Aggiunge l'appellante che l'adempimento gravante sull'Ente previdenziale non si esaurirebbe, anche ai fini della tempestività, con la mera liquidazione, ma con l'effettivo pagamento della prestazione.
A tal proposito, evidenzia che l'azione monitoria è stata in ogni caso introitata in data 29.5.2019 alle ore 10:08, quando erano decorsi i 120 giorni prescritti dall'art. 445 bis c.p.c., nonché anteriormente all'avviso di liquidazione ricevuto nella medesima data alle ore 11:45, con conseguente impossibilità di interrompere l'iniziativa giudiziale intrapresa.
Concludeva osservando che, ai fini della valutazione circa le tempistiche della condotta tenuta dalle parti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di proposizione di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, il momento di pendenza della lite non coincide con quello di notifica del decreto, ma retroagisce alla data di presentazione del ricorso monitorio.
Tali censure, ad avviso della Corte, non sono condivisibili e non consentono di sovvertire la statuizione adottata dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
Occorre premettere che il presente giudizio è ratione temporis assoggettato alla norma di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione risultante a seguito della novella di cui all'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014.
Ne consegue che, fermo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (secondo cui «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al
3 rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»), la compensazione delle spese tra le parti è consentita solo nella ricorrenza di una delle tre ipotesi tassativamente previste dalla norma, e cioè in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente.
È risaputo, peraltro, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 13 cit.,
«nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Con la citata pronuncia la Consulta ha ampliato il perimetro della compensazione delle spese di lite, anche in caso di soccombenza, nelle ipotesi in cui sussistano circostanze che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. A titolo esemplificativo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018 indica l'ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o più in generale dello ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, di una pronuncia della
Corte costituzionale o della Corte europea, di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea, di una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza.
In tali casi, il principio secondo cui la parte vittoriosa non deve sopportare le spese di lite è contemperato da un altro principio, rappresentato dalla «prospettiva che la condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio possa costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti».
In pratica, a seguito del citato intervento della Consulta, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4696 del 2019 e Cass. n. 3977 del 2020).
Ovviamente spetta al giudice del caso concreto motivare in ordine all'esistenza delle eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale. Resta tuttavia fermo che l'esistenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” non può essere tratta dalla natura della controversia o della 4 pronuncia oppure dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato ovvero ancora dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione: tali ragioni devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (così Cass. n.
9734 del 2020, che in proposito richiama Cass. n. 21083 del 2015, n. 23632 del 2013 e n. 22763 del
2013).
Va poi rammentato che, ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le ulteriori gravi ed eccezionali ragioni possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale, nell'esercizio del potere di correzione, può dare un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall'atto di gravame (Cass. Sez. 6 - 2, 23.12.2010, n. 26083; Cass. Sez.
6 - 2, 28.05.2015, n.11130; Cass. Sez. 6 - 3, 20.04.2016, n. 7815).
Invero, il giudice d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta (cfr. da ultimo Cass. n. 17681 del 2021), purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (cfr. Cass.
4945/1987, Cass. n. 696 del 2002 e Cass. n. 4889 del 2016).
Quindi, a maggior ragione, deve ritenersi che il giudice d'appello possa non solo sostituire, ma anche integrare la motivazione della sentenza impugnata (con riferimento alla pronuncia sulle spese cfr. Cass. n. 11130 del 21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con l. n. 69 del 2009; v. altresì Cass. n. 7815 del 2016).
Orbene, la motivazione espressa dal Tribunale nella sentenza qui impugnata denota un corretto esercizio del potere discrezionale di compensare le spese di lite, avuto riguardo all'esistenza, nel caso di specie, di ragioni connotate da caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal legislatore con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Infatti, risulta che:
I) l'odierna appellante ha ottenuto in data 20.12.2018 il decreto di omologa accertativo del requisito sanitario per l'assegno di invalidità ordinaria;
5 II) detto decreto è stato notificato all' – Direzione provinciale di Foggia il 18.1.2019 e CP_1 all' – Direzione Generale in data 21.1.2019; CP_1
III) il Modello Te08 e la comunicazione di liquidazione sono stati emessi il 24.5.2019;
IV) la presente controversia è stata introdotta dinanzi al Tribunale con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 29.5.2019, dopo 131 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
V) il pagamento delle prestazioni è stato ricevuto dalla parte in data 1.7.2019;
VI) il decreto ingiuntivo n. 634/2019 è stato emesso in data 15.7.2019 e notificato all'Ente
in data 18.7.2019. Parte_2
Dalla suesposta scansione temporale si evince che il provvedimento di liquidazione, in CP_ adempimento del decreto di omologa, è stato adottato dall' il 24.5.2019, vale a dire appena 6 giorni dopo del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica di detto decreto – ritardo per cui l'Ente aveva comunque riconosciuto gli interessi legali -, ma in ogni caso prima del deposito del ricorso monitorio e, soprattutto, dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo.
Il fatto che il materiale pagamento sia stato eseguito il 1.7.2019 non toglie rilevanza all'emissione della liquidazione sin dal 24.5.2019.
CP_ Invero, nel caso in esame risulta che l' ha condotto secondo legge l'iter liquidatorio tipico del comparto previdenziale/assistenziale, in quanto emerge con evidenza che l'ente gestore ha liquidato la prestazione spettante all'odierno appellante, comprensiva degli arretrati, con provvedimento del
24.5.2019, comunicando contestualmente che “gli arretrati sono disponibili unitamente alla prima rata di pensione, presso l'ufficio pagatore prescelto, con data valuta 01/07/2019”, provvedendo inoltre alla liquidazione gli interessi legali calcolati a decorrere dal 121° giorno successivo alla notifica del decreto di omologa sino al pagamento della prestazione.
Dunque, a fronte della notifica del decreto di omologa in data 18.1.2019, la liquidazione a opera CP_ dell' è intervenuta il 24.5.2019, appena 6 giorni dopo il decorso del termine di 120 giorni e, in ogni caso, prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto il 29.5.2019 e la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 18.7.2019.
Deve in ogni caso osservarsi la scarsa rilevanza della circostanza per cui la comunicazione al difensore dell'avviso di liquidazione sia avvenuta in data 29.5.2019 alle ore 11:45, quando l'azione monitoria era stata già introitata alle ore 10:08 della medesima giornata. 6 Infatti, l'eventuale mancata conoscenza del provvedimento non impedisce di valorizzare CP_ l'adempimento da parte dell' che ha comunque provveduto a liquidare la prestazione il
24.5.2019, con disponibilità materiale delle somme al 1.7.2019, comprensive, come più volte ricordato, degli interessi, dovendosi considerare la condotta tenuta dall'Ente un motivo conforme alle “gravi ed eccezionali ragioni” ai fini della compensazione delle spese di lite.
D'altro canto, anche a voler tener conto del superamento dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e ad ammettere che la ricorrente non fosse edotta della liquidazione del 24.5.2019, resta il fatto che, una volta conseguite le somme spettanti, con valuta del 1.7.2019, ella ha comunque CP_ coltivato il giudizio, provvedendo alla notifica del decreto ingiuntivo all' in data 19.7.2019.
La circostanza, opportunamente rimarcata dal primo giudice, che il pagamento della prestazione assistenziale è stato ricevuto dalla parte sì dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ma CP_ comunque prima della notifica di quest'ultimo all' non può essere trascurata.
In proposito, in fattispecie assimilabile alla presente (in cui il Tribunale, decidendo in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. attivato per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite, in ragione del riconoscimento, in sede amministrativa, dei requisiti sanitari comunicati in data anteriore alla notifica del ricorso), la Suprema Corte (Cass., ordinanza n. 803 del
19.01.2021) ha affermato che <le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata hanno, a giudizio del Collegio, caratteristiche di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle delle ipotesi nominativamente indicate dal Legislatore, con valore paradigmatico e funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale;
non vi è dubbio che la lita sia insorta per la condotta inadempiente dell'Ente, avuto riguardo, in modo specifico, alla data di presentazione della domanda amministrativa ed al momento di riconoscimento, sempre in sede amministrativa, del requisito sanitario;
tuttavia, benché l' sia il responsabile della instaurazione del giudizio (avvenuto con il CP_1 deposito del ricorso), non è privo di rilievo, ai fini della statuizione sulle spese, il fatto che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, la parte istante avesse ottenuto il pieno soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale;
si tratta, a ben vedere, di una situazione suscettibile di valutazione, in parte analoga a quella che il
7 giudice di merito effettua in presenza di una soccombenza reciproca, ove è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente;
è, infatti, coerente con il principio di causalità valorizzare anche la circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell'instaurazione del contraddittorio (per avere la parte ottenuto il risultato cui il giudizio medesimo tendeva ovvero l'accertamento sanitario) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali;
in tal caso, il giudice, nel valutare, non la misura della soccombenza, totalmente a carico del convenuto, ma l'utilità in concreto, della prosecuzione del giudizio, legittimamente può regolare le spese di lite tanto in base al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cod.proc.civ., quanto, a norma dell'art. 92, comma 2, cod.proc.civ., esercitando il potere discrezionale di compensazione totale (con le spese di ciascuna parte che restano a carico di ognuna) o parziale
(con la quota non compensata posta a carico della parte convenuta)>>.
Le argomentazioni sinora esposte conducono a ritenere sussistenti, nel caso esaminato dal
Tribunale, motivi di compensazione che presentano quanto meno la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali di questo giudizio di gravame, nulla è dovuto dall'appellante, stante l'autodichiarazione reddituale di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n.
4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5.12.2024 avverso la sentenza n. 3057/2024 resa dal Tribunale del Lavoro di Foggia in data 13.11.2024, nei confronti dell' , così provvede: CP_1
8 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
CP_ dichiara non ripetibili nei confronti dell'appellante le spese del presente grado sostenute dall'
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 30.9.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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