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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1212/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Culot Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Toscanini, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lorusso presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via L. Bartolini, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione della sentenza di divorzio -revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, valutazione e pronuncia di legge così giudicare e provvedere:
- in via principale disporre la revoca dell'assegno versato, a titolo di mantenimento della IG
, in favore della IG.ra , stabilito con Ordinanza del Tribunale di Milano CP_2 CP_1 del 02/12/2009 nella causa n. 60322/2007 R.G., e dichiarare per l'effetto che nulla è più dovuto a nessun titolo e/o ragione.
Spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e recepite con sentenza Parte_1 CP_1
del tribunale di Milano n. 6207/2006, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.7.1999, e posto a carico del primo, quale contributo al mantenimento della IG nata il [...], la somma mensile di € 258,00, annualmente rivalutabile in CP_2
base agli indici ISTAT.
Il presente giudizio è stato introdotto dal padre della giovane sull'assunto della raggiunta CP_2
indipendenza economica della IG.
Rimasta, quest'ultima, contumace, la madre ha confermato l'autosufficienza della stessa, pur evidenziando le notevoli difficoltà conseguenti all'assenza del padre dalla vita della IG, che è stata costretta a crescere da sola.
Le parti, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che meritano di essere recepite, stante l'indiscussa indipendenza economica della IG maggiorenne.
Spese di lite compensate nel rapporto tra le parti costituite;
non ripetibili nei riguardi della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza del tribunale di Milano n. 6207/2006, revoca il contributo posto a carico di per il mantenimento della IG Parte_1 CP_2
Spese di lite compensate tra le parti costituite;
non ripetibili nei riguardi della parte contumace
Così deciso in Verbania il 29.5.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, nella persona dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO presidente dott. Claudio MICHELUCCI giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1212/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Culot Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verbania, via Toscanini, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lorusso presso CP_1 C.F._2
il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via L. Bartolini, 9, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
(C.F. ) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione della sentenza di divorzio -revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, valutazione e pronuncia di legge così giudicare e provvedere:
- in via principale disporre la revoca dell'assegno versato, a titolo di mantenimento della IG
, in favore della IG.ra , stabilito con Ordinanza del Tribunale di Milano CP_2 CP_1 del 02/12/2009 nella causa n. 60322/2007 R.G., e dichiarare per l'effetto che nulla è più dovuto a nessun titolo e/o ragione.
Spese legali compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e recepite con sentenza Parte_1 CP_1
del tribunale di Milano n. 6207/2006, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31.7.1999, e posto a carico del primo, quale contributo al mantenimento della IG nata il [...], la somma mensile di € 258,00, annualmente rivalutabile in CP_2
base agli indici ISTAT.
Il presente giudizio è stato introdotto dal padre della giovane sull'assunto della raggiunta CP_2
indipendenza economica della IG.
Rimasta, quest'ultima, contumace, la madre ha confermato l'autosufficienza della stessa, pur evidenziando le notevoli difficoltà conseguenti all'assenza del padre dalla vita della IG, che è stata costretta a crescere da sola.
Le parti, pertanto, hanno rassegnato conclusioni congiunte, che meritano di essere recepite, stante l'indiscussa indipendenza economica della IG maggiorenne.
Spese di lite compensate nel rapporto tra le parti costituite;
non ripetibili nei riguardi della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a modifica della sentenza del tribunale di Milano n. 6207/2006, revoca il contributo posto a carico di per il mantenimento della IG Parte_1 CP_2
Spese di lite compensate tra le parti costituite;
non ripetibili nei riguardi della parte contumace
Così deciso in Verbania il 29.5.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3