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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 447/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Ruggero Benvenuto – in sostituzione dell'avv. Laura Filippucci a seguito di Parte_1 revoca del mandato)
- ricorrente -
contro
(avv. Andrea Bellucci) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 17.1.2025, alle ore 14.15, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti della parte convenuta, le seguenti domande CP_1
“accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito in data 22/5/2020 un infortunio sul lavoro secondo le modalità
descritte in narrativa;
B accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo per cui è causa ha cagionato al
ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica e postumi permanenti nella misura almeno pari al 8% o
nella percentuale maggiore o minore, dovuta secondo giustizia, che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si
chiede sin d'ora l'ammissione; C per l'effetto, condannare l resistente al pagamento di un indennizzo per CP_2
danno biologico – o, ricorrendone le condizioni, alla corresponsione della dovuta rendita - nella misura
rispondente all'invalidità riscontrata e ai postumi permanenti riscontrati e di un'indennità per inabilità
CP_ temporanea assoluta dal 22/5/2020 al 18/3/2022, detratto quanto medio-tempore corrisposto dall'
pagina 1 di 6 Ha esposto che è detenuto a far data dal 24.01.2018 presso la Casa Circondariale di Perugia;
che
durante tutto il periodo di detenzione, ha prestato attività lavorativa carceraria;
che in data 22.05.2020,
esso ricorrente, mentre svolgeva attività di manutenzione sui mezzi dell'amministrazione penitenziaria all'interno del Carcere di Perugia, intento a spingere un'autovettura da riparare in direzione del magazzino dell' per fare salire il mezzo su un “ponte”, mal poneva il piede CP_2
sinistro sulla salita del ponte;
che in quel frangente, l'autovettura arretrava ed egli caricava il peso del corpo sul piede sinistro;
che, quindi, perdeva l'equilibrio, effettuando una brusca torsione del piede sinistro e subendo di conseguenza una lesione al tendine d'Achille sinistro;
che a seguito del riscontrato trauma contusivo e compressivo del piede, ha inviato apposita certificazione all' , CP_1
che apriva la relativa pratica di infortunio sul lavoro, contraddistinta dal n. 517375536 “attestando, a
seguito delle visite di controllo espletate, giorni di assenza continuativa dal lavoro dal 22/5/2020 sino a tutto il
30/9/2020”; che l' non ha riconosciuto “l'indennità per i giorni antecedenti a quello della CP_1
denuncia…per ritardata segnalazione dell'infortunio al proprio datore di lavoro”; che, in realtà, egli aveva provveduto a segnalare sin da subito l'infortunio, ma l'Istituto penitenziario aveva ritardato la denuncia del sinistro;
che, in data 26/10/2020, il dott. giudicava il ricorrente idoneo allo CP_3
svolgimento di attività lavorativa dopo un'assenza dal lavoro superiore a 60 giorni;
che tuttavia, il successivo 28/10/2020, veniva sottoposto nuovamente a visita ortopedica di controllo presso il Pt_1
pronto soccorso dell'ospedale di Perugia e sottoposto ad ecodoppler e veniva riscontrata la “lesione al
tendine d'Achille sinistro, con vistosa area di rimaneggiamento ecostrutturale per un'estensione di circa 54 mm.
Il tendine è marcatamente aumentato di dimensioni. In fase dinamica il tendine è poco mobile. Spazio di Kager
interessato da quadro flogistico”; che, pertanto, rimaneva a riposo per 3 giorni fino a sottoporsi nuovamente a visita ortopedica il giorno 12.11.2020 in cui si evidenzia un “verosimile tessuto cicatriziale
in fase di organizzazione” che induceva il Dr. a prescrivere l'intervento chirurgico per meglio Pt_2
“verificare la resistenza del tessuto cicatriziale in fase di strutturazione”; che l' , con un primo CP_1
provvedimento datato 11/3/2021, in relazione al periodo 22/5/2020-18/7/2020, riconosceva una menomazione all'integrità psico-fisica che non dava asseritamente diritto ad indennizzo in conto capitale, né a costituzione di rendita perché non raggiungeva il grado minimo indennizzabile previsto dal d.lgs. 38/2000; che la menomazione accertata era infatti la seguente: “Ispessimento della caviglia con
modico impegno funzionale ed ipotrofia della sura”; grado accertato 0,04% ; che con un secondo provvedimento, datato 11/3/2021, relativo al periodo 12/11/2020-21/12/2020, l'ente previdenziale rigettava la richiesta di elargizione dell'indennità in quanto non riteneva riscontrata l'inabilità al pagina 2 di 6 lavoro;
che egli ha presentato opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965 con pec del 6/4/2021; che in data 16.11.2021 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per lesione inveterata del tendine Pt_1
d'Achille sinistro con sutura termino-terminale e scarificazioni e applicazione di stecca gessata presso la “Casa di Cura” che prescriveva 40 giorni di riposo e fisioterapia successiva;
che con CP_4
provvedimento datato 18/3/2022, all'esito della riapertura del sinistro conseguente all'intervento chirurgico effettuato il 16/11/2021, riconosceva, con riferimento al periodo dal 16/11/2021 al CP_1
18/3/2022, un'indennità per inabilità temporanea assoluta pari ad € 5.089,74 per 123 giorni;
che anche avverso tale provvedimento veniva presentata opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965 segnalando che “dai documenti medici prodotti risulta, anzitutto, che l'inabilità assoluta al lavoro sia durata dal momento
dell'infortunio sino ad oggi, ovvero dal 22/5/2020 sino al 18/3/2022, data della liquidazione, mentre l' ha CP_2
ritenuto nel periodo intermedio, da dicembre 2020 a novembre 2021”; che in conclusione l ha CP_1
riconosciuto i seguenti periodi di inabilità temporanea assoluta: dal 30/5/2020 al 30/9/2020, dal
12/11/2020 al 21/12/2020 e dal 16/11/2021 al 18/3/2022;che la valutazione dell' è errata circa la CP_1
durata, l'accertamento della menomazione e l'esistenza della menomazione stessa anche in considerazione della tipologia e gravità dell'intervento eseguito;
che l' con provvedimento CP_1
rilasciato in data 18/11/2022, comunicava l'accertamento sulla persona del ricorrente di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 4%, sulla base della diagnosi che segue “
Lesione al tendine d'Achille sinistro”; che si tratta di valutazione scorretta.
Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che CP_1
le menomazioni a carico dell'arto inferiore sinistro sono rappresentate da “ispessimento della caviglia con modico impegno funzionale ed ipotrofia della sura” e non giustificano una valutazione superiore a quella del 4% eseguita dall' in applicazione delle tabelle di legge e che, quanto al periodo di CP_2
inabilità temporanea assoluta al lavoro, ha riconosciuto un primo periodo dal 30.5.2020 al CP_1
30.9.2020 (doc. 7) ed una ricaduta dal 16.11.2021 al 18.3.2022 (doc. 14) mentre ha ritenuto non indennizzabile la ricaduta dal 12.11.2020 al 21.12.2020 per assenza di inabilità assoluta riconducibile all'infortunio di cui si discute (doc.ti 9 e 13).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo la presente controversia sulla corretta valutazione dei postumi dell'infortunio lavorativo di parte ricorrente, questo giudicante ha ritenuto opportuno affidare il seguente incarico peritale a CTU
noto all'ufficio “Esaminati gli atti e i documenti di causa ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte
pagina 3 di 6 ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso, se necessario, all'ausilio di specialisti, accerti il
C.T.U. se, a seguito dell'infortunio del 22 maggio del 2020 e per effetto di esso, il ricorrente abbia riportato
postumi invalidanti e di quale natura e se, quale conseguenza di tali postumi, sia derivato al ricorrente un danno
biologico, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza, accerti altresì il CTU il periodo di inabilità assoluta al
lavoro causato dal predetto infortunio”.
Il CTU ha valutato nella misura del 6% il livello della menomazione dell'integrità psicofisica subita dalla parte ricorrente e riconducibile eziologicamente all'infortunio e corretta la durata dell'inabilità
temporanea assoluta riconosciuta dall' ossia un primo periodo, conseguente all'infortunio, dal CP_1
30.5.2020 al 30.9.2020 ed una ricaduta, conseguente all'intervento chirurgico, dal 16.11.2021 al
18.3.2022.
Con riferimento all'inabilità temporanea assoluta si evidenzia, sin d'ora, la correttezza, alla luce delle evidenze documentali, dell'esclusione dell'indennizzo per il periodo dal 22.5.2020 al 30.5.2020, in quanto l' ha contestato la mancata tempestiva denuncia al datore di lavoro dell'infortunio con gli CP_1
effetti di cui all'art. 52 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e parte ricorrente non ha prodotto documentazione atta a fornire la prova della tempestiva denuncia al datore di lavoro dell'infortunio.
Il CTU ha evidenziato, poi, a supporto delle conclusioni raggiunto che “dall'esame della documentazione
sanitaria emerge che il Signor nell'evento traumatico del 22 maggio 2020 riportò lesioni espresse Parte_1
da lesione del tendine d'Achille trattato chirurgicamente.
Il CTU “…Prima di passare ad analizzare il momento valutativo…” ha rammentato “…i seguenti riferimenti
valutativi, in aderenza a quanto disposto dal DM 38/00: 1. “esiti di rottura, parziale o totale, del tendine
d'Achille, trattati chirurgicamente” valutabili fino a 8% (Cod. 295) 2. “anchilosi in posizione favorevole della
caviglia” valutabili fino al 12% (Cod. 293)”.
Il CTU, stante tale premessa, ha osservato che “Alle lesioni sopra descritte esitano postumi da ritenersi
permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da sindrome
algo-disfunzionale dei movimenti della caviglia di sinistra in esito a lesione del tendine d'Achille trattata
chirurgicamente; tali menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti
valutativi di cui al DM 38/00, in misura pari al 6% (sei per cento)”
Il 31/05/2024 il CTU ha inviata la relazione preliminare alle parti ed il 09/06/2024 sono pervenute le osservazioni redatte dal Dott. per parte ricorrente, relativamente alle quantificazione della Per_1
inabilità temporanea assoluta mentre il 11/06/2024 sono pervenute le osservazioni redatte dalla pagina 4 di 6 Dott.ssa relativamente alla quantificazione delle menomazioni dell'integrità psico fisica ritenuta Per_2
sovrastimata.
Il CTU ha proceduto, dunque, a “…rispondere alle osservazioni avanzate da entrambi i consulenti tecnici
nominati dovendo precisare, anzitutto che, relativamente alla quantificazione della temporanea inabilità, la
durata dell'inabilità temporanea assoluta quantificata dai sanitari dell , sia nell'immediatezza del trauma CP_1
sia della ricaduta (a seguito della necessità di intervento chirurgico), appare del tutto congrua ed aderente a
quanto ipotizzabile in fattispecie similari ed alla luce della documentazione sanitaria in atti.
Va inoltre aggiunto che dalla documentazione sanitaria non emergono elementi che possano far ipotizzare la
necessità di riconoscere la temporanea inabilità assoluta successiva alla dichiarazione di avvenuta stabilizzazione
dei postumi permanenti da parte dell' (se non al momento della richiesta di “riammissione in temporanea” CP_1
a seguito della necessità del trattamento chirurgico) considerando che nella certificazione di cui a visita
specialistica ortopedica del 12/11/2020 viene constatata la sussistenza di “tumefazione di consistenza duro
elastica a livello del terzo medio del tendine in sede della pregressa lesione per verosimile tessuto cicatriziale in
fase di organizzazione”.
Relativamente alla quantificazione delle menomazioni esitate all'evento infortunistico di cui si tratta è necessario
precisare che l'invalidità permanente quantificata è perfettamente aderente ai riferimenti valutativi di cui al DM
38/00, già indicati nella relazione preliminare, considerando la disfunzionalità della caviglia in esito alle lesioni
riportate nell'evento infortunistico rilevata nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In dettaglio, si
ribadisce che le menomazioni, alla luce dei riferimenti valutativi di cui al DM 38/00 sono valutabili nella misura
del 6% (sin dalla valutazione posta dai sanitari dell'istituto assicurativo) considerando che l'intervento
chirurgico è stato eseguito a distanza di circa un anno e mezzo dall'evento traumatico con conseguente tentativo
di ricostituzione della continuità anatomica del tendine a cui, comunque, anche in considerazione del lasso di
tempo intercorso tra il trauma ed il trattamento chirurgico, è attualmente rilevabile una consistente
disfunzionalità dell'articolazione che appare degna di adeguata valutazione.
La domanda, alla luce delle valutazioni del consulente tecnico, appare, dunque, fondata solo con riferimento al riconoscimento dell'indennizzo, parametrato alla percentuale del 6% di menomazione dell'integrità psico fisica, per l'invalidità permanente contratta a seguito e come conseguenza dell'infortunio. Non è, invece, fondata l'istanza di riconoscimento di ulteriori giorni d'inabilità
temporanea.
Le spese di lite, stante l'esito complessivo della lite, debbono essere compensate per la metà e poste,
per il residuo, a carico dell' esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui CP_1 pagina 5 di 6 al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00. In merito a dette spese, si precisa che esse devono essere distratte in favore dell'avv. Laura Filippucci, pur a fronte della revoca del mandato, essendo, detta revoca, avvenuta allorchè tutte le attività di difesa erano già state compiutamente svolte. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che l'infortunio lavorativo del 22.5.2020 ha causato al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1
un indennizzo parametrato al suddetto livello percentuale di menomazione;
compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell'avv. CP_1
Laura Filippucci, procuratore antistatario, liquidando tali spese, per l'intero, nella misura di €3.000,00
per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come CP_1
da separato decreto.
Perugia 17.1.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 447/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Ruggero Benvenuto – in sostituzione dell'avv. Laura Filippucci a seguito di Parte_1 revoca del mandato)
- ricorrente -
contro
(avv. Andrea Bellucci) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 17.1.2025, alle ore 14.15, la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_1
lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti della parte convenuta, le seguenti domande CP_1
“accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito in data 22/5/2020 un infortunio sul lavoro secondo le modalità
descritte in narrativa;
B accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo per cui è causa ha cagionato al
ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica e postumi permanenti nella misura almeno pari al 8% o
nella percentuale maggiore o minore, dovuta secondo giustizia, che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si
chiede sin d'ora l'ammissione; C per l'effetto, condannare l resistente al pagamento di un indennizzo per CP_2
danno biologico – o, ricorrendone le condizioni, alla corresponsione della dovuta rendita - nella misura
rispondente all'invalidità riscontrata e ai postumi permanenti riscontrati e di un'indennità per inabilità
CP_ temporanea assoluta dal 22/5/2020 al 18/3/2022, detratto quanto medio-tempore corrisposto dall'
pagina 1 di 6 Ha esposto che è detenuto a far data dal 24.01.2018 presso la Casa Circondariale di Perugia;
che
durante tutto il periodo di detenzione, ha prestato attività lavorativa carceraria;
che in data 22.05.2020,
esso ricorrente, mentre svolgeva attività di manutenzione sui mezzi dell'amministrazione penitenziaria all'interno del Carcere di Perugia, intento a spingere un'autovettura da riparare in direzione del magazzino dell' per fare salire il mezzo su un “ponte”, mal poneva il piede CP_2
sinistro sulla salita del ponte;
che in quel frangente, l'autovettura arretrava ed egli caricava il peso del corpo sul piede sinistro;
che, quindi, perdeva l'equilibrio, effettuando una brusca torsione del piede sinistro e subendo di conseguenza una lesione al tendine d'Achille sinistro;
che a seguito del riscontrato trauma contusivo e compressivo del piede, ha inviato apposita certificazione all' , CP_1
che apriva la relativa pratica di infortunio sul lavoro, contraddistinta dal n. 517375536 “attestando, a
seguito delle visite di controllo espletate, giorni di assenza continuativa dal lavoro dal 22/5/2020 sino a tutto il
30/9/2020”; che l' non ha riconosciuto “l'indennità per i giorni antecedenti a quello della CP_1
denuncia…per ritardata segnalazione dell'infortunio al proprio datore di lavoro”; che, in realtà, egli aveva provveduto a segnalare sin da subito l'infortunio, ma l'Istituto penitenziario aveva ritardato la denuncia del sinistro;
che, in data 26/10/2020, il dott. giudicava il ricorrente idoneo allo CP_3
svolgimento di attività lavorativa dopo un'assenza dal lavoro superiore a 60 giorni;
che tuttavia, il successivo 28/10/2020, veniva sottoposto nuovamente a visita ortopedica di controllo presso il Pt_1
pronto soccorso dell'ospedale di Perugia e sottoposto ad ecodoppler e veniva riscontrata la “lesione al
tendine d'Achille sinistro, con vistosa area di rimaneggiamento ecostrutturale per un'estensione di circa 54 mm.
Il tendine è marcatamente aumentato di dimensioni. In fase dinamica il tendine è poco mobile. Spazio di Kager
interessato da quadro flogistico”; che, pertanto, rimaneva a riposo per 3 giorni fino a sottoporsi nuovamente a visita ortopedica il giorno 12.11.2020 in cui si evidenzia un “verosimile tessuto cicatriziale
in fase di organizzazione” che induceva il Dr. a prescrivere l'intervento chirurgico per meglio Pt_2
“verificare la resistenza del tessuto cicatriziale in fase di strutturazione”; che l' , con un primo CP_1
provvedimento datato 11/3/2021, in relazione al periodo 22/5/2020-18/7/2020, riconosceva una menomazione all'integrità psico-fisica che non dava asseritamente diritto ad indennizzo in conto capitale, né a costituzione di rendita perché non raggiungeva il grado minimo indennizzabile previsto dal d.lgs. 38/2000; che la menomazione accertata era infatti la seguente: “Ispessimento della caviglia con
modico impegno funzionale ed ipotrofia della sura”; grado accertato 0,04% ; che con un secondo provvedimento, datato 11/3/2021, relativo al periodo 12/11/2020-21/12/2020, l'ente previdenziale rigettava la richiesta di elargizione dell'indennità in quanto non riteneva riscontrata l'inabilità al pagina 2 di 6 lavoro;
che egli ha presentato opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965 con pec del 6/4/2021; che in data 16.11.2021 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per lesione inveterata del tendine Pt_1
d'Achille sinistro con sutura termino-terminale e scarificazioni e applicazione di stecca gessata presso la “Casa di Cura” che prescriveva 40 giorni di riposo e fisioterapia successiva;
che con CP_4
provvedimento datato 18/3/2022, all'esito della riapertura del sinistro conseguente all'intervento chirurgico effettuato il 16/11/2021, riconosceva, con riferimento al periodo dal 16/11/2021 al CP_1
18/3/2022, un'indennità per inabilità temporanea assoluta pari ad € 5.089,74 per 123 giorni;
che anche avverso tale provvedimento veniva presentata opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/1965 segnalando che “dai documenti medici prodotti risulta, anzitutto, che l'inabilità assoluta al lavoro sia durata dal momento
dell'infortunio sino ad oggi, ovvero dal 22/5/2020 sino al 18/3/2022, data della liquidazione, mentre l' ha CP_2
ritenuto nel periodo intermedio, da dicembre 2020 a novembre 2021”; che in conclusione l ha CP_1
riconosciuto i seguenti periodi di inabilità temporanea assoluta: dal 30/5/2020 al 30/9/2020, dal
12/11/2020 al 21/12/2020 e dal 16/11/2021 al 18/3/2022;che la valutazione dell' è errata circa la CP_1
durata, l'accertamento della menomazione e l'esistenza della menomazione stessa anche in considerazione della tipologia e gravità dell'intervento eseguito;
che l' con provvedimento CP_1
rilasciato in data 18/11/2022, comunicava l'accertamento sulla persona del ricorrente di una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari al 4%, sulla base della diagnosi che segue “
Lesione al tendine d'Achille sinistro”; che si tratta di valutazione scorretta.
Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che CP_1
le menomazioni a carico dell'arto inferiore sinistro sono rappresentate da “ispessimento della caviglia con modico impegno funzionale ed ipotrofia della sura” e non giustificano una valutazione superiore a quella del 4% eseguita dall' in applicazione delle tabelle di legge e che, quanto al periodo di CP_2
inabilità temporanea assoluta al lavoro, ha riconosciuto un primo periodo dal 30.5.2020 al CP_1
30.9.2020 (doc. 7) ed una ricaduta dal 16.11.2021 al 18.3.2022 (doc. 14) mentre ha ritenuto non indennizzabile la ricaduta dal 12.11.2020 al 21.12.2020 per assenza di inabilità assoluta riconducibile all'infortunio di cui si discute (doc.ti 9 e 13).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vertendo la presente controversia sulla corretta valutazione dei postumi dell'infortunio lavorativo di parte ricorrente, questo giudicante ha ritenuto opportuno affidare il seguente incarico peritale a CTU
noto all'ufficio “Esaminati gli atti e i documenti di causa ed ove ritenuto necessario sottoposta la parte
pagina 3 di 6 ricorrente ad accertamenti clinici e strumentali e fatto ricorso, se necessario, all'ausilio di specialisti, accerti il
C.T.U. se, a seguito dell'infortunio del 22 maggio del 2020 e per effetto di esso, il ricorrente abbia riportato
postumi invalidanti e di quale natura e se, quale conseguenza di tali postumi, sia derivato al ricorrente un danno
biologico, quantificandone altresì l'entità e la decorrenza, accerti altresì il CTU il periodo di inabilità assoluta al
lavoro causato dal predetto infortunio”.
Il CTU ha valutato nella misura del 6% il livello della menomazione dell'integrità psicofisica subita dalla parte ricorrente e riconducibile eziologicamente all'infortunio e corretta la durata dell'inabilità
temporanea assoluta riconosciuta dall' ossia un primo periodo, conseguente all'infortunio, dal CP_1
30.5.2020 al 30.9.2020 ed una ricaduta, conseguente all'intervento chirurgico, dal 16.11.2021 al
18.3.2022.
Con riferimento all'inabilità temporanea assoluta si evidenzia, sin d'ora, la correttezza, alla luce delle evidenze documentali, dell'esclusione dell'indennizzo per il periodo dal 22.5.2020 al 30.5.2020, in quanto l' ha contestato la mancata tempestiva denuncia al datore di lavoro dell'infortunio con gli CP_1
effetti di cui all'art. 52 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e parte ricorrente non ha prodotto documentazione atta a fornire la prova della tempestiva denuncia al datore di lavoro dell'infortunio.
Il CTU ha evidenziato, poi, a supporto delle conclusioni raggiunto che “dall'esame della documentazione
sanitaria emerge che il Signor nell'evento traumatico del 22 maggio 2020 riportò lesioni espresse Parte_1
da lesione del tendine d'Achille trattato chirurgicamente.
Il CTU “…Prima di passare ad analizzare il momento valutativo…” ha rammentato “…i seguenti riferimenti
valutativi, in aderenza a quanto disposto dal DM 38/00: 1. “esiti di rottura, parziale o totale, del tendine
d'Achille, trattati chirurgicamente” valutabili fino a 8% (Cod. 295) 2. “anchilosi in posizione favorevole della
caviglia” valutabili fino al 12% (Cod. 293)”.
Il CTU, stante tale premessa, ha osservato che “Alle lesioni sopra descritte esitano postumi da ritenersi
permanenti e compatibili con il trauma subito, in relazione alla sua natura ed entità, rappresentati da sindrome
algo-disfunzionale dei movimenti della caviglia di sinistra in esito a lesione del tendine d'Achille trattata
chirurgicamente; tali menomazioni sono valutabili, in termini di danno biologico, in aderenza ai riferimenti
valutativi di cui al DM 38/00, in misura pari al 6% (sei per cento)”
Il 31/05/2024 il CTU ha inviata la relazione preliminare alle parti ed il 09/06/2024 sono pervenute le osservazioni redatte dal Dott. per parte ricorrente, relativamente alle quantificazione della Per_1
inabilità temporanea assoluta mentre il 11/06/2024 sono pervenute le osservazioni redatte dalla pagina 4 di 6 Dott.ssa relativamente alla quantificazione delle menomazioni dell'integrità psico fisica ritenuta Per_2
sovrastimata.
Il CTU ha proceduto, dunque, a “…rispondere alle osservazioni avanzate da entrambi i consulenti tecnici
nominati dovendo precisare, anzitutto che, relativamente alla quantificazione della temporanea inabilità, la
durata dell'inabilità temporanea assoluta quantificata dai sanitari dell , sia nell'immediatezza del trauma CP_1
sia della ricaduta (a seguito della necessità di intervento chirurgico), appare del tutto congrua ed aderente a
quanto ipotizzabile in fattispecie similari ed alla luce della documentazione sanitaria in atti.
Va inoltre aggiunto che dalla documentazione sanitaria non emergono elementi che possano far ipotizzare la
necessità di riconoscere la temporanea inabilità assoluta successiva alla dichiarazione di avvenuta stabilizzazione
dei postumi permanenti da parte dell' (se non al momento della richiesta di “riammissione in temporanea” CP_1
a seguito della necessità del trattamento chirurgico) considerando che nella certificazione di cui a visita
specialistica ortopedica del 12/11/2020 viene constatata la sussistenza di “tumefazione di consistenza duro
elastica a livello del terzo medio del tendine in sede della pregressa lesione per verosimile tessuto cicatriziale in
fase di organizzazione”.
Relativamente alla quantificazione delle menomazioni esitate all'evento infortunistico di cui si tratta è necessario
precisare che l'invalidità permanente quantificata è perfettamente aderente ai riferimenti valutativi di cui al DM
38/00, già indicati nella relazione preliminare, considerando la disfunzionalità della caviglia in esito alle lesioni
riportate nell'evento infortunistico rilevata nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. In dettaglio, si
ribadisce che le menomazioni, alla luce dei riferimenti valutativi di cui al DM 38/00 sono valutabili nella misura
del 6% (sin dalla valutazione posta dai sanitari dell'istituto assicurativo) considerando che l'intervento
chirurgico è stato eseguito a distanza di circa un anno e mezzo dall'evento traumatico con conseguente tentativo
di ricostituzione della continuità anatomica del tendine a cui, comunque, anche in considerazione del lasso di
tempo intercorso tra il trauma ed il trattamento chirurgico, è attualmente rilevabile una consistente
disfunzionalità dell'articolazione che appare degna di adeguata valutazione.
La domanda, alla luce delle valutazioni del consulente tecnico, appare, dunque, fondata solo con riferimento al riconoscimento dell'indennizzo, parametrato alla percentuale del 6% di menomazione dell'integrità psico fisica, per l'invalidità permanente contratta a seguito e come conseguenza dell'infortunio. Non è, invece, fondata l'istanza di riconoscimento di ulteriori giorni d'inabilità
temporanea.
Le spese di lite, stante l'esito complessivo della lite, debbono essere compensate per la metà e poste,
per il residuo, a carico dell' esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui CP_1 pagina 5 di 6 al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €26.000,00 e €52.000,00. In merito a dette spese, si precisa che esse devono essere distratte in favore dell'avv. Laura Filippucci, pur a fronte della revoca del mandato, essendo, detta revoca, avvenuta allorchè tutte le attività di difesa erano già state compiutamente svolte. Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate come da separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
dichiara che l'infortunio lavorativo del 22.5.2020 ha causato al ricorrente una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1
un indennizzo parametrato al suddetto livello percentuale di menomazione;
compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della residua quota di tali spese in favore dell'avv. CP_1
Laura Filippucci, procuratore antistatario, liquidando tali spese, per l'intero, nella misura di €3.000,00
per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e Cpa come per legge. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come CP_1
da separato decreto.
Perugia 17.1.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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