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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12917/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Grazia Ventura;
-Ricorrente –
CONTRO
; CP_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, esponeva: che con domanda Parte_1
n. 2038808600110 presentava domanda per assegno ordinario di invalidità civile in data
20/02/19; che tale domanda portò alla creazione di posizione n. 6038942900862; che sottoposto a visita di accertamento per la sussistenza dei requisiti per invalidità civile, il veniva ritenuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari Pt_1 al 100% e con il beneficio ex articolo 3 comma 3 L 104/92; che in seguito a ricalcolo di pensione di invalidità da parte dell' datata 28/10/21 l' individuava l'indebito CP_1 CP_1
n. 16570009 con il quale l'istituto richiedeva al la somma complessiva di Euro Pt_1
9.981,17 per ratei di pensione non spettanti dall'01/03/19 al 30/11/21; che la ragione dell'indebito, sarebbe da ascrivere alla mancanza dei requisiti reddituali in capo al in relazione all'anno 2019 e seguenti;
che dalla documentazione che si allega, già Pt_1 depositata tramite patronato congiuntamente ai modelli AP 70, AP 93 e AP 15, per 2
l'anno 2019 i redditi spettanti al ammontavano ad Euro 6.274,91 per redditi da Pt_1 lavoro dipendente e 4.609,04 per redditi da pensione;
che i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da pensione permettevano abbondantemente al di rientrare nei Pt_1 parametri previsti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi indicati in ricorso della richiesta di restituzione CP_ delle somme indebitamente percepite e per l'effetto condannare l' in persona del lrpt a corrispondere al ricorrente la somma decurtata dalla pensione di invalidità del ricorrente nonché le ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione CP_1
e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che la questione giuridica riguardante il caso in esame è relativa alla sussistenza, in capo al , dei requisiti reddituali per il godimento della prestazione Pt_1 assistenziale e, conseguentemente, sulla sussistenza o meno di un indebito.
Orbene, in tema merita di essere menzionata la Circolare 147 dell'11/12/19 che, al CP_1 punto 3.4 recita espressamente ed indica con estrema chiarezza- in tabella che di seguito si riporta- i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti.
LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE IMPORTO MENSILE
invalidi totali, ciechi civili, sordomuti invalidi parziali, minori dal 1.1.2019 16.814,34 € 4.906,72€
dal 1.1.2020 16.982,49 € 4.926,35 € 3
Alla luce di quanto riportato nella predetta tabella, rileva il decidente che i redditi percepiti dal per le annualità in contestazione, ammontanti, secondo le Pt_1 dichiarazioni versate in atti, ad € 6.274,91 per redditi da lavoro dipendente ed €
4.609,04 per redditi da pensione, rientrano nei parametri di cui alla tabella.
Egli, di fatti, per il periodo in contestazione, risulta invalido al 100%.
Soltanto a seguito della visita di revisione del 29.11.2022, il andrà incontro alla Pt_1 nuova rivalutazione e riduzione della percentuale di invalidità.
Quindi, in momento largamente successivo rispetto a quello in cui si sarebbe verificato il presunto indebito.
CP_ Pertanto, nel periodo cui è riferito dall' l'asserito indebito, il versava in una Pt_1 condizione reddituale che gli consentiva di percepire quanto a suo tempo in suo favore versato dall'istituto previdenziale.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara che nessun indebito è stato perpetrato da parte del ricorrente;
CP_ dichiara, in conseguenza, che l' non può ripetere i trattamenti pensionistici erogati;
CP_ per l'effetto, condanna l' alla refusione di tutte quelle trattenute che dovessero essere state effettuate sulla pensione nei confronti del ricorrente aventi titolo nel presunto indebito;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.875,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12917/23 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Grazia Ventura;
-Ricorrente –
CONTRO
; CP_1
-Resistente contumace-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, esponeva: che con domanda Parte_1
n. 2038808600110 presentava domanda per assegno ordinario di invalidità civile in data
20/02/19; che tale domanda portò alla creazione di posizione n. 6038942900862; che sottoposto a visita di accertamento per la sussistenza dei requisiti per invalidità civile, il veniva ritenuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari Pt_1 al 100% e con il beneficio ex articolo 3 comma 3 L 104/92; che in seguito a ricalcolo di pensione di invalidità da parte dell' datata 28/10/21 l' individuava l'indebito CP_1 CP_1
n. 16570009 con il quale l'istituto richiedeva al la somma complessiva di Euro Pt_1
9.981,17 per ratei di pensione non spettanti dall'01/03/19 al 30/11/21; che la ragione dell'indebito, sarebbe da ascrivere alla mancanza dei requisiti reddituali in capo al in relazione all'anno 2019 e seguenti;
che dalla documentazione che si allega, già Pt_1 depositata tramite patronato congiuntamente ai modelli AP 70, AP 93 e AP 15, per 2
l'anno 2019 i redditi spettanti al ammontavano ad Euro 6.274,91 per redditi da Pt_1 lavoro dipendente e 4.609,04 per redditi da pensione;
che i redditi da lavoro dipendente ed i redditi da pensione permettevano abbondantemente al di rientrare nei Pt_1 parametri previsti.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi indicati in ricorso della richiesta di restituzione CP_ delle somme indebitamente percepite e per l'effetto condannare l' in persona del lrpt a corrispondere al ricorrente la somma decurtata dalla pensione di invalidità del ricorrente nonché le ulteriori somme che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in giudizio, non curava la costituzione CP_1
e, pertanto, della medesima veniva dichiarata la contumacia.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che la questione giuridica riguardante il caso in esame è relativa alla sussistenza, in capo al , dei requisiti reddituali per il godimento della prestazione Pt_1 assistenziale e, conseguentemente, sulla sussistenza o meno di un indebito.
Orbene, in tema merita di essere menzionata la Circolare 147 dell'11/12/19 che, al CP_1 punto 3.4 recita espressamente ed indica con estrema chiarezza- in tabella che di seguito si riporta- i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti.
LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE IMPORTO MENSILE
invalidi totali, ciechi civili, sordomuti invalidi parziali, minori dal 1.1.2019 16.814,34 € 4.906,72€
dal 1.1.2020 16.982,49 € 4.926,35 € 3
Alla luce di quanto riportato nella predetta tabella, rileva il decidente che i redditi percepiti dal per le annualità in contestazione, ammontanti, secondo le Pt_1 dichiarazioni versate in atti, ad € 6.274,91 per redditi da lavoro dipendente ed €
4.609,04 per redditi da pensione, rientrano nei parametri di cui alla tabella.
Egli, di fatti, per il periodo in contestazione, risulta invalido al 100%.
Soltanto a seguito della visita di revisione del 29.11.2022, il andrà incontro alla Pt_1 nuova rivalutazione e riduzione della percentuale di invalidità.
Quindi, in momento largamente successivo rispetto a quello in cui si sarebbe verificato il presunto indebito.
CP_ Pertanto, nel periodo cui è riferito dall' l'asserito indebito, il versava in una Pt_1 condizione reddituale che gli consentiva di percepire quanto a suo tempo in suo favore versato dall'istituto previdenziale.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara che nessun indebito è stato perpetrato da parte del ricorrente;
CP_ dichiara, in conseguenza, che l' non può ripetere i trattamenti pensionistici erogati;
CP_ per l'effetto, condanna l' alla refusione di tutte quelle trattenute che dovessero essere state effettuate sulla pensione nei confronti del ricorrente aventi titolo nel presunto indebito;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 1.875,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta