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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 941 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Generoso Romano ---- appellante Parte_1
E
con l'Avv. Anna Taverna ---- appellato CP_1
E
con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato CP_2
E
, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini ---- appellato CP_3
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) accertare l'illegittimità della sentenza n. 566/2022 del
Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro nella parte in cui ha dichiarato che le intimazioni di pagamento 03420179001693574000 e 03420179006994069000, successive cartelle di pagamento
03420110049903880000 e 03420120052125048000 nonché all'avviso di addebito
33420120003910708000, non sono state notificate e non è stata interrotta la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento 03420110049903880000 e 03420120052125048000 nonché all'avviso di addebito 33420120003910708000;
- per l'effetto rigettare il ricorso proposto da CP_1
- riformare la sentenza anche quanto al capo delle spese;
- spese secondo giustizia”
Conclusioni per l'appellato “... respingere, previa reiezione di ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione, l'appello proposto dalla , in Controparte_4
quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi”;
Conclusioni per l'appellato “... Ove l'intestata Corte dovesse confermare la CP_2
declaratoria di intervenuta prescrizione resa dal Primo Giudice disattendendo le ulteriori ragioni di appello articolate da si chiede che, in ogni caso, l' venga tenuto CP_5 Controparte_6
indenne da compensi e spese di causa.
Salvo ogni altro diritto”;
Conclusioni per l'appellato : “... 1) ACCOGLIERE l'appello proposto dall anche CP_3 CP_5
e segnatamente in ordine alla posizione creditoria;
CP_3
2) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'inammissibilità della domanda inizialmente spinta dal sig on ricorso RG 5147/21; CP_1
3) ACCERTARE E DICHIARARE, pertanto, la dovutezza dei premi contenuti nella CP_3
intimazione a suo tempo ingiustamente opposta;
4) RIFORMARE la gravata pronuncia statuendo il diritto dell a proseguire nell'escussione CP_3
esattoriale;
5) CONDANNARE l'appellato al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
6) DISPORRE, se ritenuto, i mezzi istruttori per tempo invocati da questo appellato.
Salvezze e riserve.
Spese come per legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2021 90018670 67 000, notificatagli in data
[...]
29/10/2021), al fine di far accertare l'illegittimità dell'intimazione medesima e la non dovutezza limitatamente ai crediti di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 03420110049903880000; n. 03420120052125048000;
n. 33420120003910708000.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che i crediti anzidetti si fossero ormai irrimediabilmente prescritti, giacché “... i titoli esecutivi risultano notificati negli anni 2013 e
2014 e si riferiscono a crediti maturati nel periodo 2009/2012”, mentre i “convenuti non hanno documentato atti di interruzione della prescrizione precedenti la notifica, in data 29.10.2021, dell'intimazione di pagamento”; e, pertanto, ha annullato l'intimazione di cui trattasi condannando ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_2 CP_3 CP_5
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime CP_5
cure, per le seguenti ragioni: a) perché ha considerato l' legittimata processualmente;
Pt_1
b) perché ha consentito un sostanziale recupero dell'azione demolitiva della pretesa, pur essendo decorsi i 40 giorni per l'impugnazione dei titoli di credito originari;
c) perché non ha valorizzato adeguatamente gli atti interruttivi della prescrizione.
4. Si sono costituite in giudizio le altre tre parti processuali, l'una ( CP_1
resistendo, le altre ( ) associandosi alle richieste di ove non confliggenti con CP_7 CP_5
gli interessi degli enti.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_2
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato CP_5
dalla Suprema Corte (e dianzi citato), “sul merito della pretesa avanzata dall' e, in CP_2
particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo”, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
II.- In considerazione del recente arresto giurisprudenziale dianzi trascritto, risolutivo della controversia, si ritiene corretto compensare le spese di lite del presente grado.
III.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1 , con ricorso depositato in data 3 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 566/2022, resa in data 4 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 941 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con l'Avv. Generoso Romano ---- appellante Parte_1
E
con l'Avv. Anna Taverna ---- appellato CP_1
E
con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Gilda Avena e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato CP_2
E
, con gli Avv.ti Giovanni Arcidiacono e Fabrizio Allegrini ---- appellato CP_3
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… 1) accertare l'illegittimità della sentenza n. 566/2022 del
Tribunale di Cosenza - Sez. Lavoro nella parte in cui ha dichiarato che le intimazioni di pagamento 03420179001693574000 e 03420179006994069000, successive cartelle di pagamento
03420110049903880000 e 03420120052125048000 nonché all'avviso di addebito
33420120003910708000, non sono state notificate e non è stata interrotta la prescrizione dei crediti relativi alle cartelle di pagamento 03420110049903880000 e 03420120052125048000 nonché all'avviso di addebito 33420120003910708000;
- per l'effetto rigettare il ricorso proposto da CP_1
- riformare la sentenza anche quanto al capo delle spese;
- spese secondo giustizia”
Conclusioni per l'appellato “... respingere, previa reiezione di ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione, l'appello proposto dalla , in Controparte_4
quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi”;
Conclusioni per l'appellato “... Ove l'intestata Corte dovesse confermare la CP_2
declaratoria di intervenuta prescrizione resa dal Primo Giudice disattendendo le ulteriori ragioni di appello articolate da si chiede che, in ogni caso, l' venga tenuto CP_5 Controparte_6
indenne da compensi e spese di causa.
Salvo ogni altro diritto”;
Conclusioni per l'appellato : “... 1) ACCOGLIERE l'appello proposto dall anche CP_3 CP_5
e segnatamente in ordine alla posizione creditoria;
CP_3
2) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'inammissibilità della domanda inizialmente spinta dal sig on ricorso RG 5147/21; CP_1
3) ACCERTARE E DICHIARARE, pertanto, la dovutezza dei premi contenuti nella CP_3
intimazione a suo tempo ingiustamente opposta;
4) RIFORMARE la gravata pronuncia statuendo il diritto dell a proseguire nell'escussione CP_3
esattoriale;
5) CONDANNARE l'appellato al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
6) DISPORRE, se ritenuto, i mezzi istruttori per tempo invocati da questo appellato.
Salvezze e riserve.
Spese come per legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2021 90018670 67 000, notificatagli in data
[...]
29/10/2021), al fine di far accertare l'illegittimità dell'intimazione medesima e la non dovutezza limitatamente ai crediti di cui alle seguenti cartelle di pagamento:
n. 03420110049903880000; n. 03420120052125048000;
n. 33420120003910708000.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che i crediti anzidetti si fossero ormai irrimediabilmente prescritti, giacché “... i titoli esecutivi risultano notificati negli anni 2013 e
2014 e si riferiscono a crediti maturati nel periodo 2009/2012”, mentre i “convenuti non hanno documentato atti di interruzione della prescrizione precedenti la notifica, in data 29.10.2021, dell'intimazione di pagamento”; e, pertanto, ha annullato l'intimazione di cui trattasi condannando ed in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_2 CP_3 CP_5
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime CP_5
cure, per le seguenti ragioni: a) perché ha considerato l' legittimata processualmente;
Pt_1
b) perché ha consentito un sostanziale recupero dell'azione demolitiva della pretesa, pur essendo decorsi i 40 giorni per l'impugnazione dei titoli di credito originari;
c) perché non ha valorizzato adeguatamente gli atti interruttivi della prescrizione.
4. Si sono costituite in giudizio le altre tre parti processuali, l'una ( CP_1
resistendo, le altre ( ) associandosi alle richieste di ove non confliggenti con CP_7 CP_5
gli interessi degli enti.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno. Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_2
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato CP_5
dalla Suprema Corte (e dianzi citato), “sul merito della pretesa avanzata dall' e, in CP_2
particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per avversare il credito contributivo”, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
II.- In considerazione del recente arresto giurisprudenziale dianzi trascritto, risolutivo della controversia, si ritiene corretto compensare le spese di lite del presente grado.
III.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1 , con ricorso depositato in data 3 ottobre 2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 566/2022, resa in data 4 aprile 2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il
7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale