TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
nella causa iscritta al n. 4365/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. SILVIA ORSI Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CINZIA CP_1
EUTIZI resistente
Fatto e diritto
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine della pensione di cui all'art. 12 L.118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80, a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell' resistente, che in sede di atp (3988/2022) detti requisiti non venivano riconosciuti e di aver, CP_2 quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. con dichiarazione di dissenso depositata in data 31.7.2023, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le siano riconosciuti i richiamati requisiti sanitari a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di tempestiva proposizione del dissenso e la inammissibilità de ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nel merito ha chiesto il rigetto per assenza dei requisiti sanitari.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la proposizione del dissenso alla consulenza del ctu è stata depositata (in data 31.7.2023) nel termine fissato dal giudice delegato, ossia nei 30 giorni successivi al deposito della relazione conclusiva.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, integrano una percentuale di invalidità pari al 40%, insufficiente ai sensi dell'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale.
Per quanto attiene al requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie (“ipertensione arteriosa, Diabete mellito tipo 2 in terapia orale Segni di coxartrosi bilaterale;
modeste alterazioni artrosiche femororotulee e femoro-tibiali bilateralmente;
manifestazioni degenerativo artrosiche di grado lieve-moderato tra L3 ed L5”) che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “Non si sono concretizzati gli estremi per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento: la periziata è da considerare autonoma sotto il profilo motorio e del versante psichico”. Ha quindi negato che sussistano i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80 e specificato, su richiesta della parte ricorrente, che la perizianda al momento della presentazione della domanda amministrativa del 31.5.2021 “presentava un quadro clinico-disfunzionale tale da non configurare una invalidità pari al 100%: percentuale di invalidità del 40%.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate. La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Non sono infatti sufficienti semplici referti di successive visite specialistiche che si limitino a ribadire le patologie già valutate dal CTU senza esplicitare un effettivo e determinante aggravamento del quadro accertato che possa determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esonerata dalla condanna alle spese ( doc. 9) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4365/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese processuali.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
nella causa iscritta al n. 4365/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. SILVIA ORSI Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CINZIA CP_1
EUTIZI resistente
Fatto e diritto
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario utile al fine della pensione di cui all'art. 12 L.118/71 e dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 118/80, a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell' resistente, che in sede di atp (3988/2022) detti requisiti non venivano riconosciuti e di aver, CP_2 quindi, contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. con dichiarazione di dissenso depositata in data 31.7.2023, la parte ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c., ha chiesto che le siano riconosciuti i richiamati requisiti sanitari a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
Si è costituito l'Ente resistente, eccependo l'inammissibilità della domanda per mancanza di tempestiva proposizione del dissenso e la inammissibilità de ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, nel merito ha chiesto il rigetto per assenza dei requisiti sanitari.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e discussa all'udienza odierna. Preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto la proposizione del dissenso alla consulenza del ctu è stata depositata (in data 31.7.2023) nel termine fissato dal giudice delegato, ossia nei 30 giorni successivi al deposito della relazione conclusiva.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto al requisito sanitario nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio, specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, integrano una percentuale di invalidità pari al 40%, insufficiente ai sensi dell'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale.
Per quanto attiene al requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie (“ipertensione arteriosa, Diabete mellito tipo 2 in terapia orale Segni di coxartrosi bilaterale;
modeste alterazioni artrosiche femororotulee e femoro-tibiali bilateralmente;
manifestazioni degenerativo artrosiche di grado lieve-moderato tra L3 ed L5”) che affliggono la perizianda e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “Non si sono concretizzati gli estremi per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento: la periziata è da considerare autonoma sotto il profilo motorio e del versante psichico”. Ha quindi negato che sussistano i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'art. 1 L. 18/80 e specificato, su richiesta della parte ricorrente, che la perizianda al momento della presentazione della domanda amministrativa del 31.5.2021 “presentava un quadro clinico-disfunzionale tale da non configurare una invalidità pari al 100%: percentuale di invalidità del 40%.”.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate. La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Non sono infatti sufficienti semplici referti di successive visite specialistiche che si limitino a ribadire le patologie già valutate dal CTU senza esplicitare un effettivo e determinante aggravamento del quadro accertato che possa determinare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
La mancata prova del requisito sanitario costituisce ragione assorbente di rigetto.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. la parte è esonerata dalla condanna alle spese ( doc. 9) .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4365/2023 r.g.:
- Respinge la domanda;
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese processuali.
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni