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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri: Dott. Nicola SARACINO Presidente Dott.ssa Giovanna GIANI' Consigliere relatore Dott.ssa Elena GELATO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 5957 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi civili dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 11.07.2025 e vertente TRA
e Pt_1 CP_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante e liquidatore P.IVA_1 prempore, con sede in Roma, via Flaminia n. 290 ed Parte_3 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Flaminia Agostinelli (che la rappresenta e difende giusta – RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI E Pt_1 [...]
n. Controparte_2
579/2024 in persona del liquidatore
RECLAMATA NON COMPARSA
NONCHE'
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._1 Parte_4
(c.f.: ) (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente C.F._3 dagli Avvocati Giovanni Garzone e Antonio Pellegrino del Foro di Nola, come da procura in atti
RECLAMATI
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 659/24 del Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, pubblicata il 5.11.2024 CONCLUSIONI:
1 Per la RECLAMANTE
.. “che l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia per tutti i motivi di cui al presente ricorso revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e Pt_1 Controparte_2
pronunciata con sentenza n. 659/2024 dal Tribunale
[...]
Civile di Roma, sezione procedure concorsuali con tutti i provvedimenti conseguenti”
Per i RECLAMATI costituiti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma:
– rigettare il reclamo proposto dalla e Pt_1 [...]
; Controparte_2
– confermare la sentenza n. 659/2024 del Tribunale di Roma;
– con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, su istanza di CP_3
e ha dichiarato la
[...] Pt_4 Parte_4 Parte_5 apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Con la decisione, resa nella contumacia della società, il Tribunale - ritenuto il mancato assolvimento dell'onere di comprovare la ricorrenza dei requisiti dimensionali propri della “impresa minore” - aveva accertato lo stato di insolvenza della società, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumendola:
“- dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti e verso l come risulta dalla documentazione trasmessa ai sensi CP_4 dell'art. 42 CCII che espone un debito previdenziale di € 58.850,06;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, è in stato di scioglimento e liquidazione;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio;
insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile:
- dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti e
2 verso l come risulta dalla documentazione trasmessa ai sensi CP_4 dell'art. 42 CCII che espone un debito previdenziale di € 58.850,06;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, è in stato di scioglimento e liquidazione;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio” Con l'odierno reclamo, la parte, nel rassegnare le conclusioni sopra indicate, ha dedotto che la procedura di liquidazione giudiziale non era ad essa applicabile, in quanto, “impresa minore”, ovvero caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, essendo in possesso congiunto dei requisiti di piccolo imprenditore In dettaglio, allega:
a) di aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 e segnatamente:
- 143.175,00 euro nel 2021
- 45.447,00 euro nel 2022
- 45.447,00 euro nel 2023 b) di aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 non avendo in effetti registrato alcun ricavo dal 2012 ad oggi, essendo l'attività di impresa completamente cessata. c) che con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022, la voce “A5) Altri ricavi e proventi” - ivi indicata per l'importo di Euro 203.843,00 - registrava esclusivamente sopravvenienze attive relative allo stralcio di posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili;
di conseguenza, tale voce non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del CCI in quanto nella stessa non risultano iscritti effettivi ricavi lordi ma solo sopravvenienze attive, come esplicitato anche nella scheda contabile delle sopravvenienze attive che si deposita;
3 d) che la società non eraa più operante dal 2012 sì che da tale data non ha più realizzato alcun ricavo dell'attività operativa;
e) che aveva ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000 e segnatamente la società ha debiti per euro 441.090 nel bilancio 2021, per euro 344.066 nel bilancio 2022 e per euro 344.712 nel bilancio 2023 f) che la sentenza impugnata era stata quindi emessa perché la società, non essendo venuta materialmente a conoscenza del ricorso presentato dai e in ragione Controparte_3 Parte_4 Parte_5 della notifica via pec effettuata ad un indirizzo creato d'ufficio dalla Camera di Commercio, non aveva potuto sottoporre la sussistenza dei predetti requisiti al Tribunale;
g) in ogni caso, nel corso della fase di liquidazione il Tribunale di Roma già con altre sentenze del 2017, del 2021 e del 2022 (anche relative a precedente istanza di fallimento presentata dai medesimi ricorrenti che hanno richiesto l'odierna apertura della liquidazione giudiziale) aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società opponente con riferimento al triennio 2014-2017, 2017-2020 e 2018-2021 (doc. 09, doc. 10, doc. 11). In conclusione, secondo la reclamante, questi dati confermavano come la società non superasse in alcun modo i limiti dimensionali previsti dalla norma di riferimento ed erano riscontrabili dalle risultanze dei bilanci prodotti. Chiedeva, quindi, che di tale compendo documentale si tenesse conto direttamente in sede di reclamo, poiché comprovava i limiti dimensionali della impresa, in coerenza con una prolungata inattività; secondo la stessa reclamante, la società non poteva disporre di un attivo patrimoniale superiore ai limiti di legge, poiché vi era una situazione di totale inattività sin dal 2012. Alla prima udienza è stato ordinato il rinnovo della notificazione al liquidatore giudiziale che, tuttavia, non compariva.
Il reclamo è infondato. La società debitrice, che non si è costituita nel procedimento di primo grado, ha inteso qui fornire dimostrazione della sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale attraverso l'allegazione dei bilanci relativi gli anni 2021, 2022 e 2023 relativi, cioè, ai tre esercizi precedenti al deposito della istanza di fallimento in data 8.03.2024, regolarmente depositati come da corrispondenti visure di evasione prodotte in atti. I suddetti documenti contabili attestano un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo di euro € 143.175 nell'annualità 2021, € 47.447,00 nell'annualità 2022 e di € 45.447 nell'annualità 2023 ovvero nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, con riferimento ai ricavi, avuto riguardo al bilancio chiuso al
4 31.12.2022, la voce A5 “altri ricavi e proventi”, indica un importo di € 203.843,00, superiore dunque al limite di legge, la parte sostiene trattarsi di
“sopravvenienze attive relative allo stralcio di posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili” non trattandosi dunque di effettivi ricavi lordi ma solo “sopravvenienze attive”, come comprovato dalla scheda contabile che allegava al ricorso. Questa lettura - che risente della applicazione del principio secondo cui “In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico” (cfr. Cass. del 26/08/2021 n. 23484 e Cass. 10/12/2018 n. 31825 - non appare persuasiva in quanto non supportata da adeguato riscontro in termini di allegazione e prova. A sostegno della tesi, infatti, la parte produce, al doc. 8, una scheda contabile dalla quale dovrebbe evincersi la imputazione della voce A5 Altri ricavi e proventi a non meglio precisate sopravvenienze attive correlate a
“posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili” tali , cioè da non poter essere considerate in termini di veri e propri ricavi. Trattasi, tuttavia di una affermazione priva di riscontro, frutto cioè di una mera allegazione unilaterale che non trova suffragio in altri dati, e che induce a dubitare della attendibilità della relativa annotazione. La prospettazione non è, infatti, supportata da documentazione contabile che avrebbe potuto consentire a questa Corte di valutare l'attendibilità del dato sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Ad abundantiam, e a conforto di una labile attendibilità complessiva delle risultanze dei bilanci prodotti, rileva quanto affermato dal Curatore nella istanza ex art. 209 LF del 30.12.2024 rivolta al Giudice Delegato, e prodotta da parte reclamata, che, nei passaggi salienti, ha evidenziato che:
“- la società debitrice svolgeva attività di stoccaggio, immagazzinamento, lavorazione e trasformazione di merce presso il Porto di sin Parte_2 dal 1924, in forza di concessione demaniale originaria del 22.03.1924, poi prorogata nel corso degli anni all'08.02.2023;
- nel 2011 la società ha riconsegnato le aree in concessione presso la banchina 8 del Porto di , ottenendo nel dicembre dello stesso Parte_2 anno una nuova concessione demaniale per la banchina 26 del medesimo
5 porto con scadenza al 01.01.2062;
- a seguito di una serie di eventi e ritardi non imputabili alla società (tra cui il commissariamento dell'Autorità Portuale di nel 2010, Parte_2 ritardi nelle autorizzazioni e nell'accatastamento delle aree), la società non ha potuto avviare l'attività nella nuova banchina;
- nel 2014, a seguito del mancato pagamento del canone e degli interessi di mora, l'Autorità Portuale di ha avviato la procedura di Parte_2 revoca della concessione, culminata il 25.03.2015 con la decadenza della concessione e l'ingiunzione di sgombero dell'area;
- tale revoca ha comportato la svalutazione integrale delle immobilizzazioni immateriali relative alla capitalizzazione dei costi di sviluppo della nuova banchina per oltre € 650.000 e delle immobilizzazioni materiali per oltre € 1,6 milioni;
- la perdita dell'esercizio 2014 di oltre € 2,4 milioni ha determinato un patrimonio netto negativo, portando alla messa in liquidazione della società il 03.08.2015;
(…..)
- dalle ricerche effettuate… non sono emersi beni mobili o immobili di proprietà della società;
- in pari data è stato redatto il verbale di inventario ai sensi dell'art. 195 CCII, acquisendo all'attivo della procedura esclusivamente la liquidità in cassa pari ad euro 1881,56, contestualmente consegnata allo scrivente;
(….)
- appare pertanto prevedibile che il residuo attivo non sarà nemmeno sufficiente a rimborsare le spese anticipate e saldare il compenso dello scrivente curatore ai valori minimi, rendendo impossibile qualsiasi distribuzione ai creditori che hanno richiesto la partecipazione al concorso;
- ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 209 CCII (“previsione di insufficiente realizzo”)” A riscontro della predetta istanza, il Giudice Delegato, con provvedimento del 15.01.2025, accertata la totale carenza di ulteriori cespiti attivi acquisibili per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ha disposto non farsi luogo alla verifica del passivo, mandando al curatore per avviare la procedura alla chiusura. Fermi i rilievi svolti il Collegio, escluso, per quanto detto, il carattere dirimente della integrazione documentale assolta con il reclamo, ritiene di dover confermare il primo provvedimento. Non può, infatti, ritenersi che parte reclamante abbia anche in questa sede fornito positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti
6 dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 , lett. D) CCII comma secondo l. fall. che la collocherebbero nell'area della non fallibilità. Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte reclamata costituita. Va anche dato atto della ricorrenza, a carico della reclamante, delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
P.Q.M.
- rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante, in persona dell'amministratore p.t., alla rifusione, delle parti reclamate costituite, delle spese del procedimento che liquida, per compensi, in complessivi € 3.000, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 9.09.2025.
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Nicola Saracino
7
riunita in camera di consiglio e composta dai consiglieri: Dott. Nicola SARACINO Presidente Dott.ssa Giovanna GIANI' Consigliere relatore Dott.ssa Elena GELATO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per reclamo iscritto al n. 5957 del Ruolo Generale per gli Affari contenziosi civili dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 11.07.2025 e vertente TRA
e Pt_1 CP_1 Parte_2
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante e liquidatore P.IVA_1 prempore, con sede in Roma, via Flaminia n. 290 ed Parte_3 elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Flaminia Agostinelli (che la rappresenta e difende giusta – RECLAMANTE
Contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI E Pt_1 [...]
n. Controparte_2
579/2024 in persona del liquidatore
RECLAMATA NON COMPARSA
NONCHE'
(c.f.: ), Controparte_3 C.F._1 Parte_4
(c.f.: ) (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente C.F._3 dagli Avvocati Giovanni Garzone e Antonio Pellegrino del Foro di Nola, come da procura in atti
RECLAMATI
Avente ad OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 659/24 del Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, pubblicata il 5.11.2024 CONCLUSIONI:
1 Per la RECLAMANTE
.. “che l'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia per tutti i motivi di cui al presente ricorso revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e Pt_1 Controparte_2
pronunciata con sentenza n. 659/2024 dal Tribunale
[...]
Civile di Roma, sezione procedure concorsuali con tutti i provvedimenti conseguenti”
Per i RECLAMATI costituiti
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma:
– rigettare il reclamo proposto dalla e Pt_1 [...]
; Controparte_2
– confermare la sentenza n. 659/2024 del Tribunale di Roma;
– con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, su istanza di CP_3
e ha dichiarato la
[...] Pt_4 Parte_4 Parte_5 apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. Con la decisione, resa nella contumacia della società, il Tribunale - ritenuto il mancato assolvimento dell'onere di comprovare la ricorrenza dei requisiti dimensionali propri della “impresa minore” - aveva accertato lo stato di insolvenza della società, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumendola:
“- dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti e verso l come risulta dalla documentazione trasmessa ai sensi CP_4 dell'art. 42 CCII che espone un debito previdenziale di € 58.850,06;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, è in stato di scioglimento e liquidazione;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio;
insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile:
- dal protratto inadempimento delle obbligazioni verso i creditori istanti e
2 verso l come risulta dalla documentazione trasmessa ai sensi CP_4 dell'art. 42 CCII che espone un debito previdenziale di € 58.850,06;
- dalla circostanza che dalla visura camerale prodotta in atti risulta che la società convenuta, è in stato di scioglimento e liquidazione;
trattasi, pertanto, di compagine societaria la cui persistenza operativa si giustifica solamente in ragione della necessità di procedere al realizzo delle proprie attività con i cui proventi estinguere le debitorie e distribuire ai soci l'eventuale residuo e, pertanto, la verifica della ricorrenza di condizione di insolvenza deve rapportarsi alla idoneità degli elementi attivi del patrimonio al soddisfo della par condicio creditorum (ex plurimis Cass.
5.11.2020 n. 24660); tale verifica deve ritenersi definita in senso negativo atteso che, sebbene formalmente invitata, la debitrice non ha adempiuto il debito partecipatole da ultimo con il ricorso propulsivo del presente procedimento, né ha dato indicazione e prova -stante anche la sua assenza partecipativa al presente giudizio- della disponibilità di risorse di cui poter fare utilizzo solutorio” Con l'odierno reclamo, la parte, nel rassegnare le conclusioni sopra indicate, ha dedotto che la procedura di liquidazione giudiziale non era ad essa applicabile, in quanto, “impresa minore”, ovvero caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, essendo in possesso congiunto dei requisiti di piccolo imprenditore In dettaglio, allega:
a) di aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 e segnatamente:
- 143.175,00 euro nel 2021
- 45.447,00 euro nel 2022
- 45.447,00 euro nel 2023 b) di aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 non avendo in effetti registrato alcun ricavo dal 2012 ad oggi, essendo l'attività di impresa completamente cessata. c) che con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2022, la voce “A5) Altri ricavi e proventi” - ivi indicata per l'importo di Euro 203.843,00 - registrava esclusivamente sopravvenienze attive relative allo stralcio di posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili;
di conseguenza, tale voce non deve essere presa in considerazione ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del CCI in quanto nella stessa non risultano iscritti effettivi ricavi lordi ma solo sopravvenienze attive, come esplicitato anche nella scheda contabile delle sopravvenienze attive che si deposita;
3 d) che la società non eraa più operante dal 2012 sì che da tale data non ha più realizzato alcun ricavo dell'attività operativa;
e) che aveva ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000 e segnatamente la società ha debiti per euro 441.090 nel bilancio 2021, per euro 344.066 nel bilancio 2022 e per euro 344.712 nel bilancio 2023 f) che la sentenza impugnata era stata quindi emessa perché la società, non essendo venuta materialmente a conoscenza del ricorso presentato dai e in ragione Controparte_3 Parte_4 Parte_5 della notifica via pec effettuata ad un indirizzo creato d'ufficio dalla Camera di Commercio, non aveva potuto sottoporre la sussistenza dei predetti requisiti al Tribunale;
g) in ogni caso, nel corso della fase di liquidazione il Tribunale di Roma già con altre sentenze del 2017, del 2021 e del 2022 (anche relative a precedente istanza di fallimento presentata dai medesimi ricorrenti che hanno richiesto l'odierna apertura della liquidazione giudiziale) aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società opponente con riferimento al triennio 2014-2017, 2017-2020 e 2018-2021 (doc. 09, doc. 10, doc. 11). In conclusione, secondo la reclamante, questi dati confermavano come la società non superasse in alcun modo i limiti dimensionali previsti dalla norma di riferimento ed erano riscontrabili dalle risultanze dei bilanci prodotti. Chiedeva, quindi, che di tale compendo documentale si tenesse conto direttamente in sede di reclamo, poiché comprovava i limiti dimensionali della impresa, in coerenza con una prolungata inattività; secondo la stessa reclamante, la società non poteva disporre di un attivo patrimoniale superiore ai limiti di legge, poiché vi era una situazione di totale inattività sin dal 2012. Alla prima udienza è stato ordinato il rinnovo della notificazione al liquidatore giudiziale che, tuttavia, non compariva.
Il reclamo è infondato. La società debitrice, che non si è costituita nel procedimento di primo grado, ha inteso qui fornire dimostrazione della sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale attraverso l'allegazione dei bilanci relativi gli anni 2021, 2022 e 2023 relativi, cioè, ai tre esercizi precedenti al deposito della istanza di fallimento in data 8.03.2024, regolarmente depositati come da corrispondenti visure di evasione prodotte in atti. I suddetti documenti contabili attestano un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo di euro € 143.175 nell'annualità 2021, € 47.447,00 nell'annualità 2022 e di € 45.447 nell'annualità 2023 ovvero nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, con riferimento ai ricavi, avuto riguardo al bilancio chiuso al
4 31.12.2022, la voce A5 “altri ricavi e proventi”, indica un importo di € 203.843,00, superiore dunque al limite di legge, la parte sostiene trattarsi di
“sopravvenienze attive relative allo stralcio di posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili” non trattandosi dunque di effettivi ricavi lordi ma solo “sopravvenienze attive”, come comprovato dalla scheda contabile che allegava al ricorso. Questa lettura - che risente della applicazione del principio secondo cui “In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria, dovendo pertanto essere esclusi gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, che derivano dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti e non sono correlati alla gestione ordinaria né costituiscono ricavi in senso tecnico” (cfr. Cass. del 26/08/2021 n. 23484 e Cass. 10/12/2018 n. 31825 - non appare persuasiva in quanto non supportata da adeguato riscontro in termini di allegazione e prova. A sostegno della tesi, infatti, la parte produce, al doc. 8, una scheda contabile dalla quale dovrebbe evincersi la imputazione della voce A5 Altri ricavi e proventi a non meglio precisate sopravvenienze attive correlate a
“posizioni debitorie oramai prescritte e non più esigibili” tali , cioè da non poter essere considerate in termini di veri e propri ricavi. Trattasi, tuttavia di una affermazione priva di riscontro, frutto cioè di una mera allegazione unilaterale che non trova suffragio in altri dati, e che induce a dubitare della attendibilità della relativa annotazione. La prospettazione non è, infatti, supportata da documentazione contabile che avrebbe potuto consentire a questa Corte di valutare l'attendibilità del dato sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti dimensionali.
Ad abundantiam, e a conforto di una labile attendibilità complessiva delle risultanze dei bilanci prodotti, rileva quanto affermato dal Curatore nella istanza ex art. 209 LF del 30.12.2024 rivolta al Giudice Delegato, e prodotta da parte reclamata, che, nei passaggi salienti, ha evidenziato che:
“- la società debitrice svolgeva attività di stoccaggio, immagazzinamento, lavorazione e trasformazione di merce presso il Porto di sin Parte_2 dal 1924, in forza di concessione demaniale originaria del 22.03.1924, poi prorogata nel corso degli anni all'08.02.2023;
- nel 2011 la società ha riconsegnato le aree in concessione presso la banchina 8 del Porto di , ottenendo nel dicembre dello stesso Parte_2 anno una nuova concessione demaniale per la banchina 26 del medesimo
5 porto con scadenza al 01.01.2062;
- a seguito di una serie di eventi e ritardi non imputabili alla società (tra cui il commissariamento dell'Autorità Portuale di nel 2010, Parte_2 ritardi nelle autorizzazioni e nell'accatastamento delle aree), la società non ha potuto avviare l'attività nella nuova banchina;
- nel 2014, a seguito del mancato pagamento del canone e degli interessi di mora, l'Autorità Portuale di ha avviato la procedura di Parte_2 revoca della concessione, culminata il 25.03.2015 con la decadenza della concessione e l'ingiunzione di sgombero dell'area;
- tale revoca ha comportato la svalutazione integrale delle immobilizzazioni immateriali relative alla capitalizzazione dei costi di sviluppo della nuova banchina per oltre € 650.000 e delle immobilizzazioni materiali per oltre € 1,6 milioni;
- la perdita dell'esercizio 2014 di oltre € 2,4 milioni ha determinato un patrimonio netto negativo, portando alla messa in liquidazione della società il 03.08.2015;
(…..)
- dalle ricerche effettuate… non sono emersi beni mobili o immobili di proprietà della società;
- in pari data è stato redatto il verbale di inventario ai sensi dell'art. 195 CCII, acquisendo all'attivo della procedura esclusivamente la liquidità in cassa pari ad euro 1881,56, contestualmente consegnata allo scrivente;
(….)
- appare pertanto prevedibile che il residuo attivo non sarà nemmeno sufficiente a rimborsare le spese anticipate e saldare il compenso dello scrivente curatore ai valori minimi, rendendo impossibile qualsiasi distribuzione ai creditori che hanno richiesto la partecipazione al concorso;
- ricorrono quindi i presupposti di cui all'art. 209 CCII (“previsione di insufficiente realizzo”)” A riscontro della predetta istanza, il Giudice Delegato, con provvedimento del 15.01.2025, accertata la totale carenza di ulteriori cespiti attivi acquisibili per il soddisfacimento delle ragioni dei creditori, ha disposto non farsi luogo alla verifica del passivo, mandando al curatore per avviare la procedura alla chiusura. Fermi i rilievi svolti il Collegio, escluso, per quanto detto, il carattere dirimente della integrazione documentale assolta con il reclamo, ritiene di dover confermare il primo provvedimento. Non può, infatti, ritenersi che parte reclamante abbia anche in questa sede fornito positiva dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti
6 dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 , lett. D) CCII comma secondo l. fall. che la collocherebbero nell'area della non fallibilità. Le spese del procedimento seguono la soccombenza della reclamante e si liquidano come da dispositivo in favore di ciascuna parte reclamata costituita. Va anche dato atto della ricorrenza, a carico della reclamante, delle condizioni ex art. 13 comma 1 quater DM 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione
P.Q.M.
- rigetta il reclamo e conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte reclamante, in persona dell'amministratore p.t., alla rifusione, delle parti reclamate costituite, delle spese del procedimento che liquida, per compensi, in complessivi € 3.000, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 9.09.2025.
Il consigliere rel. est.
Giovanna Giani'
Il Presidente
Nicola Saracino
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