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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10138/2024 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...] (Mo) ed elettivamente domiciliato in MO, Via Emilia Est 25, nello studio e presso la persona dell'Avv. Gianluca Scalera che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
MOTIVI IN FATTO
Con il ricorso in epigrafe il cittadino nigeriano ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di MO datato 03.04.2024, notificatogli in data 14.05.2024 (doc. n. 2 allegato al ricorso), di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno “per motivi familiari” avanzata dal ricorrente il 22.06.2023. Il rifiuto si fonda sull'esistenza di due precedenti penali in materia di stupefacenti a carico del ricorrente e considerati ostativi al rilascio del titolo.
A sostegno del ricorso si rappresenta che il ricorrente è entrato nel territorio dello Stato italiano in data 13 settembre 2009 con regolare visto per lavoro subordinato ed è stato autorizzato a permanere sul territorio sino al 03 febbraio 2018 con un permesso di lavoro subordinato; che ha sin da subito, intrapreso attività lavorativa e ha stabilito la propria sistemazione abitativa con il fratello,
nato in [...] il [...] (in MO in una abitazione condotta Controparte_2 in locazione e sita in Via Santa Margherita n. 18); che tale permesso di soggiorno non gli è stato rinnovato in ragione della prima condanna del dicembre del 2017 e per tale motivo egli ha richiesto il permesso per motivi familiari per la convivenza con il fratello, naturalizzato italiano.
pagina 1 di 6 I precedenti penali ad avviso del ricorrente non possono considerarsi ostativi essendo risalenti nel tempo e non sintomatici di pericolosità anche alla luce del lungo periodo di tempo trascorso in Italia dal ricorrente che ha qui radicato la propria vita privata e familiare.
Il , ritualmente citato a comparire non si è costituito e può pertanto dichiararsene la CP_1 contumacia.
Nel corso del processo si è disposta la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento e quindi proceduto all'ascolto del ricorrente e del fratello.
Il primo ha dichiarato: sono in Italia dal 2009, sono entrato in aereo con visto e poi ho avuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In Italia ho lavora per un allevamento di cani. Al momento vivo a MO Per_1 con mio fratello , cittadino italiano e lavoro nelle p MO per un'agenzia di lavoro. Lavoro 8 ore e guadagno circa 800/1000 al mese. Non ho procedimenti penali in corso. Ho precedenti condanne. Sono stato in carcere e sono uscito quasi 3 anni fa (la difesa specifica che il definito è di marzo 2023, la richiesta di misura alternativa). Paghiamo un affitto 320 euro nel centro di via santa Margherita 18 a MO. Si tratta di una casa molto vecchia. Sono sposato ed ho due figli in Nigeria. Non sono più tornato dal 2009 in Nigeria. Vengo dall'Imo State.
ha invece dichiarato: sono in Italia dal 2005. Mio fratello vive con me Testimone_1 dal 2008 ed abbiamo sempre vissuto insieme tranne quando è stato in carcere. Abitiamo a MO , via santa margherita nr. 18. Abbiamo un buon rapporto io l'ho sempre aiutato economicamente quando non lavorava. Io guadagno 1000/1330 euro.
Esaurita l'attività istruttoria con l'acquisizione di ulteriori documenti offerti dal ricorrente, la causa è stata così decisa.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” A sua volta, il richiamato art. 20 D.Lgs. n. 150/2011, dispone testualmente quanto segue:
“Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia d immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. “
Sussiste quindi senza dubbio la giurisdizione ordinaria e la competenza di questa sezione che decide in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3 del d.l. nr. 13 del 2017.
Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, la domanda proposta dal ricorrente appare infondata.
pagina 2 di 6 Come detto nell'esposizione in fatto, quale unico motivo a base del provvedimento impugnato vi è il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, il quale si fonda sui due precedenti penali da cui risulta gravato. In particolare, come risulta anche dal certificato del casellario giudiziale agli atti, il ricorrente ha riportato una sentenza alla pena della reclusione pari ad anni 3 e mesi 6 a seguito di rito concordato ex art. 444 c.p.p. per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (fatto commesso il 19.09.2017) ed una seconda condanna per analogo reato e medesimo rito premiale di anni 2 e mesi 8 per un fatto commesso il 17.7.2021.
Non risulta invece contestata la convivenza con il fratello cittadino italiano.
Ad avviso dell'Amministrazione tali reati sarebbero ostativi al rilascio del permesso richiesto, in quanto rientrerebbero nella previsione di cui all'art. 4, comma 3 TUI e denoterebbero la pericolosità concreta del ricorrente destinata a prevalere nel giudizio di bilanciamento con i legami familiari in atto (art. 5, commi 5 e 5 bis TUI).
Tale giudizio appare del tutto condivisibile.
Come noto, l'art. 4 del medesimo TUI prevede, tra l'altro che “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Orbene, per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) t.u. imm., in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). (Cfr. Corte di Cassazione n. 17070/2018, n. 8795/11; conformi, nn. 19957/11 e 17070/18) (cfr. anche a Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 202, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 , nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»").
Il relativo giudizio di bilanciamento va operato in maniera "concreta ed attuale", vale a dire avendo riguardo alle particolarità del caso singolo e alla situazione aggiornata al momento della decisione (giurisprudenza costante cfr., da ultimo, Cass. 30342/2021).
pagina 3 di 6 Al riguardo è fondamentale il richiamo alla giurisprudenza della CEDU sull'art. 8, che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...].tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso, con la precisazione che le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], §§ 117-118; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il Tribunale condivide il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente effettuato dall'amministrazione e considera recessivo l'interesse all'unità familiare (convivenza con il fratello).
Quanto alla gravità dei fatti commessi si osserva che il ricorrente è stato condannato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti che di per sé è un reato di sicura gravità perché idoneo a mettere in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone, oltre che a creare problemi di ordine e sicurezza pubblica, tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha agito in concorso con altre persone. La gravità dei reati risulta anche dall'entità della pena irrogata (3 anni e 6 mesi la prima e e 2 anni e 8 mesi la seconda), specie considerando che essa è frutto di una riduzione premiale per la scelta del rito (di 1/3).
Anche le circostanze in cui i delitti sono stati commessi costituiscono indice di sicura pericolosità. Si tratta, il primo, di un fatto commesso quando il ricorrente era regolare sul territorio da alcuni anni (cfr. estratto INPS prodotto nel subprocedimento cautelare, da cui risultano impieghi del ricorrente dall'1.10.2010), circostanza che denota una particolare propensione a delinquere del predetto, dal momento che non ha funto da dissuasore neppure il rischio di vedersi revocare il permesso per lavoro che aveva ottenuto, cosa in effetti poi verificatasi. Ancora più grave è che il secondo reato sia stato commesso nel 2021, dopo la commissione del primo reato e dopo aver riportato la relativa condanna (la prima sentenza è del 17.4.2018), indice questo di propensione a delinquere e di indifferenza rispetto a precedenti moniti delle autorità del paese ospitante ( . Regio Unito 72). Persona_2
I fatti poi sono recenti: l'ultimo reato è stato commesso nel 2021, quindi circa 3 anni fa ed il ricorrente ha finito di espiare la pena a maggio del 2022. Da tale data ad oggi sono passati solo due anni e se è vero che il ricorrente al momento non risulta avere procedimenti pendenti, si tratta di un lasso di tempo non significativo al fine di formulare un giudizio sulla cessazione della sua pericolosità essendo all'evidenza necessario il decorso di un significativo arco temporale durante il quale l'autore ha dato prova di adesione ai valori del vivere civile. Tempo che nel caso di specie non è decorso (cfr. Cedu AA. V. the United Kingdom).
Si tratta dunque di fatti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave del bene giuridico ordine pubblico e sussiste pertanto la causa ostativa prevista dall'art. 19 TUI ovvero la pericolosità ai sensi dell'art. 13 TUI.
pagina 4 di 6 Quanto al necessario bilanciamento con la vita privata e familiare del ricorrente in Italia, imposto dalla Convenzione Europea dei diritti umani e dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria interna, si osserva quanto segue.
In merito al diritto all'unità familiare, il legame con il fratello, cittadino naturalizzato italiano, non rientra invero tra quelli garantiti dalla Direttiva 2004/38 che limita la rilevanza ai rapporti di ascendenza, discendenza e coniugio/convivenza. Anche la ha riconosciuto la rilevanza del Per_2 rapporto familiare con il fratello ma solo in presenza di ulteriori elementi che dimostrino la particolare e forte natura del legame affettivo ( e altri c. Grecia). Persona_3 La disciplina applicabile è dunque quella del citato art. 19 comma 2 lett. c) Tui ed il legame affettivo è riconosciuto per il grado di parentela (primo grado) e la convivenza effettiva, che nel caso di specie, come detto non sono in discussione. Tuttavia, nell'effettuare il bilanciamento tra la tutela della vita familiare e privata del ricorrente in Italia e quella della sicurezza dello stato, non può non venire in rilievo il fatto che il legame familiare è tra due fratelli adulti, ed è quindi un legame meno forte di quello “familiare” tutelato come detto dalla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari.
Del resto, contrariamente a quanto argomentato nella comparsa conclusionale, la presenza del fratello del ricorrente e la convivenza con esso non è affatto sufficiente a fungere da assicurazione sul futuro contegno del ricorrente, tanto che i due reati sono stati commessi quando i due già convivevano (così nel ricorso).
Inoltre, nel caso di specie la famiglia del ricorrente, composta da moglie e figli, risiede in Nigeria (secondo quanto dallo stesso ricorrente dichiarato) con la conseguenza che in caso di rimpatrio il ricorrente si troverebbe ricollocato in un ambiente familiare.
Infine, quanto alla necessità di salvaguardare la sua vita privata in Italia, deve dirsi che le prove offerte sono state piuttosto scarne. Dall'estratto INPS risulta solo che il ricorrente avrebbe lavorato dall'ottobre del 2020 come collaboratore familiare per un connazionale (apparentemente) e comunque risulta una interruzione nel versamento dei contributi dal settembre del 2013 all'agosto del 2016. Dallo stesso documento risulta altresì che il ricorrente ha lavorato solo 3 mesi e da quando ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato non risulta essersi impegnato nella ricerca di un lavoro (l'ultima busta paga prodotta è del marzo 2023).
In ultimo, non sono dimostrati legami affettivi ulteriori rispetto a quello del fratello. Non risulta che il ricorrente sia impegnato in attività di volontariato, sportive o altro che lo leghi a questo territorio.
In conclusione, non pare a questo Tribunale che la vita privata del ricorrente sia particolarmente radicata al punto da prevalere nel giudizio di pericolosità sociale di cui si è detto.
Al rigetto del ricorso segue che le spese restano in capo a chi le ha sostenute non essendosi la parte resistente costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Bologna, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE Il Tribunale, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Emanuela Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10138/2024 promossa da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente a [...] (Mo) ed elettivamente domiciliato in MO, Via Emilia Est 25, nello studio e presso la persona dell'Avv. Gianluca Scalera che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso per l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
MOTIVI IN FATTO
Con il ricorso in epigrafe il cittadino nigeriano ha impugnato il Parte_1 provvedimento del Questore di MO datato 03.04.2024, notificatogli in data 14.05.2024 (doc. n. 2 allegato al ricorso), di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno “per motivi familiari” avanzata dal ricorrente il 22.06.2023. Il rifiuto si fonda sull'esistenza di due precedenti penali in materia di stupefacenti a carico del ricorrente e considerati ostativi al rilascio del titolo.
A sostegno del ricorso si rappresenta che il ricorrente è entrato nel territorio dello Stato italiano in data 13 settembre 2009 con regolare visto per lavoro subordinato ed è stato autorizzato a permanere sul territorio sino al 03 febbraio 2018 con un permesso di lavoro subordinato; che ha sin da subito, intrapreso attività lavorativa e ha stabilito la propria sistemazione abitativa con il fratello,
nato in [...] il [...] (in MO in una abitazione condotta Controparte_2 in locazione e sita in Via Santa Margherita n. 18); che tale permesso di soggiorno non gli è stato rinnovato in ragione della prima condanna del dicembre del 2017 e per tale motivo egli ha richiesto il permesso per motivi familiari per la convivenza con il fratello, naturalizzato italiano.
pagina 1 di 6 I precedenti penali ad avviso del ricorrente non possono considerarsi ostativi essendo risalenti nel tempo e non sintomatici di pericolosità anche alla luce del lungo periodo di tempo trascorso in Italia dal ricorrente che ha qui radicato la propria vita privata e familiare.
Il , ritualmente citato a comparire non si è costituito e può pertanto dichiararsene la CP_1 contumacia.
Nel corso del processo si è disposta la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento e quindi proceduto all'ascolto del ricorrente e del fratello.
Il primo ha dichiarato: sono in Italia dal 2009, sono entrato in aereo con visto e poi ho avuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In Italia ho lavora per un allevamento di cani. Al momento vivo a MO Per_1 con mio fratello , cittadino italiano e lavoro nelle p MO per un'agenzia di lavoro. Lavoro 8 ore e guadagno circa 800/1000 al mese. Non ho procedimenti penali in corso. Ho precedenti condanne. Sono stato in carcere e sono uscito quasi 3 anni fa (la difesa specifica che il definito è di marzo 2023, la richiesta di misura alternativa). Paghiamo un affitto 320 euro nel centro di via santa Margherita 18 a MO. Si tratta di una casa molto vecchia. Sono sposato ed ho due figli in Nigeria. Non sono più tornato dal 2009 in Nigeria. Vengo dall'Imo State.
ha invece dichiarato: sono in Italia dal 2005. Mio fratello vive con me Testimone_1 dal 2008 ed abbiamo sempre vissuto insieme tranne quando è stato in carcere. Abitiamo a MO , via santa margherita nr. 18. Abbiamo un buon rapporto io l'ho sempre aiutato economicamente quando non lavorava. Io guadagno 1000/1330 euro.
Esaurita l'attività istruttoria con l'acquisizione di ulteriori documenti offerti dal ricorrente, la causa è stata così decisa.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, D. Lgs. n. 286/1998, “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” A sua volta, il richiamato art. 20 D.Lgs. n. 150/2011, dispone testualmente quanto segue:
“Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia d immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. “
Sussiste quindi senza dubbio la giurisdizione ordinaria e la competenza di questa sezione che decide in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3 del d.l. nr. 13 del 2017.
Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, la domanda proposta dal ricorrente appare infondata.
pagina 2 di 6 Come detto nell'esposizione in fatto, quale unico motivo a base del provvedimento impugnato vi è il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, il quale si fonda sui due precedenti penali da cui risulta gravato. In particolare, come risulta anche dal certificato del casellario giudiziale agli atti, il ricorrente ha riportato una sentenza alla pena della reclusione pari ad anni 3 e mesi 6 a seguito di rito concordato ex art. 444 c.p.p. per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (fatto commesso il 19.09.2017) ed una seconda condanna per analogo reato e medesimo rito premiale di anni 2 e mesi 8 per un fatto commesso il 17.7.2021.
Non risulta invece contestata la convivenza con il fratello cittadino italiano.
Ad avviso dell'Amministrazione tali reati sarebbero ostativi al rilascio del permesso richiesto, in quanto rientrerebbero nella previsione di cui all'art. 4, comma 3 TUI e denoterebbero la pericolosità concreta del ricorrente destinata a prevalere nel giudizio di bilanciamento con i legami familiari in atto (art. 5, commi 5 e 5 bis TUI).
Tale giudizio appare del tutto condivisibile.
Come noto, l'art. 4 del medesimo TUI prevede, tra l'altro che “Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.
Orbene, per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) t.u. imm., in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata ex ante in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso). (Cfr. Corte di Cassazione n. 17070/2018, n. 8795/11; conformi, nn. 19957/11 e 17070/18) (cfr. anche a Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 202, che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 , nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»").
Il relativo giudizio di bilanciamento va operato in maniera "concreta ed attuale", vale a dire avendo riguardo alle particolarità del caso singolo e alla situazione aggiornata al momento della decisione (giurisprudenza costante cfr., da ultimo, Cass. 30342/2021).
pagina 3 di 6 Al riguardo è fondamentale il richiamo alla giurisprudenza della CEDU sull'art. 8, che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto e incondizionato: accertata l'esistenza della vita privata e familiare, il passo successivo è rappresentato dalla verifica se da parte dello Stato vi sia stata un'ingerenza e se essa sia ammissibile ai sensi dell'art. 8 § 2. L'art. 8 § 2, infatti, ammette che il diritto sancito nel § 1 subisca delle limitazioni che “[...].tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”. La CEDU impone quindi un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso, con la precisazione che le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], §§ 117-118; Üner c. Paesi Bassi [GC], § 58; Udeh c. Svizzera, § 52).
Ciò posto in linea generale e venendo al caso di specie, il Tribunale condivide il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente effettuato dall'amministrazione e considera recessivo l'interesse all'unità familiare (convivenza con il fratello).
Quanto alla gravità dei fatti commessi si osserva che il ricorrente è stato condannato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti che di per sé è un reato di sicura gravità perché idoneo a mettere in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone, oltre che a creare problemi di ordine e sicurezza pubblica, tanto più che nel caso di specie il ricorrente ha agito in concorso con altre persone. La gravità dei reati risulta anche dall'entità della pena irrogata (3 anni e 6 mesi la prima e e 2 anni e 8 mesi la seconda), specie considerando che essa è frutto di una riduzione premiale per la scelta del rito (di 1/3).
Anche le circostanze in cui i delitti sono stati commessi costituiscono indice di sicura pericolosità. Si tratta, il primo, di un fatto commesso quando il ricorrente era regolare sul territorio da alcuni anni (cfr. estratto INPS prodotto nel subprocedimento cautelare, da cui risultano impieghi del ricorrente dall'1.10.2010), circostanza che denota una particolare propensione a delinquere del predetto, dal momento che non ha funto da dissuasore neppure il rischio di vedersi revocare il permesso per lavoro che aveva ottenuto, cosa in effetti poi verificatasi. Ancora più grave è che il secondo reato sia stato commesso nel 2021, dopo la commissione del primo reato e dopo aver riportato la relativa condanna (la prima sentenza è del 17.4.2018), indice questo di propensione a delinquere e di indifferenza rispetto a precedenti moniti delle autorità del paese ospitante ( . Regio Unito 72). Persona_2
I fatti poi sono recenti: l'ultimo reato è stato commesso nel 2021, quindi circa 3 anni fa ed il ricorrente ha finito di espiare la pena a maggio del 2022. Da tale data ad oggi sono passati solo due anni e se è vero che il ricorrente al momento non risulta avere procedimenti pendenti, si tratta di un lasso di tempo non significativo al fine di formulare un giudizio sulla cessazione della sua pericolosità essendo all'evidenza necessario il decorso di un significativo arco temporale durante il quale l'autore ha dato prova di adesione ai valori del vivere civile. Tempo che nel caso di specie non è decorso (cfr. Cedu AA. V. the United Kingdom).
Si tratta dunque di fatti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave del bene giuridico ordine pubblico e sussiste pertanto la causa ostativa prevista dall'art. 19 TUI ovvero la pericolosità ai sensi dell'art. 13 TUI.
pagina 4 di 6 Quanto al necessario bilanciamento con la vita privata e familiare del ricorrente in Italia, imposto dalla Convenzione Europea dei diritti umani e dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria interna, si osserva quanto segue.
In merito al diritto all'unità familiare, il legame con il fratello, cittadino naturalizzato italiano, non rientra invero tra quelli garantiti dalla Direttiva 2004/38 che limita la rilevanza ai rapporti di ascendenza, discendenza e coniugio/convivenza. Anche la ha riconosciuto la rilevanza del Per_2 rapporto familiare con il fratello ma solo in presenza di ulteriori elementi che dimostrino la particolare e forte natura del legame affettivo ( e altri c. Grecia). Persona_3 La disciplina applicabile è dunque quella del citato art. 19 comma 2 lett. c) Tui ed il legame affettivo è riconosciuto per il grado di parentela (primo grado) e la convivenza effettiva, che nel caso di specie, come detto non sono in discussione. Tuttavia, nell'effettuare il bilanciamento tra la tutela della vita familiare e privata del ricorrente in Italia e quella della sicurezza dello stato, non può non venire in rilievo il fatto che il legame familiare è tra due fratelli adulti, ed è quindi un legame meno forte di quello “familiare” tutelato come detto dalla direttiva sulla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari.
Del resto, contrariamente a quanto argomentato nella comparsa conclusionale, la presenza del fratello del ricorrente e la convivenza con esso non è affatto sufficiente a fungere da assicurazione sul futuro contegno del ricorrente, tanto che i due reati sono stati commessi quando i due già convivevano (così nel ricorso).
Inoltre, nel caso di specie la famiglia del ricorrente, composta da moglie e figli, risiede in Nigeria (secondo quanto dallo stesso ricorrente dichiarato) con la conseguenza che in caso di rimpatrio il ricorrente si troverebbe ricollocato in un ambiente familiare.
Infine, quanto alla necessità di salvaguardare la sua vita privata in Italia, deve dirsi che le prove offerte sono state piuttosto scarne. Dall'estratto INPS risulta solo che il ricorrente avrebbe lavorato dall'ottobre del 2020 come collaboratore familiare per un connazionale (apparentemente) e comunque risulta una interruzione nel versamento dei contributi dal settembre del 2013 all'agosto del 2016. Dallo stesso documento risulta altresì che il ricorrente ha lavorato solo 3 mesi e da quando ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato non risulta essersi impegnato nella ricerca di un lavoro (l'ultima busta paga prodotta è del marzo 2023).
In ultimo, non sono dimostrati legami affettivi ulteriori rispetto a quello del fratello. Non risulta che il ricorrente sia impegnato in attività di volontariato, sportive o altro che lo leghi a questo territorio.
In conclusione, non pare a questo Tribunale che la vita privata del ricorrente sia particolarmente radicata al punto da prevalere nel giudizio di pericolosità sociale di cui si è detto.
Al rigetto del ricorso segue che le spese restano in capo a chi le ha sostenute non essendosi la parte resistente costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Bologna, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Romano
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