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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 654/2023 introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2023 da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1972 e residente in [...], int. 01, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bellachioma del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 18.01.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Alessio Sibillo del Foro di Foggia
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.03.2025 ha apposto il “visto”
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “DOMANDA DI SEPARAZIONE: Voglia l'Onorevole
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. dichiarare la separazione dei coniugi , (matrimonio Parte_2
contratto, in data 11/06/1999, nel Comune di Manfredonia FG, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia FG al n. 105, anno 1999, parte
II, serie A);
2. dichiarare la separazione addebitabile al SI. ; Controparte_1
3. assegnare alla SI.ra , che ivi abiterà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti , Persona_1 [...]
e , la casa familiare sita in San Benedetto del Tronto Persona_2 Persona_3
AP in Via Dei Laureati n. 10 int. 01, con ogni arredo e pertinenza;
6. disporre che il
SI. provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, Controparte_1
mediante versamento alla SI.ra , dell'importo di €2.550,00 Parte_1
mensili (per 12 mensilità), in ragione di €850,00 mensili (per 12 mensilità) per ciascuna figlia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
7. disporre che il SI. provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Manfredonia FG, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DOMANDA DI DIVORZIO 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
(matrimonio contratto, con rito concordatario, in data 11/06/1999, nel
[...]
Comune di Manfredonia FG, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Manfredonia FG al n. 105, anno 1999, parte II, serie A);
2. confermare i provvedimenti della separazione. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”
PER IL RESISTENTE: “DOMANDA DI SEPARAZIONE: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- addebitare la separazione alla SI.ra ; Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- porre a carico del SI. Controparte_1
a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia, da
[...]
versarsi direttamente alle figlie, tutte maggiorenni, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% per le spese straordinarie, spese scolastiche e visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie;
- assegnare la casa coniugale alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie. DOMANDA DI DIVORZIO - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
; - confermare i provvedimenti della separazione. Con vittoria di
[...]
spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 11.06.1999, nel Comune di Manfredonia (FG), aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, con il SI. , C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] – atto trascritto nei C.F._2 registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG) al n. 105, anno 1999, parte
II, serie A;
- i coniugi, con atto del giorno 11.06.2013, a rogito del Notaio del Persona_4
distretto notarile di Ascoli Piceno e Fermo, avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dal matrimonio erano nate le seguenti figlie: , nata il [...] a Persona_3
San Giovanni Rotondo, , nata il [...] a [...] Persona_2
Rotondo, , nata il [...] a [...]; Persona_1
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica a San Benedetto del Tronto (AP) in
Via Dei Laureati n. 10 int. 01, nell'immobile di proprietà della SI.ra Per_5
giusto contratto di locazione del 03.11.2018, registrato presso l'Agenzia
[...]
delle Entrate di Ascoli Piceno al n. 2584 serie 3T ufficio TQP in data 07.11.2018 ed al canone annuo di € 10.800,00;
- la ricorrente svolgeva la professione di infermiera presso la ASUR Marche –
Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, mentre il resistente era amministratore unico della avente attività prevalente di allestimento di CP_2
negozi e arredatore in genere;
- la convivenza era divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale del marito con tale , amica della ricorrente, scoperta dalla nel Persona_6 Parte_2
mese di maggio del 2021, grazie alla confessione dell'amante stessa;
a luglio 2021 il aveva volontariamente abbandonato il tetto coniugale e da allora, oltre a CP_1
frequentare locali notturni e feste, aveva intrattenuto diverse relazioni, fino a riprenderne una stabile con la riferiva la ricorrente che in due occasioni, Per_6
precisamente il 25.07.2021 e il giorno 11.08.2021, il marito, dopo essere stato visto, nel primo caso uscire dall'abitazione della e nell'altro in compagnia di Per_6
un'altra donna, avrebbe tentato di investirla con la propria autovettura procurandole, lesioni ed escoriazioni, nonché la frattura del quinto dito della mano sinistra, come da referti del pronto soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto depositati in atti;
che i comportamenti tenuti dal avevano generato in lei una sindrome ansioso- CP_1 depressiva, per la quale era stata ricoverata presso il nosocomio di San Benedetto del
Tronto ed era stata anche in cura presso la psichiatra Dott.ssa , come da Per_7
documentazione medica acquisita agli atti.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 cod. civ., alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito, in quanto la crisi del matrimonio era imputabile alla relazione extraconiugale che la ricorrente aveva avuto con tale ex combattente siriano, nonché Persona_8
ai reiterati maltrattamenti della moglie nei suoi confronti, a causa dei quali, al fine di porre fine alle vessazioni fisiche e psicologiche subite, era stato costretto a lasciare la casa coniugale;
conseguentemente, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla ricorrente.
All'udienza del 12.09.2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore ed instavano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni: la Parte_2
ribadiva che la causa della separazione era da individuarsi nei continui tradimenti del marito, il quale, nel corso del matrimonio, aveva avuto una relazione stabile, durata circa tre anni, con la SI.ra ; il , invece, sosteneva che la crisi Persona_6 CP_1
irreversibile del matrimonio fosse imputabile esclusivamente alla relazione extraconiugale avuta in passato dalla moglie con tale e che non aveva Persona_8
chiesto prima la separazione in quanto la figlia è malata, come risulta dalle Per_1
certificazioni mediche in atti;
il resistente, in ragione della propria situazione economico-reddituale, si dichiarava, inoltre, disponibile a versare per le figlie un assegno di mantenimento pari ad euro 400 ciascuna (euro 1.200 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiarava, infine, di provvedere al pagamento del canone di locazione della casa ove viveva la moglie con le figlie, pari ad euro 850 mensili. In quella sede, la confermava di aver avuto una relazione extraconiugale, ma Parte_2 dichiarava che la stessa risaliva a dieci anni prima e che non aveva avuto alcuna efficacia causale nella crisi del matrimonio e la conseguente separazione. Le parti chiedevano, infine, congiuntamente, un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo e il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 26.10.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 22.04.2024, stante la mancata conciliazione tra i coniugi, il Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con i quali: autorizzava la e il a vivere separati, con l'obbligo del Parte_2 CP_1
reciproco rispetto;
assegnava la ex casa coniugale alla moglie per viverci con le figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
poneva a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 1.200 (euro
400 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritenuto, inoltre, che le prove orali proposte dalla ricorrente non fossero ammissibili, il Giudice fissava, ex art. 473 bis.28
c.p.c., per la rimessione della causa al Collegio, l'udienza del 16.07.2024, di cui disponeva la trattazione in modalità cartolare, assegnando alle parti i termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, con ordinanza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che le figlie Per_3
e siano studentesse universitarie non ancora economicamente
[...] Persona_2
indipendenti e che sia invalida ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; tutte e Persona_1
tre convivono con la madre nella ex casa coniugale, sita a San Benedetto del Tronto in via Dei Laureati n. 10, la quale deve essere pertanto assegnata alla ricorrente, essendoci, peraltro, domanda concorde del resistente sul punto. In merito al contributo economico a carico del per il mantenimento delle figlie, CP_1
ritiene il Collegio di dover confermare quanto stabilito dal Giudice relatore nei provvedimenti temporanei e urgenti, tenuto conto che il resistente provvede al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale ove vive la ricorrente con le giovani, pari a euro 850 mensili, circostanza da egli dichiarata all'udienza del
12.09.2023 e confermata dalla nella propria comparsa conclusionale, ove Parte_2
la donna ha aggiunto che il marito, dopo aver lasciato l'abitazione familiare, ha sempre pagato le relative utenze domestiche nonché il canone di locazione dell'alloggio delle figlie all'Università e le loro relative tasse.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della prole;
il tutto secondo le voci, i tempi e le modalità di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i ConSIli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo Distretto.
In merito alle domande di addebito proposte da entrambe le parti, osserva il Collegio che in base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass., Sez.1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004). A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 16698 del 05/08/2020).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n.
25966/2022; Cass, Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass, Sez. 1, n. 25618/2007; Cass, Sez. 1,
n. 13592/2006).
Tanto premesso, la domanda proposta in via riconvenzionale dal SI. deve CP_1
essere rigettata, perché egli non ha provato che la crisi irreversibile del matrimonio sia imputabile ai riferiti reiterati maltrattamenti della moglie nei suoi confronti, i quali lo avrebbero costretto a lasciare la casa coniugale al fine di porre termine alle vessazioni fisiche e psicologiche subite. Allo stesso modo, egli non ha dimostrato che la relazione extraconiugale della moglie con tale – confermata dalla ricorrente Persona_8
all'udienza del 12.09.2023 – abbia avuto un'efficacia causale con l'intollerabilità della convivenza. Il marito non ha infatti contestato che la stessa risalga a circa dieci anni prima la crisi coniugale, come dichiarato dalla moglie, ma ha sostenuto, in sede di memoria di replica, di avere scoperto il tradimento della soltanto nel 2019, Parte_2
senza tuttavia aver dimostrato tale circostanza nel corso del giudizio, né aver fornito elementi idonei ad individuarne le modalità di fatto e di luogo.
In mancanza di prova contraria, deve dunque ritenersi che, a seguito della cessazione della predetta relazione della ricorrente, la vita coniugale era ripresa regolarmente per circa otto anni, senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà da parte della donna, e il consorzio coniugale era stato medio tempore ripristinato. Di talché, non era stata l'infedeltà della moglie ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta successivamente intollerabile per altre ragioni che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis (in questi termini, in tema di tolleranza dell'infedeltà ed efficacia causale con la crisi del matrimonio, si veda in motivazione, Cassazione civile sez. I,
02/09/2022, n. 25966).
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, ritiene il
Collegio che la abbia provato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte Parte_2
del marito, quantomeno con la SI.ra alla luce della documentazione Persona_6
prodotta, in particolare lo screenshot della conversazione tra la moglie e la medesima da cui si evince che il marito aveva una relazione extraconiugale con Per_6
quest'ultima.
Va rilevato che, per giurisprudenza costante, i messaggi “whatsapp”, gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (si veda, Cass. Sez.
Unite, Sentenza n. 11197 del 27.04.2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (da ultimo, Cass. sez. II, 18/01/2025, n.1254;ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16.07.2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 cod. civ.
Nondimeno, in relazione al disconoscimento di uno screenshot non è sufficiente limitarsi ad invocarlo ma è indispensabile che questo sia chiaro, circostanziato, esplicito, dovendosi caratterizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis, si veda Cass. Civ., Sez.
VI – 5, Ord., 10/1/2020, n. 308; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 2/10/2019, n. 24613; T.
Taranto, Sez. Lav., Sent. 30/6/2020; T. Venezia, Sent., 13/5/2020; T. Roma, Sez. XVII,
Sent., 24/3/2020).
Nella vicenda in esame, il resistente non ha contestato gli screenshot prodotti dalla ricorrente né, peraltro, la stessa relazione extraconiugale con la di talché tali Per_6
documenti formano, ai sensi dell'art. 2712 c.c., piena prova dei fatti e delle cose in essi rappresentati. Del resto, di recente il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 660/2020, pubblicata il 23.04.2020, all'esito del procedimento n. R.G. 2962/2017, ha addebitato la separazione al marito anche sulla base degli screenshot tra la moglie e l'amante; si consideri, infatti, che l'accertamento demandato al Giudice di merito può legittimamente fondarsi anche solo su quanto rappresentato in tali documenti (si veda,
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n.17526, ove la Corte ha fondato l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, in quanto controparte aveva contestato in maniera soltanto generica – e non supportata da adeguati elementi in contrasto – la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati). In definitiva, ritiene il Collegio che sia stata provata dalla la violazione Parte_2
dell'obbligo di fedeltà da parte del . CP_1
Parimenti deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infedeltà del marito e l'intollerabilità della convivenza, non risultando dagli atti che la relazione extraconiugale sia intervenuta quando già la crisi coniugale era irreversibile. Invero, si consideri che, come sopra evidenziato, il resistente non ha dimostrato l'efficacia causale tra la precedente infedeltà della e la crisi coniugale, tale per cui, al Parte_2
momento del tradimento con la la convivenza tra i coniugi sarebbe stata Per_6
meramente formale;
né ha provato l'anteriorità della crisi coniugale in virtù dei riferiti maltrattamenti o per altre ragioni.
D'altra parte, dagli stessi screenshot allegati dal – i quali, per le motivazioni CP_1
sopra riportate, formano piena prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti e delle cose in essi rappresentati, poiché non disconosciuti specificatamente dalla ricorrente –, risulta che il resistente non ha mai replicato, a fronte delle accuse della moglie di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con la per tre anni, che ciò non fosse Per_6
vero o che il tradimento c'era stato ma in un contesto in cui la coppia era già in crisi e la convivenza era da tempo divenuta intollerabile, vuoi per la precedente infedeltà della moglie, vuoi per i maltrattamenti dalla medesima posti in essere nei confronti del
. Peraltro, il marito non ha detto nulla di tutto ciò, nella stessa conversazione, CP_1
neanche quando la ricorrente si è dichiarata ancora innamorata di lui o che sarebbe stata eventualmente disposta a perdonare i suoi tradimenti. Ed anche dagli screenshot della conversazione tra la amante del resistente, e la allegati da Per_6 Parte_2
quest'ultima, non emerge né un riferimento alla relazione extraconiugale della moglie, asseritamente scoperta dal marito nel 2019 e che sarebbe stata la causa della fine del matrimonio, né alle vessazioni fisiche e psicologiche subite dal . Anzi, risulta CP_1
esclusivamente che sia stata la a “farsi avanti” con il resistente e che l'uomo Per_6
avrebbe “ceduto” davanti alle avances della donna.
In definitiva, a fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. e del nesso di causalità con la disgregazione del nucleo familiare e l'intollerabilità della convivenza, fornite dalla SI.ra il marito Parte_2
non ha provato, sebbene fosse suo onere, l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà.
Pertanto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve essere accolta.
Tenuto conto che le parti, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., hanno proposto nel presente giudizio anche la domanda di divorzio, la regolamentazione delle spese di lite viene demandata all'esito di tale giudizio.
Deve essere, infine, emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia del divorzio con sentenza definitiva e con fissazione di udienza decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
, C.F.: , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
unitisi in matrimonio in data 11.06.1999 in Manfredonia (FG);
2) dichiara che la separazione deve essere addebitata al SI. ; Controparte_1
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Manfredonia (FG), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 1999, al N. 105, Parte II Serie A;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in San Benedetto del Tronto in via Dei
Laureati n. 10 Int.: 01, con i relativi arredi e pertinenze, per viverci con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
5) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1
figlie maggiorenni ma non autonome economicamente, la somma di € 400,00 ciascuna, con decorrenza dalla data della domanda, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT -VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nel loro interesse, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo
Distretto e tutti i ConSIli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
6) rigetta ogni altra domanda;
7) provvede, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato dott.ssa Rita De Angelis;
8) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del 07/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 654/2023 introdotta con ricorso depositato in data 14.04.2023 da
, C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1972 e residente in [...], int. 01, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bellachioma del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(FG) il 18.01.1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Alessio Sibillo del Foro di Foggia
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 26.03.2025 ha apposto il “visto”
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “DOMANDA DI SEPARAZIONE: Voglia l'Onorevole
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. dichiarare la separazione dei coniugi , (matrimonio Parte_2
contratto, in data 11/06/1999, nel Comune di Manfredonia FG, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia FG al n. 105, anno 1999, parte
II, serie A);
2. dichiarare la separazione addebitabile al SI. ; Controparte_1
3. assegnare alla SI.ra , che ivi abiterà unitamente alle figlie Parte_1
maggiorenni ma non economicamente indipendenti , Persona_1 [...]
e , la casa familiare sita in San Benedetto del Tronto Persona_2 Persona_3
AP in Via Dei Laureati n. 10 int. 01, con ogni arredo e pertinenza;
6. disporre che il
SI. provveda al mantenimento delle figlie, in via indiretta, Controparte_1
mediante versamento alla SI.ra , dell'importo di €2.550,00 Parte_1
mensili (per 12 mensilità), in ragione di €850,00 mensili (per 12 mensilità) per ciascuna figlia, da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
7. disporre che il SI. provveda al pagamento del Controparte_1
50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Ascoli Piceno;
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al
Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Manfredonia FG, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DOMANDA DI DIVORZIO 1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
(matrimonio contratto, con rito concordatario, in data 11/06/1999, nel
[...]
Comune di Manfredonia FG, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Manfredonia FG al n. 105, anno 1999, parte II, serie A);
2. confermare i provvedimenti della separazione. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese”
PER IL RESISTENTE: “DOMANDA DI SEPARAZIONE: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: - pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- addebitare la separazione alla SI.ra ; Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- porre a carico del SI. Controparte_1
a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 per ciascuna figlia, da
[...]
versarsi direttamente alle figlie, tutte maggiorenni, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre a contribuire al 50% per le spese straordinarie, spese scolastiche e visite specialistiche che si dovessero rendere necessarie;
- assegnare la casa coniugale alla madre, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie. DOMANDA DI DIVORZIO - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_2
; - confermare i provvedimenti della separazione. Con vittoria di
[...]
spese del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2023 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 11.06.1999, nel Comune di Manfredonia (FG), aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, con il SI. , C.F.: Controparte_1
, nato a [...] il [...] – atto trascritto nei C.F._2 registri dello Stato Civile del Comune di Manfredonia (FG) al n. 105, anno 1999, parte
II, serie A;
- i coniugi, con atto del giorno 11.06.2013, a rogito del Notaio del Persona_4
distretto notarile di Ascoli Piceno e Fermo, avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dal matrimonio erano nate le seguenti figlie: , nata il [...] a Persona_3
San Giovanni Rotondo, , nata il [...] a [...] Persona_2
Rotondo, , nata il [...] a [...]; Persona_1
- la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica a San Benedetto del Tronto (AP) in
Via Dei Laureati n. 10 int. 01, nell'immobile di proprietà della SI.ra Per_5
giusto contratto di locazione del 03.11.2018, registrato presso l'Agenzia
[...]
delle Entrate di Ascoli Piceno al n. 2584 serie 3T ufficio TQP in data 07.11.2018 ed al canone annuo di € 10.800,00;
- la ricorrente svolgeva la professione di infermiera presso la ASUR Marche –
Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, mentre il resistente era amministratore unico della avente attività prevalente di allestimento di CP_2
negozi e arredatore in genere;
- la convivenza era divenuta intollerabile a causa della relazione extraconiugale del marito con tale , amica della ricorrente, scoperta dalla nel Persona_6 Parte_2
mese di maggio del 2021, grazie alla confessione dell'amante stessa;
a luglio 2021 il aveva volontariamente abbandonato il tetto coniugale e da allora, oltre a CP_1
frequentare locali notturni e feste, aveva intrattenuto diverse relazioni, fino a riprenderne una stabile con la riferiva la ricorrente che in due occasioni, Per_6
precisamente il 25.07.2021 e il giorno 11.08.2021, il marito, dopo essere stato visto, nel primo caso uscire dall'abitazione della e nell'altro in compagnia di Per_6
un'altra donna, avrebbe tentato di investirla con la propria autovettura procurandole, lesioni ed escoriazioni, nonché la frattura del quinto dito della mano sinistra, come da referti del pronto soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto depositati in atti;
che i comportamenti tenuti dal avevano generato in lei una sindrome ansioso- CP_1 depressiva, per la quale era stata ricoverata presso il nosocomio di San Benedetto del
Tronto ed era stata anche in cura presso la psichiatra Dott.ssa , come da Per_7
documentazione medica acquisita agli atti.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 cod. civ., alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito, in quanto la crisi del matrimonio era imputabile alla relazione extraconiugale che la ricorrente aveva avuto con tale ex combattente siriano, nonché Persona_8
ai reiterati maltrattamenti della moglie nei suoi confronti, a causa dei quali, al fine di porre fine alle vessazioni fisiche e psicologiche subite, era stato costretto a lasciare la casa coniugale;
conseguentemente, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla ricorrente.
All'udienza del 12.09.2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice relatore ed instavano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni: la Parte_2
ribadiva che la causa della separazione era da individuarsi nei continui tradimenti del marito, il quale, nel corso del matrimonio, aveva avuto una relazione stabile, durata circa tre anni, con la SI.ra ; il , invece, sosteneva che la crisi Persona_6 CP_1
irreversibile del matrimonio fosse imputabile esclusivamente alla relazione extraconiugale avuta in passato dalla moglie con tale e che non aveva Persona_8
chiesto prima la separazione in quanto la figlia è malata, come risulta dalle Per_1
certificazioni mediche in atti;
il resistente, in ragione della propria situazione economico-reddituale, si dichiarava, inoltre, disponibile a versare per le figlie un assegno di mantenimento pari ad euro 400 ciascuna (euro 1.200 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie;
dichiarava, infine, di provvedere al pagamento del canone di locazione della casa ove viveva la moglie con le figlie, pari ad euro 850 mensili. In quella sede, la confermava di aver avuto una relazione extraconiugale, ma Parte_2 dichiarava che la stessa risaliva a dieci anni prima e che non aveva avuto alcuna efficacia causale nella crisi del matrimonio e la conseguente separazione. Le parti chiedevano, infine, congiuntamente, un rinvio per tentare di addivenire ad un accordo e il Giudice, preso atto, rinviava la causa all'udienza del 26.10.2023, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 22.04.2024, stante la mancata conciliazione tra i coniugi, il Giudice adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con i quali: autorizzava la e il a vivere separati, con l'obbligo del Parte_2 CP_1
reciproco rispetto;
assegnava la ex casa coniugale alla moglie per viverci con le figlie maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
poneva a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della prole pari a complessivi euro 1.200 (euro
400 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
ritenuto, inoltre, che le prove orali proposte dalla ricorrente non fossero ammissibili, il Giudice fissava, ex art. 473 bis.28
c.p.c., per la rimessione della causa al Collegio, l'udienza del 16.07.2024, di cui disponeva la trattazione in modalità cartolare, assegnando alle parti i termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Infine, con ordinanza del 19.03.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che le figlie Per_3
e siano studentesse universitarie non ancora economicamente
[...] Persona_2
indipendenti e che sia invalida ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; tutte e Persona_1
tre convivono con la madre nella ex casa coniugale, sita a San Benedetto del Tronto in via Dei Laureati n. 10, la quale deve essere pertanto assegnata alla ricorrente, essendoci, peraltro, domanda concorde del resistente sul punto. In merito al contributo economico a carico del per il mantenimento delle figlie, CP_1
ritiene il Collegio di dover confermare quanto stabilito dal Giudice relatore nei provvedimenti temporanei e urgenti, tenuto conto che il resistente provvede al pagamento del canone di locazione della ex casa coniugale ove vive la ricorrente con le giovani, pari a euro 850 mensili, circostanza da egli dichiarata all'udienza del
12.09.2023 e confermata dalla nella propria comparsa conclusionale, ove Parte_2
la donna ha aggiunto che il marito, dopo aver lasciato l'abitazione familiare, ha sempre pagato le relative utenze domestiche nonché il canone di locazione dell'alloggio delle figlie all'Università e le loro relative tasse.
Ciascun genitore sarà inoltre tenuto a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della prole;
il tutto secondo le voci, i tempi e le modalità di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo Distretto e tutti i ConSIli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo Distretto.
In merito alle domande di addebito proposte da entrambe le parti, osserva il Collegio che in base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale
(Cass., Sez.1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004). A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 16698 del 05/08/2020).
Tali principi sono stati ritenuti applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez. 1, n.
25966/2022; Cass, Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass, Sez. 1, n. 25618/2007; Cass, Sez. 1,
n. 13592/2006).
Tanto premesso, la domanda proposta in via riconvenzionale dal SI. deve CP_1
essere rigettata, perché egli non ha provato che la crisi irreversibile del matrimonio sia imputabile ai riferiti reiterati maltrattamenti della moglie nei suoi confronti, i quali lo avrebbero costretto a lasciare la casa coniugale al fine di porre termine alle vessazioni fisiche e psicologiche subite. Allo stesso modo, egli non ha dimostrato che la relazione extraconiugale della moglie con tale – confermata dalla ricorrente Persona_8
all'udienza del 12.09.2023 – abbia avuto un'efficacia causale con l'intollerabilità della convivenza. Il marito non ha infatti contestato che la stessa risalga a circa dieci anni prima la crisi coniugale, come dichiarato dalla moglie, ma ha sostenuto, in sede di memoria di replica, di avere scoperto il tradimento della soltanto nel 2019, Parte_2
senza tuttavia aver dimostrato tale circostanza nel corso del giudizio, né aver fornito elementi idonei ad individuarne le modalità di fatto e di luogo.
In mancanza di prova contraria, deve dunque ritenersi che, a seguito della cessazione della predetta relazione della ricorrente, la vita coniugale era ripresa regolarmente per circa otto anni, senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà da parte della donna, e il consorzio coniugale era stato medio tempore ripristinato. Di talché, non era stata l'infedeltà della moglie ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta successivamente intollerabile per altre ragioni che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis (in questi termini, in tema di tolleranza dell'infedeltà ed efficacia causale con la crisi del matrimonio, si veda in motivazione, Cassazione civile sez. I,
02/09/2022, n. 25966).
Con riferimento, invece, alla domanda di addebito proposta dalla ricorrente, ritiene il
Collegio che la abbia provato la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte Parte_2
del marito, quantomeno con la SI.ra alla luce della documentazione Persona_6
prodotta, in particolare lo screenshot della conversazione tra la moglie e la medesima da cui si evince che il marito aveva una relazione extraconiugale con Per_6
quest'ultima.
Va rilevato che, per giurisprudenza costante, i messaggi “whatsapp”, gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (si veda, Cass. Sez.
Unite, Sentenza n. 11197 del 27.04.2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (da ultimo, Cass. sez. II, 18/01/2025, n.1254;ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16.07.2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 cod. civ.
Nondimeno, in relazione al disconoscimento di uno screenshot non è sufficiente limitarsi ad invocarlo ma è indispensabile che questo sia chiaro, circostanziato, esplicito, dovendosi caratterizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis, si veda Cass. Civ., Sez.
VI – 5, Ord., 10/1/2020, n. 308; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 2/10/2019, n. 24613; T.
Taranto, Sez. Lav., Sent. 30/6/2020; T. Venezia, Sent., 13/5/2020; T. Roma, Sez. XVII,
Sent., 24/3/2020).
Nella vicenda in esame, il resistente non ha contestato gli screenshot prodotti dalla ricorrente né, peraltro, la stessa relazione extraconiugale con la di talché tali Per_6
documenti formano, ai sensi dell'art. 2712 c.c., piena prova dei fatti e delle cose in essi rappresentati. Del resto, di recente il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 660/2020, pubblicata il 23.04.2020, all'esito del procedimento n. R.G. 2962/2017, ha addebitato la separazione al marito anche sulla base degli screenshot tra la moglie e l'amante; si consideri, infatti, che l'accertamento demandato al Giudice di merito può legittimamente fondarsi anche solo su quanto rappresentato in tali documenti (si veda,
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n.17526, ove la Corte ha fondato l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, in quanto controparte aveva contestato in maniera soltanto generica – e non supportata da adeguati elementi in contrasto – la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati). In definitiva, ritiene il Collegio che sia stata provata dalla la violazione Parte_2
dell'obbligo di fedeltà da parte del . CP_1
Parimenti deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infedeltà del marito e l'intollerabilità della convivenza, non risultando dagli atti che la relazione extraconiugale sia intervenuta quando già la crisi coniugale era irreversibile. Invero, si consideri che, come sopra evidenziato, il resistente non ha dimostrato l'efficacia causale tra la precedente infedeltà della e la crisi coniugale, tale per cui, al Parte_2
momento del tradimento con la la convivenza tra i coniugi sarebbe stata Per_6
meramente formale;
né ha provato l'anteriorità della crisi coniugale in virtù dei riferiti maltrattamenti o per altre ragioni.
D'altra parte, dagli stessi screenshot allegati dal – i quali, per le motivazioni CP_1
sopra riportate, formano piena prova, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti e delle cose in essi rappresentati, poiché non disconosciuti specificatamente dalla ricorrente –, risulta che il resistente non ha mai replicato, a fronte delle accuse della moglie di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con la per tre anni, che ciò non fosse Per_6
vero o che il tradimento c'era stato ma in un contesto in cui la coppia era già in crisi e la convivenza era da tempo divenuta intollerabile, vuoi per la precedente infedeltà della moglie, vuoi per i maltrattamenti dalla medesima posti in essere nei confronti del
. Peraltro, il marito non ha detto nulla di tutto ciò, nella stessa conversazione, CP_1
neanche quando la ricorrente si è dichiarata ancora innamorata di lui o che sarebbe stata eventualmente disposta a perdonare i suoi tradimenti. Ed anche dagli screenshot della conversazione tra la amante del resistente, e la allegati da Per_6 Parte_2
quest'ultima, non emerge né un riferimento alla relazione extraconiugale della moglie, asseritamente scoperta dal marito nel 2019 e che sarebbe stata la causa della fine del matrimonio, né alle vessazioni fisiche e psicologiche subite dal . Anzi, risulta CP_1
esclusivamente che sia stata la a “farsi avanti” con il resistente e che l'uomo Per_6
avrebbe “ceduto” davanti alle avances della donna.
In definitiva, a fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. e del nesso di causalità con la disgregazione del nucleo familiare e l'intollerabilità della convivenza, fornite dalla SI.ra il marito Parte_2
non ha provato, sebbene fosse suo onere, l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà.
Pertanto, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve essere accolta.
Tenuto conto che le parti, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., hanno proposto nel presente giudizio anche la domanda di divorzio, la regolamentazione delle spese di lite viene demandata all'esito di tale giudizio.
Deve essere, infine, emessa separata ordinanza con cui la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia del divorzio con sentenza definitiva e con fissazione di udienza decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione delle parti dinanzi al Giudice delegato e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
, C.F.: , nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
unitisi in matrimonio in data 11.06.1999 in Manfredonia (FG);
2) dichiara che la separazione deve essere addebitata al SI. ; Controparte_1
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Manfredonia (FG), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 1999, al N. 105, Parte II Serie A;
4) assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in San Benedetto del Tronto in via Dei
Laureati n. 10 Int.: 01, con i relativi arredi e pertinenze, per viverci con le figlie maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
5) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento delle Controparte_1
figlie maggiorenni ma non autonome economicamente, la somma di € 400,00 ciascuna, con decorrenza dalla data della domanda, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT -VITA, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nel loro interesse, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il la Corte di appello di Ancona, i Tribunali di questo
Distretto e tutti i ConSIli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
6) rigetta ogni altra domanda;
7) provvede, come da separata ordinanza, per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Delegato dott.ssa Rita De Angelis;
8) spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conSIlio del 07/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo