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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/02/2024, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di febbraio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
140/2014 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SALVATORE TRAINA in sostituzione dell'avv. ALVARO DI PAOLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIUSEPPE CONDIPODERO
MARCHETTA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 140/2014 R.G.
TRA nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, anche C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti Alvaro Di Paola e dell'avv. Antonino Restifo Pecorella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. con sede in Patti, via papa Giovanni XXIII, in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta, presso il cui studio professionale
è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 gennaio 2014 proponeva opposizione Parte_1 contro il decreto con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di €
160.372,77 – oltre interessi e spese – in favore di per il mancato CP_1 pagamento di numerose forniture di merce.
2 Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 9 maggio 2014, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa – ritenuta matura per la decisione – era rinviata all'udienza del 3 dicembre 2015 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo plurimi differimenti il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e all'odierna udienza viene deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(v., per tutte, Cass. n. 6091/2020).
Ciò premesso, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie ha domandato il pagamento delle forniture indicate nelle 78 CP_1 fatture allegate al ricorso monitorio e relative all'arco di tempo compreso tra il 5 maggio 2009 e il 23 febbraio 2011.
3 Nel proprio atto introduttivo ha confermato di avere intrattenuto Parte_1 rapporti commerciali con la controparte “per la fornitura stagionale di calzature
(primavera/estate e autunno/inverno), relativa alle annualità 2009 e 2010”, ha specificato che la merce veniva da lui ritirata in Patti oppure gli era recapitata presso la sede della sua ditta e che i rapporti commerciali “a causa della crisi economica che ha investito il settore e l'incrinarsi dei rapporti personali tra le parti, sono andati avanti, tra alti e bassi, fino ai primi mesi del 2011”.
Tuttavia, malgrado la superiore premessa, egli ha, da un lato, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui le fatture costituiscono prova del credito nella sola fase monitoria in quanto documenti unilaterali e ha, dall'altro, sostenuto di avere adempiuto.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che “[i]l convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115
c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica” (Cass., n. 26908/2020; Cass., n. 9439/2022, alla cui stregua “[i]l convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art.
167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”).
La lettura coordinata di questi principi impone di ritenere che in tanto le fatture commerciali sono prive di efficacia dimostrativa nel giudizio di cognizione, in quanto i fatti dalle stesse rappresentati abbiano formato oggetto di una censura precisa e puntuale. Del resto depone in questo senso la prassi quando afferma che
“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (v., per tutte, Cass., n. 299/2016).
4 Ora, la condotta assertiva di parte opponente si rivela assolutamente generica, giacché prima, ammette di avere intrattenuto rapporti commerciali Parte_1 con tra il mese di maggio 2009 e il mese di febbraio 2011 (caratterizzati CP_1 dal ritiro in loco della merce ovvero dal recapito in negozio) e, poi, intende sottrarsi all'altrui richiesta di pagamento senza tuttavia indicare puntualmente quali sarebbero state le partite di merce non consegnata oppure danneggiata.
Un tale comportamento processuale impedisce di ritenere contestato il titolo negoziale fatto valere dal creditore, imponendo al contrario di ritenere provati il diritto di credito e i termini di scadenza dei pagamenti.
E ciò trova ulteriore riscontro nella documentazione prodotta dal creditore opposto la quale è idonea a dimostrare che la controparte ha ritirato alcune delle merci (v. le fatture di accompagnamento la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta) e che la Organ restante partita gli è stata inviata tramite corriere (v. le relative bolle al fascicolo di parte opponente, neppure in questo caso puntualmente contestate).
È appena il caso di osservare che, a differenza di quanto sostenuto da Parte_1
la documentazione contabile prodotta da può essere valorizzata
[...] CP_1 in via indiziaria a favore dell'imprenditore che l'ha prodotta (Cass., n. 9968/2016) non risultando la stessa compiutamente smentita.
Sotto questo profilo le argomentazioni con cui il debitore ha provato a dimostrare il proprio adempimento – e quindi a infirmare l'efficacia probatoria dei conteggi di controparte – non persuadono.
Infatti, la lista dei pagamenti prodotti si riferisce a operazioni compiute negli anni
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.
Premesso che possono astrattamente considerati solo quei versamenti di cui la ha attestato il pagamento a mezzo del relativo timbro e che per alcuni assegni CP_2 non vi è prova dell'effettiva consegna e incasso, con la comparsa di CP_1 costituzione ha prodotto una copiosa messe di documenti contabili che – si noti – non comportano affatto una mutatio libelli (come erroneamente sostenuto dall'opponente nelle memorie istruttorie), ma sono funzionali a dimostrare che i rapporti commerciali tra le parti risalgono a ben prima del mese di maggio 2009
(indicato nella prima fattura posta a fondamento del ricorso monitorio).
In altre parole, il creditore non ha chiesto il pagamento delle nuove fatture prodotte con la comparsa di costituzione, ma ha inteso dimostrare che i pagamenti
5 documentati da attenevano a forniture antecedenti a quelle portate Parte_1 alla cognizione del Tribunale con il ricorso monitorio.
Insomma, a fronte dell'eccezione di pagamento sollevata dal debitore, controparte ha allegato l'esistenza di debiti diversi e più antichi a cui ricondurre i versamenti ex art. 1193 c.c.
Non si può fare a meno di notare che i bonifici bancari che recano la dicitura
“pagato” non contengono la dichiarazione di imputazione (la quale spetta pertanto al creditore) e che la produzione di assegni (o cambiali) – titoli che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa) – imponeva al debitore di dimostrare il nesso tra gli stessi e i crediti azionati (v. Cass.
n. 26275/2017; Cass. n. 18471/2015).
Insomma, l'opponente dichiara di eccepire la prescrizione di un diritto di credito – quello ante 2008 (v., e.g., pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) – che mai è stato azionato, essendo stata la pretesa di controparte sempre e solo circoscritta alle prestazioni originariamente indicate in ricorso monitorio.
Ma vi è di più.
Le fatture pregresse prodotte con la comparsa di costituzione dal creditore opposto
– neppure queste specificamente contestate con riferimento a merce non consegnata o danneggiata – ammontano complessivamente a € 426.910,98, mentre Parte_1 ha provato a) i pagamenti effettuati negli anni dal 2003 all'aprile 2009 per un
[...] ammontare di € 354.525,76 e b) i pagamenti effettuati nel periodo da maggio 2009 al luglio 2010 (pur includendo gli assegni, ma escluse le c.d. note di credito che non hanno né provenienza né firma certa, cfr. doc. allegata al fascicolo di parte opponente al n. 1 [n . 2 della copertina interna]) per un ammontare di € 67.540.
Pertanto parte opponente ha documentato pagamenti complessivi per €
(354.525,76+67.540 =) 422.065,76.
Ora, anche al di là dell'impossibilità di dimostrare pagamenti antecedenti al 2002, risulta che la somma complessivamente pagata dall'opponente (€ 422.065,76) non copre comunque le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio (€ 160.372,77) giacché, lo si ripete, il suo debito pregresso (€ 426.910,98) è superiore.
In presenza della condotta processuale generica appena indicata e in difetto di ulteriori prove dei fatti estintivi (quali e.g. una consulenza contabile di parte che avrebbe potuto indurre a espletare una C.T.U. che non fosse meramente esplorativa)
6 non risultano compiutamente contestati il titolo e la scadenza dell'obbligazione né risulta provato l'adempimento.
L'opposizione va pertanto respinta e il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo, senza che si possa ragionevolmente mettere in dubbio l'applicazione della disciplina degli interessi delineata dal d.lgs. n. 231/2002
(contestata dall'opponente nell'an), giacché il rapporto commerciale tra le parti non andava consacrato affatto in un accordo scritto ed è pacifico che si tratti di transazioni commerciali tra imprese.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse pertanto vanno poste a carico di parte opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2023 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000, eccetto che per la fase istruttoria per cui vanno applicati i valori minimi in ragione dell'attività concretamente svolta dalla parte TT (che non ha depositato memorie istruttorie, ma ha esaminato quelle altrui). Ne va disposta la rifusione in favore dell'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 140/2014 R.G. promossa da Parte_1 nei confronti di osì decide: CP_1
1) rigetto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 455/2013 emesso da questo Tribunale il 25 ottobre 2013;
2) condanna a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in € Parte_1
11.268,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Condipodero Marchetta dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 febbraio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi 7