Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 03/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1858/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
SPERANZINI ANTONELLA e con elezione di domicilio in presso avv. SPERANZINI
ANTONELLA rinunciante al mandato
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_2 C.F._2
BERTOZZI ANNA MICHELA e dell'avv.TERENZI MAURIZIO
( ) VIALE DELLA VITTORIA N. 161 61100 PESARO , con C.F._3
elezione di domicilio in VIALE DELLA VITTORIA 161 61121 PESARO, presso e nello studio dell'avv. BERTOZZI ANNA MICHELA;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale del 26.3.25 : IN VIA PREGIUDIZIALE AL RITO, stante il mancato rispetto del termine perentorio per l'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c.,
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità del procedimento ex adverso instaurato, con pagina 1 di 5
NEL MERITO, FERMO ED IMPREGIUDICATO QUANTO SOPRA, accertata l'assoluta infondatezza delle doglianze avversarie
- rigettare le richieste avversarie tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto rigettarle con ogni e qualsiasi statuizione.
Condannare, comunque, controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta di giustizia.
Vinte le spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ex art. 617 cpc chiedeva dichiararsi l'estinzione e Parte_1
la nullità del procedimento esecutivo RGE 116/2024 instaurato da al Parte_2
fine di recuperare le spese di lite liquidate in suo favore dalla sentenza emessa nel giudizio nrg. 330/22; tali spese erano liquidate in euro 14.000 oltre accessori;
era stato notificato precetto per euro 20.792,46 il 9.5.24; era seguito poi il pignoramento immobiliare e era stata depositata l'istanza di vendita.
Deduceva in opposizione che nel giudizio 330/22 la parte era stata ammessa al Pt_1
gratuito patrocinio e quindi la procedura esecutiva promossa dall'ing. andava Pt_2
annullata per la grave negligenza del difensore avversario, che aveva proceduto al pignoramento, nonostante la godesse del beneficio. Chiedeva la concessione Pt_1
dell'inibitoria.
Si costituiva l'opposto che deduceva che la debitrice solo dopo l'istanza di vendita depositava la presente opposizione agli atti esecutivi. Parte opposta eccepiva quindi la tardività di tale opposizione. Contestava poi l'assunto attoreo per cui erroneamente il pignoramento aveva riguardato la perchè ella era stata ammessa al gratuito Pt_1
patrocinio; la parte vittoriosa riceverebbe il pagamento da parte dello Stato e non dalla parte soccombente.
Sosteneva l'opposto invece che il beneficio non valeva ad addossare all'Erario anche le spese della parte condannata a pagare all'altra parte vittoriosa -non ammessa- le spese di pagina 2 di 5 lite. Contestava poi la stessa ammissione della al beneficio. Chiedeva il rigetto Pt_1
dell'opposizione con condanna alla rifusione delle spese di lite e condanna al risarcimento ex art. 96 cpc .
In data 3.3.25 parte opponente rinunciava agli atti con deposito di atto di rinunzia con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 26.3.25 parte opposta esibiva anche atto di rinuncia al mandato da parte del difensore avversario e concludeva come da prima mem. ex art. 171 ter cpc non accettando la rinuncia agli atti avversaria che implicava anche la compensazione delle spese di lite.
Si premette che è stata depositata dall'avvocato Bertozzi in udienza la rinuncia al mandato del 25.3.25 da parte dell'avv. Speranzini;
sussiste la proroga dei poteri del difensore originario e il termine a difesa non è stato concesso perchè non chiesto da alcuno e comunque la ha dichiarato di volere interrompere il rapporto Pt_1
professionale non avendo più interesse a coltivare la causa in corso (così nella ridetta rinuncia sottoscritta anche dalla ). Pt_1
Ora, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,
comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass.
Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020).
In tema di opposizione all'esecuzione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile. Tale interesse è ravvisabile ove il creditore opposto pagina 3 di 5 abbia formulato domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. che, di regola, non può essere fatta valere in separato giudizio (Cass.
Ordinanza n. 20839 del 21/08/2018).
Nel caso in esame parte opposta non ha accettato la rinuncia e aveva interesse a farlo in quanto ha proposto domanda ex art. 96 cpc;
non ha accettato tale rinuncia in quanto intendeva anche ottenere la condanna alla rifusione delle spese di lite. Ne viene che la causa non può essere dichiarata estinta ma si deve valutare il merito.
L'opposizione risulta infondata, impregiudicata la valutazione della sua tardività.
Anche se la è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nel giudizio nrg. Pt_1
330/2022, ben poteva parte vittoriosa agire nei confronti della parte soccombente ,anche in executivis. Peraltro la stessa sentenza del dott. condanna la di Per_1 Pt_1
persona alla rifusione delle spese di lite. È notorio invero che lo Stato sostiene le sole spese del difensore della parte ammessa al beneficio, mentre non esonera tale parte dalla condanna in favore della parte vittoriosa, per quando sarà in bonis. Alcuna negligenza vi
è stata da parte del creditore esecutante.
Essendo questo l'unico motivo dell'opposizione, essa si respinge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Quanto alla domanda ex art. 96 cpc , essa si respinge non essendo stato dedotto quale sia il pregiudizio sofferto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 4 di 5 respinge l'opposizione proposta da nei confronti di . Parte_1 Parte_2
Condanna altresì a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in € 3376,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase di trattazione , oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario che vanno distratte in favore degli avvocati Terenzi Maurizio e
Bertozzi Anna Michela che si son dichiarate antistatari.
Cosi' deciso in data 03/04/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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