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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028104049000 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500007335000 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500007335000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007209314000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato dall'Abogado Difensore_1 d'intesa con l'Avvocato Difensore_2 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 96/2001, con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2025 e notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione il precedente 5 ottobre 2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80202500007335000 notificatagli il 7 agosto 2025, attraverso la quale sarebbe per la prima volta venuto a conoscenza di una serie di cartelle, per molte delle quali ha deciso di ricorrere alla procedura della rateizzazione, insorgendo solo quanto alla cartella di pagamento n. 02820220028104049000 asseritamente notificata in data 21 marzo 2023 relativa all'I.V.A. anno 2017 di € 6.801,32 e n. 02820200007209314000 asseritamente notificata in data 12 novembre 2021 relativa I.R.P.E.F. anno 2016 di € 1.853,33.
Di entrambe ha negato d'avere mai ricevuto la notifica, citando a suo favore l'ordinanza del 15 settembre
2023 n. 26660 con cui la V sezione della Corte di Cassazione ha enunciato il principio per il quale “In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico”.
Ha quindi concluso perché, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'adita Corte accerti e dichiari l'annullabilità, con favorevole regolamento di spese con distrazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per contestate quanto ex adverso dedotto riferendo e documentando, et cetera, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento la cui omessa impugnazione avrebbe cristallizzato i crediti ad esse sottesi, nonché dell'intimazione successiva.
All'esito la causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso infondato e va respinto.
L'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento dal preavviso oggetto dell'impugnativa (a differenza di altre rateizzate) nelle date indicate dal ruolo.
La cartella di pagamento n. 02820200007209314000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73, in data 12 novembre 2021, mentre la cartella di pagamento n.
02820220028104049000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 21 marzo 2023.
Inoltre, in data 2 dicembre 2024 al Ricorrente_1 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820249006049964000 che si è frapposto, anche a fini d'interruzione della prescrizione, mediante deposito nella casa comunale per la temporanea assenza del destinatario che, al completamento d'ogni formalità, ne ha avuto piena e qualificata conoscenza.
Nessuno di questi atti consta impugnato.
In finale, l'atto seguente non consente di recuperare l'iniziativa mancata che allo stato sarebbe comunque inammissibile in base al combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 de d.lgs. n. 546/1992 per tardività.
Né sussistono ragioni di condividere la tesi del mancato rispetto dell'ordinato procedimento tributario. La Corte tributaria - infatti - conosce ed applica il principio secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Analogamente dicasi del preavviso che ulteriormente segue nell'ordinata serie di atti procedimentali volti alla soddisfazione del credito fiscale.
Ne consegue il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese secondo soccombenza e con distrazione.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore di ADER che liquida in E. 125,00 per compensi oltre accessori se dovuti con distrazione in favore dell0'A.. Difensore_3 bistrattario
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4504/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220028104049000 IVA-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500007335000 IRPEF-ALTRO 2016
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500007335000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200007209314000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato dall'Abogado Difensore_1 d'intesa con l'Avvocato Difensore_2 ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 96/2001, con ricorso iscritto a ruolo in data 11 novembre 2025 e notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione il precedente 5 ottobre 2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 028 80202500007335000 notificatagli il 7 agosto 2025, attraverso la quale sarebbe per la prima volta venuto a conoscenza di una serie di cartelle, per molte delle quali ha deciso di ricorrere alla procedura della rateizzazione, insorgendo solo quanto alla cartella di pagamento n. 02820220028104049000 asseritamente notificata in data 21 marzo 2023 relativa all'I.V.A. anno 2017 di € 6.801,32 e n. 02820200007209314000 asseritamente notificata in data 12 novembre 2021 relativa I.R.P.E.F. anno 2016 di € 1.853,33.
Di entrambe ha negato d'avere mai ricevuto la notifica, citando a suo favore l'ordinanza del 15 settembre
2023 n. 26660 con cui la V sezione della Corte di Cassazione ha enunciato il principio per il quale “In materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico”.
Ha quindi concluso perché, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, l'adita Corte accerti e dichiari l'annullabilità, con favorevole regolamento di spese con distrazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per contestate quanto ex adverso dedotto riferendo e documentando, et cetera, l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento la cui omessa impugnazione avrebbe cristallizzato i crediti ad esse sottesi, nonché dell'intimazione successiva.
All'esito la causa è stata decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso infondato e va respinto.
L'agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento dal preavviso oggetto dell'impugnativa (a differenza di altre rateizzate) nelle date indicate dal ruolo.
La cartella di pagamento n. 02820200007209314000 è stata notificata, mediante plico raccomandato ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/73, in data 12 novembre 2021, mentre la cartella di pagamento n.
02820220028104049000 è stata notificata, mediante messo notificatore, in data 21 marzo 2023.
Inoltre, in data 2 dicembre 2024 al Ricorrente_1 è stato notificato l'avviso di intimazione n. 02820249006049964000 che si è frapposto, anche a fini d'interruzione della prescrizione, mediante deposito nella casa comunale per la temporanea assenza del destinatario che, al completamento d'ogni formalità, ne ha avuto piena e qualificata conoscenza.
Nessuno di questi atti consta impugnato.
In finale, l'atto seguente non consente di recuperare l'iniziativa mancata che allo stato sarebbe comunque inammissibile in base al combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 de d.lgs. n. 546/1992 per tardività.
Né sussistono ragioni di condividere la tesi del mancato rispetto dell'ordinato procedimento tributario. La Corte tributaria - infatti - conosce ed applica il principio secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Analogamente dicasi del preavviso che ulteriormente segue nell'ordinata serie di atti procedimentali volti alla soddisfazione del credito fiscale.
Ne consegue il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese secondo soccombenza e con distrazione.
P.Q.M.
Il G.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore di ADER che liquida in E. 125,00 per compensi oltre accessori se dovuti con distrazione in favore dell0'A.. Difensore_3 bistrattario