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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7338/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3904/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9536 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6439/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7338/2024, il Comune di Castel Volturno ha appellato, nei confronti di Resistente_1
, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 3904/2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione delle spese e competenze.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di Accertamento IMU 2018 n. 9536 del
07/03/2023 - importo euro 728,00, relativo ad immobile sito in Castel Volturno (CE).
Oltre ad una serie di questioni preliminari era stato sostenuto nel merito che trattavasi di abitazione principale, ove il contribuente aveva la dimora abituale, con conseguente diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale,
Si era costituita la Amministrazione contestando i vari motivi di ricorso e nel merito sostenendo la infondatezza della pretesa in relazione alla riportata quantità di consumi idrici ed elettrici del ricorrente, e che quindi l'unità immobiliare non poteva essere considerata l'abitazione principale, ove lo stesso avesse reale dimora.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso motivando che il contribuente ha dimostrato di possedere nell'immobile contratti delle utenze a lui intestate, non rilevando i bassi consumi..
Con l'appello in esame la amministrazione evidenzia che i consumi risulterebbero del tutto minimali. Si rileva che dalla lettura della fatturazione per consumi elettrici ed idrici relativa all'immobile de qua, si evince come il contribuente per gli anni 2016-2023 abbia consumato: una media di circa 900 Kwh annui ed una media di circa 020 mc annui, dati del tutto incompatibile con l'affermazione che l'immobile in questione costituisca il suo luogo di dimora e la propria abitazione principale. Inoltre la contribuente avrebbe fatto richiesta del rilascio della carta di identità elettronica presso il Comune di Ello
Si è costituita la contribuente ed evidenziando di avere avuto un esborso per consumi elettrici di circa Euro
50 a bimestre, ed illustrando nuovamente gli elementi dai quali ricavare una sua effettiva dimora nei locali de qua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva come in materia sia intervenuta la sentenza n.
209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” ,
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”.
L'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
A fronte di ciò va ritenuto che quanto affermato dall'Amministrazione comunale, che ha rilevato e portato all'attenzione del giudicante i consumi per l'immobile di cui è causa, sia sufficiente a dimostrare la carenza di una reale dimora nei locali presso i quali il contribuente ha fissato la propria residenza, tenendo anche conto di quanto affermato dalla stessa contribuente in merito all'entità degli esborsi per l'utenza elettrica, che confermano l'irrisorietà dei consumi, una volta contabilizzati i costi fissi;
a fronte dei quale nessun ulteriore elemento è stato introdotto da contribuente atto a dimostrare che in loco questi svolga la propria vita ordinaria.
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva come in materia sia intervenuta la sentenza n.
209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” ,
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”.
L'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
A fronte di ciò va ritenuto che quanto affermato dall'Amministrazione comunale, che ha rilevato e portato all'attenzione del giudicante i consumi per l'immobile di cui è causa, sia sufficiente a dimostrare la carenza di una reale dimora nei locali presso i quali il contribuente ha fissato la propria residenza, tenendo anche conto di quanto affermato dalla stessa contribuente in merito all'entità degli esborsi per l'utenza elettrica, che confermano l'irrisorietà dei consumi, una volta contabilizzati i costi fissi;
a fronte dei quale nessun ulteriore elemento è stato introdotto da contribuente atto a dimostrare che in loco questi svolga la propria vita ordinaria.
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Dichiara compensate le spese e competenze dell'intero giudizio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7338/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata, 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3904/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9536 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6439/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: ASSENTE
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7338/2024, il Comune di Castel Volturno ha appellato, nei confronti di Resistente_1
, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Caserta n. 3904/2024 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione delle spese e competenze.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di Accertamento IMU 2018 n. 9536 del
07/03/2023 - importo euro 728,00, relativo ad immobile sito in Castel Volturno (CE).
Oltre ad una serie di questioni preliminari era stato sostenuto nel merito che trattavasi di abitazione principale, ove il contribuente aveva la dimora abituale, con conseguente diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale,
Si era costituita la Amministrazione contestando i vari motivi di ricorso e nel merito sostenendo la infondatezza della pretesa in relazione alla riportata quantità di consumi idrici ed elettrici del ricorrente, e che quindi l'unità immobiliare non poteva essere considerata l'abitazione principale, ove lo stesso avesse reale dimora.
Con la impugnata decisione la Corte di Giustizia ha accolto il ricorso motivando che il contribuente ha dimostrato di possedere nell'immobile contratti delle utenze a lui intestate, non rilevando i bassi consumi..
Con l'appello in esame la amministrazione evidenzia che i consumi risulterebbero del tutto minimali. Si rileva che dalla lettura della fatturazione per consumi elettrici ed idrici relativa all'immobile de qua, si evince come il contribuente per gli anni 2016-2023 abbia consumato: una media di circa 900 Kwh annui ed una media di circa 020 mc annui, dati del tutto incompatibile con l'affermazione che l'immobile in questione costituisca il suo luogo di dimora e la propria abitazione principale. Inoltre la contribuente avrebbe fatto richiesta del rilascio della carta di identità elettronica presso il Comune di Ello
Si è costituita la contribuente ed evidenziando di avere avuto un esborso per consumi elettrici di circa Euro
50 a bimestre, ed illustrando nuovamente gli elementi dai quali ricavare una sua effettiva dimora nei locali de qua.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva come in materia sia intervenuta la sentenza n.
209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” ,
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”.
L'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
A fronte di ciò va ritenuto che quanto affermato dall'Amministrazione comunale, che ha rilevato e portato all'attenzione del giudicante i consumi per l'immobile di cui è causa, sia sufficiente a dimostrare la carenza di una reale dimora nei locali presso i quali il contribuente ha fissato la propria residenza, tenendo anche conto di quanto affermato dalla stessa contribuente in merito all'entità degli esborsi per l'utenza elettrica, che confermano l'irrisorietà dei consumi, una volta contabilizzati i costi fissi;
a fronte dei quale nessun ulteriore elemento è stato introdotto da contribuente atto a dimostrare che in loco questi svolga la propria vita ordinaria.
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia osserva come in materia sia intervenuta la sentenza n.
209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale, che ha così deciso: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma
707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art.
5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 2021, n. 215;
Va in proposito ricordato che nel periodo di applicabilità dell'ICI, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del
1992, anche a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per “abitazione principale” non dovesse necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduceva una presunzione relativa che poteva essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Con la entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, risulta previsto, ex art. 13, che l'imposta municipale propria non si applicasse al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali doveva continuare ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Lo stesso articolo precisava che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
In relazione a quanto sopra è stato ritenuto che non fosse più possibile da parte del contribuente fornire la prova contraria alle risultanze anagrafiche, dimostrando, con elementi sottoposti alla valutazione del giudice, il diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale, atteso che questa era, ex lege, quella nella quale il nucleo familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
Valutazioni confermate dalla giurisprudenza di legittimità, che aveva infatti ritenuto che (Cass. n. 21873/2020) in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - fosse necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare “non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.” Ciò in conformità all'orientamento costante espresso dalla Corte di legittimità, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n.
23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 20 novembre 2017, n. 242).
Più di recente in tal senso si era ulteriormente pronunciato il giudice di legittimità affermando che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011, come novellato dall'art. 4, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell'ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi.” (Cass n. 11 99 del 11 gennaio
2022).
L'unico spazio residuale veniva individuato nella possibilità di dimostrare documentalmente che la mancata registrazione anagrafica della residenza fosse imputabile esclusivamente ad un disservizio e/o a inefficienze della pubblica amministrazione, della quale il cittadino non dovesse subire gli effetti negativi.
Per completezza va osservato come, mentre la prassi applicativa in materia di IMU aveva previsto che se i coniugi avessero stabilito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso territorio comunale,
l'esenzione per l'abitazione principale sarebbe spettata per un solo immobile, permaneva il problema interpretativo nel caso dei coniugi con dimore e residenze situate in due Comuni distinti.
Su questa particolare casistica il MEF era intervenuto a suo tempo nella Circolare 3/2012, affermando che si sarebbe potuta riconoscere addirittura una doppia esenzione. Di parere diametralmente opposto si è dimostrata, come riportato, la Corte di Cassazione, che in diverse sentenze aveva avuto modo di ribadire che nel caso di residenze e dimore in due Comuni distinti, nessuno dei fabbricati avrebbe potuto essere considerato abitazione principale (e, quindi, nessuno dei due meritevole di esenzione IMU).
Sul punto è poi intervenuto il legislatore nel collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2022, (decreto 141/2021, convertito con legge 215/2021) con un nuovo assetto normativo, a valere dal 2022, che esclude a priori la distinzione delle due casistiche eliminando il dubbio alla radice, e al tempo stesso mirando a disincentivare quei coniugi che avessero voluto eludere il Fisco stabilendo fittiziamente le due residenze in Comuni diversi, ottenendo così la duplice esenzione;
disponendo di conseguenza che se i coniugi avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, a prescindere da quale sia il Comune, l'esenzione ai fini IMU sull'abitazione principale sarebbe scattata soltanto su uno solo dei due immobili.
Ovviamente al fine di ottenere la agevolazione in un dato Comune il contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere sottoposto a pagamento l'immobile in altro Comune ove il coniuge risieda;
in mancanza l'agevolazione andava legittimamente rifiutata.
Il recente intervento della Corte Costituzionale risolve la questione sulla base della principale considerazione che “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.” La Corte osserva che “tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.”
Nella decisione si aggiunge che “In un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale. In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile
(cioè un dato facilmente accertabile attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.” ,
Non va peraltro disattesa la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, allorchè si sottolinea che “a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali. In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.”.
L'esame si sposta sul tema della prova, e spetta alla sede contenziosa la verifica della fondatezza o meno dell'accertamento, tenuto conto che in tema di esenzioni spetta al contribuente, e non viceversa all'ente impositore, provare le condizioni di fatto che ne legittimano il riconoscimento.
Ciò trova conferma dell'orientamento consolidato della S.C. secondo cui “ In tema di IMU, l'onere motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta, non essendo a tal fine necessario indicare le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta.” (Cass. n. 29845 del 2024; n. 1694 del 2018).
Quanto poi all'onere di allegazione degli atti richiamati si evidenzia che “ Nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova” (Cass. n. 8016 del 2024), non potendosi ritenere “nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attenendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente.” ( Cass. n. 16625 del 2025).
A fronte di ciò va ritenuto che quanto affermato dall'Amministrazione comunale, che ha rilevato e portato all'attenzione del giudicante i consumi per l'immobile di cui è causa, sia sufficiente a dimostrare la carenza di una reale dimora nei locali presso i quali il contribuente ha fissato la propria residenza, tenendo anche conto di quanto affermato dalla stessa contribuente in merito all'entità degli esborsi per l'utenza elettrica, che confermano l'irrisorietà dei consumi, una volta contabilizzati i costi fissi;
a fronte dei quale nessun ulteriore elemento è stato introdotto da contribuente atto a dimostrare che in loco questi svolga la propria vita ordinaria.
La natura delle decisione in ragione altresì della novità della materia determinano la compensazione fra le parti delle spese e competenze dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Dichiara compensate le spese e competenze dell'intero giudizio