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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. OR NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15256 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ORLANDO GIOVANNA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRO SANDRO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n. 5849/2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggio- Per_1
renne.
Ciò posto, con riferimento dalla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della suddetta figlia maggiorenne, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una mol- teplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e mate- riale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
- 2 -
di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la figlia della cop- pia, seppur maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria.
Ora, come confermato dalla medesima ricorrente, dall'estate del
2024 la figlia ha cominciato a vivere anche con il padre e si sposta liberamente dall'abitazione del padre a quella della madre, a secon- da delle proprie esigenze, universitarie e/o ludiche e di vita sociale
[vedi comparsa conclusionale].
- 3 -
Entrambe le parti, poi, risultano svolgere attività lavorativa e sono economicamente indipendenti.
Per tale ragione, alla luce delle superiori considerazioni e delle allegazioni delle parti, in assenza di documentazione sulle attuali condizioni reddituali del resistente, appare opportuno confermare quanto già statuito in sede presidenziale e porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso la propria abitazione. I genitori, poi, potranno usufruire al 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Entrambe le parti, poi, vanno obbligate a partecipare, nella mi- sura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso la pro- Per_1
pria abitazione, con le modalità indicate in parte motiva;
• dichiara ciascuna delle parti tenuta al pagamento del 50% delle
- 4 -
spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
OR NO
- 5 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. OR NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15256 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. ORLANDO GIOVANNA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. D'ALESSANDRO SANDRO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 3 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 19/12/2023, della sentenza non definitiva n. 5849/2023, con la quale è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori do- mande formulate dalle parti.
In primo luogo, nulla va disposto con riferimento all'affidamento della figlia , nelle more divenuta maggio- Per_1
renne.
Ciò posto, con riferimento dalla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della suddetta figlia maggiorenne, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una mol- teplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e mate- riale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo ri- chieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo,
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di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Nel caso in esame, è pacifico tra le parti che la figlia della cop- pia, seppur maggiorenne, non sia economicamente autosufficiente, in quanto studentessa universitaria.
Ora, come confermato dalla medesima ricorrente, dall'estate del
2024 la figlia ha cominciato a vivere anche con il padre e si sposta liberamente dall'abitazione del padre a quella della madre, a secon- da delle proprie esigenze, universitarie e/o ludiche e di vita sociale
[vedi comparsa conclusionale].
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Entrambe le parti, poi, risultano svolgere attività lavorativa e sono economicamente indipendenti.
Per tale ragione, alla luce delle superiori considerazioni e delle allegazioni delle parti, in assenza di documentazione sulle attuali condizioni reddituali del resistente, appare opportuno confermare quanto già statuito in sede presidenziale e porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso la propria abitazione. I genitori, poi, potranno usufruire al 50% dell'assegno unico erogato dall'Inps.
Entrambe le parti, poi, vanno obbligate a partecipare, nella mi- sura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Pro- tocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia nei tempi di permanenza presso la pro- Per_1
pria abitazione, con le modalità indicate in parte motiva;
• dichiara ciascuna delle parti tenuta al pagamento del 50% delle
- 4 -
spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 10/10/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
OR NO
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