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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 07/10/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VENTURI Parte_1
LUISA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FIAMMETTI Controparte_1
VENTURI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/07/2024, ha chiesto che il Tribunale pronunci la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.10.2006 con Controparte_1 esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 30.03.2018 in Spoleto. Il ricorrente ha Persona_1 esposto:
- che in data 16.11.2022 i coniugi presentavano presso il Tribunale di Terni ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale RG 2589/2022, che in data 24.01.2023 veniva omologata;
- che, tra le condizioni della separazione consensuale dei coniugi veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con modalità di frequentazione padre figlia, due pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni, determinando in €. 400,00, mensili, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Terni, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della minore;
- che, il è impiegato con contratto a tempo indeterminato con reddito pari ad €. 1400,00- Pt_1
1500,00 mensili;
la risulta essere impiegata presso un negozio, nessuna delle parti è titolare Per_2 di beni immobili;
- che dal momento della separazione le parti non si sono mai riconciliate. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1- Affidamento della figlia ad entrambi i genitori: Persona_1
2- La minore fisserà la residenza presso la abitazione della madre sita in Terni Via Turati n.24- , con la quale continuerà a convivere,
3- Il padre potrà trattenere con sé la bambina nei giorni di Martedi e Giovedi dalle h. 16,00 alle h.
21,00, compatibilmente con gli orari scolastici della minore e con gli impegni lavorativi del Pt_1
4- A settimane alterne, dal sabato alle h.16,00 alla domenica sera alle h. 21,00 (dopo cena),la minore pernotterà col padre, e verrà riaccompagnata dal padre presso la di lei abitazione dopo le 21.
5- Durante il periodo estivo, la minore resterà col padre gg. 15, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno, e durante il periodo Natalizio e Pasquale ad anni alterni il giorno Natale o S. Stefano, il giorno 31 Dicembre o primo dell'anno , Pasqua o lunedi' in albis.
6- Il padre verserà alla ogni mese la somma di €. 400,00, quale contributo di mantenimento CP_1 della figlia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, i genitori corrisponderanno il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute alla consegna delle ricevute di spesa;
7-Ogni altra spesa sostenuta da uno dei genitori riguardante la minore, ma non concordata con l'altro, escluse ovviamente quelle mediche e scolastiche, rimarrà a carico del genitore che l'ha affrontata.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_2 del matrimonio tra le parti, sussistendone i presupposti di legge, evidenziando l'assenza di sopravvenienze dal momento della separazione, confermando la presenza di rapporti tra le parti improntati a reciproco rispetto segnalando l'assenza di difficoltà nella relazione con la figlia. Tanto premesso la resistente ha aderito alle domande del ricorrente alle stesse condizioni dallo stesso richieste, formulando identiche conclusioni. pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di dimorare in immobile in locazione con canone di locazione di €480, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1.400, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di dimorare in immobile in locazione con canone di € 500, di percepire come collaboratrice di compagnia di assicurazione reddito mensile netto di € 800, di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizoni indicate nel ricorso di parte ricorrente delle quali la Presidente delegata ha dato lettura.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio,con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 8 agosto 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni congiunte formulate dalle parti sono da ritenere congrue perché assicurano i diritti della minore.
La ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in TERNI (TR) il 21/10/2006; Controparte_1
pagina 3 di 4 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR)
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 104, parte 2, serie A);
la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione della Persona_1 madre;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di Martedì e Giovedì dalle h. 16,00 alle h. 21,00, compatibilmente con gli orari scolastici della minore e con gli impegni lavorativi del a settimane alterne, dal sabato alle h.16,00 alla domenica sera alle h. 21,00 Pt_1
(dopo cena),la minore pernotterà col padre, e verrà riaccompagnata dal padre presso la di lei abitazione dopo le 21; durante il periodo estivo, la minore resterà col padre gg. 15, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno, e durante il periodo Natalizio e Pasquale ad anni alterni il giorno Natale o S. Stefano, il giorno 31 Dicembre o primo dell'anno , Pasqua o lunedì in Albis;
Il padre corrisponderà alla ogni mese la somma di €. 400,00, quale contributo di CP_1 mantenimento della figlia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, i genitori corrisponderanno il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute alla consegna delle ricevute di spesa;
ogni altra spesa sostenuta da uno dei genitori riguardante la minore, ma non concordata con l'altro, escluse ovviamente quelle mediche e scolastiche, rimarrà a carico del genitore che l'ha affrontata;
spese di giudizio compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 03/10/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. VENTURI Parte_1
LUISA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FIAMMETTI Controparte_1
VENTURI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/07/2024, ha chiesto che il Tribunale pronunci la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.10.2006 con Controparte_1 esponendo che dall'unione è nata la figlia in data 30.03.2018 in Spoleto. Il ricorrente ha Persona_1 esposto:
- che in data 16.11.2022 i coniugi presentavano presso il Tribunale di Terni ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale RG 2589/2022, che in data 24.01.2023 veniva omologata;
- che, tra le condizioni della separazione consensuale dei coniugi veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con modalità di frequentazione padre figlia, due pomeriggi a settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni, determinando in €. 400,00, mensili, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo di intesa siglato presso il Tribunale di Terni, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento della minore;
- che, il è impiegato con contratto a tempo indeterminato con reddito pari ad €. 1400,00- Pt_1
1500,00 mensili;
la risulta essere impiegata presso un negozio, nessuna delle parti è titolare Per_2 di beni immobili;
- che dal momento della separazione le parti non si sono mai riconciliate. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
1- Affidamento della figlia ad entrambi i genitori: Persona_1
2- La minore fisserà la residenza presso la abitazione della madre sita in Terni Via Turati n.24- , con la quale continuerà a convivere,
3- Il padre potrà trattenere con sé la bambina nei giorni di Martedi e Giovedi dalle h. 16,00 alle h.
21,00, compatibilmente con gli orari scolastici della minore e con gli impegni lavorativi del Pt_1
4- A settimane alterne, dal sabato alle h.16,00 alla domenica sera alle h. 21,00 (dopo cena),la minore pernotterà col padre, e verrà riaccompagnata dal padre presso la di lei abitazione dopo le 21.
5- Durante il periodo estivo, la minore resterà col padre gg. 15, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno, e durante il periodo Natalizio e Pasquale ad anni alterni il giorno Natale o S. Stefano, il giorno 31 Dicembre o primo dell'anno , Pasqua o lunedi' in albis.
6- Il padre verserà alla ogni mese la somma di €. 400,00, quale contributo di mantenimento CP_1 della figlia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, i genitori corrisponderanno il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute alla consegna delle ricevute di spesa;
7-Ogni altra spesa sostenuta da uno dei genitori riguardante la minore, ma non concordata con l'altro, escluse ovviamente quelle mediche e scolastiche, rimarrà a carico del genitore che l'ha affrontata.
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_2 del matrimonio tra le parti, sussistendone i presupposti di legge, evidenziando l'assenza di sopravvenienze dal momento della separazione, confermando la presenza di rapporti tra le parti improntati a reciproco rispetto segnalando l'assenza di difficoltà nella relazione con la figlia. Tanto premesso la resistente ha aderito alle domande del ricorrente alle stesse condizioni dallo stesso richieste, formulando identiche conclusioni. pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di dimorare in immobile in locazione con canone di locazione di €480, di percepire come operaio reddito mensile netto di euro 1.400, di non avere proprietà immobiliari;
la resistente di dimorare in immobile in locazione con canone di € 500, di percepire come collaboratrice di compagnia di assicurazione reddito mensile netto di € 800, di non avere proprietà immobiliari.
All'esito dell'udienza le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizoni indicate nel ricorso di parte ricorrente delle quali la Presidente delegata ha dato lettura.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio,con rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 8 agosto 2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le condizioni congiunte formulate dalle parti sono da ritenere congrue perché assicurano i diritti della minore.
La ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in TERNI (TR) il 21/10/2006; Controparte_1
pagina 3 di 4 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI (TR)
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 104, parte 2, serie A);
la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione della Persona_1 madre;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di Martedì e Giovedì dalle h. 16,00 alle h. 21,00, compatibilmente con gli orari scolastici della minore e con gli impegni lavorativi del a settimane alterne, dal sabato alle h.16,00 alla domenica sera alle h. 21,00 Pt_1
(dopo cena),la minore pernotterà col padre, e verrà riaccompagnata dal padre presso la di lei abitazione dopo le 21; durante il periodo estivo, la minore resterà col padre gg. 15, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di Maggio di ogni anno, e durante il periodo Natalizio e Pasquale ad anni alterni il giorno Natale o S. Stefano, il giorno 31 Dicembre o primo dell'anno , Pasqua o lunedì in Albis;
Il padre corrisponderà alla ogni mese la somma di €. 400,00, quale contributo di CP_1 mantenimento della figlia, rivalutabile ogni anno in base agli indici Istat, i genitori corrisponderanno il 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute alla consegna delle ricevute di spesa;
ogni altra spesa sostenuta da uno dei genitori riguardante la minore, ma non concordata con l'altro, escluse ovviamente quelle mediche e scolastiche, rimarrà a carico del genitore che l'ha affrontata;
spese di giudizio compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 03/10/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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