Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 02092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, proposto da
- IO ZZ, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Latorraca e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di RI SE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Tamos ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Piceno n. 14-A;
nei confronti
- Parco delle Groane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 93 datata 30 dicembre 2021 e notificata il 5 gennaio 2022, a firma del Responsabile del Settore S.U.E. e S.U.A.P. del Comune di RI SE, avente a oggetto “ ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino opere eseguite in assenza di titolo edilizio su area di proprietà comunale contraddistinta a mappale n. 2962 ”, con allegata relazione di sopralluogo del 18 ottobre 2021;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RI SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza smaltimento del 3 aprile 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 7 marzo 2022 e depositato il 31 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 93 datata 30 dicembre 2021 e notificata il 5 gennaio 2022, a firma del Responsabile del Settore S.U.E. e S.U.A.P. del Comune di RI SE (CO), avente a oggetto “ ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino opere eseguite in assenza di titolo edilizio su area di proprietà comunale contraddistinta a mappale n. 2962 ”, con allegata relazione di sopralluogo del 18 ottobre 2021.
Il ricorrente, nell’ottobre del 1974, ha acquistato un immobile nel Comune di RI SE (ex mappale 1493a, oggi mappale 10814), che successivamente ha destinato, a partire dal mese di ottobre 1977, a propria residenza; contestualmente, il ricorrente ha preso possesso, utilizzandola uti dominus, dell’area antistante al predetto immobile, avente una superficie di circa 600 mq, oltre che della relativa scarpata (foglio 9, mappale 2962). In particolare, l’area attigua all’abitazione è sempre stata utilizzata dal ricorrente come pertinenza sia per la sosta dei propri automezzi, sia per accedere al mappale 12887 in cui aveva sede l’impresa ove esercitava la propria attività lavorativa. Tale area è stata quindi sempre tenuta in ordine e manutenuta, al fine di consentirne in via esclusiva l’uso come passaggio e sosta, ed è stata delimitata da vegetazione e da panettoni e fioriere per evitarne l’utilizzo da parte di terzi. Nel corso degli anni, nonostante la realizzazione di vari interventi sull’area, tutti soggetti a controllo e ad autorizzazioni comunali, tra i quali la costruzione di una fognatura e il rilascio di un titolo in sanatoria, il Comune non ne avrebbe mai contestato il legittimo possesso in capo al ricorrente, né avrebbe rilevato la presenza di alcun terrapieno artificiale. Nel mese di marzo 2021, il ricorrente è venuto a conoscenza della volontà del Comune di realizzare un parcheggio sull’area antistante alla propria abitazione; in conseguenza di ciò, il predetto ricorrente, attraverso il proprio legale, con nota del 19 marzo 2021 ha segnalato all’Ente di aver usucapito il terreno per possesso ultraventennale, diffidandolo dal dar corso alla programmata iniziativa. Con comunicazione del 29 aprile 2021, il Comune ha riscontrato la nota del ricorrente, segnalando che l’area dallo stesso occupata sarebbe di proprietà comunale e ingiungendogli di sgomberarla e di ripristinare lo stato dei luoghi. Con comunicazione del 30 aprile 2021 indirizzata al Comune a mezzo del legale incaricato, è stato ribadito che l’area di cui al mappale 2962 “ è di proprietà piena, assoluta ed esclusiva del signor IO ZZ per averla il medesimo acquistata già da tempo per intervenuta usucapione ultraventennale ”, contestando qualsivoglia titolo in capo all’Amministrazione locale. In assenza di ulteriori sviluppi, il ricorrente, con atto di citazione notificato al Comune di RI SE il 15 novembre 2021, ha convenuto in giudizio il predetto Ente davanti al Tribunale Ordinario di Como allo scopo di ottenere l’accertamento in proprio favore dell’acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione dell’area. In data 30 dicembre 2021, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 93, con cui ha ingiunto al ricorrente di provvedere alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio e paesaggistico, ovvero di un terrapieno di rilevanti dimensioni, di una strada e dell’area di sosta per autoveicoli e mezzi e di deposito del materiale, sull’area di proprietà comunale contraddistinta al mappale n. 2962.
Assumendo l’illegittimità della richiamata ordinanza, il ricorrente ne ha dedotto, in primo luogo, la nullità ex art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 per difetto degli elementi essenziali, e comunque l’annullabilità per violazione del principio di legalità e dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo, per violazione dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990 e per violazione dell’art. 24 Cost. e per ineseguibilità dell’ordinanza.
Successivamente sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 10 e 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso di potere e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione dell’art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004, l’eccesso di potere, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la carenza di istruttoria e di motivazione.
Ancora sono stati dedotti la violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la carenza di motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e la contraddittorietà.
Sono stati poi dedotti la violazione degli artt. 7-10 della legge n. 241 del 1990, la violazione del principio del contraddittorio, la violazione del principio del buon andamento e del principio di leale collaborazione e la violazione dell’art. 97 Cost.
Inoltre è stato dedotto l’eccesso di potere per sviamento.
Infine è stato dedotto l’eccesso di potere per contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio il Comune di RI SE che, dopo aver eccepito in via preliminare l’irricevibilità e l’inammissibilità sotto differenti profili del ricorso, nel merito ne ha chiesto il rigetto.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare, la difesa del Comune ha segnalato che il Tribunale di Como, con sentenza n. 32/2025, ha rigettato la domanda del ricorrente finalizzata all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’area oggetto dell’ordinanza impugnata; la difesa del ricorrente ha controdedotto alle eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale, deducendone l’infondatezza, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando altresì l’avvenuta proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Como.
All’udienza di smaltimento del 3 aprile 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità del gravame formulate dalla difesa del Comune di RI SE, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2. Con la prima, la quarta e la quinta doglianza del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume la nullità, e in ogni caso l’illegittimità, dell’ordinanza impugnata, poiché la medesima non sarebbe stata preceduta da rigorosi accertamenti istruttori volti a evidenziare i presupposti di fatto e di diritto della irrogata sanzione e sarebbe gravemente carente in ordine all’indicazione delle opere ritenute abusive, mancando sia la descrizione sia l’individuazione delle stesse, con la conseguente impossibilità di comprendere l’effettiva portata dell’ordine ripristinatorio, di fatto ineseguibile; inoltre, sarebbero state violate le garanzie partecipative del ricorrente, non avendo egli ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
2.1. Le censure sono complessivamente infondate.
Nell’ordinanza impugnata è stato evidenziato, tra l’altro, “ che nel corso del sopralluogo sono state rilevate le seguenti opere: su parte del mappale n. 2962 della superficie catastale complessiva di circa 3960 mq è presente un terrapieno – non delimitato da recinzione alcuna o da altro manufatto e/o segnale idoneo a definirne in alcun modo i limiti o i confini di potenziale pertinenza – elevato di circa 2 m rispetto al piano di campagna, di forma pressoché triangolare e della superficie piana di circa 750 con un lato di 38 m, uno di 14,8 m e un terzo lato di circa 41 m. Tale costrutto/terrapieno, realizzato attraverso l’apporto di materiale inerte per circa 1500 mc, è destinato in parte a strada di larghezza pari a circa 5 mt e lunghezza di circa 41 mt, che distaccandosi dalla diramazione di via S. Agostino, consente l’accesso al mappale n. 12887; per la restante parte, in fregio alla diramazione di via S. Agostino, ad area per sosta autoveicoli di vario genere e varia proprietà, nonché a deposito materiale edile anche di risulta, mezzi e attrezzature di cantiere ”; tali interventi, descritti molto precisamente nella citata ordinanza, sono stati realizzati in area di proprietà comunale sottoposta a vincolo paesaggistico e situata in fascia di rispetto da corpi idrici, in assenza di alcun titolo edilizio e paesaggistico. L’ordinanza impugnata è stata preceduta da uno scambio di corrispondenza nei mesi di marzo-aprile 2021, tra il legale del ricorrente e gli Uffici comunali, in cui sono stati debitamente segnalati gli interventi abusivi rilevati e in relazione ai quali la parte privata ha preso puntuale posizione (all. 7, 8 e 9 al ricorso); tali elementi sono riportati anche nell’atto di citazione presentato dai legali del ricorrente davanti al Tribunale di Como in data 15 novembre 2021 (all. 10 al ricorso, pagg. 4-5). Inoltre, il geom. ZZ, unitamente al figlio, ha presenziato al sopralluogo del 18 ottobre 2021 svolto sul mappale n. 2962 dai Tecnici comunali e dal Personale della Polizia locale, come risulta dal relativo verbale (all. 4 del Comune, pag. 2).
Sulla base di tali elementi fattuali è stato adottato l’ordine di ripristino, che essendo atto di carattere vincolato si pone quale conseguenza immediata e diretta discendente dalla verifica dell’abusività degli interventi e non richiede una particolare motivazione con riguardo alla puntuale indicazione delle norme violate, allorquando dalla rappresentazione delle stesse emerga la natura e la consistenza dell’abuso (cfr. Consiglio di Stato, III, 30 aprile 2025, n. 3691; III, 21 marzo 2025, n. 2335; II, 12 febbraio 2025, n. 1164; II, 9 ottobre 2024, n. 8126; II, 8 febbraio 2024, n. 1299; VII, 18 ottobre 2023, n. 9086; VI, 5 luglio 2023, n. 6555; T.A.R. Lombardia, Milano II, 21 luglio 2020, n. 1394).
Come si ricava dalla descrizione delle opere situate sul mappale 2962 – ovvero il terrapieno (avente una superficie di circa 750 mq e individuato nella sua reale consistenza), la strada (pure individuata nella sua effettiva consistenza) e l’area di sosta degli autoveicoli e dei mezzi e di deposito del materiale (realizzate verosimilmente tra gli anni 1984 e 1993: ortofoto all. 7 del Comune) – le medesime risultano individuate in maniera adeguata e sufficiente, consentendo in tal modo alla parte destinataria dell’ordinanza di provvedere alla ingiunta rimessione in pristino. Pertanto, ne consegue l’esaustività dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione e della motivazione posta a supporto della stessa determinazione, anche avuto riguardo al contenuto del presupposto verbale di sopralluogo (all. 4 del Comune; sulla legittimità della motivazione per relationem, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano II, 21 luglio 2020, n. 1394).
Inoltre, appare del tutto evidente che la parte ricorrente fosse pienamente (e adeguatamente) a conoscenza del procedimento sanzionatorio avviato dal Comune e dell’esatta configurazione degli abusi contestati, come emerge altresì dalle descritte intercorse interlocuzioni procedimentali.
A tal proposito, è opportuno richiamare, incidentalmente, la consolidata giurisprudenza amministrativa che interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione, che la parte ricorrente non ha dimostrato essersi prodotto nella vicenda de qua (cfr. Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890; IV, 5 agosto 2024, n. 2350; IV, 30 aprile 2024, n. 1308; IV, 20 dicembre 2023, n. 3131; IV, 2 maggio 2023, n. 1043; IV, 21 aprile 2023, n. 982).
Infine, non può obliterarsi che l’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e dovuta da parte dell’Ente preposto alla tutela dell’assetto del territorio, come ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo la quale “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Consiglio di Stato, II, 28 giugno 2024, n. 5724; anche, VII, 25 febbraio 2025, n. 1649; II, 7 giugno 2024, n. 5131; VII, 23 novembre 2023, n. 10048).
2.2. Dalle suesposte considerazioni discende l’infondatezza delle esaminate doglianze.
3. Con il secondo motivo di ricorso si assume l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto assoggetterebbe a sanzione ripristinatoria la realizzazione del terrapieno, pur non avendo tale opera rilevanza edilizia e non richiedendo il previo rilascio di un titolo e pur essendo presente in loco da tempo immemorabile.
3.1. La censura è infondata.
Secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, « una “costruzione” è ravvisabile, per la giurisprudenza consolidata, ogni qualvolta “l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione” (C.d.S., Sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3031). La giurisprudenza - che si è ispirata alle argomentazioni poste a base della sentenza di questa Adunanza plenaria, 10 marzo 1982, n. 3 - ha chiarito che anche la realizzazione di muri di cinta o di contenimento di ragguardevoli dimensioni - così come anche l’attività di movimento di terra che modifichi la conformazione dei luoghi - è soggetta al rilascio del permesso di costruire. Occorre il rilascio del permesso per le opere di qualsiasi genere che modifichino il suolo e lo stato dei luoghi, determinandone una significativa trasformazione (cfr. C.d.S., Sez. II, 29 novembre 2023, n. 10291; Sez. VI, 20 ottobre 2023), pur quando si tratti di movimento terra, in assenza di volumi e per realizzare una strada (cfr. C.d.S., Sez. II, 24 marzo 2020, n. 2050). A tali principi si ispira anche la giurisprudenza penale, per la quale si configura il reato di costruzione senza permesso di costruire in seguito a lavori di sbancamento (cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 8064; 5 marzo 2008, n. 4243; 29 gennaio 2014, n. 19845) » (Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 luglio 2024, n. 14; anche, IV, 13 settembre 2024, n. 7560; VI, 20 ottobre 2023, n. 9123; II, 24 marzo 2020, n. 2050; T.A.R. Piemonte, II, 23 gennaio 2024, n. 65; sulla illegittima trasformazione, senza titolo, di un terreno agricolo in pista adibita a percorso per motocross, Cass. pen., III, 19 settembre 2024, n. 35128).
Risulta perciò evidente che la realizzazione del terrapieno rappresenta una variazione urbanisticamente rilevante, poiché a seguito del deposito di materiale e del movimento terra e di successivi livellamenti si altera la morfologia del territorio, con conseguente trasformazione permanente del suolo inedificato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 28 agosto 2024, n. 4672). Ciò trova conferma nel disposto dell’art. 3, comma 1, lett. e1, del D.P.R. n. 380 del 2001, che qualifica come interventi di nuova costruzione “ la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato ”, fatta eccezione soltanto per “ i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali ”, che invece rientrano nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001) e non si riscontrano affatto nella fattispecie de qua.
Pertanto, deve ribadirsi che i manufatti oggetto di controversia non possono essere ricondotti all’edilizia libera, trattandosi di interventi che hanno modificato e alterato in via permanente il contesto territoriale e nemmeno essendo caratterizzati da precarietà strutturale e funzionale (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 gennaio 2025, n. 232).
I predetti abusi, considerato il loro sensibile impatto, rilevano anche sotto il profilo paesaggistico, visto che il mappale 2962 risulta essere tutelato ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, in quanto ricompreso nel perimetro del Parco Regionale delle Groane (non rilevando a tal fine l’eventuale, ma non dimostrato, inserimento dell’area de qua soltanto a partire dal 2018 nel relativo perimetro) e nella fascia di 150 m dal corso d’acqua pubblico Valle di Mirabello, oltre a essere all’interno della fascia di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico: al cospetto di manufatti realizzati all’interno di un territorio protetto senza autorizzazione, gli stessi devono comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004. Difatti, “ laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica ” (Consiglio di Stato, VII, 6 novembre 2023, n. 9557; anche, VII, 18 gennaio 2024, n. 572; VI, 1° luglio 2022, n. 5482). Quindi, in assenza del previo ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, risulta legittimo l’ordine ripristinatorio adottato dal Comune nei confronti del ricorrente (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 gennaio 2025, n. 232).
La circostanza che si tratti di interventi risalenti nel tempo – ovvero sarebbero antecedenti all’anno 1975, secondo la tesi attorea – non priva il Comune del potere di sanzionarli, giacché “ in materia di abusi edilizi il mero decorso del tempo non è idoneo a fondare un legittimo affidamento nel privato né a porre a carico della p.a. particolari oneri di motivazione ancorché tra la sanzione e la violazione sia trascorso un considerevole lasso di tempo ” (Consiglio di Stato, VII, 29 gennaio 2025, n. 708; II, 17 ottobre 2024, n. 8310; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890; IV, 25 gennaio 2025, n. 227). Inoltre, ove pure gli abusi contestati fossero stati realizzati da soggetti non individuati o nel frattempo venuti meno, è pacifico che la loro demolizione debba essere ingiunta all’attuale detentore dell’immobile, che risponde non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo la sanzione ripristinatoria finalizzata a rimuovere una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, nonché a restaurare l’ordine urbanistico violato (Consiglio di Stato, VI, 30 novembre 2023, n. 10331; VII, 9 gennaio 2023, n. 237; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2025, n. 227).
Neppure risulta dirimente stabilire se il compendio sia di proprietà comunale o privata – sebbene il Tribunale di Como con la sentenza n. 32/2025 (ad oggi appellata) abbia rigettato la domanda del ricorrente finalizzata all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione dell’area oggetto dell’ordinanza impugnata (all. 20 del Comune e all. 11 al ricorso) – posto che, a prescindere dall’individuazione del titolare dei diritti dominicali su un’area, la realizzazione di interventi aventi un impatto sul contesto circostante è comunque sottoposta, come rilevato in precedenza, al previo ottenimento del pertinente titolo abilitativo edilizio e, ove si tratti di zona vincolata, anche di quello paesaggistico.
3.2. Ciò determina il rigetto della predetta censura.
4. Con il terzo motivo di ricorso si assume l’irrilevanza dell’autorizzazione paesaggistica in relazione all’utilizzo dell’area di cui al mappale 2962 quale occasionale luogo di sosta di veicoli o di temporaneo deposito di residui di potatura del giardino di proprietà del ricorrente.
4.1. La doglianza è infondata.
Pur a voler tralasciare le dirimenti considerazioni svolte in precedenza, non può ritenersi priva di rilievo la circostanza che il mappale 2962 venga utilizzato (anche) per la sosta di autovetture o di altri mezzi e di deposito di materiale, imprimendo così all’area un mutamento di destinazione d’uso funzionale; del resto, l’utilizzazione dell’ambito quale parcheggio non può essere considerata compatibile con la destinazione a verde prevista dal vigente strumento urbanistico comunale (art. 54 bis del P.G.T.) e in carenza di uno specifico titolo abilitativo in tal senso. Appare quindi evidente che lo stazionamento quotidiano sull’area di autovetture e altri mezzi o il deposito di materiali non può ritenersi precario o contingente, ma è funzionale a soddisfare esigenze stabili nel tempo, strettamente collegate all’attività svolta dal ricorrente o dai suoi familiari, risultando ciò idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la rimovibilità dei mezzi (sulla nozione di precarietà in campo edilizio, Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 novembre 2024, n. 3093). Ciò imprime una differente destinazione d’uso al bene (area a parcheggio mezzi e a deposito) che è da ritenersi incompatibile con quella individuata dallo strumento urbanistico vigente (area verde). Pertanto, contrariamente a una più risalente giurisprudenza, secondo la quale sarebbe compatibile con la destinazione agricola del fondo anche una sua utilizzazione come parcheggio (T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, 14 settembre 2011, n. 926; T.A.R. Veneto, Venezia, III, 18 marzo 2002, n. 1108), deve ritenersi che l’impatto urbanistico, oltre che ambientale, di un parcheggio, non qualificabile nemmeno come precario e temporaneo, è certamente di rilevante consistenza rispetto a tutto il contesto circostante (Consiglio di Stato, VI, 4 gennaio 2023, n. 167; anche Cass. penale, III, 9 settembre 2020, n. 25445; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 dicembre 2024, n. 3726; sulla illegittima trasformazione, senza titolo, di un terreno agricolo in pista adibita a percorso per motocross, Cass. pen., III, 19 settembre 2024, n. 35128).
4.2. Ne discende il rigetto anche dell’esaminata doglianza.
5. Con il sesto motivo del ricorso si assume la sussistenza del vizio di sviamento di potere, in quanto l’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino sarebbe esclusiva conseguenza e reazione all’azione intrapresa in sede civile dal ricorrente.
5.1. La censura è infondata.
Contrariamente alla prospettazione attorea, dalle tempistiche dell’attività amministrativa si ricava che il procedimento sanzionatorio comunale, poi sfociato nell’ordinanza di rimessione in pristino, è stato avviato ben prima dell’introduzione dell’azione civile da parte del ricorrente: l’atto di citazione del ricorrente è datato 15 novembre 2021 (all. 10 al ricorso), mentre già in data 29 aprile 2021 gli Uffici comunali avevano segnalato la presenza degli abusi sul mappale 2962 (all. 8 al ricorso) e in data 18 ottobre 2021 era stato effettuato il sopralluogo (all. 4 del Comune), cui ha fatto seguito, in data 20 ottobre 2021, la trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento alla società ZZ S.r.l. (il cui legale rappresentante è il figlio del ricorrente), in cui sono stati descritti i citati interventi abusivi (all. 5 del Comune).
5.2. Da quanto appena evidenziato risulta l’infondatezza della dedotta censura di sviamento di potere.
6. Con la settima doglianza si assume l’incongruenza e la contraddittorietà del comportamento comunale che, da una parte, avrebbe affermato la proprietà pubblica del mappale 2962 e, dall’altra, avrebbe ritenuto la sussistenza di abusi sulla medesima area, pur non essendo consentita a un Ente pubblico l’acquisizione di beni abusivi.
6.1. La censura, ai limiti dell’ammissibilità, è infondata.
L’atto notarile del 6 maggio 2016 attraverso il quale il mappale 2962 è stato inserito nel patrimonio disponibile del Comune (all. 9 del Comune) ha natura ricognitiva e non costitutiva (cfr. art. 58, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 del 2008) e quindi non si è verificato alcun acquisto a titolo originario da parte del Comune.
Di conseguenza, il predetto bene risultava già di proprietà comunale, sebbene sia stato utilizzato nel corso del tempo dal ricorrente che vi ha posto in essere degli interventi costruttivi, in assenza delle pertinenti autorizzazioni edilizie e paesaggistiche e senza ottenere il consenso dell’Ente (ad oggi) proprietario. Del resto, la realizzazione di interventi abusivi non risulta essere preclusa in via di fatto (e non è ontologicamente inconciliabile) rispetto a beni di proprietà pubblica e nella prassi certamente si verifica, come avvenuto nella fattispecie de qua; ciò trova indiretta conferma nell’introduzione di una specifica previsione normativa attraverso la quale il legislatore statale ha inteso sanzionare la realizzazione di interventi abusivi su suoli di proprietà pubblica (cfr. art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, posto altresì a supporto dell’ordinanza di rimessione in pristino).
6.2. Ciò determina il rigetto anche dell’esaminato motivo.
7. Alla complessiva infondatezza delle scrutinate censure, segue il rigetto del ricorso.
8. Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e alla sua risalenza, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 aprile 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Silvia Torraca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO