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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4459/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4459/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_1 C.F._1
BRUNO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO CESARE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1476/2021, emesso in data 16.08.2021, RG 3316/2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha ingiunto a di pagare a favore di la somma di euro 7.606,66, oltre a Parte_1 Controparte_1
interessi oltre agli interessi al tasso legale, a decorrere dalla recezione dei solleciti inviati dalla ricorrente fino al saldo, spese di procedura, oneri ed accessori di legge e successive spese occorrende.
Contro tale ingiunzione si opponeva la sig.ra chiedendo che il tribunale adito, Parte_1
dichiarasse nullo e/o revocasse il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque, rigettasse ogni domanda formulata nei confronti di se stessa, in ogni caso con vittoria di spese.
Preliminarmente va ribadito che, come già esplicitato nell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del
17.04.2023, questo giudice è tenuto a pronunciarsi solo ed esclusivamente sul mancato pagamento degli oneri condominiali.
Fatta questa necessaria premessa, ritiene questo giudice che le domande proposte da parte attrice opponente non possano in questa sede trovare accoglimento.
Ed invero, in data 20.11.2003, acquistò dal IG. la proprietà dell'unità Controparte_1 Controparte_2
immobiliare sita in Reggio Emilia Via Passo Buole n. 68.
Detta unità immobiliare risulta a tutt'oggi occupata dalla IG.ra in forza di Parte_1
assegnazione ex art. 155 quater c.c., avvenuta con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1679 del
1999, la quale ha regolarmente pagato gli oneri condominiali fino al 2013. Allorquando ingiustificatamente ella smetteva di pagarli senza tuttavia impugnare mai le delibere ne mai Pt_1
contestare i conteggi.
Stante le esigenze economiche del condominio, l'amministratore chiedeva alla società in CP_1 qualità di proprietaria dell'immobile il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali.
La società pertanto provvedeva al corretto pagamento delle stesse per l'importo ingiunto ed oggi ne pretende il legittimo rimborso da parte della . Pt_1
L'an ed il quantum del pagamento di dette spese sono state provate per tabulas, oltre che per testimonianza diretta dello stesso amministratore, sig. ascoltato in qualità di testimone. Tes_1
E' del tutto irrilevante, in questo giudizio ed in questa sede, se la IG.ra vanti o Parte_1
meno crediti nei confronti di , somme che presuntivamente e secondo la difesa di parte Controparte_2
attrice andrebbero a compensare le somme richieste a titolo di oneri condominiali. Ciò in quanto i rapporti economici tra la e esulano da tale giudizio che riguarda esclusivamente le Pt_1 CP_3 spese condominiali dell'appartamento assegnato ed occupato dalla sig.ra Pt_1
E' indiscutibile, e provato documentalmente infatti che la proprietà dell'appartamento sia della società pagina 2 di 4 che in quanto tale è stata costretta al pagamento di spese condominiali che competevano CP_1 all'occupante , sig.ra Pt_1
La società In qualità di proprietaria dell'immobile, contrariamente a quanto affermato dalla CP_1
difesa della risulta la sola legittimata a stare in giudizio. Pt_1
E del resto, non c'è dubbio alcuno che la gratuità dell'assegnazione della casa coniugale sia relativa al solo canone e non anche agli oneri condominiali che restano a carico dell'occupante, salvo che non si tratti di oneri per spese straordinarie.
Pertanto a meno che non esista in tal senso un provvedimento ad hoc che indichi in maniera esplicita una diversa ripartizione di dette spese, queste rimangono a carico dell'assegnatario che dovrà rifonderle al proprietario che le abbia pagate.
E' palese, quindi, che tra la fattispecie in esame e la relazione con l'istituto dell'adempimento da parte del terzo, non vi sia alcuna correlazione ne logica ne giuridica.
Riguardo alla presunta duplicazione delle somme richieste in altro procedimento, pare a questo giudice che, anche da una semplice lettura degli atti e dei documenti, con l'odierno procedimento monitorio, sono state richieste e ingiunte correttamente somme per oneri condominiali diversi da quelli richiesti nel precedente decreto ingiuntivo (precisamente il n. 912 del 24.10.2018 R.G. 1371/2018), somme che palesemente sono maturate successivamente.
Anche in merito ai conteggi dei contatori dell'acqua condominiale, la posizione dell'attrice opponente non risulta corretta. Ed infatti dalle risultanze istruttorie è emerso che l'assegnataria , sig.ra si Pt_1
è sempre rifiutata di far sostituire i contatori. La sostituzione degli stessi si era resa necessaria, per stessa ammissione del teste stante il mal funzionamento degli stessi dovuto alla vetustà. Tes_1
I conteggi dei consumi quindi sono imputabili alle fatture di IREN MERCATO, fatture che la Società emette nei confronti della IG.ra ma il cui pagamento è posto a carico del condominio che, a Pt_1
sua volta richiede la somma alla Pt_1
Dette spese, in ogni caso, risultano tutte correttamente indicate nei bilanci di esercizio corrispondenti, e risultano anche puntualmente comunicate alla che non li ha mai contestati. Pt_1
In quanto alla contestazione n.5 relative alle spese di segreteria dell'amministratore, in realtà esse non paiono di particolare rilievo, soprattutto alla luce dei numerosi solleciti e dalla copiosa comunicazione intervenuta tra l'Amministrazione condominiale e la IG.ra la quale ha sempre tenuto un Pt_1
atteggiamento ostruzionistico e diffidente nei confronti della stessa, prova ne sono le numerose richieste di accesso all'immobile resesi necessarie in occasione della perdita d'acqua dell'appartamento occupato dalla che creava danno all'appartamento sottostante, i vari solleciti resesi necessari Pt_1
per via del mancato pagamento degli oneri condominiali etc..
pagina 3 di 4 Alla luce delle suddette motivazioni ogni altra residua contestazione sollevata da parte attrice risulta a questo giudice del tutto marginale, superflua e defatigatoria ai fini di giustizia rispetto alle argomentazioni processuali che sono state sopra esplicitate e provate per tabulas durante l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Si conferma il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti sopra spiegati;
Si respinge, di conseguenza, ogni domanda formulata dall'attrice opponente, sig.ra Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Si accerta e dichiara la sig.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di euro 7.606,66 per le motivazioni dettagliate in decreto ingiuntivo;
Si condanna conseguentemente parte opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, che in tale contesto si liquidano in via equitativa in € 2500,00, oltre iva e cpa , per le motivazioni sopra esposte.
Reggio Emilia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Pia Sacco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4459/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARALDI Parte_1 C.F._1
BRUNO
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONAZZI GIULIO CESARE Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n. 1476/2021, emesso in data 16.08.2021, RG 3316/2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha ingiunto a di pagare a favore di la somma di euro 7.606,66, oltre a Parte_1 Controparte_1
interessi oltre agli interessi al tasso legale, a decorrere dalla recezione dei solleciti inviati dalla ricorrente fino al saldo, spese di procedura, oneri ed accessori di legge e successive spese occorrende.
Contro tale ingiunzione si opponeva la sig.ra chiedendo che il tribunale adito, Parte_1
dichiarasse nullo e/o revocasse il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque, rigettasse ogni domanda formulata nei confronti di se stessa, in ogni caso con vittoria di spese.
Preliminarmente va ribadito che, come già esplicitato nell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori del
17.04.2023, questo giudice è tenuto a pronunciarsi solo ed esclusivamente sul mancato pagamento degli oneri condominiali.
Fatta questa necessaria premessa, ritiene questo giudice che le domande proposte da parte attrice opponente non possano in questa sede trovare accoglimento.
Ed invero, in data 20.11.2003, acquistò dal IG. la proprietà dell'unità Controparte_1 Controparte_2
immobiliare sita in Reggio Emilia Via Passo Buole n. 68.
Detta unità immobiliare risulta a tutt'oggi occupata dalla IG.ra in forza di Parte_1
assegnazione ex art. 155 quater c.c., avvenuta con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1679 del
1999, la quale ha regolarmente pagato gli oneri condominiali fino al 2013. Allorquando ingiustificatamente ella smetteva di pagarli senza tuttavia impugnare mai le delibere ne mai Pt_1
contestare i conteggi.
Stante le esigenze economiche del condominio, l'amministratore chiedeva alla società in CP_1 qualità di proprietaria dell'immobile il pagamento delle somme dovute a titolo di oneri condominiali.
La società pertanto provvedeva al corretto pagamento delle stesse per l'importo ingiunto ed oggi ne pretende il legittimo rimborso da parte della . Pt_1
L'an ed il quantum del pagamento di dette spese sono state provate per tabulas, oltre che per testimonianza diretta dello stesso amministratore, sig. ascoltato in qualità di testimone. Tes_1
E' del tutto irrilevante, in questo giudizio ed in questa sede, se la IG.ra vanti o Parte_1
meno crediti nei confronti di , somme che presuntivamente e secondo la difesa di parte Controparte_2
attrice andrebbero a compensare le somme richieste a titolo di oneri condominiali. Ciò in quanto i rapporti economici tra la e esulano da tale giudizio che riguarda esclusivamente le Pt_1 CP_3 spese condominiali dell'appartamento assegnato ed occupato dalla sig.ra Pt_1
E' indiscutibile, e provato documentalmente infatti che la proprietà dell'appartamento sia della società pagina 2 di 4 che in quanto tale è stata costretta al pagamento di spese condominiali che competevano CP_1 all'occupante , sig.ra Pt_1
La società In qualità di proprietaria dell'immobile, contrariamente a quanto affermato dalla CP_1
difesa della risulta la sola legittimata a stare in giudizio. Pt_1
E del resto, non c'è dubbio alcuno che la gratuità dell'assegnazione della casa coniugale sia relativa al solo canone e non anche agli oneri condominiali che restano a carico dell'occupante, salvo che non si tratti di oneri per spese straordinarie.
Pertanto a meno che non esista in tal senso un provvedimento ad hoc che indichi in maniera esplicita una diversa ripartizione di dette spese, queste rimangono a carico dell'assegnatario che dovrà rifonderle al proprietario che le abbia pagate.
E' palese, quindi, che tra la fattispecie in esame e la relazione con l'istituto dell'adempimento da parte del terzo, non vi sia alcuna correlazione ne logica ne giuridica.
Riguardo alla presunta duplicazione delle somme richieste in altro procedimento, pare a questo giudice che, anche da una semplice lettura degli atti e dei documenti, con l'odierno procedimento monitorio, sono state richieste e ingiunte correttamente somme per oneri condominiali diversi da quelli richiesti nel precedente decreto ingiuntivo (precisamente il n. 912 del 24.10.2018 R.G. 1371/2018), somme che palesemente sono maturate successivamente.
Anche in merito ai conteggi dei contatori dell'acqua condominiale, la posizione dell'attrice opponente non risulta corretta. Ed infatti dalle risultanze istruttorie è emerso che l'assegnataria , sig.ra si Pt_1
è sempre rifiutata di far sostituire i contatori. La sostituzione degli stessi si era resa necessaria, per stessa ammissione del teste stante il mal funzionamento degli stessi dovuto alla vetustà. Tes_1
I conteggi dei consumi quindi sono imputabili alle fatture di IREN MERCATO, fatture che la Società emette nei confronti della IG.ra ma il cui pagamento è posto a carico del condominio che, a Pt_1
sua volta richiede la somma alla Pt_1
Dette spese, in ogni caso, risultano tutte correttamente indicate nei bilanci di esercizio corrispondenti, e risultano anche puntualmente comunicate alla che non li ha mai contestati. Pt_1
In quanto alla contestazione n.5 relative alle spese di segreteria dell'amministratore, in realtà esse non paiono di particolare rilievo, soprattutto alla luce dei numerosi solleciti e dalla copiosa comunicazione intervenuta tra l'Amministrazione condominiale e la IG.ra la quale ha sempre tenuto un Pt_1
atteggiamento ostruzionistico e diffidente nei confronti della stessa, prova ne sono le numerose richieste di accesso all'immobile resesi necessarie in occasione della perdita d'acqua dell'appartamento occupato dalla che creava danno all'appartamento sottostante, i vari solleciti resesi necessari Pt_1
per via del mancato pagamento degli oneri condominiali etc..
pagina 3 di 4 Alla luce delle suddette motivazioni ogni altra residua contestazione sollevata da parte attrice risulta a questo giudice del tutto marginale, superflua e defatigatoria ai fini di giustizia rispetto alle argomentazioni processuali che sono state sopra esplicitate e provate per tabulas durante l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Si conferma il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti sopra spiegati;
Si respinge, di conseguenza, ogni domanda formulata dall'attrice opponente, sig.ra Parte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
[...]
Si accerta e dichiara la sig.ra è debitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di euro 7.606,66 per le motivazioni dettagliate in decreto ingiuntivo;
Si condanna conseguentemente parte opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria, che in tale contesto si liquidano in via equitativa in € 2500,00, oltre iva e cpa , per le motivazioni sopra esposte.
Reggio Emilia, 2 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Pia Sacco
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