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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7022 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3395 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti,
[...] C.F._4 dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
APPELLANTI
E
C.F. – rappresentata e difesa nel presente giudizio Avv. Fabio Controparte_1 P.IVA_1
Di CU per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. L'impresa “Why Not?” di e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio esponendo: CP_1
1. che l'impresa individuale aveva stipulato un contratto di apercredito in conto corrente affidato e distinto al n. 4549223;
2. che non aveva copia del contratto;
3. che la Banca aveva applicato interessi usurari, anatocistici;
4. che la Banca aveva applicati interessi indeterminati ed ultra-legali;
5. che il conto corrente era gravato da usura sopravvenuta;
6. che la Banca aveva applicato lo ius variandi;
7. che la Banca aveva applicato illegittimamente la cms;
8. che eccepiva la compensazione tra saldi attivi e passivi;
9. che chiedeva un risarcimento del danno pari ad € 20.000,00;
10. che era facoltà del fideiussore sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis. Concludeva, pertanto, come segue: Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: “In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. Usura sopravvenuta (e se del caso pattuita): nel merito: Per il conto corrente n. 4549223: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sull'invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma c.c.; c) sull'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sull'illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica
e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca laddove sussistano i presupposti di legge, alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate
e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i Sig.ri , e , per i motivi esposti in narrativa, Parte_3 Parte_2 Parte_1 accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dei garanti/fideiussori, ovvero ex art.
1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore /garante. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario”. Si costituiva la Banca convenuta in giudizio mediante comparsa di risposta con la quale allegava:
1. che la citazione era nulla per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
2. che la domanda di ripetizione dell'indebito era improcedibile per la pendenza del rapporto;
3. che era maturata la prescrizione per le operazioni registrate anteriori al 3.11.2005;
4. che non avevano alcuna efficacia probatoria la relazione tecnica ed il prospetto contabile di parte;
5. che l'anatocismo era legittimo dopo il 2000;
6. che nei contratti di affidamento erano contrattualizzati gli interessi;
7. che la cms era legittima per come applicata secondo le previsioni contrattuali;
8. che lo ius variandi era stato pattuito;
9. che non erano stati applicati interessi usurari;
10. che era del tutto infondata la richiesta di risarcimento dei danni;
11. che la garanzia prestata era riconducibile al contratto autonomo di garanzia.
La banca convenuta concludeva come segue: “ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente:
-accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice in quanto il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio dall'attore presso la S.P.A., come dichiarato da parte CP_1 attrice risulta ancora in essere;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per tutti
i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente n. 4549223 dedotto in giudizio, ovvero di qualsivoglia rapporto intrattenuto dall'attore presso la prima Controparte_1 del 03.11.2005 (decennio) antecedente il ricevimento della notifica dell'atto di citazione e in particolare di pretese restituzioni per indebito di tassi interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S. e quant'altro inerente ai detti conti;
Nel merito: -a) respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di -b) con vittoria di spese e competenze, oltre Controparte_1
IVA, C.A. e spese generali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile , ha respinto le domande delle parti attrici, condannandole alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dopo aver riportato le difese delle parti - ha posto le seguenti considerazioni richiamando in primo luogo la CTU espletata:
«[…Quest'ultima, in particolare, poneva in rilievo:
1. che “La società WHY NOT? ha intrattenuto con la Controparte_2 Controparte_3 un rapporto di conto corrente presso l'agenzia di Torino, e precisamente: - c/c n. 4549223 – primo estratto conto agli atti mostra la data del 30.06.2004, con un saldo di € 4.389,26 a debito della
[...]
(All. n. 2) e, sulla base degli estratti conto depositati agli atti, un saldo finale Controparte_4 alla data del 31.10.2017 pari a € 46.794,39 a debito della società WHY NOT? Di Parte_4
;
[...]
2. che risultavano depositati un contratto di affidamento per € 30.000,00, un contratto di affidamento per € 10.000,00, un riepilogo affidamenti con la garanzia fideiussoria, un contratto di affidamento per
€ 40.000 ed una pennetta da parte della Banca contenente estratti conto dal IV trimestre 2005 al
31.10.2017 ed un contratto di conto corrente del 2.7.1998; 3. che “Poiché non esiste nessun contratto depositato fino al 22.04.2009, il sottoscritto CTU ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB secondo le direttive del quesito del Giudice”;
4. che “Il sottoscritto CTU ha controllato che non c'è usura originaria ma soltanto usura sopravvenuta per i trimestri sopra elencati”;
5. che “Nel periodo dal 30.09.2011 al 30.09.2017, come mostrato nel Prospetto n. 2, il sottoscritto ha proceduto al ricalcolo degli interessi il cui risultato è di € 1.689,72 a favore di WHY NOT risultante dalla differenza tra il calcolo della Banca che ammonta a € 14.004,09 ed il calcolo del CTU che ammonta a € 12.314,37”;
6. che “il sottoscritto CTU intende chiarire che gli estratti conto depositati hanno inizio dal 30.06.2004, ossia dopo la data della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, ed avendo constatato che
è stato applicato l'art. 120 TUB, ossia la capitalizzazione degli interessi con reciprocità tra le parti, ha eseguito il calcolo dell'anatocismo soltanto dal 1^ gennaio 2014, come prescritto nel quesito del
Giudice”;
7. che “Tali importi devono essere stornati dal conteggio finale in quanto non vengono menzionati sui contratti depositati e il sottoscritto CTU non ha trovato documenti nei quali la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, o se, nel periodo successivo alla data del 01/07/2012 (decreto CICR 20/06/2012
n. 644) la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del suddetto decreto CICR. La commissione massimo scoperto dell'importo totale di €
9.701,74 è stata addebitata dalla Banca nei trimestri dal 30.06.2004 al 30.09.2012. Tale importo deve essere stornato dal conteggio finale per due motivi: il primo motivo è che il primo contratto depositato porta la data del 22.04.2009 e gli importi prima di tale data non possono essere presi in considerazione in quanto privi di un rapporto contrattuale;
il secondo motivo è, come indicato nel quesito del Giudice, il sottoscritto CTU non ha trovato documenti nei quali la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, o se, nel periodo successivo alla data del 01/07/2012 (decreto CICR 20/06/2012 n. 644) la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del suddetto decreto CICR”;
8. che “Il sottoscritto CTU, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha proceduto al ricalcolo del saldo del c/c n. 4549223 che la società WHY NOT? di ha intrattenuto con la Parte_4 per il periodo 01/06/2004-30/09/2017, applicando le direttive dettate dal Controparte_3
Giudice nel quesito assegnato all'udienza del 17 ottobre 2017. Il sottoscritto propone due ipotesi di conteggio: c) la prima è che l'importo di € 3.821,71 deve essere stornato in quanto nei contratti non è stata trovata menzione della misura, modalità e periodicità del calcolo;
d) la seconda è che, poiché la commissione è contemplata nei contratti depositati, l'importo di € 3.821,71 deve essere confermato nel saldo della Banca”. Tanto premesso, parte attrice ha proposto il presente giudizio per contestare, in relazione al contratto di apercredito n. 4549223, l'applicazione da parte della Banca di usura oggettiva e soggettiva, precisando di non avere copia del contratto di conto corrente e che le condizioni peggiorative dovevano essere approvate per iscritto.
La Parte attrice, quindi, non contesta la esistenza del contratto e la sua forma, ma si limita a contestare le clausole peggiorative, pur non avendo prodotto il contratto e rappresentando di non averne una copia. La stessa attrice contesta l'usura sopravvenuta, variazioni peggiorative del tasso di interesse, spese, cms ove non fossero concordati in contratto con ricalcolo al tasso legale e senza anatocismo. In particolare, contesta la nullità della clausola relativa alla cms pur dichiarando ancora di non avere copia del contratto. E' noto che la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117 TUB è posta nell'interesse del cliente: infatti, la finalità della previsione della nullità è quella di assicurare la piena indicazione a quest'ultimo del regolamento contrattuale, sicché, dovendosi muovere dal profilo funzionale della norma impositiva della forma scritta, non può addivenirsi ad una pronuncia di nullità ogniqualvolta il cliente sia stato reso edotto di tutte le condizioni pattuite, come nel caso di specie è avvenuto (cfr. a questo proposito Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18).
Ciò è tanto vero che la parte non contesta la forma del contratto, ma le singole clausole contrattuale asserendone la invalidità con il richiamo alla disciplina generale ed alle pronunce giurisprudenziali interpretative, senza ulteriori precisazioni, chiedendo all'organo giudicante la verifica. Tuttavia, la parte attrice, seppure da un lato afferma di non avere copia scritta del contratto (senza indicare quale vista la pluralità di rapporti), dall'altro allega la illegittimità di clausole contenute nello stesso, potendo presumersi così la piena conoscenza. La Banca convenuta ha eccepito la genericità della domanda di parte attrice e comunque la sua infondatezza, essendo stati applicati interessi, tassi e commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia.
Giova premettere che il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era ancora in essere al momento dell'instaurazione del presente giudizio. Orbene, qualora il rapporto contrattuale sia ancora in essere, il Tribunale deve limitare la propria cognizione alla sola rideterminazione del saldo del conto e non sono ammissibili domande di ripetizione, apparendo condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, finché il conto corrente non è chiuso, l'eventuale importo a credito del cliente non forma oggetto di un suo diritto credito e - laddove il rapporto di conto corrente sia ancora in essere - la domanda di mero accertamento proposta dal correntista è finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità di clausole contrattuali illegittime e il conseguente ricalcolo del saldo del conto. Pertanto, la valutazione del Tribunale non può che essere di accertamento della regolare esecuzione del rapporto e del saldo del conto. Contrariamente a quanto allegato da parte attrice, poi, occorre chiarire che, nei giudizi promossi dal
“cliente”– correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
A riguardo si rileva che il medesimo riparto dell'onere della prova è applicabile nelle domande di ripetizione di indebito, in quanto incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi evidenziato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Segnatamente la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.
[…] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass., Sez. I civ., 07.05.2015 n. 9201). Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. I civ., sentenza 13.10.2016 n. 20693).
Tanto premesso in diritto, si rileva che risultano prodotti gli estratti del conto corrente dal 2004 al 2017 ed i contratti conclusi tra le parti, specificando, tuttavia, che il CTU menziona l'acquisizione di una “pennetta” durante le operazioni peritali di cui non è dato sapere con precisione il contenuto essendo stata prodotta al di fuori della ritualità del processo.
La linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della sua apertura. Parte attrice ha omesso di indicare non solo che il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era
- quantomeno al momento di instaurazione del giudizio - un rapporto in essere, ma la stessa ha anche omesso la data in cui il medesimo è stato stipulato con la conseguente impossibilità di determinare la disciplina applicabile ratione temporis.
La genericità e lacunosità dell'atto di citazione non risultano neppure colmate dalle osservazioni compiute nella perizia stragiudiziale di parte (che, in ogni caso, possiede carattere di mera allegazione difensiva e non certo di elemento di prova): a ben vedere, infatti, anche tale documento si risolve in un riassunto delle norme succedutesi in materia e dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi attorno alle più spinose questioni che si sono poste in tema di contratti bancari. Tale genericità, dunque, finisce con il rendere le azioni introdotte dal correntista meramente
"esplorative", limitate ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità di clausole contrattuali, la cui fondatezza finisce per essere rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa. Proprio in punto di prova, peraltro, si riscontrano le principali lacune dell'attività difensiva svolta dalla società correntista: quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha prodotto una documentazione assolutamente parziale. Non risultano, infatti, depositati tutti gli estratti del conto corrente dall'inizio del rapporto (ovvero dal 1996/1998), bensì soli quelli dal 2004 in poi, peraltro, in parte estratti conto ed in parte solo scalari.
Sulla base di quanto depositato, deve ritenersi che le gravi ed evidenti carenze, in punto di allegazione e prova, in cui è incorsa la parte attrice, non possano essere colmate attraverso la CTU esperita che ha confermato la parzialità della ricostruzione, peraltro non completamente condivisibile ove rappresenta la mancanza di un contratto anteriore al 2004 per giustificare il riconteggio degli interessi, mancando riscontri per diversi anni del rapporto soprattutto quelli interessati dalla eccezione di prescrizione della Banca. Va ricordato che l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Banca. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, con la sent. n. 15895/2019, ha ormai chiarito che tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla Banca mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso.
Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente- attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6^, n. 1 c. p. c., poi, parte attrice contesta la copia dei contratti prodotti dalla Banca per la mancata sottoscrizione da parte della Banca stessa, trascurando di valutare che la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione
è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. Civ. n. 16070/18 a conferma di quanto già rilevato da Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18 in materia di contratti di investimento). Pertanto, la ricostruzione operata dal CTU sulla base della documentazione prodotta appare parziale e non sufficiente a ricostruire i rapporti bancari intercorsi tra le parti con un grado di attendibilità sufficiente, rimanendo su un piano meramente ipotetico senza alcuna certezza di corrispondenza alla reale situazione realizzatasi tra le parti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, ribadita l'impossibilità di ricostruzione di un diverso saldo dei rapporti oggetto del giudizio stante il mancato assolvimento di parte attrice ai propri oneri di specifica allegazione e di prova, le domande proposte devono essere integralmente rigettate.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
g) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA:
Nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti). Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrative” .
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ SULL'ONERE PROBATORIO (ASSOLTO) IN CAPO A
PARTE ATTRICE. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELL'ORDINE D'ESIBIZIONE IMPARTITO” – gli appellanti in punto di ripartizione dell'onere probatorio, invocano a sostegno del gravame il mancato adempimento della banca all'ordine ex art. 210 CPC impartito dal Tribunale con ordinanza in data 20.1.17, avendo depositato un unico contratto datato
2.7.98 per il quale non era possibile individuare il numero e gli estratti dal quarto trimestre 2005 al 31.10.17.Invocano, quindi, l'istanza ex art. 119 TUB del 12.6.15 ed i suoi effetti, evidenziando l'inadempimento della banca.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “ IL MANCATO ADEMPIMENTO ALL'ORDINE DI
ESIBIZIONE E LE SUE CONSEGUENZE: OMESSA VALUTAZIONE DELL'ART. 116 C.p.c.” – gli appellanti ripropongono la questione già sopra indicata e, quanto alla prescrizione, espongono che
è impossibile verificare i pagamenti solutori perché mancano gli estratti conto antecedenti al decennio dalla notifica della citazione (3.11.05); sempre in ordine alla prova, invocano il saldo zero dal primo estratto conto successivo, citando massime di giurisprudenza e sentenze di merito sul punto.
Espongono, poi, gli appellanti che il comportamento della banca andava tenuto in considerazione anche con riguardo alla statuizione sulle spese.
§ 3.3 — Col terzo motivo .- titolato “ LA CTU IN ATTI: L'ATTENDIBILITA' DELLE
RISULTANZE E DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA” – le parti appellanti sostengono che la CTU avrebbe avuto esiti attendibili perché sono sufficienti gli estratti conto acquisiti e cita al riguardo giurisprudenza di merito. Muovono poi gli appellanti contestazioni alla CTU di primo grado, invocando l'art. 117 quarto comma TUB in punto di sostituzione dei tassi eseguita fino al 31.3.09 dal CTU, richiamano l'anatocismo vietato per il contratto antecedente al 2000 e richiamano l'assenza, poi, di nuovi accordi e di reciprocità tra le parti, chiedendo la rimessione della causa in istruttoria ai fini del conteggio di detto anatocismo, espunto dal perito del Tribunale solo per il periodo dall'1.1.14. Richiamano, poi, gli appellanti le altre voci già indicate in primo grado (CMS, DIF, usura sopravvenuta), invocando – ai fini del calcolo del tasso usura – l'inserimento nel teg di CMS e interessi anatocistici, formulando un'argomentazione che conduce alla disapplicazione delle istruzione della Banca d'Italia perché si tratterebbe di CMS non legittima.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “LE ISTANZE ISTRUTTORIE IN REITERA NELL'ODIERNA COMPARSA CONCLUSIONALE *** ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. IN
REITERA” – gli appellanti formulano le istanze istruttorie per ottenere l'ordine ex art. 210 CPC nonché una integrazione della CTU. In subordine, gli appellanti, facendo riferimento alla perizia espletata in primo grado, individuano il saldo negativo di Euro 12.527,39.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, in primo luogo, evidenziato che il gravame è sostanzialmente ripetitivo delle difese svolte dagli originari attori negli atti finali di primo grado: la riprova è nella intestazione dell'ultimo motivo di appello, così come nei contenuti dei singoli punti di doglianza ove la presenza delle argomentazioni del Tribunale non risulta sostanzialmente tenuta in alcun conto. Al riguardo, va ricordato il principio secondo il quale “ il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (v. Cass. SU n. 3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18). Va, ancora, ricordato – sempre in punto di oneri di allegazione e prova a carico dell'appellante – che
è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, la dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n. 20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/03). Orbene, nel caso in esame il Tribunale è stato chiaro: a parte l'utilizzabilità in questa sede degli estratti conto acquisiti dal CTU in modo non rituale e , quindi, dichiarati inutilizzabili dal primo giudice senza che gli appellanti si siano premurati (nonostante invochino quei documenti al fine di ottenere l'espunzione di voci e nuovi conteggi) di
contro
-argomentare al riguardo – con la conseguenza che questa Corte non può modificare quella statuizione - gli appellanti non contestano la ripartizione dell'onere probatorio in caso di azione per accertamento negativo (peraltro, non è stata impugnata la decisione nel punto in cui ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione trattandosi di conto ancora aperto) come è stata ormai definita dalla Corte di Legittimità, bensì ritengono e sostengono che detto onere sia sostanzialmente “superato” dal mancato adempimento della banca all'ordine ex art. 210 CPC.
Il Tribunale, invero, ha evidenziato che detto ordine non può – di fatto – essere preso in considerazione, neppure sotto il profilo dell'art. 116 CPC, proprio perché in questo genere di domande (cioè del correntista) è quest'ultimo che deve allegare contratto e estratti conto per tutto il periodo del rapporto;
ha pure rilevato il Tribunale che gli originari attori non hanno mai posto in dubbio l'esistenza di un contratto per iscritto, ma non hanno poi provveduto a depositarne copia. Anche la consulenza di parte depositata in primo grado (e visionata dalla Corte che se ne è fatta carico verificando gli atti di primo grado, visto che gli appellanti, riservatisi in sede di iscrizione a ruolo della causa, di depositare poi il fascicolo telematico di parte, non hanno mai provveduto al riguardo né indicato specificamente i loro documenti di cui si volevano avvalere, così violando l'art. 342 CPC come sopra interpretato) indica che non ha avuto a disposizione il contratto, ma di aver solo visionato il periodo temporale 2004/2015, ove – si è acclarato – vi sono solo estratti a scalare e comunque una parzialità della documentazione contabile. Va pure rilevato che, nonostante il deposito di documentazione da parte della banca (che si ripete non era onerata ma ha prestato una chiara collaborazione non dovuta), non si è in grado neppure di ricostruire la data di origine del contratto e con quale banca sia stato stipulato. Nell'atto di citazione originario non è mai stato indicato se non nella numerazione.
Dagli atti relativi alle garanzie prestate, emerge che ve ne sono addirittura alcune in data 11.4.90 contratte con la Cassa di Risparmio di Torino, poi altre nel 1996 ed altre nel 1998 e così via.
In sostanza, sebbene il Tribunale abbia indicato una data oscillante tra il 1996 ed il 1998, non vi è alcuna certezza neppure sulla data di stipula di detto contratto.
Né in questo gravame viene fornita una qualche precisazione al riguardo, nonostante il primo giudice abbia sollevato la questione e sulla base di tale incertezza abbia motivato il rigetto delle domande attrici.
Inoltre, va delimitato pure il periodo per il quale l'accertamento sarebbe stato possibile, vale a dire nei limiti della prescrizione che il Tribunale ha dichiarato essere maturata: ma gli appellanti, nell'invocare gli esiti dell'ordine ex art. 210 CPC sostengono semplicemente che non vi sarebbero versamenti solutori ante 3.11.05, senza considerare che l'onere di provare tale affermazione è a loro carico, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Ed allora, delimitato il campo di osservazione al periodo successivo al 3.11.05, non può che ribadirsi come vi sia totale incertezza sulle clausole contrattuali intercorse tra le parti, senza che la CTU – per quanto possa fungere da ausilio al giudicante – possa sanare delle carenze di allegazione e di prova commesse dagli attori, oggi appellanti che non hanno mai giustificato la mancata produzione sia del contratto, sia di tutti gli estratti conto utili al fine di una ricostruzione che fosse davvero attendibile. Infatti, dell'istanza ex art. 119 TUB del 12.6.15 – neppure depositata in questa sede né indicata dagli appellanti come documento verificabile da parte della Corte – non vi è prova di ricezione da parte della banca che l'ha esclusa;
peraltro, non può dimenticarsi che la banca, comunque, non aveva a disposizione documentazione antecedente al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, con la conseguenza che neppure sotto tale profilo può essere considerata inadempiente. Ed allora, la Corte è consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile giungere ad un accertamento dei rapporti dare/avere tra correntista e banca anche in assenza di completezza nella documentazione contabile;
ma è pur vero che il risultato al quale si deve giungere deve essere effettivamente attendibile e, nel caso in esame, condivisibilmente il Tribunale ha rilevato come le carenze non sono “rimediabili” sotto alcun profilo, tanto meno per mezzo dell'art. 116 CPC. In sostanza, gli elementi raccolti – al di là della richiesta di applicare il saldo zero o il primo saldo disponibile – non sono sufficienti per una ricostruzione seria e verosimile della situazione contabile, con la conseguenza che le due diverse soluzioni trovate dal CTU sono , appunto, parziali e non vi è nessun elemento che le renda “più probabili che non”. Questo è il principio applicato dal Tribunale, non superabile – si ripete – con l'invocazione dell'art. 210 CPC (peraltro reiterato in questa sede, ma non si comprende neppure con riguardo a quale documentaione, visto che non è dato sapere neppure a quale contratto si deve fare riferimento tra i tanti che si sono succeduti tra le parti) né tanto meno con una CTU che, come già evidenziato dal primo giudice, è stata esplorativa. Non può, dunque, reiterarsi in questa sede tale attività esplorativa, in violazione peraltro del principio di ragionevole durata del processo.
Infine, la questione delle spese di lite di primo grado che gli appellanti, in modo apodittico e generico, devolvono in stretta correlazione con l'asserito inadempimento della banca all'ordine ex art. 210
CPC: dette spese non possono che essere correlate al principio di causalità, sicchè la soccombenza degli attori ha condotto correttamente il Tribunale ad applicare l'art. 91 CPC. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18.903/21 del tribunale di Roma , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3395 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 25 novembre 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti,
[...] C.F._4 dall'Avv. Elio Michele Gnocato;
APPELLANTI
E
C.F. – rappresentata e difesa nel presente giudizio Avv. Fabio Controparte_1 P.IVA_1
Di CU per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. L'impresa “Why Not?” di e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_1 convenivano in giudizio esponendo: CP_1
1. che l'impresa individuale aveva stipulato un contratto di apercredito in conto corrente affidato e distinto al n. 4549223;
2. che non aveva copia del contratto;
3. che la Banca aveva applicato interessi usurari, anatocistici;
4. che la Banca aveva applicati interessi indeterminati ed ultra-legali;
5. che il conto corrente era gravato da usura sopravvenuta;
6. che la Banca aveva applicato lo ius variandi;
7. che la Banca aveva applicato illegittimamente la cms;
8. che eccepiva la compensazione tra saldi attivi e passivi;
9. che chiedeva un risarcimento del danno pari ad € 20.000,00;
10. che era facoltà del fideiussore sollevare l'exceptio doli e l'exceptio nullitatis. Concludeva, pertanto, come segue: Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: “In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sui conti e quanto asseritamente richiesto dalla banca per la c.d. Usura sopravvenuta (e se del caso pattuita): nel merito: Per il conto corrente n. 4549223: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sull'invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art. 1815 secondo comma c.c.; c) sull'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sull'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) sull'illegittimità dello ius variandi (clausola contrattuale ex art. 16) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
g) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldaconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica
e/o l'indicazione del corretto ammontare;
h) con eventuale condanna della banca laddove sussistano i presupposti di legge, alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate
e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Accertare e pertanto dichiarare l'invalidità e/o la nullità del contratto di fideiussione/garanzia stipulato tra la Banca convenuta e i Sig.ri , e , per i motivi esposti in narrativa, Parte_3 Parte_2 Parte_1 accogliendo in ogni caso l'exceptio doli et nullitatis esperite dei garanti/fideiussori, ovvero ex art.
1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la liberazione del fideiussore /garante. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA per i quali il procuratore si dichiara antistatario”. Si costituiva la Banca convenuta in giudizio mediante comparsa di risposta con la quale allegava:
1. che la citazione era nulla per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
2. che la domanda di ripetizione dell'indebito era improcedibile per la pendenza del rapporto;
3. che era maturata la prescrizione per le operazioni registrate anteriori al 3.11.2005;
4. che non avevano alcuna efficacia probatoria la relazione tecnica ed il prospetto contabile di parte;
5. che l'anatocismo era legittimo dopo il 2000;
6. che nei contratti di affidamento erano contrattualizzati gli interessi;
7. che la cms era legittima per come applicata secondo le previsioni contrattuali;
8. che lo ius variandi era stato pattuito;
9. che non erano stati applicati interessi usurari;
10. che era del tutto infondata la richiesta di risarcimento dei danni;
11. che la garanzia prestata era riconducibile al contratto autonomo di garanzia.
La banca convenuta concludeva come segue: “ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: preliminarmente:
-accertare e dichiarare la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
-accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice in quanto il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio dall'attore presso la S.P.A., come dichiarato da parte CP_1 attrice risulta ancora in essere;
-accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale per tutti
i diritti derivanti e connessi ad operazioni registrate sul conto corrente n. 4549223 dedotto in giudizio, ovvero di qualsivoglia rapporto intrattenuto dall'attore presso la prima Controparte_1 del 03.11.2005 (decennio) antecedente il ricevimento della notifica dell'atto di citazione e in particolare di pretese restituzioni per indebito di tassi interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S. e quant'altro inerente ai detti conti;
Nel merito: -a) respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dagli attori nei confronti di -b) con vittoria di spese e competenze, oltre Controparte_1
IVA, C.A. e spese generali”.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile , ha respinto le domande delle parti attrici, condannandole alla rifusione delle spese di lite e di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dopo aver riportato le difese delle parti - ha posto le seguenti considerazioni richiamando in primo luogo la CTU espletata:
«[…Quest'ultima, in particolare, poneva in rilievo:
1. che “La società WHY NOT? ha intrattenuto con la Controparte_2 Controparte_3 un rapporto di conto corrente presso l'agenzia di Torino, e precisamente: - c/c n. 4549223 – primo estratto conto agli atti mostra la data del 30.06.2004, con un saldo di € 4.389,26 a debito della
[...]
(All. n. 2) e, sulla base degli estratti conto depositati agli atti, un saldo finale Controparte_4 alla data del 31.10.2017 pari a € 46.794,39 a debito della società WHY NOT? Di Parte_4
;
[...]
2. che risultavano depositati un contratto di affidamento per € 30.000,00, un contratto di affidamento per € 10.000,00, un riepilogo affidamenti con la garanzia fideiussoria, un contratto di affidamento per
€ 40.000 ed una pennetta da parte della Banca contenente estratti conto dal IV trimestre 2005 al
31.10.2017 ed un contratto di conto corrente del 2.7.1998; 3. che “Poiché non esiste nessun contratto depositato fino al 22.04.2009, il sottoscritto CTU ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB secondo le direttive del quesito del Giudice”;
4. che “Il sottoscritto CTU ha controllato che non c'è usura originaria ma soltanto usura sopravvenuta per i trimestri sopra elencati”;
5. che “Nel periodo dal 30.09.2011 al 30.09.2017, come mostrato nel Prospetto n. 2, il sottoscritto ha proceduto al ricalcolo degli interessi il cui risultato è di € 1.689,72 a favore di WHY NOT risultante dalla differenza tra il calcolo della Banca che ammonta a € 14.004,09 ed il calcolo del CTU che ammonta a € 12.314,37”;
6. che “il sottoscritto CTU intende chiarire che gli estratti conto depositati hanno inizio dal 30.06.2004, ossia dopo la data della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, ed avendo constatato che
è stato applicato l'art. 120 TUB, ossia la capitalizzazione degli interessi con reciprocità tra le parti, ha eseguito il calcolo dell'anatocismo soltanto dal 1^ gennaio 2014, come prescritto nel quesito del
Giudice”;
7. che “Tali importi devono essere stornati dal conteggio finale in quanto non vengono menzionati sui contratti depositati e il sottoscritto CTU non ha trovato documenti nei quali la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, o se, nel periodo successivo alla data del 01/07/2012 (decreto CICR 20/06/2012
n. 644) la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del suddetto decreto CICR. La commissione massimo scoperto dell'importo totale di €
9.701,74 è stata addebitata dalla Banca nei trimestri dal 30.06.2004 al 30.09.2012. Tale importo deve essere stornato dal conteggio finale per due motivi: il primo motivo è che il primo contratto depositato porta la data del 22.04.2009 e gli importi prima di tale data non possono essere presi in considerazione in quanto privi di un rapporto contrattuale;
il secondo motivo è, come indicato nel quesito del Giudice, il sottoscritto CTU non ha trovato documenti nei quali la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, o se, nel periodo successivo alla data del 01/07/2012 (decreto CICR 20/06/2012 n. 644) la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del suddetto decreto CICR”;
8. che “Il sottoscritto CTU, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, ha proceduto al ricalcolo del saldo del c/c n. 4549223 che la società WHY NOT? di ha intrattenuto con la Parte_4 per il periodo 01/06/2004-30/09/2017, applicando le direttive dettate dal Controparte_3
Giudice nel quesito assegnato all'udienza del 17 ottobre 2017. Il sottoscritto propone due ipotesi di conteggio: c) la prima è che l'importo di € 3.821,71 deve essere stornato in quanto nei contratti non è stata trovata menzione della misura, modalità e periodicità del calcolo;
d) la seconda è che, poiché la commissione è contemplata nei contratti depositati, l'importo di € 3.821,71 deve essere confermato nel saldo della Banca”. Tanto premesso, parte attrice ha proposto il presente giudizio per contestare, in relazione al contratto di apercredito n. 4549223, l'applicazione da parte della Banca di usura oggettiva e soggettiva, precisando di non avere copia del contratto di conto corrente e che le condizioni peggiorative dovevano essere approvate per iscritto.
La Parte attrice, quindi, non contesta la esistenza del contratto e la sua forma, ma si limita a contestare le clausole peggiorative, pur non avendo prodotto il contratto e rappresentando di non averne una copia. La stessa attrice contesta l'usura sopravvenuta, variazioni peggiorative del tasso di interesse, spese, cms ove non fossero concordati in contratto con ricalcolo al tasso legale e senza anatocismo. In particolare, contesta la nullità della clausola relativa alla cms pur dichiarando ancora di non avere copia del contratto. E' noto che la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117 TUB è posta nell'interesse del cliente: infatti, la finalità della previsione della nullità è quella di assicurare la piena indicazione a quest'ultimo del regolamento contrattuale, sicché, dovendosi muovere dal profilo funzionale della norma impositiva della forma scritta, non può addivenirsi ad una pronuncia di nullità ogniqualvolta il cliente sia stato reso edotto di tutte le condizioni pattuite, come nel caso di specie è avvenuto (cfr. a questo proposito Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 898/18).
Ciò è tanto vero che la parte non contesta la forma del contratto, ma le singole clausole contrattuale asserendone la invalidità con il richiamo alla disciplina generale ed alle pronunce giurisprudenziali interpretative, senza ulteriori precisazioni, chiedendo all'organo giudicante la verifica. Tuttavia, la parte attrice, seppure da un lato afferma di non avere copia scritta del contratto (senza indicare quale vista la pluralità di rapporti), dall'altro allega la illegittimità di clausole contenute nello stesso, potendo presumersi così la piena conoscenza. La Banca convenuta ha eccepito la genericità della domanda di parte attrice e comunque la sua infondatezza, essendo stati applicati interessi, tassi e commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia.
Giova premettere che il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era ancora in essere al momento dell'instaurazione del presente giudizio. Orbene, qualora il rapporto contrattuale sia ancora in essere, il Tribunale deve limitare la propria cognizione alla sola rideterminazione del saldo del conto e non sono ammissibili domande di ripetizione, apparendo condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.
Di conseguenza, finché il conto corrente non è chiuso, l'eventuale importo a credito del cliente non forma oggetto di un suo diritto credito e - laddove il rapporto di conto corrente sia ancora in essere - la domanda di mero accertamento proposta dal correntista è finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità di clausole contrattuali illegittime e il conseguente ricalcolo del saldo del conto. Pertanto, la valutazione del Tribunale non può che essere di accertamento della regolare esecuzione del rapporto e del saldo del conto. Contrariamente a quanto allegato da parte attrice, poi, occorre chiarire che, nei giudizi promossi dal
“cliente”– correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
A riguardo si rileva che il medesimo riparto dell'onere della prova è applicabile nelle domande di ripetizione di indebito, in quanto incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”). Pertanto, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi evidenziato che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. Segnatamente la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.
[…] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque, nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte” (Cass., Sez. I civ., 07.05.2015 n. 9201). Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che “nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra-legali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)”, (Cass. Sez. I civ., sentenza 13.10.2016 n. 20693).
Tanto premesso in diritto, si rileva che risultano prodotti gli estratti del conto corrente dal 2004 al 2017 ed i contratti conclusi tra le parti, specificando, tuttavia, che il CTU menziona l'acquisizione di una “pennetta” durante le operazioni peritali di cui non è dato sapere con precisione il contenuto essendo stata prodotta al di fuori della ritualità del processo.
La linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e che le stesse siano state confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data della sua apertura. Parte attrice ha omesso di indicare non solo che il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio era
- quantomeno al momento di instaurazione del giudizio - un rapporto in essere, ma la stessa ha anche omesso la data in cui il medesimo è stato stipulato con la conseguente impossibilità di determinare la disciplina applicabile ratione temporis.
La genericità e lacunosità dell'atto di citazione non risultano neppure colmate dalle osservazioni compiute nella perizia stragiudiziale di parte (che, in ogni caso, possiede carattere di mera allegazione difensiva e non certo di elemento di prova): a ben vedere, infatti, anche tale documento si risolve in un riassunto delle norme succedutesi in materia e dei principali orientamenti giurisprudenziali formatisi attorno alle più spinose questioni che si sono poste in tema di contratti bancari. Tale genericità, dunque, finisce con il rendere le azioni introdotte dal correntista meramente
"esplorative", limitate ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità di clausole contrattuali, la cui fondatezza finisce per essere rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali, che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa. Proprio in punto di prova, peraltro, si riscontrano le principali lacune dell'attività difensiva svolta dalla società correntista: quest'ultima, costituendosi in giudizio, ha prodotto una documentazione assolutamente parziale. Non risultano, infatti, depositati tutti gli estratti del conto corrente dall'inizio del rapporto (ovvero dal 1996/1998), bensì soli quelli dal 2004 in poi, peraltro, in parte estratti conto ed in parte solo scalari.
Sulla base di quanto depositato, deve ritenersi che le gravi ed evidenti carenze, in punto di allegazione e prova, in cui è incorsa la parte attrice, non possano essere colmate attraverso la CTU esperita che ha confermato la parzialità della ricostruzione, peraltro non completamente condivisibile ove rappresenta la mancanza di un contratto anteriore al 2004 per giustificare il riconteggio degli interessi, mancando riscontri per diversi anni del rapporto soprattutto quelli interessati dalla eccezione di prescrizione della Banca. Va ricordato che l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Banca. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, con la sent. n. 15895/2019, ha ormai chiarito che tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla Banca mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso.
Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente- attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6^, n. 1 c. p. c., poi, parte attrice contesta la copia dei contratti prodotti dalla Banca per la mancata sottoscrizione da parte della Banca stessa, trascurando di valutare che la Suprema Corte ha affermato il principio per il quale la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione
è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. Civ. n. 16070/18 a conferma di quanto già rilevato da Cass. Civ. SS.UU. n. 898/18 in materia di contratti di investimento). Pertanto, la ricostruzione operata dal CTU sulla base della documentazione prodotta appare parziale e non sufficiente a ricostruire i rapporti bancari intercorsi tra le parti con un grado di attendibilità sufficiente, rimanendo su un piano meramente ipotetico senza alcuna certezza di corrispondenza alla reale situazione realizzatasi tra le parti.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, ribadita l'impossibilità di ricostruzione di un diverso saldo dei rapporti oggetto del giudizio stante il mancato assolvimento di parte attrice ai propri oneri di specifica allegazione e di prova, le domande proposte devono essere integralmente rigettate.]»
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari attori, come in epigrafe indicati, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
g) con eventuale condanna – laddove sussistano i presupposti di legge - della banca alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte/percepite/addebitate e comunque pagate in eccesso in costanza di rapporto per i titoli indicati, oltre rivalutazione e interessi dalla data della domanda al saldo, ripetibili ex art. 2033 c.c. B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA:
Nomina di CTU contabile al fine di accertare il rapporto di dare/avere tra le parti (conti correnti). Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come dedotto in narrative” .
Ha resistito la banca appellata chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo – titolato “ SULL'ONERE PROBATORIO (ASSOLTO) IN CAPO A
PARTE ATTRICE. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELL'ORDINE D'ESIBIZIONE IMPARTITO” – gli appellanti in punto di ripartizione dell'onere probatorio, invocano a sostegno del gravame il mancato adempimento della banca all'ordine ex art. 210 CPC impartito dal Tribunale con ordinanza in data 20.1.17, avendo depositato un unico contratto datato
2.7.98 per il quale non era possibile individuare il numero e gli estratti dal quarto trimestre 2005 al 31.10.17.Invocano, quindi, l'istanza ex art. 119 TUB del 12.6.15 ed i suoi effetti, evidenziando l'inadempimento della banca.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “ IL MANCATO ADEMPIMENTO ALL'ORDINE DI
ESIBIZIONE E LE SUE CONSEGUENZE: OMESSA VALUTAZIONE DELL'ART. 116 C.p.c.” – gli appellanti ripropongono la questione già sopra indicata e, quanto alla prescrizione, espongono che
è impossibile verificare i pagamenti solutori perché mancano gli estratti conto antecedenti al decennio dalla notifica della citazione (3.11.05); sempre in ordine alla prova, invocano il saldo zero dal primo estratto conto successivo, citando massime di giurisprudenza e sentenze di merito sul punto.
Espongono, poi, gli appellanti che il comportamento della banca andava tenuto in considerazione anche con riguardo alla statuizione sulle spese.
§ 3.3 — Col terzo motivo .- titolato “ LA CTU IN ATTI: L'ATTENDIBILITA' DELLE
RISULTANZE E DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA” – le parti appellanti sostengono che la CTU avrebbe avuto esiti attendibili perché sono sufficienti gli estratti conto acquisiti e cita al riguardo giurisprudenza di merito. Muovono poi gli appellanti contestazioni alla CTU di primo grado, invocando l'art. 117 quarto comma TUB in punto di sostituzione dei tassi eseguita fino al 31.3.09 dal CTU, richiamano l'anatocismo vietato per il contratto antecedente al 2000 e richiamano l'assenza, poi, di nuovi accordi e di reciprocità tra le parti, chiedendo la rimessione della causa in istruttoria ai fini del conteggio di detto anatocismo, espunto dal perito del Tribunale solo per il periodo dall'1.1.14. Richiamano, poi, gli appellanti le altre voci già indicate in primo grado (CMS, DIF, usura sopravvenuta), invocando – ai fini del calcolo del tasso usura – l'inserimento nel teg di CMS e interessi anatocistici, formulando un'argomentazione che conduce alla disapplicazione delle istruzione della Banca d'Italia perché si tratterebbe di CMS non legittima.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “LE ISTANZE ISTRUTTORIE IN REITERA NELL'ODIERNA COMPARSA CONCLUSIONALE *** ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C. IN
REITERA” – gli appellanti formulano le istanze istruttorie per ottenere l'ordine ex art. 210 CPC nonché una integrazione della CTU. In subordine, gli appellanti, facendo riferimento alla perizia espletata in primo grado, individuano il saldo negativo di Euro 12.527,39.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato. I motivi di gravame, tutti strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va, in primo luogo, evidenziato che il gravame è sostanzialmente ripetitivo delle difese svolte dagli originari attori negli atti finali di primo grado: la riprova è nella intestazione dell'ultimo motivo di appello, così come nei contenuti dei singoli punti di doglianza ove la presenza delle argomentazioni del Tribunale non risulta sostanzialmente tenuta in alcun conto. Al riguardo, va ricordato il principio secondo il quale “ il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (v. Cass. SU n. 3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18). Va, ancora, ricordato – sempre in punto di oneri di allegazione e prova a carico dell'appellante – che
è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, la dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n. 20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/03). Orbene, nel caso in esame il Tribunale è stato chiaro: a parte l'utilizzabilità in questa sede degli estratti conto acquisiti dal CTU in modo non rituale e , quindi, dichiarati inutilizzabili dal primo giudice senza che gli appellanti si siano premurati (nonostante invochino quei documenti al fine di ottenere l'espunzione di voci e nuovi conteggi) di
contro
-argomentare al riguardo – con la conseguenza che questa Corte non può modificare quella statuizione - gli appellanti non contestano la ripartizione dell'onere probatorio in caso di azione per accertamento negativo (peraltro, non è stata impugnata la decisione nel punto in cui ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione trattandosi di conto ancora aperto) come è stata ormai definita dalla Corte di Legittimità, bensì ritengono e sostengono che detto onere sia sostanzialmente “superato” dal mancato adempimento della banca all'ordine ex art. 210 CPC.
Il Tribunale, invero, ha evidenziato che detto ordine non può – di fatto – essere preso in considerazione, neppure sotto il profilo dell'art. 116 CPC, proprio perché in questo genere di domande (cioè del correntista) è quest'ultimo che deve allegare contratto e estratti conto per tutto il periodo del rapporto;
ha pure rilevato il Tribunale che gli originari attori non hanno mai posto in dubbio l'esistenza di un contratto per iscritto, ma non hanno poi provveduto a depositarne copia. Anche la consulenza di parte depositata in primo grado (e visionata dalla Corte che se ne è fatta carico verificando gli atti di primo grado, visto che gli appellanti, riservatisi in sede di iscrizione a ruolo della causa, di depositare poi il fascicolo telematico di parte, non hanno mai provveduto al riguardo né indicato specificamente i loro documenti di cui si volevano avvalere, così violando l'art. 342 CPC come sopra interpretato) indica che non ha avuto a disposizione il contratto, ma di aver solo visionato il periodo temporale 2004/2015, ove – si è acclarato – vi sono solo estratti a scalare e comunque una parzialità della documentazione contabile. Va pure rilevato che, nonostante il deposito di documentazione da parte della banca (che si ripete non era onerata ma ha prestato una chiara collaborazione non dovuta), non si è in grado neppure di ricostruire la data di origine del contratto e con quale banca sia stato stipulato. Nell'atto di citazione originario non è mai stato indicato se non nella numerazione.
Dagli atti relativi alle garanzie prestate, emerge che ve ne sono addirittura alcune in data 11.4.90 contratte con la Cassa di Risparmio di Torino, poi altre nel 1996 ed altre nel 1998 e così via.
In sostanza, sebbene il Tribunale abbia indicato una data oscillante tra il 1996 ed il 1998, non vi è alcuna certezza neppure sulla data di stipula di detto contratto.
Né in questo gravame viene fornita una qualche precisazione al riguardo, nonostante il primo giudice abbia sollevato la questione e sulla base di tale incertezza abbia motivato il rigetto delle domande attrici.
Inoltre, va delimitato pure il periodo per il quale l'accertamento sarebbe stato possibile, vale a dire nei limiti della prescrizione che il Tribunale ha dichiarato essere maturata: ma gli appellanti, nell'invocare gli esiti dell'ordine ex art. 210 CPC sostengono semplicemente che non vi sarebbero versamenti solutori ante 3.11.05, senza considerare che l'onere di provare tale affermazione è a loro carico, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Ed allora, delimitato il campo di osservazione al periodo successivo al 3.11.05, non può che ribadirsi come vi sia totale incertezza sulle clausole contrattuali intercorse tra le parti, senza che la CTU – per quanto possa fungere da ausilio al giudicante – possa sanare delle carenze di allegazione e di prova commesse dagli attori, oggi appellanti che non hanno mai giustificato la mancata produzione sia del contratto, sia di tutti gli estratti conto utili al fine di una ricostruzione che fosse davvero attendibile. Infatti, dell'istanza ex art. 119 TUB del 12.6.15 – neppure depositata in questa sede né indicata dagli appellanti come documento verificabile da parte della Corte – non vi è prova di ricezione da parte della banca che l'ha esclusa;
peraltro, non può dimenticarsi che la banca, comunque, non aveva a disposizione documentazione antecedente al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione, con la conseguenza che neppure sotto tale profilo può essere considerata inadempiente. Ed allora, la Corte è consapevole che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto possibile giungere ad un accertamento dei rapporti dare/avere tra correntista e banca anche in assenza di completezza nella documentazione contabile;
ma è pur vero che il risultato al quale si deve giungere deve essere effettivamente attendibile e, nel caso in esame, condivisibilmente il Tribunale ha rilevato come le carenze non sono “rimediabili” sotto alcun profilo, tanto meno per mezzo dell'art. 116 CPC. In sostanza, gli elementi raccolti – al di là della richiesta di applicare il saldo zero o il primo saldo disponibile – non sono sufficienti per una ricostruzione seria e verosimile della situazione contabile, con la conseguenza che le due diverse soluzioni trovate dal CTU sono , appunto, parziali e non vi è nessun elemento che le renda “più probabili che non”. Questo è il principio applicato dal Tribunale, non superabile – si ripete – con l'invocazione dell'art. 210 CPC (peraltro reiterato in questa sede, ma non si comprende neppure con riguardo a quale documentaione, visto che non è dato sapere neppure a quale contratto si deve fare riferimento tra i tanti che si sono succeduti tra le parti) né tanto meno con una CTU che, come già evidenziato dal primo giudice, è stata esplorativa. Non può, dunque, reiterarsi in questa sede tale attività esplorativa, in violazione peraltro del principio di ragionevole durata del processo.
Infine, la questione delle spese di lite di primo grado che gli appellanti, in modo apodittico e generico, devolvono in stretta correlazione con l'asserito inadempimento della banca all'ordine ex art. 210
CPC: dette spese non possono che essere correlate al principio di causalità, sicchè la soccombenza degli attori ha condotto correttamente il Tribunale ad applicare l'art. 91 CPC. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali. Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18.903/21 del tribunale di Roma , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore