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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Colombetti presso il cui studio in Milano, Via Podgora, n.
15 ha eletto domicilio;
- ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
; C.F._2
- resistenti contumaci -
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale e nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri e CP_2
ai sensi dell'art. 14 del preliminare di assegnazione, per l'effetto dichiarare risolto il CP_3 contratto di assegnazione dell'unità immobiliare, sita in Paullo alla Via Vittime di Nassiriya, n. 5, con condanna della resistente all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose di proprietà;
In via istruttoria: documentazione come da indice.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.11.2024 la società Controparte_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando la risoluzione del contratto di
[...] assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 per inadempimento
1 contrattuale dei resistenti e con conseguente condanna Controparte_2 Controparte_3 all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose di proprietà.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze fattuali:
- in data 30.07.2013 la cooperativa ricorrente e i sigg.ri e stipulavano contratto CP_2 CP_3
preliminare di assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, alla Via Vittime di Nassiriya, n. 5;
- il prezzo di vendita era stabilito in € 186.600= da versare alla Cooperativa come segue: i) €
14.928,00= a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di assegnazione – ii) numero 8 rate trimestrali di € 1.866,00 di cui il 50% assoggettato a IVA di legge imputato in conto prezzo e il 50% imputato in conto interessi a fronte di pagamento dilazionato del prezzo, come da tabella;
iii) quanto al saldo prezzo di € 164.208,00= oltre imposte di legge contestualmente al rogito;
- l'atto notarile di assegnazione doveva essere effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata del piano di dilazione, ovvero entro il 15 luglio 2015;
- dalla data della consegna dell'immobile maturavano a carico dei resistenti tutte le spese condominiali;
- attualmente i sigg.ri e sono gravemente inadempienti nella corresponsione delle CP_2 CP_3
rate, della successiva stipulazione del rogito nonché del pagamento delle rate condominiali, oltre spese ed oneri;
- vane sono risultate le trattative per giungere ad una definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 14.02.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente , non comparso in udienza né costituito, ne ha Controparte_2
dichiarato la contumacia. Preso altresì atto del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla resistente per compiuta giacenza, ha Controparte_3
invitato parte ricorrente a produrre aggiornato certificato di residenza della stessa. Depositato in pari data da parte ricorrente certificato di residenza aggiornato della resistente si Controparte_3
provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e questo
Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Sulla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento
Parte ricorrente ha in primo luogo domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei resistenti e la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto di assegnazione dell'immobile.
Per delibare in ordine alla domanda di risoluzione proposta, occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere della prova gravante su ciascuna parte in materia contrattuale.
2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 13533 del
30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Nell'odierna controversia, parte ricorrente ha allegato il titolo costituito dal contratto preliminare di assegnazione dell'immobile, indicante altresì le modalità e le tempistiche di pagamento del prezzo,
e ha lamentato l'inadempimento dei resistenti per mancata corresponsione delle rate, nonché per mancata successiva stipulazione del rogito e pagamento delle rate condominiali.
I resistenti non comparsi in udienza né costituiti in giudizio, non hanno fornito elementi di prova a sostegno dell'avvenuta esecuzione del contratto preliminare di assegnazione.
Nello specifico, e non hanno dimostrato, come invece Controparte_2 Controparte_3 sarebbe stato loro onere processuale, l'avvenuto pagamento di alcuna delle n.8 rate trimestrali di €
1.866,00 con scadenza dal 15.09.2013 al 15.06.2015, nonché l'avvenuto pagamento del saldo prezzo di € 164.208,00 all'atto del rogito notarile, da effettuarsi – sempre a tenore di contratto – entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
Nel caso di specie, dunque, i debitori non hanno assolto al proprio onere probatorio, non fornendo la prova dell'avvenuto pagamento né delle rate, né del saldo prezzo, né della stipulazione del rogito notarile.
Di conseguenza, a fronte del pressochè totale mancato versamento del prezzo, deve ritenersi integrato l'inadempimento lamentato da parte ricorrente.
Per ciò che attiene alla valutazione di gravità di tale inadempimento, necessaria per poter pronunciare la risoluzione domandata, rilevato che “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 4022 del 20.02.2018), la gravità dell'inadempimento nel caso di specie emerge da diversi elementi fattuali.
In primo luogo, il lungo lasso di tempo (circa nove anni) trascorso dalla scadenza delle rate pattuite ad oggi.
In seconda battuta, la circostanza che le parti medesime avessero previsto nel contratto, quale ipotesi risolutiva, il mancato o ritardato pagamento di una o più rate per oltre trenta giorni, corrobora la gravità dell'inadempimento nel caso di specie.
3 L'entità dell'inadempimento, dunque, nei termini contrattualmente previsti dalle parti oltre che dalla legge va certamente ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento degli assegnatari.
Alla pronuncia di inadempimento consegue la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile sito in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 alla società ricorrente
[...]
. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste interamente in capo a parte resistente e liquidate, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come da dispositivo, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
- Dichiara la risoluzione del contratto preliminare di assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 concluso in data 30.07.2013 tra la società ricorrente e i resistenti e Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
per inadempimento contrattuale di e CP_3 Controparte_2 CP_3
[...]
- per l'effetto, Condanna e a rilasciare e restituire a Controparte_2 Controparte_3
l'unità immobiliare sita in Paullo, Via Controparte_1
Vittime di Nassiriya n. 5;
- Condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2 Controparte_3
società ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 286,00 per spese, in € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come e se dovuti per legge.
Lodi, 17.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2076/2024 promossa da:
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Colombetti presso il cui studio in Milano, Via Podgora, n.
15 ha eletto domicilio;
- ricorrente -
nei confronti di:
(C.F. ) e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
; C.F._2
- resistenti contumaci -
Conclusioni di parte ricorrente
In via principale e nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale dei sigg.ri e CP_2
ai sensi dell'art. 14 del preliminare di assegnazione, per l'effetto dichiarare risolto il CP_3 contratto di assegnazione dell'unità immobiliare, sita in Paullo alla Via Vittime di Nassiriya, n. 5, con condanna della resistente all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose di proprietà;
In via istruttoria: documentazione come da indice.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.11.2024 la società Controparte_1
ha adito l'intestato Tribunale domandando la risoluzione del contratto di
[...] assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 per inadempimento
1 contrattuale dei resistenti e con conseguente condanna Controparte_2 Controparte_3 all'immediato rilascio dell'immobile libero da persone e/o cose di proprietà.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha rappresentato le seguenti circostanze fattuali:
- in data 30.07.2013 la cooperativa ricorrente e i sigg.ri e stipulavano contratto CP_2 CP_3
preliminare di assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, alla Via Vittime di Nassiriya, n. 5;
- il prezzo di vendita era stabilito in € 186.600= da versare alla Cooperativa come segue: i) €
14.928,00= a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di assegnazione – ii) numero 8 rate trimestrali di € 1.866,00 di cui il 50% assoggettato a IVA di legge imputato in conto prezzo e il 50% imputato in conto interessi a fronte di pagamento dilazionato del prezzo, come da tabella;
iii) quanto al saldo prezzo di € 164.208,00= oltre imposte di legge contestualmente al rogito;
- l'atto notarile di assegnazione doveva essere effettuato nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata del piano di dilazione, ovvero entro il 15 luglio 2015;
- dalla data della consegna dell'immobile maturavano a carico dei resistenti tutte le spese condominiali;
- attualmente i sigg.ri e sono gravemente inadempienti nella corresponsione delle CP_2 CP_3
rate, della successiva stipulazione del rogito nonché del pagamento delle rate condominiali, oltre spese ed oneri;
- vane sono risultate le trattative per giungere ad una definizione bonaria della controversia.
All'udienza del 14.02.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente , non comparso in udienza né costituito, ne ha Controparte_2
dichiarato la contumacia. Preso altresì atto del perfezionamento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla resistente per compiuta giacenza, ha Controparte_3
invitato parte ricorrente a produrre aggiornato certificato di residenza della stessa. Depositato in pari data da parte ricorrente certificato di residenza aggiornato della resistente si Controparte_3
provvede in questa sede a dichiararne la contumacia.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. e questo
Giudice si è riservato il deposito della sentenza nel termine di legge di trenta giorni previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Sulla domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento
Parte ricorrente ha in primo luogo domandato l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei resistenti e la conseguente pronuncia di risoluzione del contratto di assegnazione dell'immobile.
Per delibare in ordine alla domanda di risoluzione proposta, occorre preliminarmente soffermarsi sull'onere della prova gravante su ciascuna parte in materia contrattuale.
2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U., sent. n. 13533 del
30.11.2001), nel riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve fornire la mera prova del titolo negoziale e allegare l'inadempimento della controparte, gravando in capo al debitore la dimostrazione del fatto estintivo dell'adempimento.
Nell'odierna controversia, parte ricorrente ha allegato il titolo costituito dal contratto preliminare di assegnazione dell'immobile, indicante altresì le modalità e le tempistiche di pagamento del prezzo,
e ha lamentato l'inadempimento dei resistenti per mancata corresponsione delle rate, nonché per mancata successiva stipulazione del rogito e pagamento delle rate condominiali.
I resistenti non comparsi in udienza né costituiti in giudizio, non hanno fornito elementi di prova a sostegno dell'avvenuta esecuzione del contratto preliminare di assegnazione.
Nello specifico, e non hanno dimostrato, come invece Controparte_2 Controparte_3 sarebbe stato loro onere processuale, l'avvenuto pagamento di alcuna delle n.8 rate trimestrali di €
1.866,00 con scadenza dal 15.09.2013 al 15.06.2015, nonché l'avvenuto pagamento del saldo prezzo di € 164.208,00 all'atto del rogito notarile, da effettuarsi – sempre a tenore di contratto – entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
Nel caso di specie, dunque, i debitori non hanno assolto al proprio onere probatorio, non fornendo la prova dell'avvenuto pagamento né delle rate, né del saldo prezzo, né della stipulazione del rogito notarile.
Di conseguenza, a fronte del pressochè totale mancato versamento del prezzo, deve ritenersi integrato l'inadempimento lamentato da parte ricorrente.
Per ciò che attiene alla valutazione di gravità di tale inadempimento, necessaria per poter pronunciare la risoluzione domandata, rilevato che “La gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento” (cfr. Cass. civ. sez. III, ord. n. 4022 del 20.02.2018), la gravità dell'inadempimento nel caso di specie emerge da diversi elementi fattuali.
In primo luogo, il lungo lasso di tempo (circa nove anni) trascorso dalla scadenza delle rate pattuite ad oggi.
In seconda battuta, la circostanza che le parti medesime avessero previsto nel contratto, quale ipotesi risolutiva, il mancato o ritardato pagamento di una o più rate per oltre trenta giorni, corrobora la gravità dell'inadempimento nel caso di specie.
3 L'entità dell'inadempimento, dunque, nei termini contrattualmente previsti dalle parti oltre che dalla legge va certamente ritenuta grave e giustifica la risoluzione del contratto per inadempimento degli assegnatari.
Alla pronuncia di inadempimento consegue la condanna dei resistenti alla restituzione dell'immobile sito in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 alla società ricorrente
[...]
. Controparte_1
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, dunque, poste interamente in capo a parte resistente e liquidate, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come da dispositivo, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra domanda ed eccezione:
- Dichiara la risoluzione del contratto preliminare di assegnazione dell'unità immobiliare sita in Paullo, Via Vittime di Nassiriya n. 5 concluso in data 30.07.2013 tra la società ricorrente e i resistenti e Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
per inadempimento contrattuale di e CP_3 Controparte_2 CP_3
[...]
- per l'effetto, Condanna e a rilasciare e restituire a Controparte_2 Controparte_3
l'unità immobiliare sita in Paullo, Via Controparte_1
Vittime di Nassiriya n. 5;
- Condanna e in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2 Controparte_3
società ricorrente le spese di lite che liquida Controparte_1 in complessivi € 286,00 per spese, in € 2.906,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come e se dovuti per legge.
Lodi, 17.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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