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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montantte Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2662/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. TUZZOLINO Parte_1
FRANCESCA);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. TUZZOLINO Controparte_1
FRANCESCA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/01/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 24-30/01/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, alle condizioni indicate in separazione, ovvero:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
la casa coniugale non è di proprietà di alcuno dei due coniugi per cui entrambi sono liberi di scegliere il loro domicilio;
la figlia è affidata congiuntamente ai genitori con dimora prevalente presso la madre;
i periodi di visita sono così stabiliti:
- sabato e domenica, a settimane alterne, dalle ore 08:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- la figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pa - squetta ad anni e festività alterne con ciascuno dei genitori e così i compleanni;
- il mese di agosto, ovvero il mese di luglio, previo comune accordo, in difetto del quale resta stabilito agosto, la bimba trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivamente;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per le spese di mantenimento della figlia un assegno mensile, rivalutabile a norma di legge, di €.250,00 da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
- tutte le spese straordinarie, di abbigliamento della minore per il cambio di stagione e le spese per attività sportive sono a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno;
-poiché i coniugi hanno optato per la separazione dei beni fin dalla celebrazione del matrimonio tutti i rapporti patrimoniali non regolati espressamente dalla presente convenzione restano regolati dal diritto comune;
”
Tali condizioni, in fase di separazione, venivano integrate con quanto indicato in sede di audizione degli istanti con: “il diritto di visita per il padre il martedì e giovedì dalle 16 alle
20 oltre il richiamo per il pagamento delle spese straordinarie al protocollo di codesto tribunale.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO in data
20/08/2008, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
nato a [...] in data [...], trascritto/iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 39, parte I, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
- 2 - 02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montantte Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2662/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. TUZZOLINO Parte_1
FRANCESCA);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. TUZZOLINO Controparte_1
FRANCESCA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21/01/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 24-30/01/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, alle condizioni indicate in separazione, ovvero:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
la casa coniugale non è di proprietà di alcuno dei due coniugi per cui entrambi sono liberi di scegliere il loro domicilio;
la figlia è affidata congiuntamente ai genitori con dimora prevalente presso la madre;
i periodi di visita sono così stabiliti:
- sabato e domenica, a settimane alterne, dalle ore 08:00 del sabato fino alle ore 21:00 della domenica;
- la figlia trascorrerà le festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Pa - squetta ad anni e festività alterne con ciascuno dei genitori e così i compleanni;
- il mese di agosto, ovvero il mese di luglio, previo comune accordo, in difetto del quale resta stabilito agosto, la bimba trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivamente;
- il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per le spese di mantenimento della figlia un assegno mensile, rivalutabile a norma di legge, di €.250,00 da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese;
- tutte le spese straordinarie, di abbigliamento della minore per il cambio di stagione e le spese per attività sportive sono a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno;
-poiché i coniugi hanno optato per la separazione dei beni fin dalla celebrazione del matrimonio tutti i rapporti patrimoniali non regolati espressamente dalla presente convenzione restano regolati dal diritto comune;
”
Tali condizioni, in fase di separazione, venivano integrate con quanto indicato in sede di audizione degli istanti con: “il diritto di visita per il padre il martedì e giovedì dalle 16 alle
20 oltre il richiamo per il pagamento delle spese straordinarie al protocollo di codesto tribunale.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO in data
20/08/2008, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
nato a [...] in data [...], trascritto/iscritto nei Controparte_1 registri dello Stato civile di detto Comune al n. 39, parte I, serie A, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
- 2 - 02/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente dott.ssa Gabriella Giammona, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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