TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1047/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maila Buttari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere, Parte_1 inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 625 cpc, o comunque fissata udienza di discussione dell'istanza innanzi a sé, l'atto impugnato per i motivi descritti nel corpo del presente ricorso ricorrendone i presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della notifica dell'avviso di accertamento
del 25/11/2019 riferito all'anno 2017, per i motivi Controparte_2 espressi nel corpo del ricorso;
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461 relativa ad atto di accertamento n. con la quale è Controparte_2 richiesto il pagamento della somma di €.8.691,36 come sanzione amministrativa per le violazioni di mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui al
l'ART.2 comma 1 bis D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L.638/1983, come sostituito dall'art.3 comma 6 del D.Lgs n.8/2016 e novellato dall'art.23 D.L.
48/2023 convertito con modificazioni dalla L.85/2023 e di mancato versamento delle trattenute operate nei confronti del lavoratore pensionato ex artt.20.21 e22 della
L.153/1969 per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso, e dichiarando la non debenza ed esigibilità degli importi richiesti, con tutti i conseguenti provvedimenti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, con liquidazione diretta delle spese all'Avv. Maila Buttari antistatario.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta con il ricorso in epigrafe, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento del Controparte_2
25.11.2019, notificato per compiuta giacenza in data 30.12.2019, riferito all'anno 2017 nonché di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461, notificata in data 08.05.2024, relativa al suddetto atto di accertamento, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di
8.691,36 euro come sanzione amministrativa per le violazioni di mancato versamento
Pag. 2 di 4 delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L.638/1983.
2. In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento
, in quanto era stata eseguita nel vecchio indirizzo di Controparte_2
residenza del (San Miniato – PI, via Vivaldi n. 32), essendosi trasferito da oltre Pt_1
3 anni nell'immobile ubicato in Milano – via Hermada n. 15. Conseguentemente, accertata la nullità di detta notifica, la sanzione comminata dall'ente previdenziale risultava estinta per prescrizione (di 5 anni).
3. In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che faceva CP_1 presente che l'ordinanza-ingiunzione impugnata era stata annullata dall'ente previdenziale per carenza dei presupposti, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 05.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La prima doglianza del ricorrente concerne l'avviso di accertamento
. Con la documentazione prodotta il ha Controparte_2 Pt_1
dimostrato che la notifica del suddetto atto è stata eseguita in un indirizzo sbagliato, in quanto dal 22.08.2016 il ricorrente non risiedeva più nel comune di San Miniato (PI), ma nel comune di Milano.
7. Pertanto, la notifica del suddetto atto eseguita in data 30.12.2019 per compiuta giacenza deve essere dichiarata nulla.
8. In merito al secondo motivo del ricorso, parimenti fondata è l'istanza del ricorrente.
L'annullamento della notifica dell'avviso di accertamento determina l'estinzione per prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461.
Tant'è vero che l' ha annullato l'ordinanza in oggetto in difetto dei presupposti CP_1
legittimanti.
Pag. 3 di 4 9. Su questo secondo punto, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
10. Rimane la statuizione sulle spese. Sul primo motivo del ricorso può applicarsi il principio della soccombenza. Sul secondo motivo, quello della soccombenza virtuale.
Pertanto, le spese di lite devono essere addebitate alla parte resistente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
11. A ulteriore conforto della decisione in materia di spese va evidenziata la circostanza,
sottolineata dal ricorrente, che il prima di promuovere il presente ricorso, ha Pt_1
depositato a mezzo PEC istanza di annullamento in autotutela, che non è stata accolta dall' così costringendolo a promuovere l'azione giudiziale. CP_1
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 25.11.2019 riferito all'anno 2017; Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461 notificata in data 08.05.2024 e relativa ad atto di accertamento n. ; Parte_2
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Maila Buttari, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1047/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
05.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maila Buttari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_1
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “IN VIA PREGIUDIZIALE: sospendere, Parte_1 inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 625 cpc, o comunque fissata udienza di discussione dell'istanza innanzi a sé, l'atto impugnato per i motivi descritti nel corpo del presente ricorso ricorrendone i presupposti di legge;
IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della notifica dell'avviso di accertamento
del 25/11/2019 riferito all'anno 2017, per i motivi Controparte_2 espressi nel corpo del ricorso;
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461 relativa ad atto di accertamento n. con la quale è Controparte_2 richiesto il pagamento della somma di €.8.691,36 come sanzione amministrativa per le violazioni di mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali di cui al
l'ART.2 comma 1 bis D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L.638/1983, come sostituito dall'art.3 comma 6 del D.Lgs n.8/2016 e novellato dall'art.23 D.L.
48/2023 convertito con modificazioni dalla L.85/2023 e di mancato versamento delle trattenute operate nei confronti del lavoratore pensionato ex artt.20.21 e22 della
L.153/1969 per tutte le motivazioni addotte nel presente ricorso, e dichiarando la non debenza ed esigibilità degli importi richiesti, con tutti i conseguenti provvedimenti. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, con liquidazione diretta delle spese all'Avv. Maila Buttari antistatario.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta con il ricorso in epigrafe, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2024, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento del Controparte_2
25.11.2019, notificato per compiuta giacenza in data 30.12.2019, riferito all'anno 2017 nonché di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461, notificata in data 08.05.2024, relativa al suddetto atto di accertamento, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di
8.691,36 euro come sanzione amministrativa per le violazioni di mancato versamento
Pag. 2 di 4 delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 convertito con modificazioni dalla L.638/1983.
2. In particolare, il ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'avviso di accertamento
, in quanto era stata eseguita nel vecchio indirizzo di Controparte_2
residenza del (San Miniato – PI, via Vivaldi n. 32), essendosi trasferito da oltre Pt_1
3 anni nell'immobile ubicato in Milano – via Hermada n. 15. Conseguentemente, accertata la nullità di detta notifica, la sanzione comminata dall'ente previdenziale risultava estinta per prescrizione (di 5 anni).
3. In data 25.11.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che faceva CP_1 presente che l'ordinanza-ingiunzione impugnata era stata annullata dall'ente previdenziale per carenza dei presupposti, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 05.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. La prima doglianza del ricorrente concerne l'avviso di accertamento
. Con la documentazione prodotta il ha Controparte_2 Pt_1
dimostrato che la notifica del suddetto atto è stata eseguita in un indirizzo sbagliato, in quanto dal 22.08.2016 il ricorrente non risiedeva più nel comune di San Miniato (PI), ma nel comune di Milano.
7. Pertanto, la notifica del suddetto atto eseguita in data 30.12.2019 per compiuta giacenza deve essere dichiarata nulla.
8. In merito al secondo motivo del ricorso, parimenti fondata è l'istanza del ricorrente.
L'annullamento della notifica dell'avviso di accertamento determina l'estinzione per prescrizione della pretesa avanzata con l'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461.
Tant'è vero che l' ha annullato l'ordinanza in oggetto in difetto dei presupposti CP_1
legittimanti.
Pag. 3 di 4 9. Su questo secondo punto, quindi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
10. Rimane la statuizione sulle spese. Sul primo motivo del ricorso può applicarsi il principio della soccombenza. Sul secondo motivo, quello della soccombenza virtuale.
Pertanto, le spese di lite devono essere addebitate alla parte resistente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al
D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
11. A ulteriore conforto della decisione in materia di spese va evidenziata la circostanza,
sottolineata dal ricorrente, che il prima di promuovere il presente ricorso, ha Pt_1
depositato a mezzo PEC istanza di annullamento in autotutela, che non è stata accolta dall' così costringendolo a promuovere l'azione giudiziale. CP_1
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità della notifica dell'avviso di accertamento del 25.11.2019 riferito all'anno 2017; Controparte_2
2) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002028461 notificata in data 08.05.2024 e relativa ad atto di accertamento n. ; Parte_2
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che CP_1
liquida in euro 1.865,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Maila Buttari, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 07.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4