Articolo 1 della Legge 11 marzo 1953, n. 205
Articolo 2
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29 aprile 1953
Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , sono
aggiunte le seguenti:
Qualita' delle merci Scopo per il quale e' concessa l'importazione temporanea Quantita' minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione 1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500 1 anno 2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro Per la produzione di pneumatici kg. 500 1 anno 3. Colofonia Per la fabbricazione di sapone kg. 500 1 anno 4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1 6 mesi 5. Ossido di cobalto Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100 6 mesi 6. Parti di ricambio per aerei Per essere revisionate e riparate kg. 10 6 mesi 7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25 6 mesi 8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.) kg. 1 1 anno 9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000 6 mesi
Entrata in vigore il 29 aprile 1953