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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1142/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEPI FRANCESCO, (c.f. C.F._2
ATTORE/I
e
+ 4 CP_1 Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 28 aprile 2025 ad ore 9,06 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per con avv. NEPI FRANCESCO il quale, avutane Parte_1
autorizzazione dal giudice precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
per FU + 4 nessuno è presente CP_1 Persona_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,12 sospende la trattazione del presente giudizio per altri già calendarizzati, rinviando alle ore 15,00 per lettura provvedimento.
Ad ore 10,56 viene riaperto il verbale.
Ad ore 15,05 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza alla presenza del procuratore attoreo.
Verbale chiuso alle ore 15.11.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEPI FRANCESCO, (c.f. ed elettivamente domiciliati Via C.F._2
Martiri della Resistenza n. 44 60125 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
FU Controparte_2 Per_1
FU Controparte_3 Per_1
FU Controparte_4 Per_1
, in persona del ministro p.t., Controparte_5
con sede in (00187) Roma, via XX Settembre n. 97 (C.F.: ) P.IVA_1
in persona del Direttore Generale p.t., con sede in (00187) Controparte_6
Roma, via Barberini n. 38 (C.F.: ) P.IVA_2
pagina 3 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (in parte per pubblici proclami), parte attrice evocava in giudizio i convenuti dinnanzi all'autorità Giudiziaria Intestata per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarare l'avvenuta usucapione da parte dell'attore signor Pt_1
nato ad [...] il [...] (codice fiscale:
[...] C.F._3
dell'area cortiliva scoperta di 21 mq, sita ad Ancona, Fraz. Poggio, censita al Catasto
Terreni del Comune di Ancona al Foglio 148, particella 476 e per l'effetto dichiararne
l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà, a titolo originario, da parte dell'attore.
Spese compensate.”
Le parti convenute, rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice e prova testi.
All'odierna udienza sulle conclusioni della sola parte attrice e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163
c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo, le risultanze della pagina 4 di 6 documentazione prodotta dalla parte attrice (compresa l'integrazione documentale - disposta da questo giudice - mediante produzione di relazione notarile quanto all'immobile oggetto di causa), nonché le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri Tes_1
e , valutate nel loro complesso positivamente, così come rese.
[...] Testimone_2
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti convenute, rimaste assenti in sede di mediazione che contumaci in questa sede, (che pur non rilevando quanto ad aspetti confessori ex art. 115 cpc) non può che far dedurre (da ciò solo) il totale disinteresse al presente procedimento ed al piccolo frustolo di terreno oggetto di causa.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C.
"L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ed il comportamento
(extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007;
Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006 e già Cass. 1503/1988).
Detti elementi di prova coordinati tra loro, corroborano gli assunti degli attorei circa l'esistenza dei presupposti per procedere alla pronuncia di intervenuta usucapione del cespite per cui è causa in favore di parte attrice.
Dalla dichiarazione notarile è altresì emerso che l'immobile de-quo non è gravato da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli nel ventennio antecedente la domanda.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata, la mancata resistenza giudiziale dei convenuti e (peraltro) la specifica richiesta di parte attrice, costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
pagina 5 di 6 accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale in capo a nato ad [...] il Parte_1
03/09/1977 (codice fiscale: ) la proprietà dell'area cortiliva C.F._3
scoperta di 21 mq, sita ad Ancona, Fraz. Poggio, censita al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio 148, particella 476.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza alla presenza del difensore di parte attrice ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Ancona 28 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1142/2024 tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEPI FRANCESCO, (c.f. C.F._2
ATTORE/I
e
+ 4 CP_1 Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 28 aprile 2025 ad ore 9,06 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:
per con avv. NEPI FRANCESCO il quale, avutane Parte_1
autorizzazione dal giudice precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
per FU + 4 nessuno è presente CP_1 Persona_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,12 sospende la trattazione del presente giudizio per altri già calendarizzati, rinviando alle ore 15,00 per lettura provvedimento.
Ad ore 10,56 viene riaperto il verbale.
Ad ore 15,05 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza alla presenza del procuratore attoreo.
Verbale chiuso alle ore 15.11.
Il Giudice
pagina 1 di 6 dott. Rosario Vizzari
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEPI FRANCESCO, (c.f. ed elettivamente domiciliati Via C.F._2
Martiri della Resistenza n. 44 60125 Ancona ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo
ATTORE/I
e
FU Controparte_2 Per_1
FU Controparte_3 Per_1
FU Controparte_4 Per_1
, in persona del ministro p.t., Controparte_5
con sede in (00187) Roma, via XX Settembre n. 97 (C.F.: ) P.IVA_1
in persona del Direttore Generale p.t., con sede in (00187) Controparte_6
Roma, via Barberini n. 38 (C.F.: ) P.IVA_2
pagina 3 di 6 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (in parte per pubblici proclami), parte attrice evocava in giudizio i convenuti dinnanzi all'autorità Giudiziaria Intestata per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, dichiarare l'avvenuta usucapione da parte dell'attore signor Pt_1
nato ad [...] il [...] (codice fiscale:
[...] C.F._3
dell'area cortiliva scoperta di 21 mq, sita ad Ancona, Fraz. Poggio, censita al Catasto
Terreni del Comune di Ancona al Foglio 148, particella 476 e per l'effetto dichiararne
l'acquisto della piena ed esclusiva proprietà, a titolo originario, da parte dell'attore.
Spese compensate.”
Le parti convenute, rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti da parte attrice e prova testi.
All'odierna udienza sulle conclusioni della sola parte attrice e dopo brevissima discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva, infatti, il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163
c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Orbene, le emergenze processuali ed in particolar modo, le risultanze della pagina 4 di 6 documentazione prodotta dalla parte attrice (compresa l'integrazione documentale - disposta da questo giudice - mediante produzione di relazione notarile quanto all'immobile oggetto di causa), nonché le dichiarazioni testimoniali dei sig.ri Tes_1
e , valutate nel loro complesso positivamente, così come rese.
[...] Testimone_2
Ritiene il giudicante che vada esaminato altresì il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti convenute, rimaste assenti in sede di mediazione che contumaci in questa sede, (che pur non rilevando quanto ad aspetti confessori ex art. 115 cpc) non può che far dedurre (da ciò solo) il totale disinteresse al presente procedimento ed al piccolo frustolo di terreno oggetto di causa.
A tale ultimo proposito appare utile riportare un costante orientamento della S.C.
"L'art. 116 cpc conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti ed il comportamento
(extraprocessuale e) processuale … delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito…" (Cass. 14748/2007;
Cass. 26088/2011; Cass.18128/2006 e già Cass. 1503/1988).
Detti elementi di prova coordinati tra loro, corroborano gli assunti degli attorei circa l'esistenza dei presupposti per procedere alla pronuncia di intervenuta usucapione del cespite per cui è causa in favore di parte attrice.
Dalla dichiarazione notarile è altresì emerso che l'immobile de-quo non è gravato da iscrizioni, trascrizioni pregiudizievoli nel ventennio antecedente la domanda.
Appare, altresì, necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei Registri
Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità in capo allo stesso.
Il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata, la mancata resistenza giudiziale dei convenuti e (peraltro) la specifica richiesta di parte attrice, costituiscono “giusti motivi” ai sensi e per gli effetti di cui all'art.92, c.p.c. per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M
pagina 5 di 6 accoglie la domanda proposta e per l'effetto, dichiara acquisita per maturata usucapione ultraventennale in capo a nato ad [...] il Parte_1
03/09/1977 (codice fiscale: ) la proprietà dell'area cortiliva C.F._3
scoperta di 21 mq, sita ad Ancona, Fraz. Poggio, censita al Catasto Terreni del Comune di Ancona al Foglio 148, particella 476.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina la trascrizione della sentenza alla competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, con esonero di responsabilità del Conservatore.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza alla presenza del difensore di parte attrice ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Ancona 28 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 6 di 6