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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di FA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3714 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. GIGLIOTTI GIOVANNI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARANO EUGENIO, Controparte_1 giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024 l' Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 174/2024 del
[...]
16 ottobre 2024, emesso dal Tribunale di Agrigento, nel procedimento monitorio
R.G. n. 3019/2024, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di
[...]
la somma di euro 51.328,32, oltre interessi, rivalutazione e spese. CP_1
L'ingiunzione era stata richiesta dal pediatra in relazione al compenso per la compilazione periodica del libretto sanitario pediatrico, previsto dall'art. 4, lett. c) dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) Sicilia del 29 giugno 2011. L'Azienda opponente insisteva per la revoca del D.I. 174/2024 sostenendo che il compenso doveva intendersi una tantum e dovuto solo al pediatra “primo compilatore” del libretto, e non periodicamente per ciascun anno di permanenza dell'assistito in carico. Si costituiva l'opposto, il quale deduceva l'infondatezza delle ragioni dell'
[...]
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Parte_1
1 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata all'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e all'esito decisa con sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve disattendersi la richiesta di autorizzazione alla chiamata in Contr garanzia dell'Assessorato Regionale alla Salute, in quanto rapporto tra e
Assessorato ha natura pubblicistica e non interferisce con il rapporto di lavoro tra Contr e di cui all'art. 409 cpc. Pt_2
Nel merito il ricorso in opposizione appare infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
Sul punto, questo Tribunale ritiene di dover richiamare le conformi pronunce già rese su identiche questioni da altri uffici giudiziari, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., recependole integralmente per la chiarezza e completezza delle argomentazioni. (cfr. le sentenze del Tribunale di Catania n. 5559/2019 e, da ultimo, le nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024, 4100/2024 e 4101/2024, Tribunale di Enna 273/2025 nonché la Corte d'Appello di Catania n. 234/2024) tutte conformi nel ritenere che il compenso previsto dall'art. 4, co. 3, lett. c), dell' Controparte_3 debba essere riconosciuto annualmente e non una tantum.
Invero, l'art. 4, co. 3, lett. c), dell'AIR Sicilia del 29 giugno 2011, pubblicato sulla
GURS n. 31 del 22 luglio 2011, dispone testualmente che “I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (...). Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico, per i nati a partire dal 1 gennaio 2011”.
Il tenore letterale della disposizione è inequivoco. Il riferimento alla “quota annua” e alla “compilazione periodica” del libretto indica chiaramente che il compenso deve essere corrisposto ogni anno in cui il bambino rimane in carico al pediatra, non limitatamente al primo anno o alla prima compilazione. La limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma, che, imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra, ha previsto un compenso che deve avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. L'attività di compilazione non si esaurisce nel primo adempimento, ma è per sua natura continuativa e periodica, ragione per la quale la formulazione letterale dell'AIR non consente di ritenere che il compenso di € 10,00 sia una tantum. Deve, escludersi che le circolari dell'Assessorato Regionale o i verbali del Comitato
Permanente di Pediatria possano modificare o ridurre l'ambito di applicazione di
2 una disposizione contrattuale collettiva, che resta vincolante per entrambe le parti del rapporto.
Difatti, i rapporti convenzionali tra medici e aziende sanitarie provinciali hanno natura di rapporti parasubordinati di diritto privato, in cui l'ente pubblico non esercita poteri autoritativi, ma è tenuto a rispettare le obbligazioni assunte con la contrattazione collettiva. Contr Ne consegue che l' non può unilateralmente disapplicare o modificare le disposizioni dell'AIR, né può invocare direttive amministrative regionali per sottrarsi ai propri obblighi economici.
Quanto alla quantificazione del credito, la somma di euro 51.328,32 risulta correttamente calcolata sulla base dei tabulati ufficiali del portale regionale PMMG, Contr non essendo stati formulati rilievi specifici dall'
Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato” (Cass., sez. lav.,
n.21302/2019).
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo
174/2024 del 16 ottobre 2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 174/2024 emesso il
16 ottobre 2024, dichiarandone l'esecutorietà.
Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.689,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 18/11/2025
Il Giudice
MM Di FA
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