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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/05/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 101/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da mandato agli atti assistito e difeso dall'Avv. Galzignato
Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Montebelluna (TV),
Corte Maggiore, n. 24/4 appellante e
( ), in CP_1 C.F._1 CP_2 P.IVA_2
persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_3
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_3 [...]
(già Controparte_4 Controparte_5
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_4
come da mandato agli atti, dall'Avv. Maran Paolo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Crocetta del Montello (TV), via F. Baracca, n. 127 appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2055/2022 del
13.12.2022 Conclusioni di parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 2055/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data 13.12.2022 e pubblicata in data 14.12.2022, rigettarsi tutte le domande pro tempore di e di CP_2 Controparte_3
(oggi Controparte_5 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrato;
[...] per l'effetto condannare in solido il sig. e le società CP_5 CP_2
e (già Controparte_3 Controparte_4 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5 Pt_1
42.700,00, ovvero della diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
spese, diritti e onorari di entrambe i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c. chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il Parte_1
deposito degli atti difensivi conclusivi”.
Conclusioni delle parti appellate: “che questa Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza e conclusione disattesa, voglia respingere l'avverso appello e, di contro, far proprio l'appello incidentalmente svolto accogliendo le seguenti CONCLUSIONI
Nel merito ed in via incidentale ì) Rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata fatta salva la richiesta parziale riforma conseguente all'esperito appello incidentale;
ìì) Riformare parzialmente la sentenza n. 2055/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data
13.12.2022 e pubblicata in data 14.12.2022 nella parte in cui statuisce la condanna di
, e CP_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
(ora, al pagamento della somma
[...] Controparte_4
Parte di € 10.000,00 al netto degli oneri ed accessori in favore di , dichiarandosi che nulla è ulteriormente dovuto alla atteso che la somma di € 10.000,00 è stata già Pt_1
Parte corrisposta a da parte della coobbligata e, per l'assunto, atteso che le CP_2
fatture n. 176/2020 e 316/2020 dalla stessa emesse nei confronti della società CP_2
[... non sono in alcun modo riconducibili al contratto professionale del 25.07.2020 in
Parte quanto afferenti ad attività di consulenza che avrebbe prestato nei confronti della pag. 2/9 società accertare e dichiarare che le medesime non si riferiscono ad attività CP_2
alcuna di consulenza in quanto effettivamente relative al pagamento di quanto dovuto al dott. in forza del predetto contratto, ordinandosi alla di stornare dette CP_6 Parte_1
fatture restituendo i relativi complessivi importi alla società che ha effettuato i relativi pagamenti o direttamente a favore del dott. (in quanto antecedenti la CP_7
cessione) con condanna della stessa, in caso di mancato tempestivo adempimento, a corrispondere a titolo di penale per il ritardo una somma giornaliera pari ad € 50,00
Parte (cinquanta/00) ovvero, autorizzare a trattenere i relativi importi imputandoli ad integrale pagamento della somma di € 10.000,00 dovuta a seguito della revoca del mandato al dott. . ììì) Nell'ipotesi in cui non si ritenesse di confermare la CP_6
sentenza, dichiararsi in ogni caso che la somma ingiunta non è dovuta atteso che controparte ha agito in giudizio per il pagamento di un importo non dovuto oltre che non liquido e nemmeno certo nel proprio ammontare e che, nelle more del giudizio, malgrado le contestazioni, non ha mai provato e nemmeno ha quantificato, e giammai ne ha richiesta la liquidazione, con conseguente revoca del d.i. opposto. ìv) Darsi atto
Parte che l'importo di € 10.000,00 complessivamente corrisposto a e di cui alle due fatture n. 176/2020 (cfr. doc. A17) e n .316/2020 (cfr. doc. A18) di cui in atti è stato corrisposto in esecuzione dell'accordo di cui è causa malgrado le relative fatture risultino di diverso oggetto. v) Condannare parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizi nonché alla restituzione della somma di € 19.014,47 già corrisposta dalla società a CP_2
rifusione delle spese legali così come liquidate nella previa appellata sentenza (cfr doc.
A26).
In via istruttoria si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate ex adverso nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. per i motivi già dedotti nella previa propria memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 di data
10.10.2022 e chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che per quanto concerne le due scadenze di euro 5.000,00 cadauna a lei dovute in forza della scrittura privata di data 25.07.2020 che le si esibisce (doc. A8) fu lei ad indicare quale beneficiaria la ”; Pt_1
pag. 3/9 2) “Vero che tanto la registrazione telefonica di cui al file depositato in atti (doc. A29) e che le si fa ascoltare, che la trascrizione che le si esibisce (doc. A30) sono relative ad una telefonata intercorsa tra lei e il signor . CP_5
Si indica a teste il dott. residente in [...]
9 interno 13 ovvero, se questi, come da ultimo, risulterà quale legale rappresentante
Parte della , se ne richiede l'interpello.
Si chiede altresì che venga ordinato alla l'esibizione e il deposito in causa Parte_1 della documentazione attestante l'intervenuto pagamento da parte di quest'ultima dell'importo asseritamente cedutole dal dott. e di cui è lite. CP_6
Si formula altresì istanza per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.2. nonché le società ed CP_5 Controparte_8
e (società tutte di cui il è socio Controparte_5 Controparte_5 CP_5 CP_5
ed amministratore unico), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1699/2021 – R.G. N. 3735/2021, emesso in data 2.7.2021, con il quale Parte_1 ingiungeva loro il pagamento della somma di €42.700,00, quale cessionaria del credito alla stessa ceduto dal Dott. giusta comunicazione a mezzo pec del CP_7
30.1.2021 (doc. n. 2 fasc. monitorio) ed asseritamente derivante dalla scrittura privata stipulata in data 25.7.2020, lettera a), a titolo di importo maturato, comprensivo delle rate scadute al 31.1.2021(€35.000,00), oltre IVA al 22%, giusta preavviso di pagamento n. 27 del 31.1.2021.
1.3.Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava le parti opponenti in solido al pagamento della minor somma di €10.000,00, compensando le spese di lite nella misura di 1/3 e ponendo a carico degli opponenti in solido i residui 2/3.
1.4.Invero il Tribunale, a fronte dell'intervenuta revoca dell'incarico del dott. CP_6
effettuata da in data 29.1.2021 e mezzo pec (doc. 14 opponenti), CP_5
pag. 4/9 reputava assorbente la locuzione di cui alla clausola di cui alla lettera c) n. 2 della scrittura privata, ritenuta clausola pienamente legittima, la quale prevedeva che: “in ipotesi di revoca dell'incarico sarà riconosciuta all'Avv. Benedetto Pinto ed al dott.
la rifusione delle spese come indicato sub b) nonché la somma a CP_7 stralcio di €10.000,00 cadauno, somme da intendersi al netto degli oneri ed accessori”.
Sulle conclusioni come innanzi precisate in data 17.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.Quale primo motivo di censura si deduce l'erronea interpretazione della clausola c)
n. 2 della scrittura privata del 25.07.2020.
2.2.Invero allega l'appellante come la clausola C.2 si riferisca esclusivamente all'eventuale revoca ad nutum dei soli eventuali incarichi giudiziali, e che pertanto è dovuto il solo importo forfettario di € 10.000,00 solamente in caso di revoca di un eventuale incarico giudiziale, non anche nel caso di revoca, come nel caso di specie, del già conferito e almeno parzialmente svolto incarico stragiudiziale, a fronte del quale come detto, è dovuto l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta e comunque non inferiore ad € 24.000,00.
2.3.Rileva altresì che il compenso di € 60.000,00 previsto per l'attività stragiudiziale poteva essere ridotto in relazione all'attività effettivamente svolta e che comunque la riduzione del compenso previsto per l'attività stragiudiziale alla lettera a), non avrebbe in alcun caso potuto essere superiore del 60% dell'importo totale dalla stessa previsto, e cioè di € 60.000,00. Ne discenderebbe che il compenso per l'attività stragiudiziale mai avrebbe potuto essere ridotto al di sotto dell'importo di € 24.000,00 (€60.000,00-
€36.000,00=€24.000,00).
2.4. Quale secondo motivo di appello l'appellante deduce come il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto che la revoca dell'incarico al professionista dott. CP_7
è pervenuta da parte del signor nella sola veste di legale
[...] CP_5
rappresentante di e non anche in proprio e nella qualità di legale CP_2
rappresentante di ed Controparte_3 Controparte_5 Controparte_5
(oggi . Controparte_9
pag. 5/9 3.Si sono costituiti gli appellati instando in via principale per il rigetto dell'impugnazione ed in via incidentale chiedendo nulla doversi a per avere Parte_1 già gli appellati estinto l'obbligazione di pagamento di €10.000,00 giusta fatture n. 176 del 31.7. 2020 e 316 del 31.12.2020 per la somma di €6.100,00 ciascuna (comprensive di IVA) e bonifici del 7.8.2020 e 31.12.2020.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025 con concessione di termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di censura è infondato.
1.1. Deve premettersi che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (cfr. Cass. n.n.
6444/2025;33451/2021).
1.2.Nel caso di specie, stante la non chiarezza del testo della clausola di cui alla lettera c) n. 2, deve farsi riferimento alla ricerca della comune volontà delle parti, anche tenuto conto del complessivo comportamento loro serbato anche posteriore alla stesura dell'accordo, secondo buona fede e, nel dubbio, anche contro il soggetto a cui favore sono state poste in essere le singole clausole ex art. 1371 c.c..
1.3. Deve altresì osservarsi che la scrittura privata del 25.7.2020 è stata stipulata, quali parti creditrici e prestatrici d'opera intellettuale, da professionisti in materie giuridiche ed economiche, quali l'Avv. Pinto Benedetto ed il dott. , con evidente CP_7
consapevolezza delle espressioni che andavano ad utilizzare, in particolare nella parte in cui hanno operato nel testo una netta distinzione, con apposte clausole, tra le somme spettanti a titolo di “compenso”, indicato nelle lettere a) e b) e quelle relative alle
“spese”, regolamentate nella successiva lettera c) n. 1.
1.4.Ritiene il Collegio come il riferimento alla locuzione “spese” piuttosto che a quella di “compenso” non possa essere frutto di un errore materiale, errore peraltro non scusabile in soggetti qualificati e dai quali il grado di diligenza esigibile è elevato,
pag. 6/9 potendosi solo ritenere scusabili eventuali errori materiali nel richiamo ad una lettera piuttosto che ad un'altra oppure l'utilizzazione più volte della stessa lettera, come avvenuto nel caso di specie per al lettera c.
1.4. Passando all'esame del testo dell'accordo siglato, osserva la Corte come le parti avessero in primo luogo concordato un compenso, per la sola attività stragiudiziale
“svolta ad oggi”, vale a dire alla data del 25.7.2020, di €60.000,00, oltre accessori, per ciascuno dei professionisti, ai sensi della lettera a), compenso da corrispondersi mediante pagamenti rateali, in particolare €5.000,00 entro il 10.8.2020, €5.000,00 entro il 30.9.2020, €5.000,00 entro il 31.10.2020, €10.000,00 entro il 30.11.2020, €10.000,00 entro il 31.1.2021 ed il saldo entro e non oltre il 31.3.2021.
1.5.Con la successiva lettera b) le parti avevano altresì previsto il pagamento di un ulteriore compenso in caso di eventuale attività giudiziale svolta da corrispondersi, per quanto concerne l'Avv. Pinto, secondo i parametri medi della tariffa forense con costituzione di un fondo spese anticipato dal sig. per quanto concerne il dott. CP_5
, le tariffe professionali come da Albo dei dottori commercialisti;
in questo caso il CP_6 compenso per l'attività stragiudiziale poteva essere ridotto fino al 60% “in relazione all'attività effettivamente svolta”.
1.5bis.La lettera c) n. 1 disciplinava il regime delle spese vive giudiziali da sostenersi personalmente dal sig. (consulenti, notai e periti) e quelle da rimborsare CP_5
ai professionisti, previa esibizione delle pezze giustificative, e comunque solo a definizione della controversia.
1.6.La clausola finale di cui alla lettera c) n. 2 prevedeva che: “in ipotesi di revoca dell'incarico sarà riconosciuta all'Avv. Benedetto Pinto ed al dott. la CP_7 rifusione delle spese come indicato sub b) nonché la somma a stralcio di €10.000,00 cadauno, somme da intendersi al netto degli oneri ed accessori”.
1.7.Ed ancora nelle premesse della scrittura le parti hanno precisato che l'incarico era stato conferito unitariamente ed era comprensivo dell'attività svolta tanto in sede stragiudiziale che giudiziale dai professionisti sopra citati per la gestione delle controversie personali e societarie insorte con tra e le società da CP_5 quest'ultimo rappresentate contro il fratello Controparte_5
pag. 7/9 1.8.Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, osserva il Collegio come la clausola c.2., nella parte in cui disciplina gli effetti della revoca dell'incarico, in realtà, come correttamente statuito dal Tribunale di primo grado, non operi alcuna distinzione tra revoca dell'incarico giudiziale o extragiudiziale, svelando con tale locuzione una espressa scelta delle parti sul punto ex art. 1362 c.c. di quantificare forfettariamente in
€10.000,00, oltre accessori, la misura del credito spettante al dott. ed all'avv. CP_6
Pinto in caso di revoca ad nutum, fermo restando il riconoscimento del diritto “alla rifusione delle spese come indicato sub b), lettera che non regolamenta le spese ma unicamente i compensi dovuti per l'attività giudiziale.
1.8.Concorda la Corte inoltre con l'interpretazione offerta in primo grado circa l'errato richiamo operato alla lettera b) piuttosto che alla lettera c) 1, la quale sola, come già detto, regolamenta le spese sostenute e non anche i compensi.
1.9. Reputa l'appellante che tale previsione cozzerebbe con la ratio dell'accordo in quanto la somma forfettaria di €10.000,00 sarebbe di molto inferiore a quella già spettante al momento dell'intervenuta cessione del credito (29.1.2021) per l'attività stragiudiziale già svolta al 31.1.2021, per €35.000,00, oltre accessori, oggetto del titolo monitorio opposto in questa sede, ed in ogni caso inferiore all'importo di €60.000,00 ridotto del 60%, pari ad €24.000,00.
1.10.Rileva il Collegio come la scelta delle parti di quantificare il compenso alla minor somma di €10.000,00 in caso di revoca dell'incarico sia coerente con le stesse previsioni di cui alla lettera b, laddove, nel prevedere una possibile riduzione al 60% del compenso per l'attività stragiudiziale, faccia riferimento all'attività effettivamente svolta, con ciò verosimilmente alludendo ad attività stragiudiziale ancora da compiersi.
2.Anche il secondo motivo di doglianza è infondato, essendo la revoca dell'incarico stata allegata dalla stessa parte ricorrente in sede monitoria, quale presupposto per il pagamento delle somme di cui alla lettera a) e quindi pienamente efficace tra tutte le parti.
3.Deve altresì essere rigettato l'appello incidentale svolto da parte appellante.
3.1.Invero le fatture prodotte n. 176 del 31.7. 2020 e n. 316 del 31.12.2020 per la somma di €6.100,00 ciascuna (comprensive di IVA) e bonifici del 7.8.2020 e
31.12.2020 non comprovano il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento della pag. 8/9 somma di €10.000,00, mancando di espressa causale bancaria collegata alla scrittura privata del 25.7.2020.
Tale la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2055/2022 del 13.12.2022; compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 13/05/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 101/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa come da mandato agli atti assistito e difeso dall'Avv. Galzignato
Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Montebelluna (TV),
Corte Maggiore, n. 24/4 appellante e
( ), in CP_1 C.F._1 CP_2 P.IVA_2
persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_3
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_3 [...]
(già Controparte_4 Controparte_5
( ), in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_4
come da mandato agli atti, dall'Avv. Maran Paolo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Crocetta del Montello (TV), via F. Baracca, n. 127 appellati
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2055/2022 del
13.12.2022 Conclusioni di parte appellante: “in parziale riforma della sentenza n. 2055/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data 13.12.2022 e pubblicata in data 14.12.2022, rigettarsi tutte le domande pro tempore di e di CP_2 Controparte_3
(oggi Controparte_5 Controparte_4
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrato;
[...] per l'effetto condannare in solido il sig. e le società CP_5 CP_2
e (già Controparte_3 Controparte_4 [...]
al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5 Pt_1
42.700,00, ovvero della diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge;
spese, diritti e onorari di entrambe i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3 c.p.c. chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il Parte_1
deposito degli atti difensivi conclusivi”.
Conclusioni delle parti appellate: “che questa Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversa istanza e conclusione disattesa, voglia respingere l'avverso appello e, di contro, far proprio l'appello incidentalmente svolto accogliendo le seguenti CONCLUSIONI
Nel merito ed in via incidentale ì) Rigettarsi nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata fatta salva la richiesta parziale riforma conseguente all'esperito appello incidentale;
ìì) Riformare parzialmente la sentenza n. 2055/2022 emessa dal Tribunale di Treviso in data
13.12.2022 e pubblicata in data 14.12.2022 nella parte in cui statuisce la condanna di
, e CP_5 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
(ora, al pagamento della somma
[...] Controparte_4
Parte di € 10.000,00 al netto degli oneri ed accessori in favore di , dichiarandosi che nulla è ulteriormente dovuto alla atteso che la somma di € 10.000,00 è stata già Pt_1
Parte corrisposta a da parte della coobbligata e, per l'assunto, atteso che le CP_2
fatture n. 176/2020 e 316/2020 dalla stessa emesse nei confronti della società CP_2
[... non sono in alcun modo riconducibili al contratto professionale del 25.07.2020 in
Parte quanto afferenti ad attività di consulenza che avrebbe prestato nei confronti della pag. 2/9 società accertare e dichiarare che le medesime non si riferiscono ad attività CP_2
alcuna di consulenza in quanto effettivamente relative al pagamento di quanto dovuto al dott. in forza del predetto contratto, ordinandosi alla di stornare dette CP_6 Parte_1
fatture restituendo i relativi complessivi importi alla società che ha effettuato i relativi pagamenti o direttamente a favore del dott. (in quanto antecedenti la CP_7
cessione) con condanna della stessa, in caso di mancato tempestivo adempimento, a corrispondere a titolo di penale per il ritardo una somma giornaliera pari ad € 50,00
Parte (cinquanta/00) ovvero, autorizzare a trattenere i relativi importi imputandoli ad integrale pagamento della somma di € 10.000,00 dovuta a seguito della revoca del mandato al dott. . ììì) Nell'ipotesi in cui non si ritenesse di confermare la CP_6
sentenza, dichiararsi in ogni caso che la somma ingiunta non è dovuta atteso che controparte ha agito in giudizio per il pagamento di un importo non dovuto oltre che non liquido e nemmeno certo nel proprio ammontare e che, nelle more del giudizio, malgrado le contestazioni, non ha mai provato e nemmeno ha quantificato, e giammai ne ha richiesta la liquidazione, con conseguente revoca del d.i. opposto. ìv) Darsi atto
Parte che l'importo di € 10.000,00 complessivamente corrisposto a e di cui alle due fatture n. 176/2020 (cfr. doc. A17) e n .316/2020 (cfr. doc. A18) di cui in atti è stato corrisposto in esecuzione dell'accordo di cui è causa malgrado le relative fatture risultino di diverso oggetto. v) Condannare parte appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizi nonché alla restituzione della somma di € 19.014,47 già corrisposta dalla società a CP_2
rifusione delle spese legali così come liquidate nella previa appellata sentenza (cfr doc.
A26).
In via istruttoria si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie articolate ex adverso nel primo grado del giudizio con le memorie ex art. 183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c. per i motivi già dedotti nella previa propria memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 3 di data
10.10.2022 e chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che per quanto concerne le due scadenze di euro 5.000,00 cadauna a lei dovute in forza della scrittura privata di data 25.07.2020 che le si esibisce (doc. A8) fu lei ad indicare quale beneficiaria la ”; Pt_1
pag. 3/9 2) “Vero che tanto la registrazione telefonica di cui al file depositato in atti (doc. A29) e che le si fa ascoltare, che la trascrizione che le si esibisce (doc. A30) sono relative ad una telefonata intercorsa tra lei e il signor . CP_5
Si indica a teste il dott. residente in [...]
9 interno 13 ovvero, se questi, come da ultimo, risulterà quale legale rappresentante
Parte della , se ne richiede l'interpello.
Si chiede altresì che venga ordinato alla l'esibizione e il deposito in causa Parte_1 della documentazione attestante l'intervenuto pagamento da parte di quest'ultima dell'importo asseritamente cedutole dal dott. e di cui è lite. CP_6
Si formula altresì istanza per la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.2. nonché le società ed CP_5 Controparte_8
e (società tutte di cui il è socio Controparte_5 Controparte_5 CP_5 CP_5
ed amministratore unico), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1699/2021 – R.G. N. 3735/2021, emesso in data 2.7.2021, con il quale Parte_1 ingiungeva loro il pagamento della somma di €42.700,00, quale cessionaria del credito alla stessa ceduto dal Dott. giusta comunicazione a mezzo pec del CP_7
30.1.2021 (doc. n. 2 fasc. monitorio) ed asseritamente derivante dalla scrittura privata stipulata in data 25.7.2020, lettera a), a titolo di importo maturato, comprensivo delle rate scadute al 31.1.2021(€35.000,00), oltre IVA al 22%, giusta preavviso di pagamento n. 27 del 31.1.2021.
1.3.Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava le parti opponenti in solido al pagamento della minor somma di €10.000,00, compensando le spese di lite nella misura di 1/3 e ponendo a carico degli opponenti in solido i residui 2/3.
1.4.Invero il Tribunale, a fronte dell'intervenuta revoca dell'incarico del dott. CP_6
effettuata da in data 29.1.2021 e mezzo pec (doc. 14 opponenti), CP_5
pag. 4/9 reputava assorbente la locuzione di cui alla clausola di cui alla lettera c) n. 2 della scrittura privata, ritenuta clausola pienamente legittima, la quale prevedeva che: “in ipotesi di revoca dell'incarico sarà riconosciuta all'Avv. Benedetto Pinto ed al dott.
la rifusione delle spese come indicato sub b) nonché la somma a CP_7 stralcio di €10.000,00 cadauno, somme da intendersi al netto degli oneri ed accessori”.
Sulle conclusioni come innanzi precisate in data 17.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1.Quale primo motivo di censura si deduce l'erronea interpretazione della clausola c)
n. 2 della scrittura privata del 25.07.2020.
2.2.Invero allega l'appellante come la clausola C.2 si riferisca esclusivamente all'eventuale revoca ad nutum dei soli eventuali incarichi giudiziali, e che pertanto è dovuto il solo importo forfettario di € 10.000,00 solamente in caso di revoca di un eventuale incarico giudiziale, non anche nel caso di revoca, come nel caso di specie, del già conferito e almeno parzialmente svolto incarico stragiudiziale, a fronte del quale come detto, è dovuto l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta e comunque non inferiore ad € 24.000,00.
2.3.Rileva altresì che il compenso di € 60.000,00 previsto per l'attività stragiudiziale poteva essere ridotto in relazione all'attività effettivamente svolta e che comunque la riduzione del compenso previsto per l'attività stragiudiziale alla lettera a), non avrebbe in alcun caso potuto essere superiore del 60% dell'importo totale dalla stessa previsto, e cioè di € 60.000,00. Ne discenderebbe che il compenso per l'attività stragiudiziale mai avrebbe potuto essere ridotto al di sotto dell'importo di € 24.000,00 (€60.000,00-
€36.000,00=€24.000,00).
2.4. Quale secondo motivo di appello l'appellante deduce come il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto che la revoca dell'incarico al professionista dott. CP_7
è pervenuta da parte del signor nella sola veste di legale
[...] CP_5
rappresentante di e non anche in proprio e nella qualità di legale CP_2
rappresentante di ed Controparte_3 Controparte_5 Controparte_5
(oggi . Controparte_9
pag. 5/9 3.Si sono costituiti gli appellati instando in via principale per il rigetto dell'impugnazione ed in via incidentale chiedendo nulla doversi a per avere Parte_1 già gli appellati estinto l'obbligazione di pagamento di €10.000,00 giusta fatture n. 176 del 31.7. 2020 e 316 del 31.12.2020 per la somma di €6.100,00 ciascuna (comprensive di IVA) e bonifici del 7.8.2020 e 31.12.2020.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025 con concessione di termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
1.Il primo motivo di censura è infondato.
1.1. Deve premettersi che nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (cfr. Cass. n.n.
6444/2025;33451/2021).
1.2.Nel caso di specie, stante la non chiarezza del testo della clausola di cui alla lettera c) n. 2, deve farsi riferimento alla ricerca della comune volontà delle parti, anche tenuto conto del complessivo comportamento loro serbato anche posteriore alla stesura dell'accordo, secondo buona fede e, nel dubbio, anche contro il soggetto a cui favore sono state poste in essere le singole clausole ex art. 1371 c.c..
1.3. Deve altresì osservarsi che la scrittura privata del 25.7.2020 è stata stipulata, quali parti creditrici e prestatrici d'opera intellettuale, da professionisti in materie giuridiche ed economiche, quali l'Avv. Pinto Benedetto ed il dott. , con evidente CP_7
consapevolezza delle espressioni che andavano ad utilizzare, in particolare nella parte in cui hanno operato nel testo una netta distinzione, con apposte clausole, tra le somme spettanti a titolo di “compenso”, indicato nelle lettere a) e b) e quelle relative alle
“spese”, regolamentate nella successiva lettera c) n. 1.
1.4.Ritiene il Collegio come il riferimento alla locuzione “spese” piuttosto che a quella di “compenso” non possa essere frutto di un errore materiale, errore peraltro non scusabile in soggetti qualificati e dai quali il grado di diligenza esigibile è elevato,
pag. 6/9 potendosi solo ritenere scusabili eventuali errori materiali nel richiamo ad una lettera piuttosto che ad un'altra oppure l'utilizzazione più volte della stessa lettera, come avvenuto nel caso di specie per al lettera c.
1.4. Passando all'esame del testo dell'accordo siglato, osserva la Corte come le parti avessero in primo luogo concordato un compenso, per la sola attività stragiudiziale
“svolta ad oggi”, vale a dire alla data del 25.7.2020, di €60.000,00, oltre accessori, per ciascuno dei professionisti, ai sensi della lettera a), compenso da corrispondersi mediante pagamenti rateali, in particolare €5.000,00 entro il 10.8.2020, €5.000,00 entro il 30.9.2020, €5.000,00 entro il 31.10.2020, €10.000,00 entro il 30.11.2020, €10.000,00 entro il 31.1.2021 ed il saldo entro e non oltre il 31.3.2021.
1.5.Con la successiva lettera b) le parti avevano altresì previsto il pagamento di un ulteriore compenso in caso di eventuale attività giudiziale svolta da corrispondersi, per quanto concerne l'Avv. Pinto, secondo i parametri medi della tariffa forense con costituzione di un fondo spese anticipato dal sig. per quanto concerne il dott. CP_5
, le tariffe professionali come da Albo dei dottori commercialisti;
in questo caso il CP_6 compenso per l'attività stragiudiziale poteva essere ridotto fino al 60% “in relazione all'attività effettivamente svolta”.
1.5bis.La lettera c) n. 1 disciplinava il regime delle spese vive giudiziali da sostenersi personalmente dal sig. (consulenti, notai e periti) e quelle da rimborsare CP_5
ai professionisti, previa esibizione delle pezze giustificative, e comunque solo a definizione della controversia.
1.6.La clausola finale di cui alla lettera c) n. 2 prevedeva che: “in ipotesi di revoca dell'incarico sarà riconosciuta all'Avv. Benedetto Pinto ed al dott. la CP_7 rifusione delle spese come indicato sub b) nonché la somma a stralcio di €10.000,00 cadauno, somme da intendersi al netto degli oneri ed accessori”.
1.7.Ed ancora nelle premesse della scrittura le parti hanno precisato che l'incarico era stato conferito unitariamente ed era comprensivo dell'attività svolta tanto in sede stragiudiziale che giudiziale dai professionisti sopra citati per la gestione delle controversie personali e societarie insorte con tra e le società da CP_5 quest'ultimo rappresentate contro il fratello Controparte_5
pag. 7/9 1.8.Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, osserva il Collegio come la clausola c.2., nella parte in cui disciplina gli effetti della revoca dell'incarico, in realtà, come correttamente statuito dal Tribunale di primo grado, non operi alcuna distinzione tra revoca dell'incarico giudiziale o extragiudiziale, svelando con tale locuzione una espressa scelta delle parti sul punto ex art. 1362 c.c. di quantificare forfettariamente in
€10.000,00, oltre accessori, la misura del credito spettante al dott. ed all'avv. CP_6
Pinto in caso di revoca ad nutum, fermo restando il riconoscimento del diritto “alla rifusione delle spese come indicato sub b), lettera che non regolamenta le spese ma unicamente i compensi dovuti per l'attività giudiziale.
1.8.Concorda la Corte inoltre con l'interpretazione offerta in primo grado circa l'errato richiamo operato alla lettera b) piuttosto che alla lettera c) 1, la quale sola, come già detto, regolamenta le spese sostenute e non anche i compensi.
1.9. Reputa l'appellante che tale previsione cozzerebbe con la ratio dell'accordo in quanto la somma forfettaria di €10.000,00 sarebbe di molto inferiore a quella già spettante al momento dell'intervenuta cessione del credito (29.1.2021) per l'attività stragiudiziale già svolta al 31.1.2021, per €35.000,00, oltre accessori, oggetto del titolo monitorio opposto in questa sede, ed in ogni caso inferiore all'importo di €60.000,00 ridotto del 60%, pari ad €24.000,00.
1.10.Rileva il Collegio come la scelta delle parti di quantificare il compenso alla minor somma di €10.000,00 in caso di revoca dell'incarico sia coerente con le stesse previsioni di cui alla lettera b, laddove, nel prevedere una possibile riduzione al 60% del compenso per l'attività stragiudiziale, faccia riferimento all'attività effettivamente svolta, con ciò verosimilmente alludendo ad attività stragiudiziale ancora da compiersi.
2.Anche il secondo motivo di doglianza è infondato, essendo la revoca dell'incarico stata allegata dalla stessa parte ricorrente in sede monitoria, quale presupposto per il pagamento delle somme di cui alla lettera a) e quindi pienamente efficace tra tutte le parti.
3.Deve altresì essere rigettato l'appello incidentale svolto da parte appellante.
3.1.Invero le fatture prodotte n. 176 del 31.7. 2020 e n. 316 del 31.12.2020 per la somma di €6.100,00 ciascuna (comprensive di IVA) e bonifici del 7.8.2020 e
31.12.2020 non comprovano il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento della pag. 8/9 somma di €10.000,00, mancando di espressa causale bancaria collegata alla scrittura privata del 25.7.2020.
Tale la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2055/2022 del 13.12.2022; compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 13/05/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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