TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. PANIZ MAURIZIO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro con l'avv. DE RUOS MICHELE, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
con l'avv. CANDUSSO LAURA, come da mandato in Controparte_2
atti
- CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“L'avv. Paniz, difensore, procuratore e domiciliatario dell'attore, sig. Pt_1
dichiara di precisare le seguenti conclusioni:
voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
- nel merito: I) per tutto quanto esposto in atti, accertare e dichiarare la responsabilità professionale, di natura contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 C.C.,
della convenuta, in relazione all'intervento chirurgico Controparte_1
1 di estrazione dell'elemento dentario n. 38 eseguito dal dott. Controparte_2
in data 3.5.2019; II) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierno attore tutti i danni, patrimoniali e non, nessuno escluso,
patiti e patendi in relazione agli inadempimenti ascritti e quantificati per danno biologico, secondo le risultanze della CTU, in € 7.621,88 (per IP e ITP) o,
comunque, nella somma maggiore o minore che risulti accertata all'esito dell'istruttoria e della C.T.U., o che sarà ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, nonché al rimorso delle spese sostenute, sia mediche che per le consulenze d'ufficio e di parte, e del danno non patrimoniale derivante anche dalla sofferenza conseguente ai postumi dell'intervento, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi al saggio legale dal fatto alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 C.C., dalla domanda giudiziale al saldo;
III) sia,
comunque, rigettata ogni eccezione formulata da parte convenuta e terza chiamata - per quanto attenga alle domande attoree
- in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: spese e compensi, oltre spese generali, incombenti fiscali e previdenziali,
oneri e spese legali della procedura di mediazione, integralmente rifusi;
- in via istruttoria: I) si richiamano i documenti depositati in atti;
II) si insiste affinché – previa revoca sul punto dell'ordinanza 9.1.2024 - siano ammesse le prove per testi formulate dall'attore in 2^ mem. 183 c.p.c., con riferimento ai capitoli n. 7) e da n. 10) a n. 14), con i testi indicati, ritenendo che gli stessi siano ammissibili e rilevanti al fine di dimostrare le effettive ripercussioni negative sulle attività quotidiane, sulle pregresse abitudini e le difficoltà
relazionali in concreto insorte, allo scopo di una liquidazione anche in via equitativa del corrispondente danno, con contestuale rigetto di ogni eccezione avversaria al riguardo;
III) si eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità della C.T.U. sollevata dalla convenuta e dal terzo
2 chiamato e si oppone alla richiesta di riconvocazione a chiarimenti dei C.T.U.,
avendo i medesimi risposto in modo esaustivo e motivato sia al quesito formulato dal Giudice che alle osservazioni del consulente di parte terza chiamata;
IV) si oppone alle istanze istruttorie formulate dalle controparti nelle rispettive memorie ex art. 183, co. 2°, C.P.C., per le ragioni esposte nella 3^
mem. 183 attorea datata 14.12.2023.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove
(in quanto inammissibili) che la convenuta e il terzo chiamato dovessero formulare in sede di precisazione delle conclusioni ovvero di scritti conclusivi.
L'avv. Paniz chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
------
L'avv. De Ruos, difensore, procuratore e domiciliatario della convenuta
[...]
dichiara di precisare le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Belluno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito:
1. In via preliminare: a) respingersi in tutto le domande proposte nei confronti della società dall'attore, per i Controparte_1
motivi esposti in atti essendo le stesse decadute ovvero prescritte ovvero infondate in fatto e in diritto;
b) respingersi in tutto le domande ed eccezioni formulate dal terzo chiamato Dott. per i motivi esposti in Controparte_2
atti in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. In via principale: accertare che la società ha diligentemente adempiuto alle proprie Controparte_1
obbligazioni con il paziente e che non sussiste alcun nesso di Parte_1
causalità tra quanto lamentato dal paziente e la condotta della società
[...]
e pertanto rigettarsi la richiesta risarcitoria attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto come esposto in atti;
3. In via subordinata: a) nella
3 denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta una malpractice medica e che non venga dichiarata la nullità della CTU espletata in corso di causa accertare che la quantificazione della menomazione effettuata dall'attore e dalla CTU è palesemente errata come ampiamente esposto in atti e pertanto ridursi la richiesta risarcitoria così come formulata e precisata dall'attore; b) in ipotesi in cui venga riconosciuta una malpractice medica accertare la responsabilità esclusiva dell'autore dell'intervento Dott. e Controparte_2
quindi condannare quest'ultimo a pagare le somme indicate da codesto
Giudice e a tenere indenne e a rifondere la società di CP_1 Controparte_1
quanto, eventualmente e denegatamente, quest'ultima fosse costretta a pagare in favore della parte attrice. Nel merito in via riconvenzionale:
1. Condannarsi il signor al pagamento della somma di euro Parte_1
390,00 per le prestazioni odontoiatriche eseguite da Controparte_1
quale “saldo lavori” oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
2. Nella
denegata e non creduta ipotesi di condanna di al Controparte_1
pagamento del risarcimento danni in favore del signor Parte_1
condannarsi ex art. 9 della legge 08.03.2017, n. 24 il Dott. al Controparte_2
pagamento all'odierna convenuta dell'eventuale risarcimento del danno quantificato dall'attore e dalla CTU o, comunque, nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA, comprese quelle della fase di mediazione e quelle sostenute per il CTP.
In via istruttoria:
1. Si richiamano tutti i documenti depositati in atti;
2. Si
contestano le risultanze della C.T.U. depositata e se ne eccepisce la nullità in quanto il Collegio Peritale non ha effettuato una valutazione delle osservazioni del Prof. Il Collegio Peritale si è infatti limitato a depositare, in data Per_1
24.07.2024, le osservazioni del Prof. senza procedere ad una valutazione Per_1
4 delle stesse come richiesto dal Giudice con ordinanza del 16.07.2024. In
particolare il Collegio Peritale non ha chiarito una fondamentale questione preliminare ovvero la zona della presunta lesione del nervo facciale. La
convenuta ha invece evidenziato in tutti i propri scritti difensivi che la presunta lesione del nervo facciale di sinistra è topograficamente estranea alla zona di intervento del Dott. In subordine si ribadisce che nessuna CP_2
censura viene sollevata sull'operato della convenuta 3. Controparte_1
Si insiste, previa revoca del punto 4) dell'ordinanza datata 09.01.2024 del
Giudice, per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie indicate nella 2^
memoria ex art. 183 c.p.c. datata 28.11.2023 con i testi ivi indicati ritenendo che le stesse siano ammissibili e rilevanti. In particolare insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova: 1)“Vero che il 23 aprile 2019 il signor si Parte_1
presentava presso la Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL) gestita dalla società lamentando dolori insopportabili CP_1 Controparte_1
nell'emimandibola sx che non rispondevano a nessun antidolorifico e non gli permettevano, oramai da giorni, il riposo notturno?” 2) “Vero che in occasione del primo accesso alla Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL) e di cui al capitolo sub 1) il Dott. prescriveva al signor un Parte_2 Parte_1
antibiotico e lo rimandava al proprio dentista di fiducia?” 3) “Vero che il 29
aprile 2019 il signor si presentava nuovamente presso la Parte_1
Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL), accompagnato dal padre e chiedeva con insistenza che il dente (elemento 38) venisse estratto in quanto provocava dei dolori insopportabili?” 4) “Vero che il 29 aprile 2019 il padre del signor che lo accompagnava gridava, nella sala d'attesa della Parte_1
Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL), affinché venisse estratto il dente
(elemento 38) al figlio facendo riferimento al “dovere del medico”?” 5) “Vero
che il 29 aprile 2019 il signor veniva visitato in urgenza dal Dott. Parte_1
5 che eseguiva una ortopantomografia diagnosticando un 3.8 in Persona_2
semi-inclusione ossea ed in inclusione mucosa?” 6) “Vero che a seguito dell'esame di cui al capitolo sub 5) emergeva la vicinanza del nervo alveolare inferiore alle radici del dente per cui si rendeva necessaria una tomografia computerizzata di tipo cbct per valutarne i rapporti che veniva effettuata?” 7)
“Vero che a seguito delle visite e degli esami di cui ai capitoli sub 5) e 6) il signor (estremamente dolorante) ed il di lui padre insistevano Parte_1
nuovamente per l'estrazione del dente (elemento 38)?” 8) “Vero che il 3 maggio
2019 il Dott. procedeva all'estrazione del dente (elemento Controparte_2
38) del signor il quale continuava ad accusare dei dolori Parte_1
insopportabili?” 9) “Vero che prima di procedere all'estrazione del dente
(elemento 38) il Dott. esponeva nuovamente i rischi e i Controparte_2
benefici dell'intervento al signor e al di lui padre che voleva Parte_1
essere costantemente informato su autorizzazione del figlio?” 10) “Vero che prima di procedere con l'intervento il signor sottoscriveva il Parte_1
consenso informato che si rammostra (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ?” 11) Vero che il signor Controparte_1 Pt_1
dichiarava, in sede di sottoscrizione del consenso informato di cui al
[...]
capitolo sub) 10, di avere capito e compreso il contenuto di tale documento?”
12) “Vero che l'estrazione dell'elemento 38 del signor veniva Parte_1
eseguita in condizioni di urgenza per i dolori definiti insopportabili dal medesimo?” 13) Vero che per l'estrazione è stato eseguito un blocco tronculare con mepivacaina al 3% (1 tubofiala) + infiltrazione paraperiostea con articaina
4% con adrenalina 1:200000 (1 tubofiala); l'accesso all'elemento è stato ottenuto con un lembo triangolare a bisello esterno con l'incisione di scarico distale diretta vestibolarmente per evitare lesioni al nervo linguale;
è stata effettuata una ostectomia sul versante vestibolare (il nervo alveolare inferiore era tutto addossato alla corticale linguale) e l'elemento è stato estratto con cautela senza
6 particolari contrattempi;
è stata quindi eseguita una sutura a punti staccati e sono state date le istruzioni domiciliari orali e scritte?” 14) “Vero che a seguito dell'estrazione è stata prescritta al signor idonea terapia Parte_1
farmacologica post operatoria (antibiotico, nicetile, cortisone, vitamina B) ed il medesimo è stato sottoposto, anche nei mesi seguenti ad ulteriori controlli diagnostici sempre presso Dental Q e precisamente il 15 maggio 2019, 19
giugno 2019, 28 agosto 2019 e il 10 gennaio 2020?”
15) “Vero che in occasione dell'intervento avvenuto il 3 maggio 2019 alcuna
“scossa” veniva dichiarata dal signor ai sanitari della società Parte_1
”. Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne: Controparte_1
1. (responsabile amministrativo) per i capitoli 1-3-4-7; 2. Tes_1 Tes_2
(addetta al front office di Dental Q) per i capitoli 1- 3-4-7; 4.
[...] [...]
(assistente di poltrona) per i capitoli 2-5-6-8-9-10-11-12-13-14- Tes_3
15. 5. Si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale del signor Pt_1
sui fatti di cui ai capitoli di prova testimoniale n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11-14.
[...]
5. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte attrice siccome formulati dal signor nella memoria del 27.11.2023, in quanto Parte_1
generici, valutativi ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi di loro ammissione chiede che sia abilitata a prova contraria sui capitoli Controparte_1
dedotti dal signor indicando, quali testi le medesime persone citate Pt_1
nella propria 2^ memoria ex art. 183 c.p.c.
L'avv. De Ruos chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
------
L'avv. Candusso, per il terzo chiamato dott. precisa le conclusioni nel CP_2
merito come da prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 30.10.2023, e dunque:
7 IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva avanzata da nei confronti del Dott. Controparte_1
e per l'effetto rigettarla. Spese legali rifuse. Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità in capo al Dott. per i danni Controparte_2
lamentati da con conseguente rigetto della domanda di manleva Parte_1
avanzata da nei suoi confronti. Spese legali rifuse. Controparte_1
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al Dott. per Controparte_2
i danni lamentati da determinare la quota di responsabilità in Parte_1
capo allo stesso, e limitare conseguentemente l'eventuale condanna, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale, previa riduzione della domanda attorea sulla base delle eccezioni di cui in narrativa. Spese legali rifuse o quanto meno compensate.
ed in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd.
29.11.2023, e dunque:
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammesso a provare per testimoni le seguenti circostanze, da aversi precedute dal prefisso Vero che?, ed epurate di eventuali giudizi.
1. si rivolgeva per la prima volta presso Parte_1 Controparte_1
il giorno 23.04.2019, dicendo che aveva da giorni forti dolori
[...]
nell'emimandibola sinistra, che non passavano nemmeno con l'antidolorifico e non lo facevano dormire la notte?
2. Nella circostanza di cui al capito che precede, riferiva che il Parte_1
suo dentista di fiducia era in ferie.
8 3. Il giorno 23.04.2019 veniva visitato in urgenza dal Dott. Parte_1 [...]
il quale riscontrava dolore alla palpazione in sede dell'elemento 3.8 Pt_2
incluso, prescriveva antibiotico e lo inviava al medico curante?
4. Il giorno 29.04.2019 il paziente tornava presso Controparte_1
accompagnato dal padre, e veniva visitato dal Dott. , che Persona_2
eseguiva una ortopantomografia e diagnosticava un elemento 3.8 in semi-
inclusione ossea ed in inclusione mucosa.
5. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, il padre di Parte_1
chiedeva ai medici e alle assistenti di procedere subito con l'estrazione del dente?
6. Nella circostanza di cui al capitolo che precede il Dott. spiegava a Per_2
che, dall'esame strumentale eseguito, si notava la vicinanza del Parte_1
nervo alveolare inferiore alle radici del dente, e che si rendeva necessaria una tomografia computerizzata di tipo cbct per valutarne i rapporti.
7. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, il padre del sig. Pt_1
chiedeva di eseguire subito l'esame per ridurre il numero di sedute.
8. L'esame veniva eseguito lo stesso giorno 29.04.2019, e il medico della struttura illustrava a i rischi e i benefici dell'estrazione del dente, Parte_1
facendo presente la necessità di eseguire la visita chirurgica con l'operatore che avrebbe eseguito l'estrazione.
9. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, , sempre Parte_1
assistito da padre, chiedeva di fissare un appuntamento con il chirurgo per la visita e l'immediata estrazione del dente?
10. Il giorno 03.05.2019 veniva visitato per la prima volta dal Parte_1
Dott. , il quale spiegava nuovamente i rischi dell'estrazione Controparte_2
dovuti al fatto che, dalla cbct, il canale mandibolare appariva deviato e addossato alla corticale linguale da entrambe le radici del dente, e illustrava la
9 possibilità che permanesse una parestesia reversibile, e in taluni casi irreversibile, all'emilabbro corrispondente.
11. Il Dott. prima di procedere all'estrazione del dente, si accertava che CP_2
il paziente avesse compreso il significato del termine "parestesia", e otteneva il consenso specifico scritto e firmato, come da doc. 4 di parte convenuta che Le
si rammostra e che riconosce.
12. Sempre nel corso della seduta di cui al capitolo che precede, il Dott. CP_2
procedeva all'intervento, eseguendo blocco tronculare con mepivacaina al 3%
(1 tubofiala), infiltrazione paraperiostea con articaina 4% con adrenalina
1:200000 (1 tubofiala).
13. Nel corso dell'intervento di cui al capitolo che precede, l'accesso all'elemento veniva ottenuto con un lembo triangolare a bisello esterno con l'incisione di scarico distale diretta vestibolarmente per evitare lesioni al nervo linguale, veniva effettuata una ostectomia sul versante vestibolare (il nervo alveolare inferiore era tutto addossato alla corticale linguale) e l'elemento veniva estratto con cautela.
14. Al termine dell'intervento di cui ai capitoli che precedono, il Dott. CP_2
eseguiva una sutura a punti staccati e dava al paziente le istruzioni domiciliari orali e scritte per terapia farmacologica post-operatoria (antibiotico, nicetile,
cortisone, vitamina B).
15. Il giorno 15.05.2019 il Dott. rivedeva il paziente per la rimozione CP_2
sutura e la rinnovazione dei punti, il quale riferiva di aver avuto dopo l'intervento gonfiore e dolore, e che non riusciva ad aprire completamente la bocca.
16. Il Dott. nella circostanza di cui al capitolo che precede CP_2
tranquillizzava il paziente dicendo che la limitata apertura della bocca era legata al gonfiore e che si sarebbe risolta, e gli consigliava di continuare con impacchi caldo-umidi.
10 17. Il giorno 19.06.2019 il Dott. rivedeva il paziente per un controllo, e CP_2
questi riferiva che i sintomi erano retrocessi, tranne la parestesia, e quindi veniva eseguita una mappatura extra-orale con foto dell'area insensibile.
18. Seguiva il giorno 28.08.2019 ulteriore controllo presso Controparte_1
sempre con il Dott. il quale eseguiva una mappatura extra-orale
[...] CP_2
con foto dell'area insensibile, dalla quale si notava che l'area era in regressione rispetto al precedente controllo.
19. Il giorno 10.01.2020 seguiva altro controllo, nel quale il Dott. CP_2
eseguiva una mappatura extra-orale con foto dell'area insensibile, che risultava stabilizzata.
20. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, ringraziava il Parte_1
Dott. e gli altri operatori della clinica per le cure prestate e per aver CP_2
risolto il problema del dolore che aveva avuto.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli:
- c/o con sede legale in Ponte Testimone_3 Controparte_1
nelle Alpi (BL), Via Cima I Prà n. 9
- c/o con sede legale in Ponte nelle Tes_1 Controparte_1
Alpi (BL), Via Cima I Prà n. 9
Si chiede di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti, coi testi indicati nella seconda memoria.
L'avv. Candusso rileva che il Giudice, nel verbale di trattazione scritta dell'udienza del giorno 26.07.2024, non ha preso posizione sulla richiesta dello scrivente patrocinio relativo al richiamo a chiarimenti dei CCTTUU, atteso che gli stessi non hanno ottemperato a quanto disposto nell'ordinanza dd.
16.07.2024, che testualmente riportava “… si renda necessario assegnare ai
CTU un termine per il deposito integrale delle osservazioni ricevute dai CTP
(allo stato parzialmente riportate nel testo della relazione), con una sintetica
11 valutazione sulle stesse…”, e si sono limitati a depositare le osservazioni del
Prof. senza alcuna nota di commento alle stesse. Per_1
L'avv. Candusso insiste dunque affinché il Giudice voglia convocare i
CCTTUU a chiarimenti sulla predetta questione, o che quanto meno voglia invitarli a valutare dal punto di vista delle osservazioni del Prof. Per_1
L'avv. Candusso chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.2.2023 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di estrazione dell'elemento dentario n. 38, eseguito in data 3.5.2019 presso la struttura sanitaria convenuta dal dr. Controparte_2
L'attore invocava la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.
della convenuta e chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di giustizia.
Si costituiva in giudizio la società contestando ogni Controparte_1
sua responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
la convenuta chiedeva di poter chiamare in causa il dr. che aveva Controparte_2
eseguito l'intervento, per essere da questi tenuto indenne e manlevato, e formulava nei confronti dell'attore domanda riconvenzionale volta al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni sanitarie rese, quantificato nella misura di € 390,00.
Il dr. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2
delle domande formulate nei suoi confronti dalla convenuta, deducendo che quest'ultima avrebbe dovuto attendere l'esito del presente giudizio prima di esercitare l'azione di rivalsa, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande in quanto infondate.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
12 All'udienza del 17/10/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sulla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. della struttura
convenuta
Sulla base delle risultanze della CTU medico – legale svolta in corso di causa va ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
della struttura convenuta presso la quale l'attore si è Controparte_1
sottoposto alle cure odontoiatriche in contestazione.
La CTU medico legale ha rilevato infatti un nesso di causa tra la condotta imperita dell'odontoiatra nella manovra estrattiva e la lesione del nervo alveolare inferiore.
I CTU dott. e dott.ssa hanno in particolare Persona_3 Persona_4
ravvisato l'imperizia dell'odontoiatra nell'esecuzione della manovra estrattiva,
nonchè la negligenza del medesimo nella fase successiva, per non aver somministrato cortisone, vitamina B12 ed acetile in occasione della comparsa della complicanza, e per non aver inviato tempestivamente il paziente in un centro di alta specializzazione, quantomeno per valutare la possibilità di un intervento di microchirurgia. (si legge nella CTU “In conclusione il percorso
terapeutico posto in atto dall'Odontoiatra non è stato adeguato al caso concreto avendo
la condotta dell'Operatore determinato un lesione iatrogena del nervo alveolare che
poteva essere evitata con una maggiormente prudenza costituita, nel caso in esame,
nell'inviare il paziente in un centro specializzato di chirurgia maxillo-facciale, seguita
da una certa negligenza nel non aver somministrato, come di norma, cortisone,
vitamina B12 ed acetile in occasione della comparsa della complicanza e nel non aver
inviato tempestivamente il Paziente in un centro di alta specializzazione quantomeno
13 nel tentativo di valutare la possibilità di programmare un intervento di
microchirurgia.”).
Nel corso della manovra estrattiva, secondo le risultanze della CTU, il tetto del canale alveolare è stato sfondato, sebbene la TC fornisse tutte le informazioni necessarie per applicare la forza di trazione secondo la direzione corretta.
I CTU hanno evidenziato che, ove il medico avesse ritenuto che l'intervento esulasse dalla propria capacità operativa, avrebbe potuto trattare farmacologicamente il paziente nella fase acuta caratterizzata dalla sintomatologia dolorosa, dagli stessi comunque ritenuta “totalmente prova di
caratteristiche di urgenza”, e inviare il paziente in un centro specializzato di chirurgia maxillo-facciale.
Allo stato, secondo i CTU, la lesione del nervo alveolare inferiore può
considerarsi stabilizzata e risulta tutto irreversibile;
in ragione di ciò i CTU
hanno ritenuto sussistente una percentuale di invalidità permanente del 4%,
con un correlato livello di sofferenza di grado medio-lieve, tenuto conto della
“convivenza quotidiana da parte del danneggiato di un disturbo sensitivo tale da
determinare ricorrente disagio nella masticazione e nel “controllo” dei cibi liquidi”.
Secondo i CTU è inoltre derivato per il danneggiato, in conseguenza del sinistro, un periodo di 4 mesi di invalidità temporanea parziale, con livello di sofferenza di grado medio lieve, ed in particolare un mese al 25 % e 3 mesi al
15 %.
Le risultanze della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Sulla liquidazione del danno
Il danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private, a
14 cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, c.d. , con i CP_3
valori aggiornati dal D.M. 16/07/2024, da ritenersi attuali.
Il danneggiato, nato il [...], all'epoca dell'intervento (3.5.2019) aveva l'età
di 26 anni.
Considerando le risultanze della CTU medico-legale ed i richiamati valori tabellari il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 4531,88,
mentre il danno biologico derivante da invalidità temporanea va liquidato nella misura di € 1160,04 (di cui € 414,30 per 30 giorni al 25% ed € 745,74 per 90
giorni al 15%).
In ragione della sofferenza patita dal danneggiato in conseguenza delle predette lesioni e del disagio derivante nelle relazioni sociali dalla compromissione della masticazione e del controllo degli alimenti liquidi, come rilevate in sede di CTU, appare equo riconoscere una maggiorazione delle somme complessivamente liquidate in favore del danneggiato per il danno non patrimoniale (pari ad € 5691,92), nella misura del 20%; va pertanto riconosciuto in favore del danneggiato, ex art. 139 comma 3° Codice delle Assicurazioni,
l'ulteriore importo di € 1138,38.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore del danneggiato va pertanto liquidato nella misura complessiva di € 6830,30.
Detto importo è liquidato secondo valori già attuali.
Sul credito risarcitorio vanno calcolati gli interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284 4°
comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;
gli interessi vanno calcolati sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Dev'essere inoltre riconosciuto in favore del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale nella misura complessiva di € 1694,00, di cui € 474,00 per spese mediche (doc. 4) e € 1220,00 per le spese di consulenza medica sostenute
15 ante causam (doc. 5), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell'intervento sino all'attualità e interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo, da conteggiarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Sulla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti
dell'attore
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti dell'attore, volta al pagamento del compenso per le prestazioni sanitarie eseguite nella misura di € 390,00.
Sul punto si rileva, in primo luogo, che non risulta provato il corrispettivo pattuito;
in ogni caso, le prestazioni rese non si sono rivelate neppure parzialmente risolutive in relazione alla problematica lamentata dal paziente e l'intervento estrattivo è risultato, anzi, fonte di danni per l'attore.
Sulla domanda di rivalsa
Per ogni decisione sulla domanda di rivalsa svolta dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. la causa va invece rimessa Controparte_2
in istruttoria al fine di richiedere ai CTU i chiarimenti indicati con separata ordinanza.
Spese di lite
Il rapporto processuale tra l'attore e la convenuta - unica parte verso la quale il primo ha svolto le proprie domande, avendo lo stesso invocato in giudizio la sola responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - risulta definito con la presente sentenza parziale.
Le spese di lite relative al predetto rapporto processuale seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta in giudizio.
16 Le spese di CTU, complessivamente pari ad € 3660,00, anticipate dall'attore,
vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente
[...]
Controparte_1
Vanno rimborsate in favore dell'attore altresì le spese di CTP, pari ad € 3660,00, avendo la consulenza tecnica di parte natura di allegazione difensiva tecnica
(Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n.26729 “Le spese sostenute per la
consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano
tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice
non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla
ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con la presente sentenza parziale,
a definizione del rapporto processuale tra l'attore e la convenuta società
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese: Controparte_1
1) accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. in relazione ai fatti di causa, condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di a) € 6830,30 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali, oltre interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità e b) di €
1694,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 3.5.2019 sino all'attualità, e interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da conteggiarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
17 2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore;
3) condanna la convenuta società al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi, € 332,00 per anticipazioni ed € 3660,00 per spese di CTP, oltre al 15%
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU anticipate dall'attore, pari ad € 3660,00, in via definitiva a carico della società Controparte_1
5) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini di ogni decisione sulla domanda svolta da Controparte_1
nei confronti di . Controparte_2
Così deciso l'8/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 248/2023 R.G. promossa da
, con l'avv. PANIZ MAURIZIO, come da mandato in atti Parte_1
- ATTORE
contro con l'avv. DE RUOS MICHELE, come da Controparte_1
mandato in atti
- CONVENUTA
con l'avv. CANDUSSO LAURA, come da mandato in Controparte_2
atti
- CONVENUTO
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
“L'avv. Paniz, difensore, procuratore e domiciliatario dell'attore, sig. Pt_1
dichiara di precisare le seguenti conclusioni:
voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa:
- nel merito: I) per tutto quanto esposto in atti, accertare e dichiarare la responsabilità professionale, di natura contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 C.C.,
della convenuta, in relazione all'intervento chirurgico Controparte_1
1 di estrazione dell'elemento dentario n. 38 eseguito dal dott. Controparte_2
in data 3.5.2019; II) conseguentemente e per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierno attore tutti i danni, patrimoniali e non, nessuno escluso,
patiti e patendi in relazione agli inadempimenti ascritti e quantificati per danno biologico, secondo le risultanze della CTU, in € 7.621,88 (per IP e ITP) o,
comunque, nella somma maggiore o minore che risulti accertata all'esito dell'istruttoria e della C.T.U., o che sarà ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, nonché al rimorso delle spese sostenute, sia mediche che per le consulenze d'ufficio e di parte, e del danno non patrimoniale derivante anche dalla sofferenza conseguente ai postumi dell'intervento, con maggiorazione di rivalutazione ed interessi al saggio legale dal fatto alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284 C.C., dalla domanda giudiziale al saldo;
III) sia,
comunque, rigettata ogni eccezione formulata da parte convenuta e terza chiamata - per quanto attenga alle domande attoree
- in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: spese e compensi, oltre spese generali, incombenti fiscali e previdenziali,
oneri e spese legali della procedura di mediazione, integralmente rifusi;
- in via istruttoria: I) si richiamano i documenti depositati in atti;
II) si insiste affinché – previa revoca sul punto dell'ordinanza 9.1.2024 - siano ammesse le prove per testi formulate dall'attore in 2^ mem. 183 c.p.c., con riferimento ai capitoli n. 7) e da n. 10) a n. 14), con i testi indicati, ritenendo che gli stessi siano ammissibili e rilevanti al fine di dimostrare le effettive ripercussioni negative sulle attività quotidiane, sulle pregresse abitudini e le difficoltà
relazionali in concreto insorte, allo scopo di una liquidazione anche in via equitativa del corrispondente danno, con contestuale rigetto di ogni eccezione avversaria al riguardo;
III) si eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di nullità della C.T.U. sollevata dalla convenuta e dal terzo
2 chiamato e si oppone alla richiesta di riconvocazione a chiarimenti dei C.T.U.,
avendo i medesimi risposto in modo esaustivo e motivato sia al quesito formulato dal Giudice che alle osservazioni del consulente di parte terza chiamata;
IV) si oppone alle istanze istruttorie formulate dalle controparti nelle rispettive memorie ex art. 183, co. 2°, C.P.C., per le ragioni esposte nella 3^
mem. 183 attorea datata 14.12.2023.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove
(in quanto inammissibili) che la convenuta e il terzo chiamato dovessero formulare in sede di precisazione delle conclusioni ovvero di scritti conclusivi.
L'avv. Paniz chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
------
L'avv. De Ruos, difensore, procuratore e domiciliatario della convenuta
[...]
dichiara di precisare le seguenti conclusioni: Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale di Belluno, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Nel merito:
1. In via preliminare: a) respingersi in tutto le domande proposte nei confronti della società dall'attore, per i Controparte_1
motivi esposti in atti essendo le stesse decadute ovvero prescritte ovvero infondate in fatto e in diritto;
b) respingersi in tutto le domande ed eccezioni formulate dal terzo chiamato Dott. per i motivi esposti in Controparte_2
atti in quanto infondate in fatto e in diritto.
2. In via principale: accertare che la società ha diligentemente adempiuto alle proprie Controparte_1
obbligazioni con il paziente e che non sussiste alcun nesso di Parte_1
causalità tra quanto lamentato dal paziente e la condotta della società
[...]
e pertanto rigettarsi la richiesta risarcitoria attorea in quanto Controparte_1
infondata in fatto e in diritto come esposto in atti;
3. In via subordinata: a) nella
3 denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta una malpractice medica e che non venga dichiarata la nullità della CTU espletata in corso di causa accertare che la quantificazione della menomazione effettuata dall'attore e dalla CTU è palesemente errata come ampiamente esposto in atti e pertanto ridursi la richiesta risarcitoria così come formulata e precisata dall'attore; b) in ipotesi in cui venga riconosciuta una malpractice medica accertare la responsabilità esclusiva dell'autore dell'intervento Dott. e Controparte_2
quindi condannare quest'ultimo a pagare le somme indicate da codesto
Giudice e a tenere indenne e a rifondere la società di CP_1 Controparte_1
quanto, eventualmente e denegatamente, quest'ultima fosse costretta a pagare in favore della parte attrice. Nel merito in via riconvenzionale:
1. Condannarsi il signor al pagamento della somma di euro Parte_1
390,00 per le prestazioni odontoiatriche eseguite da Controparte_1
quale “saldo lavori” oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
2. Nella
denegata e non creduta ipotesi di condanna di al Controparte_1
pagamento del risarcimento danni in favore del signor Parte_1
condannarsi ex art. 9 della legge 08.03.2017, n. 24 il Dott. al Controparte_2
pagamento all'odierna convenuta dell'eventuale risarcimento del danno quantificato dall'attore e dalla CTU o, comunque, nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e/o conforme ad equità, per i motivi esposti in atti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA, comprese quelle della fase di mediazione e quelle sostenute per il CTP.
In via istruttoria:
1. Si richiamano tutti i documenti depositati in atti;
2. Si
contestano le risultanze della C.T.U. depositata e se ne eccepisce la nullità in quanto il Collegio Peritale non ha effettuato una valutazione delle osservazioni del Prof. Il Collegio Peritale si è infatti limitato a depositare, in data Per_1
24.07.2024, le osservazioni del Prof. senza procedere ad una valutazione Per_1
4 delle stesse come richiesto dal Giudice con ordinanza del 16.07.2024. In
particolare il Collegio Peritale non ha chiarito una fondamentale questione preliminare ovvero la zona della presunta lesione del nervo facciale. La
convenuta ha invece evidenziato in tutti i propri scritti difensivi che la presunta lesione del nervo facciale di sinistra è topograficamente estranea alla zona di intervento del Dott. In subordine si ribadisce che nessuna CP_2
censura viene sollevata sull'operato della convenuta 3. Controparte_1
Si insiste, previa revoca del punto 4) dell'ordinanza datata 09.01.2024 del
Giudice, per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie indicate nella 2^
memoria ex art. 183 c.p.c. datata 28.11.2023 con i testi ivi indicati ritenendo che le stesse siano ammissibili e rilevanti. In particolare insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli, senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova: 1)“Vero che il 23 aprile 2019 il signor si Parte_1
presentava presso la Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL) gestita dalla società lamentando dolori insopportabili CP_1 Controparte_1
nell'emimandibola sx che non rispondevano a nessun antidolorifico e non gli permettevano, oramai da giorni, il riposo notturno?” 2) “Vero che in occasione del primo accesso alla Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL) e di cui al capitolo sub 1) il Dott. prescriveva al signor un Parte_2 Parte_1
antibiotico e lo rimandava al proprio dentista di fiducia?” 3) “Vero che il 29
aprile 2019 il signor si presentava nuovamente presso la Parte_1
Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL), accompagnato dal padre e chiedeva con insistenza che il dente (elemento 38) venisse estratto in quanto provocava dei dolori insopportabili?” 4) “Vero che il 29 aprile 2019 il padre del signor che lo accompagnava gridava, nella sala d'attesa della Parte_1
Struttura Dental Q di Ponte nelle Alpi (BL), affinché venisse estratto il dente
(elemento 38) al figlio facendo riferimento al “dovere del medico”?” 5) “Vero
che il 29 aprile 2019 il signor veniva visitato in urgenza dal Dott. Parte_1
5 che eseguiva una ortopantomografia diagnosticando un 3.8 in Persona_2
semi-inclusione ossea ed in inclusione mucosa?” 6) “Vero che a seguito dell'esame di cui al capitolo sub 5) emergeva la vicinanza del nervo alveolare inferiore alle radici del dente per cui si rendeva necessaria una tomografia computerizzata di tipo cbct per valutarne i rapporti che veniva effettuata?” 7)
“Vero che a seguito delle visite e degli esami di cui ai capitoli sub 5) e 6) il signor (estremamente dolorante) ed il di lui padre insistevano Parte_1
nuovamente per l'estrazione del dente (elemento 38)?” 8) “Vero che il 3 maggio
2019 il Dott. procedeva all'estrazione del dente (elemento Controparte_2
38) del signor il quale continuava ad accusare dei dolori Parte_1
insopportabili?” 9) “Vero che prima di procedere all'estrazione del dente
(elemento 38) il Dott. esponeva nuovamente i rischi e i Controparte_2
benefici dell'intervento al signor e al di lui padre che voleva Parte_1
essere costantemente informato su autorizzazione del figlio?” 10) “Vero che prima di procedere con l'intervento il signor sottoscriveva il Parte_1
consenso informato che si rammostra (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ?” 11) Vero che il signor Controparte_1 Pt_1
dichiarava, in sede di sottoscrizione del consenso informato di cui al
[...]
capitolo sub) 10, di avere capito e compreso il contenuto di tale documento?”
12) “Vero che l'estrazione dell'elemento 38 del signor veniva Parte_1
eseguita in condizioni di urgenza per i dolori definiti insopportabili dal medesimo?” 13) Vero che per l'estrazione è stato eseguito un blocco tronculare con mepivacaina al 3% (1 tubofiala) + infiltrazione paraperiostea con articaina
4% con adrenalina 1:200000 (1 tubofiala); l'accesso all'elemento è stato ottenuto con un lembo triangolare a bisello esterno con l'incisione di scarico distale diretta vestibolarmente per evitare lesioni al nervo linguale;
è stata effettuata una ostectomia sul versante vestibolare (il nervo alveolare inferiore era tutto addossato alla corticale linguale) e l'elemento è stato estratto con cautela senza
6 particolari contrattempi;
è stata quindi eseguita una sutura a punti staccati e sono state date le istruzioni domiciliari orali e scritte?” 14) “Vero che a seguito dell'estrazione è stata prescritta al signor idonea terapia Parte_1
farmacologica post operatoria (antibiotico, nicetile, cortisone, vitamina B) ed il medesimo è stato sottoposto, anche nei mesi seguenti ad ulteriori controlli diagnostici sempre presso Dental Q e precisamente il 15 maggio 2019, 19
giugno 2019, 28 agosto 2019 e il 10 gennaio 2020?”
15) “Vero che in occasione dell'intervento avvenuto il 3 maggio 2019 alcuna
“scossa” veniva dichiarata dal signor ai sanitari della società Parte_1
”. Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne: Controparte_1
1. (responsabile amministrativo) per i capitoli 1-3-4-7; 2. Tes_1 Tes_2
(addetta al front office di Dental Q) per i capitoli 1- 3-4-7; 4.
[...] [...]
(assistente di poltrona) per i capitoli 2-5-6-8-9-10-11-12-13-14- Tes_3
15. 5. Si insiste per l'ammissione di interrogatorio formale del signor Pt_1
sui fatti di cui ai capitoli di prova testimoniale n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11-14.
[...]
5. Si oppone all'ammissione dei capitoli di prova di parte attrice siccome formulati dal signor nella memoria del 27.11.2023, in quanto Parte_1
generici, valutativi ed irrilevanti. Nella denegata ipotesi di loro ammissione chiede che sia abilitata a prova contraria sui capitoli Controparte_1
dedotti dal signor indicando, quali testi le medesime persone citate Pt_1
nella propria 2^ memoria ex art. 183 c.p.c.
L'avv. De Ruos chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione degli ordinari termini ex art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
------
L'avv. Candusso, per il terzo chiamato dott. precisa le conclusioni nel CP_2
merito come da prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd. 30.10.2023, e dunque:
7 IN VIA PRELIMINARE: per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva avanzata da nei confronti del Dott. Controparte_1
e per l'effetto rigettarla. Spese legali rifuse. Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi di cui in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità in capo al Dott. per i danni Controparte_2
lamentati da con conseguente rigetto della domanda di manleva Parte_1
avanzata da nei suoi confronti. Spese legali rifuse. Controparte_1
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualche responsabilità in capo al Dott. per Controparte_2
i danni lamentati da determinare la quota di responsabilità in Parte_1
capo allo stesso, e limitare conseguentemente l'eventuale condanna, con esclusione di ogni eventuale responsabilità solidale, previa riduzione della domanda attorea sulla base delle eccezioni di cui in narrativa. Spese legali rifuse o quanto meno compensate.
ed in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. dd.
29.11.2023, e dunque:
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di essere ammesso a provare per testimoni le seguenti circostanze, da aversi precedute dal prefisso Vero che?, ed epurate di eventuali giudizi.
1. si rivolgeva per la prima volta presso Parte_1 Controparte_1
il giorno 23.04.2019, dicendo che aveva da giorni forti dolori
[...]
nell'emimandibola sinistra, che non passavano nemmeno con l'antidolorifico e non lo facevano dormire la notte?
2. Nella circostanza di cui al capito che precede, riferiva che il Parte_1
suo dentista di fiducia era in ferie.
8 3. Il giorno 23.04.2019 veniva visitato in urgenza dal Dott. Parte_1 [...]
il quale riscontrava dolore alla palpazione in sede dell'elemento 3.8 Pt_2
incluso, prescriveva antibiotico e lo inviava al medico curante?
4. Il giorno 29.04.2019 il paziente tornava presso Controparte_1
accompagnato dal padre, e veniva visitato dal Dott. , che Persona_2
eseguiva una ortopantomografia e diagnosticava un elemento 3.8 in semi-
inclusione ossea ed in inclusione mucosa.
5. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, il padre di Parte_1
chiedeva ai medici e alle assistenti di procedere subito con l'estrazione del dente?
6. Nella circostanza di cui al capitolo che precede il Dott. spiegava a Per_2
che, dall'esame strumentale eseguito, si notava la vicinanza del Parte_1
nervo alveolare inferiore alle radici del dente, e che si rendeva necessaria una tomografia computerizzata di tipo cbct per valutarne i rapporti.
7. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, il padre del sig. Pt_1
chiedeva di eseguire subito l'esame per ridurre il numero di sedute.
8. L'esame veniva eseguito lo stesso giorno 29.04.2019, e il medico della struttura illustrava a i rischi e i benefici dell'estrazione del dente, Parte_1
facendo presente la necessità di eseguire la visita chirurgica con l'operatore che avrebbe eseguito l'estrazione.
9. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, , sempre Parte_1
assistito da padre, chiedeva di fissare un appuntamento con il chirurgo per la visita e l'immediata estrazione del dente?
10. Il giorno 03.05.2019 veniva visitato per la prima volta dal Parte_1
Dott. , il quale spiegava nuovamente i rischi dell'estrazione Controparte_2
dovuti al fatto che, dalla cbct, il canale mandibolare appariva deviato e addossato alla corticale linguale da entrambe le radici del dente, e illustrava la
9 possibilità che permanesse una parestesia reversibile, e in taluni casi irreversibile, all'emilabbro corrispondente.
11. Il Dott. prima di procedere all'estrazione del dente, si accertava che CP_2
il paziente avesse compreso il significato del termine "parestesia", e otteneva il consenso specifico scritto e firmato, come da doc. 4 di parte convenuta che Le
si rammostra e che riconosce.
12. Sempre nel corso della seduta di cui al capitolo che precede, il Dott. CP_2
procedeva all'intervento, eseguendo blocco tronculare con mepivacaina al 3%
(1 tubofiala), infiltrazione paraperiostea con articaina 4% con adrenalina
1:200000 (1 tubofiala).
13. Nel corso dell'intervento di cui al capitolo che precede, l'accesso all'elemento veniva ottenuto con un lembo triangolare a bisello esterno con l'incisione di scarico distale diretta vestibolarmente per evitare lesioni al nervo linguale, veniva effettuata una ostectomia sul versante vestibolare (il nervo alveolare inferiore era tutto addossato alla corticale linguale) e l'elemento veniva estratto con cautela.
14. Al termine dell'intervento di cui ai capitoli che precedono, il Dott. CP_2
eseguiva una sutura a punti staccati e dava al paziente le istruzioni domiciliari orali e scritte per terapia farmacologica post-operatoria (antibiotico, nicetile,
cortisone, vitamina B).
15. Il giorno 15.05.2019 il Dott. rivedeva il paziente per la rimozione CP_2
sutura e la rinnovazione dei punti, il quale riferiva di aver avuto dopo l'intervento gonfiore e dolore, e che non riusciva ad aprire completamente la bocca.
16. Il Dott. nella circostanza di cui al capitolo che precede CP_2
tranquillizzava il paziente dicendo che la limitata apertura della bocca era legata al gonfiore e che si sarebbe risolta, e gli consigliava di continuare con impacchi caldo-umidi.
10 17. Il giorno 19.06.2019 il Dott. rivedeva il paziente per un controllo, e CP_2
questi riferiva che i sintomi erano retrocessi, tranne la parestesia, e quindi veniva eseguita una mappatura extra-orale con foto dell'area insensibile.
18. Seguiva il giorno 28.08.2019 ulteriore controllo presso Controparte_1
sempre con il Dott. il quale eseguiva una mappatura extra-orale
[...] CP_2
con foto dell'area insensibile, dalla quale si notava che l'area era in regressione rispetto al precedente controllo.
19. Il giorno 10.01.2020 seguiva altro controllo, nel quale il Dott. CP_2
eseguiva una mappatura extra-orale con foto dell'area insensibile, che risultava stabilizzata.
20. Nella circostanza di cui al capitolo che precede, ringraziava il Parte_1
Dott. e gli altri operatori della clinica per le cure prestate e per aver CP_2
risolto il problema del dolore che aveva avuto.
Si indicano quali testimoni, su tutti i capitoli:
- c/o con sede legale in Ponte Testimone_3 Controparte_1
nelle Alpi (BL), Via Cima I Prà n. 9
- c/o con sede legale in Ponte nelle Tes_1 Controparte_1
Alpi (BL), Via Cima I Prà n. 9
Si chiede di essere ammesso a prova contraria sui capitoli di prova che verranno ritenuti ammissibili e rilevanti, coi testi indicati nella seconda memoria.
L'avv. Candusso rileva che il Giudice, nel verbale di trattazione scritta dell'udienza del giorno 26.07.2024, non ha preso posizione sulla richiesta dello scrivente patrocinio relativo al richiamo a chiarimenti dei CCTTUU, atteso che gli stessi non hanno ottemperato a quanto disposto nell'ordinanza dd.
16.07.2024, che testualmente riportava “… si renda necessario assegnare ai
CTU un termine per il deposito integrale delle osservazioni ricevute dai CTP
(allo stato parzialmente riportate nel testo della relazione), con una sintetica
11 valutazione sulle stesse…”, e si sono limitati a depositare le osservazioni del
Prof. senza alcuna nota di commento alle stesse. Per_1
L'avv. Candusso insiste dunque affinché il Giudice voglia convocare i
CCTTUU a chiarimenti sulla predetta questione, o che quanto meno voglia invitarli a valutare dal punto di vista delle osservazioni del Prof. Per_1
L'avv. Candusso chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.2.2023 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1
danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di estrazione dell'elemento dentario n. 38, eseguito in data 3.5.2019 presso la struttura sanitaria convenuta dal dr. Controparte_2
L'attore invocava la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 1228 c.c.
della convenuta e chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di giustizia.
Si costituiva in giudizio la società contestando ogni Controparte_1
sua responsabilità e chiedendo il rigetto delle domande attoree;
la convenuta chiedeva di poter chiamare in causa il dr. che aveva Controparte_2
eseguito l'intervento, per essere da questi tenuto indenne e manlevato, e formulava nei confronti dell'attore domanda riconvenzionale volta al pagamento del compenso dovuto per le prestazioni sanitarie rese, quantificato nella misura di € 390,00.
Il dr. si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_2
delle domande formulate nei suoi confronti dalla convenuta, deducendo che quest'ultima avrebbe dovuto attendere l'esito del presente giudizio prima di esercitare l'azione di rivalsa, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande in quanto infondate.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva istruita mediante CTU medico legale.
12 All'udienza del 17/10/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
Sulla responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. della struttura
convenuta
Sulla base delle risultanze della CTU medico – legale svolta in corso di causa va ritenuta sussistente la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
della struttura convenuta presso la quale l'attore si è Controparte_1
sottoposto alle cure odontoiatriche in contestazione.
La CTU medico legale ha rilevato infatti un nesso di causa tra la condotta imperita dell'odontoiatra nella manovra estrattiva e la lesione del nervo alveolare inferiore.
I CTU dott. e dott.ssa hanno in particolare Persona_3 Persona_4
ravvisato l'imperizia dell'odontoiatra nell'esecuzione della manovra estrattiva,
nonchè la negligenza del medesimo nella fase successiva, per non aver somministrato cortisone, vitamina B12 ed acetile in occasione della comparsa della complicanza, e per non aver inviato tempestivamente il paziente in un centro di alta specializzazione, quantomeno per valutare la possibilità di un intervento di microchirurgia. (si legge nella CTU “In conclusione il percorso
terapeutico posto in atto dall'Odontoiatra non è stato adeguato al caso concreto avendo
la condotta dell'Operatore determinato un lesione iatrogena del nervo alveolare che
poteva essere evitata con una maggiormente prudenza costituita, nel caso in esame,
nell'inviare il paziente in un centro specializzato di chirurgia maxillo-facciale, seguita
da una certa negligenza nel non aver somministrato, come di norma, cortisone,
vitamina B12 ed acetile in occasione della comparsa della complicanza e nel non aver
inviato tempestivamente il Paziente in un centro di alta specializzazione quantomeno
13 nel tentativo di valutare la possibilità di programmare un intervento di
microchirurgia.”).
Nel corso della manovra estrattiva, secondo le risultanze della CTU, il tetto del canale alveolare è stato sfondato, sebbene la TC fornisse tutte le informazioni necessarie per applicare la forza di trazione secondo la direzione corretta.
I CTU hanno evidenziato che, ove il medico avesse ritenuto che l'intervento esulasse dalla propria capacità operativa, avrebbe potuto trattare farmacologicamente il paziente nella fase acuta caratterizzata dalla sintomatologia dolorosa, dagli stessi comunque ritenuta “totalmente prova di
caratteristiche di urgenza”, e inviare il paziente in un centro specializzato di chirurgia maxillo-facciale.
Allo stato, secondo i CTU, la lesione del nervo alveolare inferiore può
considerarsi stabilizzata e risulta tutto irreversibile;
in ragione di ciò i CTU
hanno ritenuto sussistente una percentuale di invalidità permanente del 4%,
con un correlato livello di sofferenza di grado medio-lieve, tenuto conto della
“convivenza quotidiana da parte del danneggiato di un disturbo sensitivo tale da
determinare ricorrente disagio nella masticazione e nel “controllo” dei cibi liquidi”.
Secondo i CTU è inoltre derivato per il danneggiato, in conseguenza del sinistro, un periodo di 4 mesi di invalidità temporanea parziale, con livello di sofferenza di grado medio lieve, ed in particolare un mese al 25 % e 3 mesi al
15 %.
Le risultanze della CTU medico legale vanno in questa sede condivise in quanto logiche e congruamente motivate, anche all'esito del contraddittorio tecnico.
Sulla liquidazione del danno
Il danno non patrimoniale va liquidato secondo le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private, a
14 cui rinvia l'articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, c.d. , con i CP_3
valori aggiornati dal D.M. 16/07/2024, da ritenersi attuali.
Il danneggiato, nato il [...], all'epoca dell'intervento (3.5.2019) aveva l'età
di 26 anni.
Considerando le risultanze della CTU medico-legale ed i richiamati valori tabellari il danno biologico permanente va liquidato nella misura di € 4531,88,
mentre il danno biologico derivante da invalidità temporanea va liquidato nella misura di € 1160,04 (di cui € 414,30 per 30 giorni al 25% ed € 745,74 per 90
giorni al 15%).
In ragione della sofferenza patita dal danneggiato in conseguenza delle predette lesioni e del disagio derivante nelle relazioni sociali dalla compromissione della masticazione e del controllo degli alimenti liquidi, come rilevate in sede di CTU, appare equo riconoscere una maggiorazione delle somme complessivamente liquidate in favore del danneggiato per il danno non patrimoniale (pari ad € 5691,92), nella misura del 20%; va pertanto riconosciuto in favore del danneggiato, ex art. 139 comma 3° Codice delle Assicurazioni,
l'ulteriore importo di € 1138,38.
Il danno non patrimoniale risarcibile in favore del danneggiato va pertanto liquidato nella misura complessiva di € 6830,30.
Detto importo è liquidato secondo valori già attuali.
Sul credito risarcitorio vanno calcolati gli interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284 4°
comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo;
gli interessi vanno calcolati sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Dev'essere inoltre riconosciuto in favore del danneggiato il risarcimento del danno patrimoniale nella misura complessiva di € 1694,00, di cui € 474,00 per spese mediche (doc. 4) e € 1220,00 per le spese di consulenza medica sostenute
15 ante causam (doc. 5), oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell'intervento sino all'attualità e interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c., dalla domanda giudiziale al saldo, da conteggiarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità.
Sulla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti
dell'attore
Non può essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta nei confronti dell'attore, volta al pagamento del compenso per le prestazioni sanitarie eseguite nella misura di € 390,00.
Sul punto si rileva, in primo luogo, che non risulta provato il corrispettivo pattuito;
in ogni caso, le prestazioni rese non si sono rivelate neppure parzialmente risolutive in relazione alla problematica lamentata dal paziente e l'intervento estrattivo è risultato, anzi, fonte di danni per l'attore.
Sulla domanda di rivalsa
Per ogni decisione sulla domanda di rivalsa svolta dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del dott. la causa va invece rimessa Controparte_2
in istruttoria al fine di richiedere ai CTU i chiarimenti indicati con separata ordinanza.
Spese di lite
Il rapporto processuale tra l'attore e la convenuta - unica parte verso la quale il primo ha svolto le proprie domande, avendo lo stesso invocato in giudizio la sola responsabilità contrattuale della struttura sanitaria - risulta definito con la presente sentenza parziale.
Le spese di lite relative al predetto rapporto processuale seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta in giudizio.
16 Le spese di CTU, complessivamente pari ad € 3660,00, anticipate dall'attore,
vanno poste in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente
[...]
Controparte_1
Vanno rimborsate in favore dell'attore altresì le spese di CTP, pari ad € 3660,00, avendo la consulenza tecnica di parte natura di allegazione difensiva tecnica
(Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n.26729 “Le spese sostenute per la
consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano
tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice
non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla
ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con la presente sentenza parziale,
a definizione del rapporto processuale tra l'attore e la convenuta società
[...]
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese: Controparte_1
1) accertata la responsabilità contrattuale della società convenuta ai sensi degli artt.
1218 e 1228 c.c. in relazione ai fatti di causa, condanna la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore nella misura di a) € 6830,30 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali, oltre interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da calcolarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità e b) di €
1694,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 3.5.2019 sino all'attualità, e interessi al saggio legale dall'intervento alla domanda giudiziale, e nella misura di cui all'art. 1284, 4°
comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, da conteggiarsi sul credito devalutato alla data dell'intervento, via via annualmente rivalutato sino all'attualità;
17 2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attore;
3) condanna la convenuta società al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 5077,00 per compensi, € 332,00 per anticipazioni ed € 3660,00 per spese di CTP, oltre al 15%
per spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU anticipate dall'attore, pari ad € 3660,00, in via definitiva a carico della società Controparte_1
5) rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio ai fini di ogni decisione sulla domanda svolta da Controparte_1
nei confronti di . Controparte_2
Così deciso l'8/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
18