TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1202
TAR
Ordinanza cautelare 14 novembre 2025
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TAR
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria

    Il Collegio ritiene che la normativa sopravvenuta (art. 4, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25) qualifica il concorso come strumento prioritario di reclutamento, escludendo l'obbligo di motivazione per la mancata preferenza dello scorrimento. Inoltre, anche prima di tale norma, la giurisprudenza non riconosceva un diritto soggettivo all'assunzione tramite scorrimento.

  • Rigettato
    Autovincolo dell'Amministrazione

    Il Collegio ritiene che la periodicità delle verifiche sul fabbisogno di organico consenta all'Amministrazione di modificare le proprie scelte. Inoltre, lo scorrimento effettuato in passato non obbliga l'Amministrazione a scorrere l'intera graduatoria, dovendo ciò modularsi in relazione alle effettive esigenze dell'Ente. La norma interpretativa sopravvenuta prevale sulle valutazioni passate.

  • Rigettato
    Discriminazione basata sullo stato di gravidanza

    Il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia fornito elementi sufficienti a fondare la presunzione di discriminazione. Non vi è prova della conoscenza dello stato di gravidanza da parte dell'Amministrazione e, soprattutto, manca la dimostrazione di un trattamento meno favorevole rispetto a soggetti in condizioni analoghe. Le ragioni addotte dall'Amministrazione per non procedere allo scorrimento (necessità di professionalità specifiche non presenti nella graduatoria) sono considerate oggettive e non superate dalle deduzioni della ricorrente.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari2

  • 1cosa cambia nel 2026
    Antonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 20 marzo 2026

    Siamo in una fase di profondo cambiamento per chi partecipa ai concorsi pubblici. Negli ultimi mesi, infatti, si stanno moltiplicando interventi normativi e decisioni dei giudici che stanno ridefinendo, in modo piuttosto netto, le regole sullo scorrimento delle graduatorie. Due recenti pronunce – una del TAR Milano e una della Corte di Cassazione – offrono indicazioni molto chiare: lo scorrimento non è più una strada “automatica” e, soprattutto, non rappresenta un diritto per chi è risultato idoneo ma non vincitore. A questo quadro si aggiunge anche il ritorno, dal 2026, della cosiddetta “taglia idonei”, che rende le graduatorie più corte e le possibilità di assunzione ancora più …

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  • 2Lo scorrimento delle graduatorie di concorso non è più preferenziale
    Monica Catellani · https://www.publika.it/ · 20 marzo 2026

    Il TAR Lombardia-Milano, sezione III, nella sentenza 12 marzo 2026, n. 1202, ha giudicato legittima la scelta contenuta nel PIAO di un'amministrazione comunale di coprire un posto di Istruttore amministrativo mediante mobilità obbligatoria, mobilità volontaria, pubblico concorso, in luogo dell'utilizzo, per scorrimento, di una precedente graduatoria di concorso ancora valida. Il Collegio, in primo luogo, ha ricordato che l'art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025 (convertito in legge 69/2025), ha precisato che “L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 … si interpreta nel senso che il . . .

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 1202
Data del deposito : 12 marzo 2026
Fonte ufficiale :

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