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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1561/2021 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Alberto Dalla Chiesa n. 15, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_1
Aiello;
- Attore;
contro
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. n. ), residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Catenanuova (EN), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 13; , nato a [...] il Controparte_2
02.02.1984, (cod. fisc. n. ), residente in [...], S.G. CodiceFiscale_3
La Punta (CT); nato a [...] il [...], (cod. fisc. n. Controparte_3 C.F._4
), residente in [...] Catenanuova (EN);
[...] Parte_1
pagina 1 di 19 , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a [...] CodiceFiscale_5
Verdi n. 22; , nata a [...] il 12/ 10/1969, (cod. fisc. n. ), Parte_2 CodiceFiscale_6
residente a [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Giovanni Vetri;
- convenuti e attori in via riconvenzionale;
, nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Controparte_5 [...]
; C.F._7
- convenuto;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno, obblighi di fare e obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI
Parte attrice: “a) accertare e dichiarare che, alla luce dei crolli verificatisi nell'abitazione del Sig.
a far tempo dal 3.11.2018 causa l'incuria ed il disinteresse dei convenuti pur di Parte_1
fronte alle copiose infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura dell'edificio, l'attore ha diritto
al risarcimento da parte dei convenuti dei danni al detto appartamento nella misura dei necessari
lavori di ripristino per riportarlo nello statu quo ante i crolli, come pure ordinati da questo Tribunale
con ordinanza conclusiva del procedimento cautelare n. 947/2019 R.G. e per come ivi accertati a
mezzo CTU, oltre le opere necessarie per rimuovere e smaltire la struttura portante il cartongesso
prematuramente allocata dai convenuti, quantificabili in € 18.836,26 ovvero alla esecuzione di quei
lavori necessari per risanare l'immobile e riportarlo nello statu quo ante i crolli che verranno
accertati e quantificati da questo Tribunale anche a mezzo di nomina di C.T.U. o che questo Tribunale
riterrà secondo giustizia e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al pagamento di detto
risarcimento all'odierno attore;
b) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla mobilia di sua proprietà a seguito dei crolli di cui si è esposto e che hanno
pagina 2 di 19 danneggiato l'abitazione dell'odierno attore ed i suoi beni, per come elencati al sopra riportato punto
2) e ciò nella misura di € 1.770,00 per come quantificati nella consulenza del procedimento cautelare
n. 947/2019 R.G. incoato innanzi a questo Tribunale, oltre ulteriori € 124,52 per il trasporto della
detta mobilia distrutta in pubblica discarica, ovvero nella misura del valore, maggiore o minore, di
detta mobilia e del costo del suo smaltimento che questo Tribunale riterrà alla luce di eventuale perizia
di CTU ovvero secondo giustizia, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare il relativo
risarcimento al Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda Parte_1
sino al soddisfo;
c) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione da parte dei
convenuti dei propri beni allocati nell'appartamento adiacente nella disponibilità dei medesimi e
precisamente n. 5 casse acustiche della per effetto surround, 6 sedie della Calligaris, modem, Pt_3
TV Samsung a led 32 Pollici con supporto della pc della nonché sopramobili ed CP_6 CP_7
abbigliamento invernale ovvero al rimborso da parte di costoro del valore quantomeno delle casse
acustiche della , delle sei sedie Calligaris, del pc della TV Samsumg 32 pollici con Pt_3 CP_7
supporto, pari ad € 10.000,00 ovvero alla somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di
causa e ritenuta di giustizia da questo Tribunale e, per l'effetto condannare i detti convenuti alla
restituzione di detti beni ovvero, in mancanza di restituzione, al rimborso all'attore, in solido tra loro,
del valore dei detti beni, pari ad € 10.000,00 ovvero a quella misura maggiore o minore che verrà
accertata e quantificata da questo Tribunale in corso di causa o ritenuta secondo giustizia;
d)
accertare e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento da parte dei convenuti -ad eccezione del
fratello che da subito era pronto ad effettuare i necessari ripristini dell'edificio e Controparte_5
l'eliminazione dei danni occorsi all'appartamento del concludente- per il mancato godimento
dell'immobile de quo, a far tempo dal 3.11.2018 e sino alla pronuncia di questo Tribunale con
condanna dei convenuti per i necessari ripristini come chiesti al precedente punto a), nella misura del
valore locativo di detto bene, pari ad € 500,00 mensili ovvero nella misura maggiore o minore che
pagina 3 di 19 sarà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora ritenuta secondo giustizia da questo Tribunale e,
per l'effetto, condannare i convenuti ad eccezione di , in solido tra loro, al pagamento Controparte_5
del detto risarcimento nella misura che sarà accertata, quantificata e liquidata da questo Tribunale in
favore del Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole Parte_1
mensilità sino al soddisfo;
e) accertare, dichiarare e quantificare il danno non patrimoniale, morale,
esistenziale, all'integrità psicofisica e biologico subito e subendo dall'odierno attore per l'incuria, il
disinteresse dei convenuti -ad eccezione di che da sempre era disposto ad intervenire- Controparte_5
anche a fronte dei vistosi crolli ed il grave e costante pericolo in cui hanno costretto l'attore a vivere e
l'arbitrarietà con cui costoro hanno deciso di disattendere pure quanto ordinato da questo Tribunale e
per quanto esposto al precedente punto 3) ed il quadro ansioso-depressivo cronicizzatosi nel tempo a
causa di tutto ciò nel Sig. , con disturbo post-traumatico da stress che Parte_1
interferisce sull'adattamento psico-sociale e sul benessere psico-fisico del medesimo, con un disagio
psichico significativo quantificabile nella percentuale del 60% ovvero nella misura, maggiore o
minore, che verrà accertata da questo Tribunale anche a seguito di nomina di C.T.U., ed il diritto
dell'attore ad essere risarcito per detti danni dai convenuti -ad eccezione di e per Controparte_5
l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, ad eccezione di cui detto stato di Controparte_5
cose non è attribuibile, al pagamento a titolo di risarcimento per detto danno subito dall'attore per la
lesione dell'integrità psicofisica ed il danno morale ed esistenziale subito nella misura di € 503.250,00
ovvero nella misura, maggiore o minore, che verrà accertata e quantificata da questo Tribunale a
seguito di perizia di C.T.U. e comunque secondo giustizia … Con vittoria di spese e compensi”. A
seguito della costituzione di alcuni convenuti, in sede di note depositate -ai sensi della normativa emergenziale legata all'epidemia di COVID 19- in sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti, l'attore formula tale ulteriore domanda sotto la rubrica reconventio reconventionis: “si
chiede, previo accertamento che detta ristrutturazione non è stata eseguita né secondo l'ordine del
pagina 4 di 19 Tribunale né secondo le regole dell'arte, che i convenuti tutti vengano condannati ad eseguire le opere
di rifacimento della terrazza dello stabile di Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa nn. 13/15,
Catenanuova, secondo quanto già disposto da questo Tribunale all'esito del detto procedimento
cautelare ovvero per come verranno accertate e quantificate anche a mezzo di nomina di C.T.U. o che
questo Tribunale riterrà secondo giustizia e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, alla loro
esecuzione”.
Parte convenuta (tutti i convenuti tranne ): “Adversis Reiectis § - Nel merito, dire e Controparte_5
dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, infondate le richieste siccome formulate dall'attore
sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea. § - Sempre nel
merito, per tutte le motivazioni sopra esposte, dire e dichiarare la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma
[...]
equitativamente determinata da corrispondere a favore dei convenuti ai sensi dell'art. 1226 cod. civ...
§ - In via riconvenzionale, per tutte le motivazioni sopra esposte, dire e dichiarare la esclusiva
responsabilità del per i danni di cui all'immobile dallo stesso abitato sito in Parte_1
Catenanuova, Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 15.287,80 da corrispondere a favore dei
convenuti come da contratti e fatture prodotte in giudizio, e condannarlo al rifacimento dei rimanenti
lavori di cui all'immobile sopra riferito e da lui abitato in ossequio all'ordinanza attesa la sua
esclusiva responsabilità § - Sempre in via riconvenzionale, dire e dichiarare la esclusiva responsabilità
del e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali consistiti Parte_1
nel necessario ausilio di cui i convenuti hanno avuto bisogno per difendersi dalla infondata pretesa
risarcitoria dallo stesso avanzata, rivolgendosi ad un investigatore al fine di appurare le reali
condizioni in cui versa il , ed il cui ammontare è pari ad euro 5.000. § - Sempre Parte_1
in via riconvenzionale, dire e dichiarare la esclusiva responsabilità del e, per Parte_1
pagina 5 di 19 l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni non patrimoniali arrecati ai convenuti da liquidarsi ai
sensi del disposto di cui all'art. 1226 c.c.., come da documentazione allegata. § - Dire e dichiarare la
esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle Parte_1
spese per la assistenza legale già sostenute e da sostenere per la difesa di questo giudizio, che si chiede
vengano determinate, in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, i quali per il valore di
cui alla domanda attorea pari ad euro 543.980,78, (compreso nello scaglione tra 520.000 ed
1.000.000) e per la presenza di più parti processualmente assistite (5) sono liquidabili nella misura di
€ 73.157,88”.
Nessuna conclusione per rimasto contumace. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
cita in giudizio , , Parte_1 CP_8 Controparte_2 Controparte_3
, e deducendo: i) di abitare in un appartamento Parte_2 Controparte_9 Controparte_5
censito al N.C.E.U. al foglio 6, part. 203 sub 8, facente parte di un edificio sito in Catenanuova, Via
Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13/15, di cui i convenuti sono tutti comproprietari;
ii) che l'appartamento da egli abitato è posto al secondo piano dell'edificio comune;
iii) che il tetto dell'appartamento in questione è in buona parte crollato;
iv) che il crollo è stato determinato dall'inerzia colpevole dei convenuti, i quali si sono sempre rifiutati di eseguire le necessarie opere manutentive;
v) che egli non avrebbe potuto, da solo, eseguire le opere necessarie per mancanza di fondi disponibili;
vi) che a seguito di ricorso cautelare il tribunale di Enna ha ordinato ai convenuti di eseguire le opere necessarie al ripristino dell'immobile; vii) che il crollo del tetto dell'appartamento ha cagionato a esso attore danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale;
viii) che sotto il profilo patrimoniale, rilevano i danni consistenti nella rovina della mobilia dell'appartamento, nonché il danno pagina 6 di 19 consistente nel valore locativo del bene che egli non ha potuto (e non può) utilizzare;
ix) che sotto il profilo non patrimoniale, il crollo ha determinato una situazione di inabitabilità dell'immobile, e comunque un grave stato di disagio e paura con ripercussioni anche nella vita di relazione e sulla propria salute psichica;
x) che a causa del pericolo di ulteriori crolli egli ha riposto taluni beni mobili presso l'appartamento di uno dei convenuti il quale tuttavia gli nega la restituzione dei beni stessi;
xi)
che i convenuti, lungi dall'eseguire le opere ordinate dal tribunale di Enna con ordinanza cautelare,
hanno incaricato un appaltatore di eseguire opere difformi e inadeguate;
xii) che, quindi, egli ha diritto a percepire una somma di denaro pari a quanto necessario per l'esecuzione dei lavori ovvero la condanna definitiva dei convenuti all'esecuzione dei lavori stessi.
L'attore formula quindi le conclusioni sopra trascritte precisando che il viene citato Controparte_5
solo ai fini della pienezza del contraddittorio, essendosi questo sempre mostrato disponibile all'esecuzione dei lavori necessari, nonché a offrire il sostegno materiale e morale necessario all'attore.
rimane contumace. Controparte_5
I convenuti costituiti contestano la domanda chiedendone il rigetto. I convenuti contestano la fondatezza di qualsivoglia pretesa attorea evidenziando che l'immobile abitato da controparte è abusivo in quanto realizzato senza titolo edilizio.
Sottolineano inoltre i convenuti che dei danni dovrebbe comunque rispondere in primo luogo l'attore medesimo in quanto questi, pur essendo al corrente del pericolo di crollo, nulla ha fatto per evitare l'aggravamento del danno -e quindi il crollo-, di modo che dovrebbe trovare applicazione l'art. 1227
c.c.
Evidenziano poi i convenuti di aver già eseguito una parte dei lavori di cui all'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Enna e chiedono in via riconvenzionale, vista la comunione insistente sull'immobile, il rimborso della quota di spesa spettante all'attore. Chiedono altresì i convenuti il pagina 7 di 19 risarcimento delle spese sostenute per affrontare il presente giudizio, e, in particolare, di quella relativa all'incarico affidato a un investigatore privato al fine di smentire l'ex adverso allegato danno non patrimoniale. Deducono altresì di aver subito danni non patrimoniali in conseguenza del modus
operandi di parte attrice.
Formulano, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Va aggiunto che, poiché nel corso del presente procedimento, come di altri pendenti tra le medesime parti, è emerso il carattere abusivo dell'immobile da cui origina la controversia, i convenuti hanno domandato anche la revoca, ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., dell'ordinanza cautelare già emessa dal tribunale di Enna e con la quale venivano ordinati i lavori di ripristino dell'immobile per cui è causa. In
accoglimento di tale istanza, lo scrivente, previo rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione del TAR sull'impugnazione del provvedimento amministrativo con cui è stata ordinata la demolizione dell'immobile, ha revocato l'ordinanza cautelare. L'attore, negli scritti conclusivi, chiede la revoca di tale provvedimento sostenendo il carattere non abusivo dell'immobile.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si ritiene che la causa possa essere decisa,
quantomeno con riferimento alla pretesa attorea, in base al principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'immobile abitato dall'attore risulta realizzato senza titolo edilizio e conseguentemente tutte le pretese collegate allo stesso sono prive di alcun fondamento giuridico.
Nessuna opera, infatti, può legittimamente essere compiuta su un immobile abusivo giacché ciò
significherebbe porre in essere una attività criminosa.
Come già scritto in seno all'ordinanza del 4.2.2024, “qualsiasi intervento effettuato su una costruzione
realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività
criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione
pagina 8 di 19 ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si
interviene sia stato costruito legittimamente (cfr. Cass. Pen. 2021 n. 11788 e richiami ivi contenuti)”.
Essendo l'immobile abusivo, l'attore non può avanzare alcuna pretesa relativa ai danni conseguiti al crollo del soffitto dello stesso, né sotto il profilo materiale, né sotto il profilo morale.
Non sussiste, infatti, alcun diritto di abitare l'immobile in questione, che deve essere demolito, come da ordinanza comunale in atti (v. determinazione n. 78 del 3.4.2024 del Comune di Catenanuova).
Per la medesima ragione, non sussiste alcun diritto al risarcimento di mobili danneggiati dal crollo.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, condivisibilmente esclude qualsivoglia risarcimento del danno collegato a immobili abusivi: così, vengono rigettate le istanze risarcitorie per infiltrazioni di umidità in immobili abusivi (v., ad es., Tribunale Cosenza sez. II, 20/12/2022, n.2150, in Dejure;
Cass.
2011 n. 4206; Cass. 2019 n. 20312).
Sotto altro profilo, che per il vero appare assorbente, può rilevarsi come non possa dirsi antigiuridica la contestata condotta inerte dei convenuti, i quali avrebbero omesso di eseguire tempestivamente le opere manutentive volte a evitare il crollo del soffitto, e ciò poiché, come già detto, antigiuridica sarebbe stata, invece, l'esecuzione delle opere sull'immobile abusivo.
Ne segue che non essendovi condotta antigiuridica, alcun danno ingiusto può derivarne.
Quanto alle opere eseguite in parziale adempimento di quanto ordinato dal tribunale in sede cautelare,
si noti, queste non appaiono rilevare ai fini dell'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, essendo evidente l'assenza di qualsivoglia elemento psicologico per essere emerso l'abuso solo in un momento successivo.
Precisamente, da quanto risulta dai documenti in atti, l'abuso edilizio è emerso a seguito di verifiche tecniche svolte nell'ambito di un procedimento di mediazione instaurato nel corso di un giudizio pagina 9 di 19 divisionale.
Non trovano fondamento le deduzioni di parte attrice che sostiene l'assenza del carattere abusivo dell'immobile e la conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione emesso dall'ente locale competente (v. ancora, determina del Comune di Catenanuova n. 78 del 3.4.2024, in atti).
E infatti, anzitutto, viene in rilievo il principio di presunzione di legittimità dei provvedimenti amministrativi (Cass. 2015 n. 1841; Cass. 2020 n. 22856; Cass.).
È vero che la presunzione può essere superata in caso di specifiche contestazioni che evidenzino l'illegittimità della determinazione amministrativa;
tuttavia, nel caso in esame, non si ritiene che l'attore abbia formulato rilievi tali da comportare il superamento della presunzione.
Si noti, sul punto, che nonostante il ricorso al TAR spiegato dall'attore contro il provvedimento, non risulta che il TAR lo abbia sospeso, il che milita ancora nel senso dell'insuperabilità della presunzione nel caso in esame.
Soprattutto, va evidenziato come tutte le osservazioni di carattere tecnico formulate dall'attore risultano smentite dal consulente tecnico d'ufficio, al quale è stato affidato l'incarico di verificare la regolarità
edilizia dell'immobile per cui è causa.
A prescindere, dalla presunzione di cui si è detto, difatti, il carattere abusivo dell'immobile risulta accertato dal consulente tecnico d'ufficio con argomenti che non si ritengono superabili.
Di seguito, per quanto d'interesse, il quesito demandato al c.t.u.. “Accertare: i) l'esistenza o meno di un
titolo edilizio riferibile all'immobile per cui è causa;
ii) nel caso in cui il titolo esista, accertare se i
locali presso cui devono svolgersi i lavori di manutenzione siano o meno conformi al titolo”.
Di seguito la relazione del c.t.u. nelle sue parti salienti e cui per il resto si rinvia: “Gli immobili in
oggetto (appartamento e terrazzo) sono privi del titolo edilizio dovuto (Permesso di Costruire). Infatti
pagina 10 di 19 nella determina del Comune di Catenanuova n. 78 del 03/04/2024 (vedi allegato 01), il Responsabile
del Settore Tecnico certifica che tali immobili, censiti al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova
rispettivamente al foglio 6 particella 203 subalterno 9 (appartamento posto al piano secondo) e al
foglio 6 particella 203 subalterno 5 (terrazzo posto al piano terzo), sono stati realizzati “in assenza di
Permesso di Costruire” e che “sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 pertanto assoggettate al regime del Permesso di
Costruire”. Tale interpretazione secondo il sottoscritto è ineccepibile poiché per l'unità immobiliare
posta al secondo piano e autorizzata con licenza edilizia n. 73/76 si è avuta una trasformazione edilizia
e urbanistica rientrante tra gli “interventi di nuova costruzione” riguardando “la costruzione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente”. Si rammenda che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, “sono subordinati a
permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione”. Tra l'altro la trasformazione edilizia e
urbanistica, avvenuta nei primi anni '80, che ha modificato il locale accessorio autorizzato nel 1976
(di superficie pari a 60,50 m2 e altezza pari a 2,40 m) in unità immobiliare destinata a civile
abitazione (di superficie pari a 130,00 m2, altezza pari a 3,10 m e censita al NCEU di Catenanuova al
foglio 6 particella 203 subalterno 4) non è direttamente collegata all'unità immobiliare oggetto di
causa. Infatti essa è stata creata a seguito di un successivo frazionamento in due unità immobiliari.
Tale frazionamento, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, rientra tra gli
“interventi di manutenzione straordinaria” e prevede un titolo edilizio specifico (non presente agli
atti). Pertanto anche nel caso in cui l'unità immobiliare frazionata fosse stata regolare (come visto
precedentemente invece non lo è) sarebbe comunque mancato il titolo edilizio riferibile all'intervento
che ha generato l'unità immobiliare in oggetto. Pertanto il titolo originario (licenza edilizia n. 73/76)
non può assolutamente essere riferito all'immobile in questione. Ovviamente anche la terrazza è priva
del titolo edilizio poiché in origine (licenza edilizia n. 73/76) non esisteva affatto il torrino scala posto
pagina 11 di 19 al piano terzo e che ne consente l'accesso. Neanche il lastrico solare esistente, posto sopra all'unità
immobiliare autorizzata nel 1976, costituirà parte della successiva terrazza poiché l'intervento di
trasformazione edilizia e urbanistica sopra menzionato ha determinato una variazione di quota (si è
passati da un locale accessorio di altezza pari a 2,40 m ad un'unità immobiliare destinata a civile
abitazione di altezza pari a 3,10 m)”.
Il consulente confuta altresì le osservazioni formulate dall'attore e dalle conclusioni trascritte non appaiono sussistere motivi per discostarsi.
Non appare, peraltro, cogliere nel segno la critica mossa al metodo del c.t.u.: a dire di parte attrice, il c.t.u. avrebbe tratto le proprie conclusioni in base al solo esame della determina comunale, senza una adeguata indagine della documentazione e dei luoghi.
Senonché, il c.t.u. allega alla propria relazione anche i documenti prodotti dall'attore unitamente alle contestazioni di carattere tecnico ed osserva che ““il mero esubero di volumetria” deve essere
considerato, evidentemente, come un ampliamento dei manufatti edilizi esistenti all'esterno della
sagoma esistente e, pertanto, come “intervento di nuova costruzione”, ai sensi dell'art. 3 comma 1,
lett. e) del D.P.R. 380/200. Inoltre, anche il frazionamento che ha generato l'unità immobiliare oggetto
di causa è stato eseguito in assenza del titolo edilizio previsto”.
Aggiungasi che il carattere abusivo dell'immobile per cui è causa risultava già accertato in sede di accertamenti tecnici svolti nel procedimento di mediazione. In seno alla perizia ivi redatta e versata in questa sede (v. allegati alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) si legge: “Abitazione sita in
via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.13 del comune di Catenanuova distinta al N.C.E.U. al
foglio di mappa n. 6 particella 203 sub 8 … Relativamente all'unità immobiliare ubicata al piano
secondo in riferimento alla documentazione rilasciata dal Comune di Catenanuova, non si evince
l'esistenza di un titolo che ne abbia autorizzato la realizzazione. Inoltre, in base alla superficie del
pagina 12 di 19 lotto del fabbricato, che è superiore a mq 120, e al relativo volume max consentito, che in base ai
parametri previsti dalle norme di attuazione della zona B2 risulta di mc 1000, si riscontra che non
sussistono elementi per la regolarizzazione in sanatoria dell'unità immobiliare, in considerazione che
il residuo volumetrico depurato da quello occupato dal piano terra e dal primo risulta insufficiente”.
Dunque, il carattere abusivo dell'immobile per cui è causa risulta affermato: i) dal provvedimento amministrativo ablatorio;
ii) dal tecnico (geom. nell'ambito del procedimento di Persona_1
mediazione; iii) dal c.t.u. nominato in questa sede (ing. ). Persona_2
La presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, quindi, appare trovare riscontro nelle perizie dei consulenti tecnici e non si ritiene che le osservazioni di parte attrice, già confutate dal c.t.u.,
possano condurre a superare la presunzione in questione.
Alla luce di quanto detto, vanno rigettate tutte le richieste risarcitorie formulate dall'attore nei confronti dei convenuti: questi non possono essere tenuti a eseguire opere edili sull'immobile abusivo, con esclusione dell'antigiuridicità della condotta asseritamente inerte degli stessi e del diritto a ottenere l'equivalente in capo all'attore; per altro verso, i danni lamentati non possono assumere il carattere dell'ingiustizia anche perché non si ravvisa sussistere alcun diritto all'abitazione realtivamente a un immobile abusivamente realizzato, né si ravvisa un diritto al risarcimento per i mobili periti a causa del crollo dell'immobile abusivo, e custoditi all'interno dello stesso, in capo chi si qualifichi proprietario dell'immobile in questione e addirittura (sebbene con affermazione contestata) materiale realizzatore dello stesso.
Da rigettare è anche la domandata restituzione dei beni mobili che l'attore avrebbe riposto nell'immobile a disposizione di uno dei convenuti ), il quale gli avrebbe poi impedito CP_8
l'accesso e, così, la materiale apprensione dei propri beni.
Difetta, sotto questo profilo, qualsiasi prova dell'impedimento frapposto alla materiale apprensione dei pagina 13 di 19 beni.
Anzi, dalla documentazione in atti emerge che l'attore venne anche invitato a trasferire altrove i propri beni.
L'articolato di prova sul punto formulato dall'attore è evidentemente irrilevante perché inidoneo a fornire la prova dell'impedimento: “6) vero o no che i beni raffigurati nei rilievi fotografici che si
esibiscono (documento n. 24 del fascicolo attoreo) sono di proprietà di e questi Parte_1
li ha riposti nell'appartamento adiacente alla propria abitazione per fare eseguire i lavori di
manutenzione all'impresa incaricata dalla madre e dai germani e che ancora non gli sono stati
restituiti”; una eventuale risposta positiva del testimone, difatti, nulla direbbe in ordine al concreto impedimento frapposto dai convenuti -peraltro senza indicazione di chi, in concreto, avrebbe frapposto l'impedimento- nei confronti dell'attore. Oggetto di prova, in altri termini, avrebbe dovuto essere il fatto specifico dell'impedimento alla apprensione dei beni, e non, genericamente, la circostanza per cui i beni non sono stati restituiti, giacché parte convenuta ha prodotto documentazione da cui si evince,
invece, l'invito allo sgombero dei locali occupati con i beni attorei.
Per le ragioni appena indicate, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni mobili indicati dall'attore.
In altri termini, mentre è pacifico che l'attore abbia riposto i propri beni presso un immobile nella disponibilità di uno dei convenuti, è rimasto privo di prova il fatto che i convenuti impediscono all'attore l'apprensione materiale dei beni stessi.
La domanda attorea, in definitiva, merita integrale rigetto.
Il rigetto, in disparte l'eccezione relativa all'inammissibilità della stessa, coinvolge, evidentemente,
anche la “reconventio reconventionis”, con la quale viene chiesta la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere già indicate in sede cautelare. Come si è visto, difatti, il carattere abusivo pagina 14 di 19 dell'immobile su cui le opere dovrebbero essere eseguite esclude in radice la fondatezza della richiesta.
Volgendo ora lo sguardo alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, si osserva quanto segue.
I convenuti chiedono, anzitutto, la condanna dell'attore al pagamento di quanto dagli stessi sborsato per i parziali lavori di ripristino dell'immobile da essi eseguiti, nonché di condannarlo all'esecuzione dei rimanenti lavori.
Ciò sulla base del diritto di comproprietà vantato dall'attore e sulla sua asserita esclusiva responsabilità
in quanto unico utilizzatore dell'immobile.
La domanda non può trovare accoglimento.
In primis, va evidenziato che, essendo del tutto carente la prova della titolarità esclusiva in capo all'attore dell'immobile per intervenuta usucapione, devesi ritenere che, come prospettato dalle parti (e,
invero, dallo stesso attore), il è titolare di 1/18 dell'appartamento da cui origina Parte_1
la causa in esame ed è quindi in tale misura che egli deve contribuire alle spese sostenute per la manutenzione dello stesso. Poiché, peraltro, le spese di manutenzione hanno coinvolto -come emerge dalla perizia in atti- anche il lastrico solare, e poiché lo stesso attore si dichiara proprietario del 50%
dello stesso, oltre che di 1/9 del rimanente 50%, è in tale complessiva misura che egli potrà esser tenuto restituire quanto sborsato dai convenuti comproprietari.
Si noti che alla restituzione delle somme spese per i lavori eseguiti non osta il carattere abusivo dei lavori stessi giacché eseguiti in forza di una ordinanza cautelare resa in un momento antecedente all'accertamento del carattere abusivo dell'immobile.
Appare poi incontroverso che i convenuti abbiano effettivamente fatto eseguire opere di manutenzione,
controvertendosi invece circa la loro idoneità e conformità a quanto statuito dal tribunale.
pagina 15 di 19 Sul punto, il c.t.u., ing. (al cui elaborato depositato in data 4.5.2024 si rinvia, Persona_2
anche per quel che riguarda la risposta alle osservazioni delle parti), evidenzia che le opere eseguite sono solo in parte conformi alle statuizioni del tribunale e comunque idonee ad evitare infiltrazioni nell'immobile per cui è causa (“I lavori eseguiti dai convenuti riguardano solamente le quattro
lavorazioni trattate precedentemente ed eseguite parzialmente (indicate ai punti 1, 2, 7, 10).
Nell'analizzare la congruità delle spese sostenute queste lavorazioni saranno computate solo in parte
(vedi allegato 01) … Per le considerazioni svolte precedentemente si ritiene non necessario eseguire
interventi sulla terrazza poiché le lavorazioni eseguite, anche se non completamente conformi a quanto
previsto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e nella consulenza tecnica d'ufficio, assolvono comunque alla
funzione di impedire le infiltrazioni”).
Evidenzia il c.t.u. che, pur non essendo le opere eseguite perfettamente conformi a quanto previsto in sede cautelare, le stesse sono comunque idonee a raggiungere lo scopo (pur essendo incomplete, come dedotto dall'attore).
Condivisibilmente, in altri termini, e nonostante le critiche ricevute dalle parti, il c.t.u. ritiene necessario centrare l'attenzione sulle opere che, anche se difformi da quanto previsto in sede cautelare,
sono idonee al ripristino del bene in quella sede ordinato.
Con computo metrico il c.t.u. procede altresì alla stima delle opere eseguite dai convenuti, rilevando un valore di circa euro 16.952,07.
Sottolinea altresì il c.t.u. che le spese documentate da parte convenuta ammontano complessivamente a euro 11.400,00.
In effetti, sono in atti bonifici per l'importo indicato effettuati dai convenuti verso una ditta appaltatrice e con causale indicativa dei lavori da eseguire proprio presso l'immobile per cui è causa e che, come accertato dal c.t.u., sono stati eseguiti.
pagina 16 di 19 Tuttavia, i bonifici risultano eseguiti: per euro 6.000,00 da , a nulla rilevando il fatto Controparte_5
che la ditta appaltatrice abbia emesso fattura nei confronti di , e, per euro 5.400, da CP_1
e . Controparte_2 Controparte_9
Ora, mentre, come si è visto, , rimanendo contumace, nulla domanda, di modo che i Controparte_5
convenuti costituitisi non sono legittimati in via riconvenzionale a far valere il diritto altrui, quanto alle somme effettivamente erogate da e , come si legge nella causale Controparte_9 Controparte_2
del bonifico, si tratta di somme rientranti nella quota di spettanza degli stessi, di modo che non v'è
diritto di regresso alcuno.
Solo ad abundantiam, si evidenzia all'accoglimento dell'azione di ripetizione osta il fatto che non è
noto se quella somma riguardi lavori eseguiti nell'immobile di cui il convenuto è titolare per 1/18
ovvero sul lastrico di cui sarebbe titolare in diversa misura, di modo che, in definitiva, non sussistono i presupposti per determinare -se non invia del tutto arbitraria- la somma che eventualmente l'attore dovrebbe versare ai soli due convenuti di cui si è appena detto.
Nemmeno è possibile accogliere la tesi dell'esclusiva responsabilità dell'attore, non essendovi prove in tal senso ed emergendo, al limite, una sua corresponsabilità (talché sarebbe tenuto per la propria quota,
ma non anche per quelle degli altri), pur dovendosi escludere, a monte, l'antigiuridicità della condotta per quanto sopra si è illustrato.
Ancora in via riconvenzionale i convenuti domandano il rimborso della spesa sostenuta per difendersi nel presente giudizio dalla domanda relativa ai danni non patrimoniali che l'attore deduce di aver subito.
Nel dettaglio, visto che l'attore deduce il forte turbamento emotivo e il cambiamento, in pejus, delle proprie abitudini di vita, con risvolti anche di carattere biologico, quale danno all'integrità psichica, i convenuti deducono di aver incaricato un agente investigativo al fine di smentire l'assunto attoreo.
pagina 17 di 19 In effetti i convenuti producono le risultanze investigative e il compenso richiesto dall'investigatore.
Senonchè, si ritiene che la spesa in questione non possa essere considerata quale danno imputabile alla controparte, trattandosi di una scelta difensiva dei convenuti, rispetto alla quale, peraltro, nemmeno si entra nel merito dell'efficacia e dell'opportunità/superfluità giacchè la domanda risarcitoria formulata dall'attore non viene rigettata per insussistenza del danno lamentato (che non è stato indagato nella sua effettiva esistenza) quanto, piuttosto, come si è visto, per assenza di una condotta illecita dei convenuti e, per converso, del requisito dell'ingiustizia del danno stesso, in quanto ricollegato all'impossibilità di abitare presso un immobile che, di per sé, non ha ragione di esistere ed è destinato alla demolizione.
I convenuti lamentano anche danni non patrimoniali. Ma la doglianza è estremamente generica e pertanto va rigettata. Non vengono descritti i danni in questione, chiedendo al giudice di liquidarli in via equitativa senza nemmeno spigare in cosa consistano.
L'unica indicazione fornita dai convenuti è che l'attore avrebbe avviato il presente procedimento temerariamente, e che, del pari, esso attore starebbe ponendo in essere una serie di azioni giudiziarie temerarie nei loro confronti.
Senonché, mentre non è dato ravvisare la sussistenza di una lite temeraria con riguardo al presente giudizio, non potendosi presumere che l'attore fosse a conoscenza del carattere abusivo dell'immobile
(e quindi della infondatezza delle pretese ora spiegate), men che meno si può qui sindacare la posizione assunta dal in altri giudizi pendenti tra le parti. Parte_1
Né il turbamento emotivo per aver ricevuto una citazione in giudizio può configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
Anche l'articolata domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, come tutte le domande di parte attrice, in definitiva, va rigettata.
In ragione della reciprocità della soccombenza le spese di lite vanno compensate (art. 92 c.p.c.). pagina 18 di 19 Le spese di c.t.u. vanno conseguentemente ripartite tra le parti al 50% senza vincolo di solidarietà.
Essendo l'attore ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, la porzione incombente sullo stesso s'intende posta a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_5
rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. al 50% tra le parti.
Così deciso in Enna, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1561/2021 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Alberto Dalla Chiesa n. 15, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paola CodiceFiscale_1
Aiello;
- Attore;
contro
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. n. ), residente a CP_1 CodiceFiscale_2
Catenanuova (EN), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 13; , nato a [...] il Controparte_2
02.02.1984, (cod. fisc. n. ), residente in [...], S.G. CodiceFiscale_3
La Punta (CT); nato a [...] il [...], (cod. fisc. n. Controparte_3 C.F._4
), residente in [...] Catenanuova (EN);
[...] Parte_1
pagina 1 di 19 , nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a [...] CodiceFiscale_5
Verdi n. 22; , nata a [...] il 12/ 10/1969, (cod. fisc. n. ), Parte_2 CodiceFiscale_6
residente a [...], rappresentati e difesi, dall'Avv. Giovanni Vetri;
- convenuti e attori in via riconvenzionale;
, nato a [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. Controparte_5 [...]
; C.F._7
- convenuto;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno, obblighi di fare e obbligazioni pecuniarie
CONCLUSIONI
Parte attrice: “a) accertare e dichiarare che, alla luce dei crolli verificatisi nell'abitazione del Sig.
a far tempo dal 3.11.2018 causa l'incuria ed il disinteresse dei convenuti pur di Parte_1
fronte alle copiose infiltrazioni provenienti dalla terrazza di copertura dell'edificio, l'attore ha diritto
al risarcimento da parte dei convenuti dei danni al detto appartamento nella misura dei necessari
lavori di ripristino per riportarlo nello statu quo ante i crolli, come pure ordinati da questo Tribunale
con ordinanza conclusiva del procedimento cautelare n. 947/2019 R.G. e per come ivi accertati a
mezzo CTU, oltre le opere necessarie per rimuovere e smaltire la struttura portante il cartongesso
prematuramente allocata dai convenuti, quantificabili in € 18.836,26 ovvero alla esecuzione di quei
lavori necessari per risanare l'immobile e riportarlo nello statu quo ante i crolli che verranno
accertati e quantificati da questo Tribunale anche a mezzo di nomina di C.T.U. o che questo Tribunale
riterrà secondo giustizia e per l'effetto condannare i convenuti, in solido, al pagamento di detto
risarcimento all'odierno attore;
b) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento dei
danni subiti dalla mobilia di sua proprietà a seguito dei crolli di cui si è esposto e che hanno
pagina 2 di 19 danneggiato l'abitazione dell'odierno attore ed i suoi beni, per come elencati al sopra riportato punto
2) e ciò nella misura di € 1.770,00 per come quantificati nella consulenza del procedimento cautelare
n. 947/2019 R.G. incoato innanzi a questo Tribunale, oltre ulteriori € 124,52 per il trasporto della
detta mobilia distrutta in pubblica discarica, ovvero nella misura del valore, maggiore o minore, di
detta mobilia e del costo del suo smaltimento che questo Tribunale riterrà alla luce di eventuale perizia
di CTU ovvero secondo giustizia, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido a pagare il relativo
risarcimento al Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda Parte_1
sino al soddisfo;
c) accertare e dichiarare che l'attore ha diritto alla restituzione da parte dei
convenuti dei propri beni allocati nell'appartamento adiacente nella disponibilità dei medesimi e
precisamente n. 5 casse acustiche della per effetto surround, 6 sedie della Calligaris, modem, Pt_3
TV Samsung a led 32 Pollici con supporto della pc della nonché sopramobili ed CP_6 CP_7
abbigliamento invernale ovvero al rimborso da parte di costoro del valore quantomeno delle casse
acustiche della , delle sei sedie Calligaris, del pc della TV Samsumg 32 pollici con Pt_3 CP_7
supporto, pari ad € 10.000,00 ovvero alla somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di
causa e ritenuta di giustizia da questo Tribunale e, per l'effetto condannare i detti convenuti alla
restituzione di detti beni ovvero, in mancanza di restituzione, al rimborso all'attore, in solido tra loro,
del valore dei detti beni, pari ad € 10.000,00 ovvero a quella misura maggiore o minore che verrà
accertata e quantificata da questo Tribunale in corso di causa o ritenuta secondo giustizia;
d)
accertare e dichiarare che l'attore ha diritto al risarcimento da parte dei convenuti -ad eccezione del
fratello che da subito era pronto ad effettuare i necessari ripristini dell'edificio e Controparte_5
l'eliminazione dei danni occorsi all'appartamento del concludente- per il mancato godimento
dell'immobile de quo, a far tempo dal 3.11.2018 e sino alla pronuncia di questo Tribunale con
condanna dei convenuti per i necessari ripristini come chiesti al precedente punto a), nella misura del
valore locativo di detto bene, pari ad € 500,00 mensili ovvero nella misura maggiore o minore che
pagina 3 di 19 sarà accertata da nominando C.T.U. ovvero ancora ritenuta secondo giustizia da questo Tribunale e,
per l'effetto, condannare i convenuti ad eccezione di , in solido tra loro, al pagamento Controparte_5
del detto risarcimento nella misura che sarà accertata, quantificata e liquidata da questo Tribunale in
favore del Sig. , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole Parte_1
mensilità sino al soddisfo;
e) accertare, dichiarare e quantificare il danno non patrimoniale, morale,
esistenziale, all'integrità psicofisica e biologico subito e subendo dall'odierno attore per l'incuria, il
disinteresse dei convenuti -ad eccezione di che da sempre era disposto ad intervenire- Controparte_5
anche a fronte dei vistosi crolli ed il grave e costante pericolo in cui hanno costretto l'attore a vivere e
l'arbitrarietà con cui costoro hanno deciso di disattendere pure quanto ordinato da questo Tribunale e
per quanto esposto al precedente punto 3) ed il quadro ansioso-depressivo cronicizzatosi nel tempo a
causa di tutto ciò nel Sig. , con disturbo post-traumatico da stress che Parte_1
interferisce sull'adattamento psico-sociale e sul benessere psico-fisico del medesimo, con un disagio
psichico significativo quantificabile nella percentuale del 60% ovvero nella misura, maggiore o
minore, che verrà accertata da questo Tribunale anche a seguito di nomina di C.T.U., ed il diritto
dell'attore ad essere risarcito per detti danni dai convenuti -ad eccezione di e per Controparte_5
l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro, ad eccezione di cui detto stato di Controparte_5
cose non è attribuibile, al pagamento a titolo di risarcimento per detto danno subito dall'attore per la
lesione dell'integrità psicofisica ed il danno morale ed esistenziale subito nella misura di € 503.250,00
ovvero nella misura, maggiore o minore, che verrà accertata e quantificata da questo Tribunale a
seguito di perizia di C.T.U. e comunque secondo giustizia … Con vittoria di spese e compensi”. A
seguito della costituzione di alcuni convenuti, in sede di note depositate -ai sensi della normativa emergenziale legata all'epidemia di COVID 19- in sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti, l'attore formula tale ulteriore domanda sotto la rubrica reconventio reconventionis: “si
chiede, previo accertamento che detta ristrutturazione non è stata eseguita né secondo l'ordine del
pagina 4 di 19 Tribunale né secondo le regole dell'arte, che i convenuti tutti vengano condannati ad eseguire le opere
di rifacimento della terrazza dello stabile di Via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa nn. 13/15,
Catenanuova, secondo quanto già disposto da questo Tribunale all'esito del detto procedimento
cautelare ovvero per come verranno accertate e quantificate anche a mezzo di nomina di C.T.U. o che
questo Tribunale riterrà secondo giustizia e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, alla loro
esecuzione”.
Parte convenuta (tutti i convenuti tranne ): “Adversis Reiectis § - Nel merito, dire e Controparte_5
dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, infondate le richieste siccome formulate dall'attore
sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea. § - Sempre nel
merito, per tutte le motivazioni sopra esposte, dire e dichiarare la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma
[...]
equitativamente determinata da corrispondere a favore dei convenuti ai sensi dell'art. 1226 cod. civ...
§ - In via riconvenzionale, per tutte le motivazioni sopra esposte, dire e dichiarare la esclusiva
responsabilità del per i danni di cui all'immobile dallo stesso abitato sito in Parte_1
Catenanuova, Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 13, ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di euro 15.287,80 da corrispondere a favore dei
convenuti come da contratti e fatture prodotte in giudizio, e condannarlo al rifacimento dei rimanenti
lavori di cui all'immobile sopra riferito e da lui abitato in ossequio all'ordinanza attesa la sua
esclusiva responsabilità § - Sempre in via riconvenzionale, dire e dichiarare la esclusiva responsabilità
del e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni patrimoniali consistiti Parte_1
nel necessario ausilio di cui i convenuti hanno avuto bisogno per difendersi dalla infondata pretesa
risarcitoria dallo stesso avanzata, rivolgendosi ad un investigatore al fine di appurare le reali
condizioni in cui versa il , ed il cui ammontare è pari ad euro 5.000. § - Sempre Parte_1
in via riconvenzionale, dire e dichiarare la esclusiva responsabilità del e, per Parte_1
pagina 5 di 19 l'effetto, condannarlo al pagamento dei danni non patrimoniali arrecati ai convenuti da liquidarsi ai
sensi del disposto di cui all'art. 1226 c.c.., come da documentazione allegata. § - Dire e dichiarare la
esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannarlo al pagamento delle Parte_1
spese per la assistenza legale già sostenute e da sostenere per la difesa di questo giudizio, che si chiede
vengano determinate, in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, i quali per il valore di
cui alla domanda attorea pari ad euro 543.980,78, (compreso nello scaglione tra 520.000 ed
1.000.000) e per la presenza di più parti processualmente assistite (5) sono liquidabili nella misura di
€ 73.157,88”.
Nessuna conclusione per rimasto contumace. Controparte_5
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
cita in giudizio , , Parte_1 CP_8 Controparte_2 Controparte_3
, e deducendo: i) di abitare in un appartamento Parte_2 Controparte_9 Controparte_5
censito al N.C.E.U. al foglio 6, part. 203 sub 8, facente parte di un edificio sito in Catenanuova, Via
Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 13/15, di cui i convenuti sono tutti comproprietari;
ii) che l'appartamento da egli abitato è posto al secondo piano dell'edificio comune;
iii) che il tetto dell'appartamento in questione è in buona parte crollato;
iv) che il crollo è stato determinato dall'inerzia colpevole dei convenuti, i quali si sono sempre rifiutati di eseguire le necessarie opere manutentive;
v) che egli non avrebbe potuto, da solo, eseguire le opere necessarie per mancanza di fondi disponibili;
vi) che a seguito di ricorso cautelare il tribunale di Enna ha ordinato ai convenuti di eseguire le opere necessarie al ripristino dell'immobile; vii) che il crollo del tetto dell'appartamento ha cagionato a esso attore danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale;
viii) che sotto il profilo patrimoniale, rilevano i danni consistenti nella rovina della mobilia dell'appartamento, nonché il danno pagina 6 di 19 consistente nel valore locativo del bene che egli non ha potuto (e non può) utilizzare;
ix) che sotto il profilo non patrimoniale, il crollo ha determinato una situazione di inabitabilità dell'immobile, e comunque un grave stato di disagio e paura con ripercussioni anche nella vita di relazione e sulla propria salute psichica;
x) che a causa del pericolo di ulteriori crolli egli ha riposto taluni beni mobili presso l'appartamento di uno dei convenuti il quale tuttavia gli nega la restituzione dei beni stessi;
xi)
che i convenuti, lungi dall'eseguire le opere ordinate dal tribunale di Enna con ordinanza cautelare,
hanno incaricato un appaltatore di eseguire opere difformi e inadeguate;
xii) che, quindi, egli ha diritto a percepire una somma di denaro pari a quanto necessario per l'esecuzione dei lavori ovvero la condanna definitiva dei convenuti all'esecuzione dei lavori stessi.
L'attore formula quindi le conclusioni sopra trascritte precisando che il viene citato Controparte_5
solo ai fini della pienezza del contraddittorio, essendosi questo sempre mostrato disponibile all'esecuzione dei lavori necessari, nonché a offrire il sostegno materiale e morale necessario all'attore.
rimane contumace. Controparte_5
I convenuti costituiti contestano la domanda chiedendone il rigetto. I convenuti contestano la fondatezza di qualsivoglia pretesa attorea evidenziando che l'immobile abitato da controparte è abusivo in quanto realizzato senza titolo edilizio.
Sottolineano inoltre i convenuti che dei danni dovrebbe comunque rispondere in primo luogo l'attore medesimo in quanto questi, pur essendo al corrente del pericolo di crollo, nulla ha fatto per evitare l'aggravamento del danno -e quindi il crollo-, di modo che dovrebbe trovare applicazione l'art. 1227
c.c.
Evidenziano poi i convenuti di aver già eseguito una parte dei lavori di cui all'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Enna e chiedono in via riconvenzionale, vista la comunione insistente sull'immobile, il rimborso della quota di spesa spettante all'attore. Chiedono altresì i convenuti il pagina 7 di 19 risarcimento delle spese sostenute per affrontare il presente giudizio, e, in particolare, di quella relativa all'incarico affidato a un investigatore privato al fine di smentire l'ex adverso allegato danno non patrimoniale. Deducono altresì di aver subito danni non patrimoniali in conseguenza del modus
operandi di parte attrice.
Formulano, quindi, le conclusioni sopra trascritte.
Va aggiunto che, poiché nel corso del presente procedimento, come di altri pendenti tra le medesime parti, è emerso il carattere abusivo dell'immobile da cui origina la controversia, i convenuti hanno domandato anche la revoca, ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., dell'ordinanza cautelare già emessa dal tribunale di Enna e con la quale venivano ordinati i lavori di ripristino dell'immobile per cui è causa. In
accoglimento di tale istanza, lo scrivente, previo rigetto dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione del TAR sull'impugnazione del provvedimento amministrativo con cui è stata ordinata la demolizione dell'immobile, ha revocato l'ordinanza cautelare. L'attore, negli scritti conclusivi, chiede la revoca di tale provvedimento sostenendo il carattere non abusivo dell'immobile.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si ritiene che la causa possa essere decisa,
quantomeno con riferimento alla pretesa attorea, in base al principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano, ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
L'immobile abitato dall'attore risulta realizzato senza titolo edilizio e conseguentemente tutte le pretese collegate allo stesso sono prive di alcun fondamento giuridico.
Nessuna opera, infatti, può legittimamente essere compiuta su un immobile abusivo giacché ciò
significherebbe porre in essere una attività criminosa.
Come già scritto in seno all'ordinanza del 4.2.2024, “qualsiasi intervento effettuato su una costruzione
realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività
criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione
pagina 8 di 19 ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si
interviene sia stato costruito legittimamente (cfr. Cass. Pen. 2021 n. 11788 e richiami ivi contenuti)”.
Essendo l'immobile abusivo, l'attore non può avanzare alcuna pretesa relativa ai danni conseguiti al crollo del soffitto dello stesso, né sotto il profilo materiale, né sotto il profilo morale.
Non sussiste, infatti, alcun diritto di abitare l'immobile in questione, che deve essere demolito, come da ordinanza comunale in atti (v. determinazione n. 78 del 3.4.2024 del Comune di Catenanuova).
Per la medesima ragione, non sussiste alcun diritto al risarcimento di mobili danneggiati dal crollo.
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, condivisibilmente esclude qualsivoglia risarcimento del danno collegato a immobili abusivi: così, vengono rigettate le istanze risarcitorie per infiltrazioni di umidità in immobili abusivi (v., ad es., Tribunale Cosenza sez. II, 20/12/2022, n.2150, in Dejure;
Cass.
2011 n. 4206; Cass. 2019 n. 20312).
Sotto altro profilo, che per il vero appare assorbente, può rilevarsi come non possa dirsi antigiuridica la contestata condotta inerte dei convenuti, i quali avrebbero omesso di eseguire tempestivamente le opere manutentive volte a evitare il crollo del soffitto, e ciò poiché, come già detto, antigiuridica sarebbe stata, invece, l'esecuzione delle opere sull'immobile abusivo.
Ne segue che non essendovi condotta antigiuridica, alcun danno ingiusto può derivarne.
Quanto alle opere eseguite in parziale adempimento di quanto ordinato dal tribunale in sede cautelare,
si noti, queste non appaiono rilevare ai fini dell'eventuale trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica, essendo evidente l'assenza di qualsivoglia elemento psicologico per essere emerso l'abuso solo in un momento successivo.
Precisamente, da quanto risulta dai documenti in atti, l'abuso edilizio è emerso a seguito di verifiche tecniche svolte nell'ambito di un procedimento di mediazione instaurato nel corso di un giudizio pagina 9 di 19 divisionale.
Non trovano fondamento le deduzioni di parte attrice che sostiene l'assenza del carattere abusivo dell'immobile e la conseguente illegittimità dell'ordine di demolizione emesso dall'ente locale competente (v. ancora, determina del Comune di Catenanuova n. 78 del 3.4.2024, in atti).
E infatti, anzitutto, viene in rilievo il principio di presunzione di legittimità dei provvedimenti amministrativi (Cass. 2015 n. 1841; Cass. 2020 n. 22856; Cass.).
È vero che la presunzione può essere superata in caso di specifiche contestazioni che evidenzino l'illegittimità della determinazione amministrativa;
tuttavia, nel caso in esame, non si ritiene che l'attore abbia formulato rilievi tali da comportare il superamento della presunzione.
Si noti, sul punto, che nonostante il ricorso al TAR spiegato dall'attore contro il provvedimento, non risulta che il TAR lo abbia sospeso, il che milita ancora nel senso dell'insuperabilità della presunzione nel caso in esame.
Soprattutto, va evidenziato come tutte le osservazioni di carattere tecnico formulate dall'attore risultano smentite dal consulente tecnico d'ufficio, al quale è stato affidato l'incarico di verificare la regolarità
edilizia dell'immobile per cui è causa.
A prescindere, dalla presunzione di cui si è detto, difatti, il carattere abusivo dell'immobile risulta accertato dal consulente tecnico d'ufficio con argomenti che non si ritengono superabili.
Di seguito, per quanto d'interesse, il quesito demandato al c.t.u.. “Accertare: i) l'esistenza o meno di un
titolo edilizio riferibile all'immobile per cui è causa;
ii) nel caso in cui il titolo esista, accertare se i
locali presso cui devono svolgersi i lavori di manutenzione siano o meno conformi al titolo”.
Di seguito la relazione del c.t.u. nelle sue parti salienti e cui per il resto si rinvia: “Gli immobili in
oggetto (appartamento e terrazzo) sono privi del titolo edilizio dovuto (Permesso di Costruire). Infatti
pagina 10 di 19 nella determina del Comune di Catenanuova n. 78 del 03/04/2024 (vedi allegato 01), il Responsabile
del Settore Tecnico certifica che tali immobili, censiti al N.C.E.U. del Comune di Catenanuova
rispettivamente al foglio 6 particella 203 subalterno 9 (appartamento posto al piano secondo) e al
foglio 6 particella 203 subalterno 5 (terrazzo posto al piano terzo), sono stati realizzati “in assenza di
Permesso di Costruire” e che “sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di nuova costruzione, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 pertanto assoggettate al regime del Permesso di
Costruire”. Tale interpretazione secondo il sottoscritto è ineccepibile poiché per l'unità immobiliare
posta al secondo piano e autorizzata con licenza edilizia n. 73/76 si è avuta una trasformazione edilizia
e urbanistica rientrante tra gli “interventi di nuova costruzione” riguardando “la costruzione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente”. Si rammenda che, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/2001, “sono subordinati a
permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione”. Tra l'altro la trasformazione edilizia e
urbanistica, avvenuta nei primi anni '80, che ha modificato il locale accessorio autorizzato nel 1976
(di superficie pari a 60,50 m2 e altezza pari a 2,40 m) in unità immobiliare destinata a civile
abitazione (di superficie pari a 130,00 m2, altezza pari a 3,10 m e censita al NCEU di Catenanuova al
foglio 6 particella 203 subalterno 4) non è direttamente collegata all'unità immobiliare oggetto di
causa. Infatti essa è stata creata a seguito di un successivo frazionamento in due unità immobiliari.
Tale frazionamento, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001, rientra tra gli
“interventi di manutenzione straordinaria” e prevede un titolo edilizio specifico (non presente agli
atti). Pertanto anche nel caso in cui l'unità immobiliare frazionata fosse stata regolare (come visto
precedentemente invece non lo è) sarebbe comunque mancato il titolo edilizio riferibile all'intervento
che ha generato l'unità immobiliare in oggetto. Pertanto il titolo originario (licenza edilizia n. 73/76)
non può assolutamente essere riferito all'immobile in questione. Ovviamente anche la terrazza è priva
del titolo edilizio poiché in origine (licenza edilizia n. 73/76) non esisteva affatto il torrino scala posto
pagina 11 di 19 al piano terzo e che ne consente l'accesso. Neanche il lastrico solare esistente, posto sopra all'unità
immobiliare autorizzata nel 1976, costituirà parte della successiva terrazza poiché l'intervento di
trasformazione edilizia e urbanistica sopra menzionato ha determinato una variazione di quota (si è
passati da un locale accessorio di altezza pari a 2,40 m ad un'unità immobiliare destinata a civile
abitazione di altezza pari a 3,10 m)”.
Il consulente confuta altresì le osservazioni formulate dall'attore e dalle conclusioni trascritte non appaiono sussistere motivi per discostarsi.
Non appare, peraltro, cogliere nel segno la critica mossa al metodo del c.t.u.: a dire di parte attrice, il c.t.u. avrebbe tratto le proprie conclusioni in base al solo esame della determina comunale, senza una adeguata indagine della documentazione e dei luoghi.
Senonché, il c.t.u. allega alla propria relazione anche i documenti prodotti dall'attore unitamente alle contestazioni di carattere tecnico ed osserva che ““il mero esubero di volumetria” deve essere
considerato, evidentemente, come un ampliamento dei manufatti edilizi esistenti all'esterno della
sagoma esistente e, pertanto, come “intervento di nuova costruzione”, ai sensi dell'art. 3 comma 1,
lett. e) del D.P.R. 380/200. Inoltre, anche il frazionamento che ha generato l'unità immobiliare oggetto
di causa è stato eseguito in assenza del titolo edilizio previsto”.
Aggiungasi che il carattere abusivo dell'immobile per cui è causa risultava già accertato in sede di accertamenti tecnici svolti nel procedimento di mediazione. In seno alla perizia ivi redatta e versata in questa sede (v. allegati alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta) si legge: “Abitazione sita in
via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n.13 del comune di Catenanuova distinta al N.C.E.U. al
foglio di mappa n. 6 particella 203 sub 8 … Relativamente all'unità immobiliare ubicata al piano
secondo in riferimento alla documentazione rilasciata dal Comune di Catenanuova, non si evince
l'esistenza di un titolo che ne abbia autorizzato la realizzazione. Inoltre, in base alla superficie del
pagina 12 di 19 lotto del fabbricato, che è superiore a mq 120, e al relativo volume max consentito, che in base ai
parametri previsti dalle norme di attuazione della zona B2 risulta di mc 1000, si riscontra che non
sussistono elementi per la regolarizzazione in sanatoria dell'unità immobiliare, in considerazione che
il residuo volumetrico depurato da quello occupato dal piano terra e dal primo risulta insufficiente”.
Dunque, il carattere abusivo dell'immobile per cui è causa risulta affermato: i) dal provvedimento amministrativo ablatorio;
ii) dal tecnico (geom. nell'ambito del procedimento di Persona_1
mediazione; iii) dal c.t.u. nominato in questa sede (ing. ). Persona_2
La presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo, quindi, appare trovare riscontro nelle perizie dei consulenti tecnici e non si ritiene che le osservazioni di parte attrice, già confutate dal c.t.u.,
possano condurre a superare la presunzione in questione.
Alla luce di quanto detto, vanno rigettate tutte le richieste risarcitorie formulate dall'attore nei confronti dei convenuti: questi non possono essere tenuti a eseguire opere edili sull'immobile abusivo, con esclusione dell'antigiuridicità della condotta asseritamente inerte degli stessi e del diritto a ottenere l'equivalente in capo all'attore; per altro verso, i danni lamentati non possono assumere il carattere dell'ingiustizia anche perché non si ravvisa sussistere alcun diritto all'abitazione realtivamente a un immobile abusivamente realizzato, né si ravvisa un diritto al risarcimento per i mobili periti a causa del crollo dell'immobile abusivo, e custoditi all'interno dello stesso, in capo chi si qualifichi proprietario dell'immobile in questione e addirittura (sebbene con affermazione contestata) materiale realizzatore dello stesso.
Da rigettare è anche la domandata restituzione dei beni mobili che l'attore avrebbe riposto nell'immobile a disposizione di uno dei convenuti ), il quale gli avrebbe poi impedito CP_8
l'accesso e, così, la materiale apprensione dei propri beni.
Difetta, sotto questo profilo, qualsiasi prova dell'impedimento frapposto alla materiale apprensione dei pagina 13 di 19 beni.
Anzi, dalla documentazione in atti emerge che l'attore venne anche invitato a trasferire altrove i propri beni.
L'articolato di prova sul punto formulato dall'attore è evidentemente irrilevante perché inidoneo a fornire la prova dell'impedimento: “6) vero o no che i beni raffigurati nei rilievi fotografici che si
esibiscono (documento n. 24 del fascicolo attoreo) sono di proprietà di e questi Parte_1
li ha riposti nell'appartamento adiacente alla propria abitazione per fare eseguire i lavori di
manutenzione all'impresa incaricata dalla madre e dai germani e che ancora non gli sono stati
restituiti”; una eventuale risposta positiva del testimone, difatti, nulla direbbe in ordine al concreto impedimento frapposto dai convenuti -peraltro senza indicazione di chi, in concreto, avrebbe frapposto l'impedimento- nei confronti dell'attore. Oggetto di prova, in altri termini, avrebbe dovuto essere il fatto specifico dell'impedimento alla apprensione dei beni, e non, genericamente, la circostanza per cui i beni non sono stati restituiti, giacché parte convenuta ha prodotto documentazione da cui si evince,
invece, l'invito allo sgombero dei locali occupati con i beni attorei.
Per le ragioni appena indicate, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda di condanna al pagamento del controvalore dei beni mobili indicati dall'attore.
In altri termini, mentre è pacifico che l'attore abbia riposto i propri beni presso un immobile nella disponibilità di uno dei convenuti, è rimasto privo di prova il fatto che i convenuti impediscono all'attore l'apprensione materiale dei beni stessi.
La domanda attorea, in definitiva, merita integrale rigetto.
Il rigetto, in disparte l'eccezione relativa all'inammissibilità della stessa, coinvolge, evidentemente,
anche la “reconventio reconventionis”, con la quale viene chiesta la condanna dei convenuti all'esecuzione delle opere già indicate in sede cautelare. Come si è visto, difatti, il carattere abusivo pagina 14 di 19 dell'immobile su cui le opere dovrebbero essere eseguite esclude in radice la fondatezza della richiesta.
Volgendo ora lo sguardo alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, si osserva quanto segue.
I convenuti chiedono, anzitutto, la condanna dell'attore al pagamento di quanto dagli stessi sborsato per i parziali lavori di ripristino dell'immobile da essi eseguiti, nonché di condannarlo all'esecuzione dei rimanenti lavori.
Ciò sulla base del diritto di comproprietà vantato dall'attore e sulla sua asserita esclusiva responsabilità
in quanto unico utilizzatore dell'immobile.
La domanda non può trovare accoglimento.
In primis, va evidenziato che, essendo del tutto carente la prova della titolarità esclusiva in capo all'attore dell'immobile per intervenuta usucapione, devesi ritenere che, come prospettato dalle parti (e,
invero, dallo stesso attore), il è titolare di 1/18 dell'appartamento da cui origina Parte_1
la causa in esame ed è quindi in tale misura che egli deve contribuire alle spese sostenute per la manutenzione dello stesso. Poiché, peraltro, le spese di manutenzione hanno coinvolto -come emerge dalla perizia in atti- anche il lastrico solare, e poiché lo stesso attore si dichiara proprietario del 50%
dello stesso, oltre che di 1/9 del rimanente 50%, è in tale complessiva misura che egli potrà esser tenuto restituire quanto sborsato dai convenuti comproprietari.
Si noti che alla restituzione delle somme spese per i lavori eseguiti non osta il carattere abusivo dei lavori stessi giacché eseguiti in forza di una ordinanza cautelare resa in un momento antecedente all'accertamento del carattere abusivo dell'immobile.
Appare poi incontroverso che i convenuti abbiano effettivamente fatto eseguire opere di manutenzione,
controvertendosi invece circa la loro idoneità e conformità a quanto statuito dal tribunale.
pagina 15 di 19 Sul punto, il c.t.u., ing. (al cui elaborato depositato in data 4.5.2024 si rinvia, Persona_2
anche per quel che riguarda la risposta alle osservazioni delle parti), evidenzia che le opere eseguite sono solo in parte conformi alle statuizioni del tribunale e comunque idonee ad evitare infiltrazioni nell'immobile per cui è causa (“I lavori eseguiti dai convenuti riguardano solamente le quattro
lavorazioni trattate precedentemente ed eseguite parzialmente (indicate ai punti 1, 2, 7, 10).
Nell'analizzare la congruità delle spese sostenute queste lavorazioni saranno computate solo in parte
(vedi allegato 01) … Per le considerazioni svolte precedentemente si ritiene non necessario eseguire
interventi sulla terrazza poiché le lavorazioni eseguite, anche se non completamente conformi a quanto
previsto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. e nella consulenza tecnica d'ufficio, assolvono comunque alla
funzione di impedire le infiltrazioni”).
Evidenzia il c.t.u. che, pur non essendo le opere eseguite perfettamente conformi a quanto previsto in sede cautelare, le stesse sono comunque idonee a raggiungere lo scopo (pur essendo incomplete, come dedotto dall'attore).
Condivisibilmente, in altri termini, e nonostante le critiche ricevute dalle parti, il c.t.u. ritiene necessario centrare l'attenzione sulle opere che, anche se difformi da quanto previsto in sede cautelare,
sono idonee al ripristino del bene in quella sede ordinato.
Con computo metrico il c.t.u. procede altresì alla stima delle opere eseguite dai convenuti, rilevando un valore di circa euro 16.952,07.
Sottolinea altresì il c.t.u. che le spese documentate da parte convenuta ammontano complessivamente a euro 11.400,00.
In effetti, sono in atti bonifici per l'importo indicato effettuati dai convenuti verso una ditta appaltatrice e con causale indicativa dei lavori da eseguire proprio presso l'immobile per cui è causa e che, come accertato dal c.t.u., sono stati eseguiti.
pagina 16 di 19 Tuttavia, i bonifici risultano eseguiti: per euro 6.000,00 da , a nulla rilevando il fatto Controparte_5
che la ditta appaltatrice abbia emesso fattura nei confronti di , e, per euro 5.400, da CP_1
e . Controparte_2 Controparte_9
Ora, mentre, come si è visto, , rimanendo contumace, nulla domanda, di modo che i Controparte_5
convenuti costituitisi non sono legittimati in via riconvenzionale a far valere il diritto altrui, quanto alle somme effettivamente erogate da e , come si legge nella causale Controparte_9 Controparte_2
del bonifico, si tratta di somme rientranti nella quota di spettanza degli stessi, di modo che non v'è
diritto di regresso alcuno.
Solo ad abundantiam, si evidenzia all'accoglimento dell'azione di ripetizione osta il fatto che non è
noto se quella somma riguardi lavori eseguiti nell'immobile di cui il convenuto è titolare per 1/18
ovvero sul lastrico di cui sarebbe titolare in diversa misura, di modo che, in definitiva, non sussistono i presupposti per determinare -se non invia del tutto arbitraria- la somma che eventualmente l'attore dovrebbe versare ai soli due convenuti di cui si è appena detto.
Nemmeno è possibile accogliere la tesi dell'esclusiva responsabilità dell'attore, non essendovi prove in tal senso ed emergendo, al limite, una sua corresponsabilità (talché sarebbe tenuto per la propria quota,
ma non anche per quelle degli altri), pur dovendosi escludere, a monte, l'antigiuridicità della condotta per quanto sopra si è illustrato.
Ancora in via riconvenzionale i convenuti domandano il rimborso della spesa sostenuta per difendersi nel presente giudizio dalla domanda relativa ai danni non patrimoniali che l'attore deduce di aver subito.
Nel dettaglio, visto che l'attore deduce il forte turbamento emotivo e il cambiamento, in pejus, delle proprie abitudini di vita, con risvolti anche di carattere biologico, quale danno all'integrità psichica, i convenuti deducono di aver incaricato un agente investigativo al fine di smentire l'assunto attoreo.
pagina 17 di 19 In effetti i convenuti producono le risultanze investigative e il compenso richiesto dall'investigatore.
Senonchè, si ritiene che la spesa in questione non possa essere considerata quale danno imputabile alla controparte, trattandosi di una scelta difensiva dei convenuti, rispetto alla quale, peraltro, nemmeno si entra nel merito dell'efficacia e dell'opportunità/superfluità giacchè la domanda risarcitoria formulata dall'attore non viene rigettata per insussistenza del danno lamentato (che non è stato indagato nella sua effettiva esistenza) quanto, piuttosto, come si è visto, per assenza di una condotta illecita dei convenuti e, per converso, del requisito dell'ingiustizia del danno stesso, in quanto ricollegato all'impossibilità di abitare presso un immobile che, di per sé, non ha ragione di esistere ed è destinato alla demolizione.
I convenuti lamentano anche danni non patrimoniali. Ma la doglianza è estremamente generica e pertanto va rigettata. Non vengono descritti i danni in questione, chiedendo al giudice di liquidarli in via equitativa senza nemmeno spigare in cosa consistano.
L'unica indicazione fornita dai convenuti è che l'attore avrebbe avviato il presente procedimento temerariamente, e che, del pari, esso attore starebbe ponendo in essere una serie di azioni giudiziarie temerarie nei loro confronti.
Senonché, mentre non è dato ravvisare la sussistenza di una lite temeraria con riguardo al presente giudizio, non potendosi presumere che l'attore fosse a conoscenza del carattere abusivo dell'immobile
(e quindi della infondatezza delle pretese ora spiegate), men che meno si può qui sindacare la posizione assunta dal in altri giudizi pendenti tra le parti. Parte_1
Né il turbamento emotivo per aver ricevuto una citazione in giudizio può configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
Anche l'articolata domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, come tutte le domande di parte attrice, in definitiva, va rigettata.
In ragione della reciprocità della soccombenza le spese di lite vanno compensate (art. 92 c.p.c.). pagina 18 di 19 Le spese di c.t.u. vanno conseguentemente ripartite tra le parti al 50% senza vincolo di solidarietà.
Essendo l'attore ammesso al beneficio del patrocinio gratuito, la porzione incombente sullo stesso s'intende posta a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia di;
Controparte_5
rigetta le domande di parte attrice;
rigetta le domande riconvenzionali dei convenuti;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. al 50% tra le parti.
Così deciso in Enna, il 11 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
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