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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ON Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3668 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Caravella
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigia Pizzi
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cerignola, in data 22.04.1980; che dalla loro unione erano Controparte_1 nati i figli ON (il 15.09.1978) e (il 14.02.1982); di essersi separata dalla moglie in Per_1 virtù del decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Foggia il 14.11.2011; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
La resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 06.11.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
All'udienza del 27.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 29.11.2024.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 29.11.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
2 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo depositato telematicamente il 29.11.2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola, in data
22.04.1980 (atto n. 73, p. II, serie A, anno 1980);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 29.11.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 04.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco ON Buccaro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ON Buccaro Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 3668 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Caravella
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigia Pizzi
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
* * * * * * * * * *
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECSIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.07.2024, premesso: di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cerignola, in data 22.04.1980; che dalla loro unione erano Controparte_1 nati i figli ON (il 15.09.1978) e (il 14.02.1982); di essersi separata dalla moglie in Per_1 virtù del decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale emesso dal Tribunale di Foggia il 14.11.2011; che dalla separazione i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, regolando i rapporti patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato in ricorso.
La resistente, , si costituiva con propria memoria depositata il 06.11.2024 non Controparte_1 contestando la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi, come meglio specificato nella memoria di costituzione.
All'udienza del 27.01.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti chiedevano congiuntamente che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui ai patti sottoscritti e depositati telematicamente in data 29.11.2024.
La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza di divorzio proposta deve essere accolta.
Non v'è dubbio che i coniugi vivono separati ininterrottamente dalla comparizione innanzi al
Presidente in sede di separazione ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 29.11.2024.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
2 - durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto appaiono le condizioni concordate dalle parti nell'accordo depositato telematicamente il 29.11.2024, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa,
a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni di divorzio concordate dalle parti non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti in epigrafe generalizzate, con l'intervento del P.M., così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cerignola, in data
22.04.1980 (atto n. 73, p. II, serie A, anno 1980);
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente il 29.11.2024, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, il giorno 04.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco ON Buccaro
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