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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 961/2022RG vertente tra con sede in LI NO (AP), Via D'Ancaria n. 1, C.F. e Parte_1
P. IVA , numero REA AP 171175, nella persona del Curatore Dott.ssa P.IVA_1 Pt_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni (C.F. ) del Foro
[...] C.F._1
di LI NO (comunicazioni fax 0736 250582 e indirizzo pec : Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bonanni sito in LI NO, Via
Pretoriana n.60;
-parte appellante principale/appellata incidentale
e
- P. IVA: - con sede in via dei Sampieri n. 41/c – 00148 Roma, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Amministratore unico legale rappresentante pro-tempore difesa e CP_2 rappresentata dall'Avv. Aldo De Caria (C.F: ; Fax 06.85358835; PEC: C.F._2
) e dall'Avv. Riccardo De Caria (C.F: Email_2
; Fax 06.85358835; PEC: e-mail: C.F._3 Email_3
) del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4
Studio dell'Avv. Aldo De Caria in Via Andrea Vesalio n. 2C – 00198 ROMA e presso il loro l'indirizzo telematico;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1 Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'originaria opponente ed accolta dal Tribunale.
3.Osserva il Collegio che il concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti non è sostanzialmente oggetto di contestazione:
• appellante: “(…) la società negli anni 2008-2010 non ha goduto delle CP_1 strutture della come ospite ma (…) quale tour operator che organizzava viaggi Parte_1
e mandava i propri gruppi di turisti presso le strutture della società Opposta”;
• appellata: “ ha organizzato gruppi di persone (e li organizza a tutt'oggi) che CP_1
nelle loro visite a siti religiosi e/o storici italiani hanno goduto delle prestazioni alberghiere
e quindi dell'alloggio presso diversi alberghi, tra cui anche la struttura della Parte_1 oggi in ” , “La organizza gite di gruppi di persone in Italia e/o Parte_1 CP_1
2 all'estero in luoghi storici e/o religiosi durante le quali rappresenta e pubblicizza i suoi prodotti commerciali”.
4.Dalle indicazioni offerte dalle parti, la Corte ritiene che il rapporto tra le stesse intercorso vada qualificato come contratto di albergo a favore di terzi tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'appellante (organizzazione di viaggi pubblicitari con connessa finalità turistico - alberghiera) e dell'oggetto del contratto (soggiorno in alcune stanze della struttura alberghiera).
5.Il contratto di albergo non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale, agli artt. 1783 e 1785, disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), né nella legislazione speciale.
Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. nn. 10158/1994,
9662/2000).
6.La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che il contratto di albergo sia stato stipulato in favore di terzi (i turisti/clienti dell'appellata).
7.Al riguardo va osservato che non vi sono ragioni preclusive alla possibilità che il contratto in favore di terzo sia costituito da un contratto di albergo (oppure di locazione), purché, ovviamente, lo stipulante vi abbia un interesse che può essere economico o anche istituzionale o morale (Cass.
n. 10158/1994, per l'ipotesi di contratti di albergo stipulati da un Comune in favore di famiglie di sfrattati).
La malleabilità che connota la struttura del contratto a favore di terzo - il quale deroga al principio della relatività, che perimetra gli effetti del contratto al solo rapporto tra le parti - ne permette la stipula sotto vesti differenti.
8.Nella presente fattispecie, stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.):
3 • la stipulante/appellata, quale organizzatrice di viaggi di gruppo, risulta parte contrattuale nei confronti della struttura alberghiera;
• i clienti/viaggiatori erano contraenti nei confronti della società organizzatrice del viaggio ma terzi nei confronti delle struttura alberghiera;
• tra viaggiatori e struttura alberghiera non vi era rapporto contrattuale e dunque i primi non erano parte del contratto (né lo divenivano successivamente);
• i viaggiatori erano dunque terzi che si limitavano a riceve gli effetti di un rapporto (per l'offerta di servizi alberghieri) già validamente costituito.
9.E' bene chiarire che il contratto a favore di terzo non configura un contratto tipico.
Esso si inserisce nel contesto di un contratto (tipico o atipico) come patto tendente alla produzione degli effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo. Tale patto tuttavia non modifica in alcun modo la funzione del negozio in cui è inserito perché la sua funzione è solo quella di individuare il soggetto che dovrà beneficiare della prestazione.
In tal modo promittente e stipulante restano vincolati, nei loro rapporti, da obblighi interni (ed eventualmente reciproci) che non investono in alcun modo la posizione del terzo destinatario della prestazione.
10.La pattuizione a favore del terzo normalmente è inserita all'interno di un rapporto contrattuale più ampio ed assume la funzione di determinazione accessoria che non modifica il contratto cui accede trasformandolo in un contratto diverso.
In tal modo la pattuizione può essere concordata con riferimento a qualsiasi contratto oneroso dal quale sorga a carico di uno dei contraenti o di entrambi un'obbligazione da eseguire in favore del terzo.
Resta dunque chiarito che il contratto a favore di terzo non ha una causa autonoma rispetto al contratto principale. L'accordo con cui gli effetti contrattuali sono riversati sul terzo ha l'esclusivo scopo di individuare il soggetto o i soggetti a cui sarà dovuta la prestazione.
Tale attribuzione trova il proprio titolo giustificativo all'esterno del rapporto principale in cui la pattuizione è inserita è inserita.
Va infine precisato che le parti possono accordarsi perché la prestazione sia resa ad un terzo indeterminato ma determinabile successivamente alla stipulazione per atto unilaterale dello stipulante.
4 Esempio tipico è quello al contratto di trasporto di cose a favore di terzo in cui : (a) lo stipulante, obbligato ad una consegna al domicilio del terzo, utilizza il vettore raggiungendo un accordo di trasporto, (b) il vettore, nel contesto del contratto di trasporto, promette di trasportare la cosa e di consegnarla al terzo beneficiato dal contratto di trasporto stipulato tra mittente e vettore, (c) il terzo beneficiario è creditore diretto della prestazione alla quale il promittente è obbligato.
11.Ricostruito secondo lo schema del contratto a favore di terzi, è evidente che il rapporto tra le parti si configura come contratto per l'erogazione di servizi alberghieri a favore del terzo.
In tal modo esso resta soggetto a tutte le previsioni proprie di tale atipica forma contrattuale e segnatamente all'art. 2954 cc ( “Prescrizione di sei mesi. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione”).
12.I limiti di operatività dell'istituto sono segnati dal fatto che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta
(confr. Cass. civ. 4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio
1995, n. 1304).
Della prescrizione presuntiva può invece avvalersi anche il soggetto obbligato a tenere le scritture contabili non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti (Cass. n.
9930/2014).
13.Nella presente fattispecie tra le parti non è intervenuto un accordo in forma scritta e le modalità di svolgimento del rapporto erano quelle ordinarie proprie dell'ospitalità alberghiera in cui il soggiorno del gruppo organizzato dall'appellata era pagato all'appellante al momento della cessazione del servizio ( cd. check out cioè il momento in cui un cliente lascia la camera o l'appartamento e, recandosi alla cassa, regola il conto.): un rapporto, in altri termini, che si è svolto senza formalità con pagamento senza dilazione.
14.Va infine rilevato che l'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando la parte debitrice abbia eccepito, come nel presente giudizio, il completo adempimento (Cass. n.7800/2010; Cass. n.10998/2001)
5 15.Le argomentazioni che precedono integrano quelle del Tribunale sull'operatività della prescrizione presuntiva e comportano il rigetto dell'appello principale con assorbimento di ogni altra censura e di ogni altra questione o eccezione sollevata dalle parti salvo l'appello incidentale proposto dalla con cui è invocata la condanna del ex art. 96 c.p.c. CP_1 Parte_1
16.L'appello incidentale è infondato .
Non sussistono infatti i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc : (a)sia perché non si profila la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale né in primo né nel presente grado atteso che la decisione ha fatto seguito ad una particolare ricostruzione giuridica
(contratto a favore del terzo) non trattata né dalle part né dal Tribunale, (b) sia per l'assoluto difetto di prova del danno.
17.Le spese di lite del presente grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante principale, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello, (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione,
(d)liquidazione entro la media tariffaria.
18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2-condanna l'appellante principale a rifondere all' appellata principale le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 961/2022RG vertente tra con sede in LI NO (AP), Via D'Ancaria n. 1, C.F. e Parte_1
P. IVA , numero REA AP 171175, nella persona del Curatore Dott.ssa P.IVA_1 Pt_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Bonanni (C.F. ) del Foro
[...] C.F._1
di LI NO (comunicazioni fax 0736 250582 e indirizzo pec : Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Bonanni sito in LI NO, Via
Pretoriana n.60;
-parte appellante principale/appellata incidentale
e
- P. IVA: - con sede in via dei Sampieri n. 41/c – 00148 Roma, Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Amministratore unico legale rappresentante pro-tempore difesa e CP_2 rappresentata dall'Avv. Aldo De Caria (C.F: ; Fax 06.85358835; PEC: C.F._2
) e dall'Avv. Riccardo De Caria (C.F: Email_2
; Fax 06.85358835; PEC: e-mail: C.F._3 Email_3
) del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata presso lo Email_4
Studio dell'Avv. Aldo De Caria in Via Andrea Vesalio n. 2C – 00198 ROMA e presso il loro l'indirizzo telematico;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1 Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
2.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono all'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'originaria opponente ed accolta dal Tribunale.
3.Osserva il Collegio che il concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti non è sostanzialmente oggetto di contestazione:
• appellante: “(…) la società negli anni 2008-2010 non ha goduto delle CP_1 strutture della come ospite ma (…) quale tour operator che organizzava viaggi Parte_1
e mandava i propri gruppi di turisti presso le strutture della società Opposta”;
• appellata: “ ha organizzato gruppi di persone (e li organizza a tutt'oggi) che CP_1
nelle loro visite a siti religiosi e/o storici italiani hanno goduto delle prestazioni alberghiere
e quindi dell'alloggio presso diversi alberghi, tra cui anche la struttura della Parte_1 oggi in ” , “La organizza gite di gruppi di persone in Italia e/o Parte_1 CP_1
2 all'estero in luoghi storici e/o religiosi durante le quali rappresenta e pubblicizza i suoi prodotti commerciali”.
4.Dalle indicazioni offerte dalle parti, la Corte ritiene che il rapporto tra le stesse intercorso vada qualificato come contratto di albergo a favore di terzi tenuto conto dell'attività in concreto svolta dall'appellante (organizzazione di viaggi pubblicitari con connessa finalità turistico - alberghiera) e dell'oggetto del contratto (soggiorno in alcune stanze della struttura alberghiera).
5.Il contratto di albergo non può in sé considerarsi un contratto tipico, non trovando alcuna specifica regolamentazione nel codice civile (il quale, agli artt. 1783 e 1785, disciplina solo il deposito delle cose portate in albergo o consegnate all'albergatore), né nella legislazione speciale.
Esso è, invece, un contratto atipico o misto, con cui l'albergatore si obbliga a prestazioni, molteplici ed eterogenee, che vanno dalla locazione dell'alloggio, alla fornitura di servizi, al deposito, senza che la preminenza riconoscibile alla locazione dell'alloggio possa valere, sotto il profilo causale, a far assumere alle altre prestazioni carattere meramente accessorio (Cass. nn. 10158/1994,
9662/2000).
6.La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che il contratto di albergo sia stato stipulato in favore di terzi (i turisti/clienti dell'appellata).
7.Al riguardo va osservato che non vi sono ragioni preclusive alla possibilità che il contratto in favore di terzo sia costituito da un contratto di albergo (oppure di locazione), purché, ovviamente, lo stipulante vi abbia un interesse che può essere economico o anche istituzionale o morale (Cass.
n. 10158/1994, per l'ipotesi di contratti di albergo stipulati da un Comune in favore di famiglie di sfrattati).
La malleabilità che connota la struttura del contratto a favore di terzo - il quale deroga al principio della relatività, che perimetra gli effetti del contratto al solo rapporto tra le parti - ne permette la stipula sotto vesti differenti.
8.Nella presente fattispecie, stante la struttura e la disciplina del contratto in favore di terzo (art. 1411 e segg.):
3 • la stipulante/appellata, quale organizzatrice di viaggi di gruppo, risulta parte contrattuale nei confronti della struttura alberghiera;
• i clienti/viaggiatori erano contraenti nei confronti della società organizzatrice del viaggio ma terzi nei confronti delle struttura alberghiera;
• tra viaggiatori e struttura alberghiera non vi era rapporto contrattuale e dunque i primi non erano parte del contratto (né lo divenivano successivamente);
• i viaggiatori erano dunque terzi che si limitavano a riceve gli effetti di un rapporto (per l'offerta di servizi alberghieri) già validamente costituito.
9.E' bene chiarire che il contratto a favore di terzo non configura un contratto tipico.
Esso si inserisce nel contesto di un contratto (tipico o atipico) come patto tendente alla produzione degli effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo. Tale patto tuttavia non modifica in alcun modo la funzione del negozio in cui è inserito perché la sua funzione è solo quella di individuare il soggetto che dovrà beneficiare della prestazione.
In tal modo promittente e stipulante restano vincolati, nei loro rapporti, da obblighi interni (ed eventualmente reciproci) che non investono in alcun modo la posizione del terzo destinatario della prestazione.
10.La pattuizione a favore del terzo normalmente è inserita all'interno di un rapporto contrattuale più ampio ed assume la funzione di determinazione accessoria che non modifica il contratto cui accede trasformandolo in un contratto diverso.
In tal modo la pattuizione può essere concordata con riferimento a qualsiasi contratto oneroso dal quale sorga a carico di uno dei contraenti o di entrambi un'obbligazione da eseguire in favore del terzo.
Resta dunque chiarito che il contratto a favore di terzo non ha una causa autonoma rispetto al contratto principale. L'accordo con cui gli effetti contrattuali sono riversati sul terzo ha l'esclusivo scopo di individuare il soggetto o i soggetti a cui sarà dovuta la prestazione.
Tale attribuzione trova il proprio titolo giustificativo all'esterno del rapporto principale in cui la pattuizione è inserita è inserita.
Va infine precisato che le parti possono accordarsi perché la prestazione sia resa ad un terzo indeterminato ma determinabile successivamente alla stipulazione per atto unilaterale dello stipulante.
4 Esempio tipico è quello al contratto di trasporto di cose a favore di terzo in cui : (a) lo stipulante, obbligato ad una consegna al domicilio del terzo, utilizza il vettore raggiungendo un accordo di trasporto, (b) il vettore, nel contesto del contratto di trasporto, promette di trasportare la cosa e di consegnarla al terzo beneficiato dal contratto di trasporto stipulato tra mittente e vettore, (c) il terzo beneficiario è creditore diretto della prestazione alla quale il promittente è obbligato.
11.Ricostruito secondo lo schema del contratto a favore di terzi, è evidente che il rapporto tra le parti si configura come contratto per l'erogazione di servizi alberghieri a favore del terzo.
In tal modo esso resta soggetto a tutte le previsioni proprie di tale atipica forma contrattuale e segnatamente all'art. 2954 cc ( “Prescrizione di sei mesi. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione”).
12.I limiti di operatività dell'istituto sono segnati dal fatto che le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta
(confr. Cass. civ. 4 luglio 2012, n. 11145; Cass. civ. 7 aprile 2006, n. 8200; Cass. civ. 3 febbraio
1995, n. 1304).
Della prescrizione presuntiva può invece avvalersi anche il soggetto obbligato a tenere le scritture contabili non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti (Cass. n.
9930/2014).
13.Nella presente fattispecie tra le parti non è intervenuto un accordo in forma scritta e le modalità di svolgimento del rapporto erano quelle ordinarie proprie dell'ospitalità alberghiera in cui il soggiorno del gruppo organizzato dall'appellata era pagato all'appellante al momento della cessazione del servizio ( cd. check out cioè il momento in cui un cliente lascia la camera o l'appartamento e, recandosi alla cassa, regola il conto.): un rapporto, in altri termini, che si è svolto senza formalità con pagamento senza dilazione.
14.Va infine rilevato che l'eccezione di prescrizione presuntiva è perfettamente compatibile con quella di pagamento, quando la parte debitrice abbia eccepito, come nel presente giudizio, il completo adempimento (Cass. n.7800/2010; Cass. n.10998/2001)
5 15.Le argomentazioni che precedono integrano quelle del Tribunale sull'operatività della prescrizione presuntiva e comportano il rigetto dell'appello principale con assorbimento di ogni altra censura e di ogni altra questione o eccezione sollevata dalle parti salvo l'appello incidentale proposto dalla con cui è invocata la condanna del ex art. 96 c.p.c. CP_1 Parte_1
16.L'appello incidentale è infondato .
Non sussistono infatti i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc : (a)sia perché non si profila la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale né in primo né nel presente grado atteso che la decisione ha fatto seguito ad una particolare ricostruzione giuridica
(contratto a favore del terzo) non trattata né dalle part né dal Tribunale, (b) sia per l'assoluto difetto di prova del danno.
17.Le spese di lite del presente grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante principale, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di
Appello, (b) valore fino ad euro 260.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione,
(d)liquidazione entro la media tariffaria.
18.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2-condanna l'appellante principale a rifondere all' appellata principale le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale
6 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
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