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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
IN CA, Relatore
CC AR IS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata - Piaggia Della Torre N. 8 62100 Macerata MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2019
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2020
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2021
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 TASI 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 06.12.2024 e notificato in pari data (n°3/2025 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1 di Luogo_1, assistita dall'Avv,Difensore_1 con studio professionale in Luogo_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Macerata il diniego di annullamento in autotutela formulato con riguardo ad istanza del
31.7.2024, riguardante n.6 avvisi di accertamento per complessivi Euro 5.120,96 a fini IMU e TASI per gli anni dal 2018 al 2021, tutti notificati nel dicembre 2023 e non impugnati tempestivamente.
2.1 Parte ricorrente sostiene trattarsi di autotutela obbligatoria, e quindi di diniego impugnabile, in quanto nella fattispecie mancherebbe il presupposto per la tassazione (IMU e TASI) a carico dell'abitazione di Indirizzo_1 in Luogo_1, costituendo essa l'abitazione principale della ricorrente. Irrilevante sarebbe la concessione di una stanza in affitto a studenti. Chiede quindi annullarsi il diniego e dichiararsi l'esenzione da IMU e TASI per l'abitazione per cui è causa, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituito in giudizio il Comune di Macerata tramite proprio funzionario, rilevando l'inammissibilità del ricorso in quanto si tratterebbe di autotutela facoltativa. Fa anche presente che la parte aveva presentato altra domanda di autotutela in precedenza, anch'essa respinta e non impugnata. Ricorda nel merito che l'abitazione di Indirizzo_1 è stata ripetutamente locata a studenti, che come tale è stata dichiarata ai fini TARI dalla proprietaria, la quale ha chiesto di ricevere le comunicazioni presso l'abitazione del figlio in
Corridonia, così riconoscendo di non dimorare presso quella abitazione, che quindi non può godere di esenzione IMU/TASI. Chiede inammissibilità o rigetto del ricorso, con il carico delle spese di lite.
4.1 La causa è stata trattata all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'istanza di autotutela, avanzata dalla parte ricorrente in data 31.07.2024, riguarda una serie di avvisi di accertamento divenuti definitivi alcuni mesi prima a seguito di mancata impugnazione tempestiva. Il fatto che la richiesta di autotutela sia basata sulla circostanza, del tutto opinabile ed incerta, che la ricorrente dimorasse effettivamente nel periodo 2018-2021 presso l'abitazione di Indirizzo_1, rende manifesto come tale argomentazione avrebbe potuto costituire motivo di impugnazione degli originari accertamenti (cosa che la ricorrente non fece), ma al contempo rende evidente come non abbia nulla a che vedere con la rigida casistica indicata dal legislatore per individuare i casi di autotutela obbligatoria, marcati da oggettiva evidenza dei macroscopici errori commessi (v.Statuto
Contribuente, primo comma dell'art.10 quater, lettere da -a- sino a -g-).
5.2 L'accoglimento della ipotesi formulata dalla ricorrente era dunque del tutto discrezionale da parte dell'Ufficio impositore, per cui la fattispecie non può che essere inquadrata nella autotutela facoltativa, disciplinata dall'art.10 quinquies dello statuto citato. Ne discende che il diniego dell'Ufficio non è in alcun modo impugnabile, cosicchè il ricorso della contribuente va dichiarato in radice inammissibile.
6.1 Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi.
Macerata li 19.12.2025
Il relatore Carlo Strinati Il Presidente Leide Polci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
IN CA, Relatore
CC AR IS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Macerata - Piaggia Della Torre N. 8 62100 Macerata MC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2019
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2020
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 IMU 2021
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 TASI 2018
- DINIEGO AUTOTUT n. 92477-2024 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento.
Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 06.12.2024 e notificato in pari data (n°3/2025 R.G.) la sig.ra Ricorrente_1 di Luogo_1, assistita dall'Avv,Difensore_1 con studio professionale in Luogo_1 ha impugnato nei confronti del Comune di Macerata il diniego di annullamento in autotutela formulato con riguardo ad istanza del
31.7.2024, riguardante n.6 avvisi di accertamento per complessivi Euro 5.120,96 a fini IMU e TASI per gli anni dal 2018 al 2021, tutti notificati nel dicembre 2023 e non impugnati tempestivamente.
2.1 Parte ricorrente sostiene trattarsi di autotutela obbligatoria, e quindi di diniego impugnabile, in quanto nella fattispecie mancherebbe il presupposto per la tassazione (IMU e TASI) a carico dell'abitazione di Indirizzo_1 in Luogo_1, costituendo essa l'abitazione principale della ricorrente. Irrilevante sarebbe la concessione di una stanza in affitto a studenti. Chiede quindi annullarsi il diniego e dichiararsi l'esenzione da IMU e TASI per l'abitazione per cui è causa, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituito in giudizio il Comune di Macerata tramite proprio funzionario, rilevando l'inammissibilità del ricorso in quanto si tratterebbe di autotutela facoltativa. Fa anche presente che la parte aveva presentato altra domanda di autotutela in precedenza, anch'essa respinta e non impugnata. Ricorda nel merito che l'abitazione di Indirizzo_1 è stata ripetutamente locata a studenti, che come tale è stata dichiarata ai fini TARI dalla proprietaria, la quale ha chiesto di ricevere le comunicazioni presso l'abitazione del figlio in
Corridonia, così riconoscendo di non dimorare presso quella abitazione, che quindi non può godere di esenzione IMU/TASI. Chiede inammissibilità o rigetto del ricorso, con il carico delle spese di lite.
4.1 La causa è stata trattata all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'istanza di autotutela, avanzata dalla parte ricorrente in data 31.07.2024, riguarda una serie di avvisi di accertamento divenuti definitivi alcuni mesi prima a seguito di mancata impugnazione tempestiva. Il fatto che la richiesta di autotutela sia basata sulla circostanza, del tutto opinabile ed incerta, che la ricorrente dimorasse effettivamente nel periodo 2018-2021 presso l'abitazione di Indirizzo_1, rende manifesto come tale argomentazione avrebbe potuto costituire motivo di impugnazione degli originari accertamenti (cosa che la ricorrente non fece), ma al contempo rende evidente come non abbia nulla a che vedere con la rigida casistica indicata dal legislatore per individuare i casi di autotutela obbligatoria, marcati da oggettiva evidenza dei macroscopici errori commessi (v.Statuto
Contribuente, primo comma dell'art.10 quater, lettere da -a- sino a -g-).
5.2 L'accoglimento della ipotesi formulata dalla ricorrente era dunque del tutto discrezionale da parte dell'Ufficio impositore, per cui la fattispecie non può che essere inquadrata nella autotutela facoltativa, disciplinata dall'art.10 quinquies dello statuto citato. Ne discende che il diniego dell'Ufficio non è in alcun modo impugnabile, cosicchè il ricorso della contribuente va dichiarato in radice inammissibile.
6.1 Per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.200,00 per compensi.
Macerata li 19.12.2025
Il relatore Carlo Strinati Il Presidente Leide Polci